Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 48
Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 1 Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina del teatro e del cinema Pag. 46
1 su 48
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Casi celebri di film censurati (dopo il 1962)

La censura ha colpito maggiormente prima del 1962. Invece successivamente:

  • “Ultimo tango a Parigi” di Bertolucci, ritenuto osceno dalla Cassazione penale nel 1976, quindi escluso dalla programmazione obbligatoria e poi “riabilitato” dal Tribunale penale di Roma nel 1987.
  • “Teorema” di Pasolini, assolto dal Tribunale di Venezia dall’imputazione di oscenità nel 1968.
  • “Rocco e i suoi fratelli” di Viconti, censurato già nel 1960 (oscuramento di alcune sequenze) e definitivamente “riabilitato” nel 1966.
  • “Illibatezza” di Rossellini e “La ricotta” di Pasolini, episodi facenti parte del film miscellaneo “Ro.go.pag”, vietato ai minori di 18 anni (1963).

La censura sugli spettacoli: il teatro

La base normativa è la stessa che per il cinema. Tuttavia, il d. lgs. n. 3/1998 ha eliminato la censura per le operetteatrali. In precedenza, invece,

base alla valutazione del contenuto dello spettacolo e dei possibili effetti che potrebbe avere sul pubblico, in particolare sui minori. La commissione può decidere di vietare lo spettacolo o di imporre delle modifiche al fine di renderlo adatto alla visione del pubblico. È importante sottolineare che la censura sugli spettacoli teatrali è stata abolita nel 2004, ma l'obbligo del "nulla osta" ministeriale per i lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica è ancora in vigore.

contraddittorio con le parti interessate, che possono ricorrere ad una commissione di secondo grado (sezioni unite e persone diverse della commissione di primo grado) e poi al Consiglio di Stato.

La censura sugli spettacoli: la protezione dei minori

L'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge n. 161/1962 (d.p.r. n.2029/1963) precisa che debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche e teatrali che, pur non costituendo offesa al buon costume ai sensi dell'art. 6 della legge, contengono battute o gesti volgari, indulgono in comportamenti amorali, contengono scene erotiche o di violenza verso uomini o animali oppure scene relative ad operazioni chirurgiche o a fenomeni ipnotici o medianici (se rappresentati in forma particolarmente impressionante o riguardante l'uso di stupefacenti), fomentano l'odio e la vendetta, presentano crimini in forma tale da indurre alla loro imitazione o al suicidio in forma suggestiva.

Inoltre, la legge n. 203/1995

ha stabilito che le fiction televisive o i film in TV con immagini che possono incidere negativamente sulla sensibilità dei minori possono essere trasmessi solo fra le 23 e le 7. I produttori, i distributori o i concessionari possono richiedere alla commissione una deroga (una sorta di revisione facoltativa). La censura sugli spettacoli: la repressione delle rappresentazioni abusive Art. 668 c. p.: la mancata sottoposizione alla revisione, ove obbligatoria in relazione alla tutela dei minori, è punita con ammenda. Art. 528, 3° comma, c. p. p.: è punito con reclusione da tre mesi a tre anni e/o con multa chi dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici ovvero audizioni o recitazioni pubbliche che abbiano carattere di oscenità. La legge n. 153/1994 prevede la possibilità per l'autorità di p. s. di sequestrare il film e di interdirne la proiezione in pubblico, mentre l'autorità giudiziaria, in caso di sentenza di condanna.

Oltre a interdire la proiezione in pubblico del film può disporre automaticamente (non facoltativamente) anche la chiusura del locale per almeno 10 giorni.

La censura sugli spettacoli: gli organi di controllo

Dopo la soppressione, nel 1993, del Ministero del turismo e dello spettacolo, le sue funzioni erano state attribuite (d. l. n. 495/1993) al Garante per la radiodiffusione e l'editoria istituito con la legge n.223/1990. Poi, con legge n. 203/1995, le medesime funzioni sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso cui veniva istituito un Dipartimento per lo spettacolo. In seguito all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per lo spettacolo e le relative funzioni sono state ad esso trasferite (d. lgs. n. 36/1998).

Gli interventi promozionali nel settore dello spettacolo

Sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello spettacolo hanno continuato ad operare gli enti creati in epoca fascista.

qualil’ETI (riforma con legge n. 836/1978), l’INDA (teatri di Siracusa edi Ostia), il Centro sperimentale di cinematografia (ri-disciplinato da legge n. 153/1994 e poi trasformato in Scuolanazionale del cinema con il d. lgs. n. 20/1997 e ancora inFondazione centro sperimentale di cinematografia con d. lgs. n.32/2004), l’Accademia di arte drammatica (inquadrata sotto ilMinistero della pubblica istruzione).

In seguito alla legge n. 59/1997 “Bassanini” e ai relativi decretidelegati, questi enti – inizialmente pubblici – sono stati trasformatiin fondazioni (con personalità giuridica privata), pur avendo finalitàpubbliche, contributi pubblici e conseguente sottoposizione allavigilanza del Governo.

Gli interventi promozionali nel settore dello spettacolo (segue)

E’ stato poi istituito ex novo l’Ente cinema s.p.a. (d.p.r. n. 575/1958 elegge n. 1330/961), dapprima come ente pubblico, poi come società perazioni a totale

partecipazione pubblica. Nell'ambito dell'Ente sono inquadrati l'Istituto Luce (s.p.a. con lege n.1330/1961) e Cinecittà (passata all'Ente cinema con legge n.649/1960). Lo scopo sarebbe quello di promuovere la cinematografia italiana (produzione, distribuzione, promozione, circuiti di sale cinematografiche) attraverso un sostegno anche economico da parte dello Stato, in modo da garantire uno sviluppo pluralistico al riparo dalle strozzature del mercato. Nel 1998 l'Ente ha assunto il nome di Cinecittà Holding s.p.a., che detiene tutte le partecipazioni dell'Istituto Luce e di varie altre società operanti nel settore della produzione e della distribuzione cinematografica, fra cui Filmitalia s.p.a., istituita nel 2006.

Gli interventi promozionali nel settore dello spettacolo (segue) La legge n. 800/1967 ha istituito gli Enti lirici, attribuendo ad alcuni teatri lirici di particolare importanza nazionale la personalità giuridica pubblica.

eprevedendo a loro favore un sistema di provvidenze.Tali Enti sono presieduti dal Sindaco della città e prevedono, fra i membri del CdA, rappresentanti del Comune, della Provincia e della Regione. Il CdA designa una persona di chiara fama per il ruolo di sovrintendente, incaricato dell'attività artistica.Tali Enti erano finanziati in massima parte dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e quindi il consiglio dei revisori era (è tuttora) di nomina governativa.Oggi gli Enti lirici sono diventati fondazioni di diritto privato, di prioritario interesse nazionale (d. lgs. n. 367/1996, d. lgs. n. 134/1998, d. l. n. 345/2000, legge n. 6/2001).Il patrimonio della fondazione può essere al 40% costituito da privati e i privati entrano anche nel CdA. Il resto dallo Stato e dagli enti territoriali.Gli interventi promozionali nel settore dello spettacolo (segue)Nel secondo dopoguerra sorsero i teatri stabili, ora denominati "organismi stabili di produzione".

teatrale” (d. d. n. 470/1990).

Sono istituiti per iniziativa degli enti locali, solitamente in forma associativa e, se rispondono a determinati requisiti, possono beneficiare di contributi pubblici (vedi slides succesive).

Il sostegno economico allo spettacolo (in generale)

La legge n. 163/1985 ha istituito il Fondo unico per lo spettacolo, in cui sono confluiti tutti i finanziamenti precedentemente concessi alle varie forme di spettacolo (cinema, teatro, musica, danza, circo, spettacolo viaggiante).

L’entità del Fondo è determinata ogni anno con la legge finanziaria.

Inizialmente, le varie forme di spettacolo beneficiano di quote proporzionali del fondo (musica 45%, cinema 35%, teatri di prosa 15%, circo e spettacolo viaggiante 1%).

Poi, con varie leggi successive, è stato creato il Comitato per i problemi dello spettacolo nell’ambito del Ministero di settore, che deve formulare proposte di ripartizione del fondo.

Sulla base di queste proposte, il Ministero del

tesoro determina un piano triennale di ripartizione. Il sostegno economico allo spettacolo: il teatro La legge n. 650/1996 ha affidato al Governo il compito di fissare i criteri e le modalità con cui le sovvenzioni del Fondo unico per lo spettacolo andassero devolute alle attività teatrali. Il Governo ha provveduto con d. m. n. 479/1999: - i beneficiari dei contributi sono in primo luogo i teatri stabili, poi le compagnie teatrali, poi i soggetti privati che svolgono attività di promozione e formazione del pubblico ed infine i gestori di sale teatrali; - i contributi vengono ripartiti tenendo conto soprattutto di parametri qualitativi, nonché dell'impegno e dei costi delle varie iniziative; - la definizione dei parametri qualitativi non è affidata discrezionalmente al ministero, ma deve seguire una serie di regole procedurali. Altri interventi a favore del teatro: - Legge n. 800/1967: credito agevolato per gli operatori nel settore teatrale, tramite

La BNL;

- Legge n. 163/1985: agevolazioni fiscali per le imprese teatrali sul 70% degli utili investiti;

- Legge n. 444/1998: stanziamento di fondi per il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale degli immobili ad uso teatrale.

Il sostegno economico allo spettacolo: il cinema

Legge n. 1213/1965: Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (modificata con legge n. 287/1975).

Gli esercenti sono tenuti a riservare almeno 25 giorni a trimestre alla programmazione obbligatoria di film prevalentemente italiani (oppure dei paesi Cee), che abbiano anche requisiti di qualità tecnica, artistica, culturale, spettacolare sulla base di apposita Commissione di valutazione di nomina ministeriale (diversa da quella di censura).

Questi film beneficiano anche di contributi alla produzione (13% del

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Allegri Maria Romana.