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Altre direttive comunitarie
(vedi slides successive) vengono parallelamente emanate per:
- armonizzare la normativa di tutti gli Stati membri, facilitando la prestazione transnazionale di servizi di tlcm;
- assicurare una effettiva parità di condizioni fra tutti gli operatori di tlcm, riequilibrando il vantaggio detenuto dagli ex monopolisti;
- realizzare il "servizio universale", cioè "l'insieme minimo definito di servizi di una data qualità a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile" (Direttiva 98/10); ciò avviene attraverso l'imposizione di obblighi inderogabili agli operatori;
- trasformare del ruolo dei pubblici poteri da soggetti gestori a soggetti unicamente regolatori del mercato delle tlcm, in modo imparziale;
- favorire la realizzazione di reti alternative a quelle.
dell'operatore "storico" (cambio di impostazione). Le direttive comunitarie sull'attività degli operatori di tlcm:
Direttiva 90/387/CE relativa all'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di- ONP): le condizioni di fornitura di una telecomunicazioni (Open Network Provisionrete aperta devono basarsi sui principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e parità di accesso.
Direttiva 92/44/CE sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate.
Le due precedenti direttive sono state modificate dalla Direttiva 97/51/CE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni. Ai fini della definizione di posizione dominante, si presume che un organismo abbia un rilevante potere di mercato quando detiene almeno il 25% della quota del rispettivo mercato delle linee affittate di uno Stato.
membro.Direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime ONP alla telefonia vocale: perarmonizzare le condizioni per l'accesso e l'uso liberi ed efficaci delle reti telefonichepubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici, nonché a rendere disponibile in tuttala Comunità un servizio armonizzato di telefonia vocale. (segue ...)
Le direttive comunitarie sull'attività degli operatori di tlcm (segue)nel settore delle telecomunicazioni, al fineDirettiva 97/33/CE sull'interconnessionedi garantire il servizio universale.
Direttiva 98/61/CE che modifica la precedente con disposizioni relative alla laportabilità del numero di operatore e alla preselezione del vettore (conservare ilproprio numero telefonico a prescindere dal cambio del fornitore dei servizi).
Direttiva 97/13/CE che fissa una disciplina comune in materia di autorizzazionigenerali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, in mododa facilitare la
Direttiva 98/10/CE relativa all'armonizzazione dei diritti degli utenti di servizi di telecomunicazioni.
Direttiva 99/5/CE sul reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
Tutte le direttive comunitarie devono essere recepite dagli Stati membri.
In particolare, per quanto riguarda l'Italia:
Legge n. 58/1992 (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni):
• soppressa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
• costituita una nuova società (Telecom Italia s.p.a.) con concessione in esclusiva per 10 anni della gestione della rete di telecomunicazioni;
• la nuova società si avvale,
Almeno all'inizio, dei beni e del personale (dipendenti pubblici) dell'ex Azienda di Stato;
- piano di ristrutturazione delle tariffe telefoniche ad opera del Ministro PT, da realizzarsi entro il 1992.
Altri interventi normativi di recepimento delle direttive comunitarie:
- La direttiva 90/387 (ONP) è stata recepita con d. lgs. n. 55/1993.
- La direttiva 90/388 (liberalizzazione dei servizi) e le successive direttive che la hanno modificata e integrata sono state recepite principalmente con:
- d. lgs. n. 103/1995 (e regolamento di attuazione con d.p.r. n. 420/1995);
- d. l. n. 545/1996, convertito in legge n. 650/1996;
- legge n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e regolamento di attuazione (d.p.r. n. 318/1997).
Il quadro normativo nel complesso (prima del 2002):
Passaggio da un sistema monopolistico ad uno di libera concorrenza. Vengono quindi aboliti (a partire dal 1°
gennaio 1998) tutti i diritti speciali ed esclusivi nel settore delle tlcm. Fino al 1° gennaio 1998 la Telecom è l’unica società incaricata di offrire il servizio universale sul territorio nazionale; poi completa liberalizzazione. Abbandono dell’istituto della concessione in favore di autorizzazioni generali e, in certi casi, licenze individuali (rilasciate dall’Agcom). Vedi slide successiva. L’Agcom vigila sul rispetto delle condizioni ed ha poteri sanzionatori. L’art. 2 del d.p.r. 318/1997 fissa i principi generali (vedi slide successiva). CONCESSIONE = provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica. Si distingue dall’autorizzazione in quanto non si limita a rimuovere un limite di una posizione soggettiva preesistente ma attribuisce o trasferisce posizioni o facoltà nuove al privato. AUTORIZZAZIONE = provvedimento amministrativo con ilquale la P.A. rimuove un limite posto dalla legge per l'esercizio di un diritto. Con questo provvedimento non si assegna la titolarità di alcun diritto, ma se ne permette l'esercizio a chi ne è già titolare. AUTORIZZAZIONE GENERALE (ex d.p.r. 318/1997) = un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attività opera mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso. LICENZA INDIVIDUALE = un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità. I principi generaliex art. 2 del d.p.r. 318/1997
L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:
- sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
- sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale;
- sulla tutela degli utenti e sulla loro libertà di scelta tra i servizi forniti dai diversi operatori;
- sull'uso efficiente delle risorse;
- sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni, in particolare del diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni;
- sul rispetto della vigente normativa in materia.
Nazionali e dell'Unione europea e tra i terminali dei diversi utenti). Obbligo per il gestore di rete (fino al 1° gennaio 1998 solo Telecom) di consentire l'utilizzo delle infrastrutture a nuovi operatori. Obbligo di non discriminazione fra utenti e, per il gestore di rete, fra i diversi fornitori di servizi. Obbligo di fornitura del servizio universale a tutti gli utenti, a prescindere dall'ubicazione geografica, ad un prezzo accessibile. Il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sottrazione della regolamentazione e del controllo delle telecomunicazioni al circuito politico-partitico. Poteri consultivi e di proposta nei confronti del ministro delle comunicazioni. Poteri di regolamentazione (pianificazione delle reti e degli impianti, definizione delle tariffe, criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni).