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Maria Romana Allegri - Corso a.a. 2007-2008

Lineamenti di diritto dell'informazione e della comunicazione

La disciplina delle telecomunicazioni

L'influenza della Comunità europea per la realizzazione del Servizio Universale

L'inquadramento costituzionale

Tradizionalmente il fondamento costituzionale delle telecomunicazioni è stato individuato nell'art. 15 Cost. (comunicazioni interpersonali). Tuttavia, la pluralità delle attività comunicative che possono transitare sullo stesso mezzo può prevedere anche la destinazione a un pubblico indeterminato (es. Internet) e quindi l'art. 21 Cost.

Vi sono poi alcune attività comunicative di difficile inquadramento (es. pay-TV, TV interattiva, videoconferenze, chat-lines, newsgroups...): destinatari determinati o no? Per stabilirlo, si tende a prendere in considerazione l'elemento soggettivo (intenzione del soggetto autore della comunicazione), ma non è sempre agevole. Parte della dottrina propone oggi una lettura combinata dell'art. 15 e dell'art. 21 Cost. come diversi aspetti di una medesima libertà.

Evoluzione della definizione di telecomunicazioni

Le convenzioni internazionali (UIT) di Madrid (1932) e di Buenos Aires (1952) sulla radiotelegrafia definiscono le telecomunicazioni come «ogni emissione, trasmissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni e informazioni di qualsiasi natura, per filo, radioelettrica, ottica o a mezzo di altri sistemi elettromagnetici».

Il d.p.r. n. 156/1973, Disposizioni in materia di poste, bancoposta e telecomunicazioni (testo unico), distingue in tre categorie la telegrafia, la radiofonia e le radiocomunicazioni.

Il d.p.r. n. 318/1997, per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle tlcm, definisce: «trasmissione e instradamento di segnali su reti di telecomunicazione, ivi compreso qualunque servizio interattivo, anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione di programmi radiofonici e televisivi».

Evoluzione della definizione di telecomunicazioni (segue)

Il d. lgs. n. 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche, disciplina unitaria delle comunicazioni elettroniche, intese come «i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato».

C'è stata una progressiva evoluzione verso il concetto di convergenza tecnologica. Non più un diritto dei singoli mezzi di comunicazione, ma un diritto della convergenza tecnologica (multimedialità). Ciò si è verificato per via di quattro innovazioni:

  • Applicazione dell'informatica alle tlcm;
  • Introduzione di nuovi mezzi di trasmissione (cavo a fibra ottica e satellite);
  • Tecniche di trasmissione dei segnali che consentono di diffondere contemporaneamente segnali di natura diversa (tecnologia digitale);
  • Tecniche di codifica dei segnali (per pay-TV ma anche per garantire la sicurezza delle tlcm).

Quindi oggi:

  • Grazie alla rete ISDN si può trasmettere via cavo non solo fonia ma anche dati e video;
  • Attraverso Internet si può fruire di vari e numerosi servizi multimediali;
  • Anche la telefonia mobile si è resa compatibile con Internet e con i servizi multimediali attraverso lo standard UMTS;
  • Si sta sviluppando la TV on demand;
  • Ci si è avviati verso la costruzione della cosiddetta "piattaforma digitale", in modo da poter trasmettere programmi televisivi congiuntamente con tecnica digitale (cavo e satellite) e con tecnica analogica (via etere).

Il monopolio pubblico nel settore delle telecomunicazioni

Secondo il d.p.r. n. 156/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) che modifica il vecchio Codice postale (r.d. n. 645/1936), i servizi di tlcm appartengono in esclusiva allo Stato, ad eccezione degli impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali e degli impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

Quindi, nel settore telefonico esisteva dal 1925 l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e una holding a controllo statale STET, cui facevano capo le concessionarie Sip (telefonia nazionale), Italcable (impianti internazionali ad uso pubblico) e Telespazio (per i collegamenti satellitari).

Il monopolio pubblico nel settore delle telecomunicazioni (segue)

Con il d.p.r. n. 523/1984 la Sip ottiene di svolgere in esclusiva l'attività di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione ad uso pubblico in ambito nazionale. Il modello era identico a quello esistente nel settore radiotelevisivo (concessionaria pubblica RAI facente capo all'IRI), anche se nel settore della telefonia la partecipazione pubblica non era totale ma solo maggioritaria.

Con la l. n. 58/1992 la Sip è stata privatizzata e poi, attraverso una operazione di fusione, è nata la Telecom s.p.a.

La sentenza della Corte di Giustizia Cee 20 marzo 1985 (Italia vs. Comunità europea)

Le regole di concorrenza del Trattato Cee si applicano anche al settore delle tlcm, anche se gestite in regime di monopolio pubblico. Quindi, «l'impresa che disponga del monopolio legale di gestione delle reti di telecomunicazione trasgredisce l'art. 86 del Trattato qualora vieti l'attività delle agenzie private di ritrasmissione nel traffico internazionale delle telecomunicazioni, senza che sia dimostrato che queste agenzie abusino delle reti pubbliche».

Da allora, la Comunità europea inizia a portare avanti una politica di liberalizzazione delle telecomunicazioni.

Le direttive comunitarie sulla liberalizzazione delle tlcm

  • Direttiva 88/301/CE sulla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni: obbligo di sopprimere diritti speciali o esclusivi concessi a specifiche imprese sugli apparecchi istallati al punto terminale di una rete di tlcm (di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione e/o di manutenzione).
  • Direttiva 90/388/CE sulla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: obbligo di abolire diritti esclusivi speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale e di garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire detti servizi di telecomunicazione.
  • Direttiva 94/46/CE relativa alle comunicazioni via satellite: estende quanto stabilito dalle due direttive precedenti.
  • Direttiva 96/2/CE relativa alle comunicazioni mobili e personali: estende anche ad esse l'obbligo di liberalizzazione previsto dalla direttiva 90/388.
  • Direttiva 96/19/CE sulla completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (c.d. "full competition"): la liberalizzazione si estende a tutti i tipi di tlcm, compresa la telefonia fissa.

Direttiva = atto normativo vincolante emanato dalle istituzioni della Comunità europea che obbliga gli Stati membri ad attuare l'obiettivo ivi indicato rispettando le scadenze e le indicazioni generali ivi presenti, ma mantenendo una certa discrezionalità circa le modalità della sua attuazione.

Le direttive devono essere recepite dagli Stati membri con atti normativi di diritto nazionale.

Da notare che inizialmente, nell'impostazione della Comunità europea, la liberalizzazione riguardava solo la fornitura del servizio e non anche la gestione della rete (che poteva quindi essere riservata in esclusiva). Obbligo per il gestore di rete di permetterne l'uso, a condizioni paritarie e non discriminatorie, a diversi fornitori di servizi. Successivamente, dopo la direttiva full competition, la Comunità europea cambia impostazione e mira a favorire la formazione di reti alternative a quelle dell'operatore "storico".

Altre direttive comunitarie (vedi slides successive) vengono parallelamente emanate per:

  • Armonizzare la normativa di tutti gli Stati membri, facilitando la prestazione transnazionale di servizi di tlcm;
  • Assicurare una effettiva parità di condizioni fra tutti gli operatori di tlcm, riequilibrando il vantaggio detenuto dagli ex monopolisti;
  • Realizzare il "servizio universale", cioè «l'insieme minimo definito di servizi di una data qualità a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile» (Direttiva 98/10); ciò avviene attraverso l'imposizione di obblighi inderogabili agli operatori;
  • Trasformare il ruolo dei pubblici poteri da soggetti gestori a soggetti unicamente regolatori del mercato delle tlcm, in modo imparziale;
  • Favorire la realizzazione di reti alternative a quelle dell'operatore "storico" (cambio di impostazione).

Le direttive comunitarie sull'attività degli operatori di tlcm

Direttiva 90/387/...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Allegri Maria Romana.
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