Maria Romana Allegri - Corso a. a. 2007-2008
Lineamenti di diritto dell'informazione e della comunicazione
La disciplina del teatro e del cinema
Protezione o promozione?
Il periodo liberale
Assenza di garanzia costituzionale (l'art. 28 dello Statuto albertino si riferiva solo alla stampa). Disciplina particolarmente restrittiva, contrariamente alla disciplina sulla stampa.
Legge di p. s. del 1859: necessaria una previa licenza di polizia per l'esposizione di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o qualunque altro oggetto di curiosità (censura preventiva affidata alla discrezionalità dell'autorità di p. s.).
Il periodo liberale (segue)
Legge di p. s. del 1865 e relativo regolamento di esecuzione:
- Necessaria autorizzazione dell'autorità locale di p. s. per ogni rappresentazione pubblica, tranne quelle teatrali per cui serviva l'autorizzazione del Prefetto;
- L'autorizzazione era subordinata al rispetto di moralità, ordine pubblico, ordinamenti politici dello Stato, religione cattolica e culti tollerati, vita privata delle persone, principi della famiglia;
- La polizia poteva comunque vietare qualsiasi rappresentazione ritenuta inopportuna, in qualsiasi momento;
- Essa vigilava inoltre sullo svolgimento delle rappresentazioni teatrali autorizzate, con possibilità di sospenderle o farle cessare in caso di disordini o tumulti.
Il periodo liberale (segue)
Legge di p. s. del 1889:
- Introduzione di licenza di polizia per agibilità di locali per rappresentazioni teatrali (ufficialmente, per garantire l'incolumità degli spettatori);
- Obbligo di motivazione per il divieto prefettizio di tenere la rappresentazione, a garanzia degli interessati, con possibilità per essi di ricorrere al Ministro degli Interni;
- Responsabilità del servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri affidato all'autorità di p. s.
In epoca giolittana nasce la censura cinematografica
L. n. 785/1913: Istituite presso il Ministero dell'Interno apposite commissioni incaricate di vietare la proiezione in pubblico di film offensivi della morale, del buon costume, dell'ordine pubblico, del decoro nazionale.
R. d. n. 1953/1919: Alle commissioni è attribuito anche il potere di sottoporre a revisione i copioni.
Il periodo fascista: il teatro
Testo unico di p. s. del 1926 e decreto attuativo del 1929:
- Viene mantenuto il precedente regime delle autorizzazioni, ma con applicazione più rigorosa;
- Ad esempio, il precedente limite della moralità pubblica, dell'ordine pubblico e del buon costume si traduce in una serie di divieti di rappresentazioni:
- Nelle quali si faccia apologia di vizio/delitto o si inciti all'odio fra le classi sociali o si inciti al disprezzo della legge o si offenda il decoro o il prestigio delle istituzioni, delle autorità pubbliche, delle alte cariche dello Stato o siano contrarie al sentimento nazionale e religioso o offendano la vita privata o la famiglia o si riferiscano a fatti che abbiano commosso l'opinione pubblica;
- Che comunque, per particolari circostanze, possano essere ritenute di danno o di pericolo pubblico.
Il periodo fascista: il teatro (segue)
Testo unico di p. s. del 1931 e relativo decreto attuativo:
- I compiti di censura preventiva vengono affidati ad appositi organi governativi presso il Ministero dell'Interno (poi Ministero per la Cultura popolare): visione preventiva del contenuto delle rappresentazioni e potere di vietarli per violazione della moralità pubblica, dell'ordine pubblico e del buon costume;
- Restava la possibilità di intervento successivo dell'autorità di p. s. (interrompere o far cessare la rappresentazione) in considerazione di particolari circostanze di tempo/luogo.
Il periodo fascista: il cinema
Il sistema di autorizzazioni preventive da parte dell'autorità di p. s. previsto per il teatro (sia per l'idoneità dei soggetti esercenti sia per l'idoneità dei luoghi) riguardava anche gli spettacoli cinematografici.
In particolare, gli esercenti dovevano possedere la "capacità morale", oltre a competenze professionali.
Queste autorizzazioni avevano durata provvisoria e dovevano essere periodicamente rinnovate. Anche per il cinema l'autorità di p. s. esercitava gli stessi poteri di vigilanza e controllo sullo svolgimento della proiezione previsti per il teatro. Previsto anche il controllo preventivo sul contenuto del film (censura) con il r. d. n. 3287/1923: vedi slide successiva.
Il periodo fascista: la censura cinematografica (r. d. n. 3287/1923)
Il Ministro dell'Interno (poi della Cultura popolare) e, in casi urgenti, il Prefetto, visionava i copioni e dava il nulla osta a girare il film. Poi gli stessi soggetti esaminavano le pellicole (solo quelle i cui copioni erano stati preventivamente autorizzati) e davano il "nulla osta" alla proiezione.
La commissione di revisione dei film presso il Ministero era inizialmente (t. u. di p. s. del 1926) composta da un funzionario della p. a., da un magistrato, da un rappresentante del Ministero delle Colonie e da una madre di famiglia. Poi (t. u. di p. s. del 1931) anche da un membro designato dal partito nazionale fascista e da due esperti in materia artistica, letteraria e di tecnica cinematografica.
Il periodo fascista: la censura cinematografica (segue)
Il "nulla osta" era concesso con criteri politici. Contro il diniego del "nulla osta" si poteva ricorrere allo stesso Ministero, che decideva in via definitiva sulla base di un parere della stessa commissione. Inoltre, anche dopo la concessione del "nulla osta", il Ministro poteva imporre in qualunque momento una nuova revisione della pellicola, con possibile conseguente ritiro del film.
Infine, anche i produttori di pellicole cinematografiche dovevano dare comunicazione scritta della loro attività all'autorità di p. s.
Il periodo fascista: le istituzioni competenti per lo spettacolo
1934: istituzione del Sottosegretariato per stampa e propaganda, al cui interno viene istituito, nel 1935, l'Ispettorato del teatro. L'Ispettorato svolgeva la funzione censoria precedentemente attribuita al Ministero dell'interno.
1937: istituito il Ministero per la cultura popolare, al cui interno la Divisione generale per il teatro si occupava delle funzioni amministrative connesse con il sostegno economico. Esistevano inoltre:
- Corporazione dello spettacolo
- Federazione fascista dei lavoratori dello spettacolo
- Federazione fascista degli industriali dello spettacolo
- SIAE (nata nel 1882, ancora esistente con nuovo Statuto del 2002)
Il periodo fascista: il sostegno al teatro
D. l. n. 527/1920: In province con capoluogo di oltre 300 mila abitanti si pagava un'addizionale sul biglietto di rappresentazioni musicali o drammatiche, destinata a finanziare enti/associazioni che gestissero un teatro lirico di importanza nazionale.
R. d. n. 5/1921: Sostegno economico al teatro di prosa (beneficiari individuati da apposita commissione ministeriale) mediante quota fissa annua dal gettito dei diritti erariali spettanti allo Stato sui pubblici spettacoli.
R. d. n. 1261/1921 e 1738/1925: I contributi statali dovevano essere destinati a teatri o compagnie che concordassero col Ministero la programmazione oppure ad enti non profit che svolgessero attività promozionale in questo campo.
Dal 1921 una percentuale del canone per le radioaudizioni viene devoluta a sostegno delle attività teatrali, ma con forte potere discrezionale del Ministro nel decidere a chi erogare i contributi, imponendo anche modifiche al programma artistico e controllando a posteriori se le indicazioni ministeriali fossero state rispettate, pena la sospensione o l'annullamento della rappresentazione.
Il periodo fascista: il sostegno al teatro (segue)
R. d. n. 1150/1938: Prima forma di credito agevolato per le attività teatrali (concessione di mutui per opere edilizie teatrali) tramite la Banca nazionale del lavoro, che operava seguendo le direttive del Ministro. Attribuzione della personalità giuridica pubblica ad alcuni teatri lirici (1921 Scala di Milano, 1927 S. Carlo di Napoli, 1929 Teatro comunale di Firenze) e con legge n. 1570/1936 a tutti i teatri lirici.
R.d.l. n. 1369/1937: Istituita l'Accademia nazionale di arte drammatica.
R.d.l. n. 456/1937: Istituzione dell'EIST (Ente italiano per gli scambi teatrali), per promuovere gli scambi fra Italia e paesi stranieri.
Legge n. 397/1937: Istituzione dell'INDA (Istituto nazionale del dramma antico).
Legge n. 365/1942: Istituzione dell'ETI (Ente teatrale italiano) per promuovere l'ampliamento della rete di sale teatrali.
Il periodo fascista: il sostegno al cinema
R. d. n. 1883/1921: Premio economico per iniziative imprenditoriali in campo cinematografico di particolare qualità, a giudizio della Commissione per la revisione delle pellicole.
D. l. n. 1985/1925: Istituito l'Istituto cinematografico educativo Luce, autorizzato ad assumere o rilevare partecipazioni azionarie in imprese cinematografiche e incaricato di compiti di natura propagandistica. Inizialmente privato, poi divenuto pubblico con d. l. n. 122/1929.
Legge n. 1121/1927: Programmazione obbligatoria: gli esercenti di sale cinematografiche devono riservare una certa percentuale del tempo di proiezione a film italiani che presentassero particolari requisiti.
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Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - la disciplina delle telecomunicazioni
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