Estratto del documento

Diritto dell’informazione e della comunicazione Schema Capitolo 1 - STAMPA

Capitolo 1

STAMPA

1. La libertà di stampa nel periodo statutario

1.1 I due modelli di tutela che si affermano alla fine del ‘700

La tutela della libertà di stampa si afferma insieme all’affermarsi della forma di Stato liberale, come

uno degli elementi distintivi di quella forma di Stato. In coincidenza con le rivoluzioni francese e

americana cominciano a definirsi modelli stabili di tutela di questa libertà: il modello americano, di

chiaro stampo giusnaturalista, trova espressione nel I emendamento della costituzione del 1787 ed è

ispirato ad una concezione che vede la libertà di espressione come elemento preesistente alla

costituzione e quindi non limitabile a priori; il modello francese, rigorosamente positivista, fonda in

primo luogo sulla Costituzione e poi sulla Legge del Parlamento la definizione del punto di

equilibrio tra ragioni della libertà e ragioni dell’autorità. Un equilibrio che fonda su tre pilastri

fondamentali: 1) sull’affermazione costituzionale della libertà in parola; 2) sul divieto di ogni forma

di intervento preventiva in chiave di limitazione del suo esercizio (divieto di censura); 3) sulla

riserva del legislatore (riserva di legge) del compito di definire la nozione di “abuso” nell’esercizio

della libertà di stampa, cui ancorare l’intervento, solo repressivo, deciso dal giudice (riserva di

giurisdizione). Sarà proprio questo secondo modello quello al quale si ispireranno le Costituzioni

liberali europee del secolo scorso.

1.2 L’art. 28 dello Statuto Albertino e la sua attuazione. Dall’Editto sulla stampa all’avvento

del regime fascista.

L’art. 28 dello Statuto Albertino, divenuto poi Carta costituzionale porta con sé gli elementi

caratteristici del modello francese («La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi»).

L’Editto sulla stampa del 1848 ha per oggetto ogni forma di pubblicazione a stampa, sia comune

che periodica. Mentre per la prima ci si limitava a prevedere l’obbligo di una copia presso l’autorità

giudiziaria, per la seconda gli obblighi erano più gravosi. Veniva sancito l’obbligo di comunicare

l’inizio delle pubblicazioni con l’indicazione della natura della pubblicazione, il nome della

tipografia, nome e dimora dello stampatore, nome del proprietario, obbligo di nomina di un gerente

responsabile (l’attuale direttore responsabile). Quanto alla nozione molto ampia di “abuso” (arma

nelle mani delle maggioranze di turno), l’Editto sottrae all’ordinaria disciplina la configurazione

delle ipotesi di reato a mezzo stampa per affidarla ad una disciplina speciale. I reati potevano essere

lesivi di interessi pubblici (adesione a forme costituzionali diverse, incitamento all’odio fra classi,

ecc.) o di interessi privati (ingiuria, diffamazione, ecc.). Per questi ultimi le pene previste sono

inferiori agli stessi reati non commessi a mezzo stampa. L’Editto si mantenne sostanzialmente

fedele allo spirito della norma statutaria ma non passerà molto tempo che questo atteggiamento

subirà una trasformazione più restrittiva. Con il governo Pelloux si avranno fortissime restrizioni,

con il governo Giolitti, abbiamo i primi segnali di una attenuazione delle tendenze restrittive che

subiranno una brusca battuta d’arresto con l’inizio delle ostilità belliche (si ebbe una vera e propria

censura dei prefetti) e con i moti sociali del primo dopoguerra. Restrizioni che recavano in nuce i

tratti distintivi di quello che di lì a poco sarebbe divenuto l’asse portante della legislazione fascista

in materia.

2. La disciplina della stampa durante il periodo fascista

1

Diritto dell’informazione e della comunicazione Schema Capitolo 1 - STAMPA

2.1 Il passaggio dal gerente al direttore responsabile

L’avvento del fascismo segnerà anche il passaggio progressivo della disciplina della libertà di

stampa da essenzialmente repressiva degli abusi a disciplina prevalentemente preventiva. Si procede

sotto due profili fondamentali: 1) quello dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti affidati

dall’Editto al gerente; 2) con la successiva approvazione del codice penale, nel 1930, viene prevista

la responsabilità addebitabile al direttore come responsabilità aggettiva per fatto altrui, l’art. 57

stabiliva che il direttore era «per ciò solo, chiamato a rispondere, insieme all’autore dello scritto, del

reato a mezzo stampa». Questa novità, se letta alla luce delle ricordate disposizioni in materia di

nomina e riconoscimento del direttore responsabile, non costituiva che un modo per accrescere la

potenziale carica repressiva delle medesime.

2.2 L’istituzione dell’Ordine e dell’Albo dei giornalisti

L’istituzione dell’Ordine si realizzò solo nel 1928 e fu presentata come risposta alle legittime

aspirazioni espresse dalla classe giornalistica, che avrebbe visto così accrescere il proprio prestigio

professionale. In realtà si trattava di un meccanismo di filtraggio politico. L’Albo si divideva in tre

elenchi: professionisti (esercitavano la professione in modo esclusivo da più di 18 mesi), praticanti

(esercitavano in modo esclusivo la professione da meno di 18 mesi o fossero minori di 21 anni) e

pubblicisti (svolgevano attività giornalistica in modo non esclusivo). Oltre ai requisiti positivi

(cittadinanza, diritti politici, ecc.), si richiedevano anche requisiti negativi che fanno cogliere la vera

ratio del provvedimento: l’art. 6 precludeva l’iscrizione per coloro che avessero riportato una

condanna penale superiore ai 5 anni, salvo diversa valutazione del fatto da parte dell’autorità,

mentre chiunque avesse svolto una «pubblica attività contraria agli interessi della Nazione» ne

veniva escluso senza appello. La legge 2307 prevedeva, inoltre, anche che la tenuta dell’Albo

avvenisse a cura dell’Ordine dei giornalisti ma, quest’ultimo, non fu mai istituito e le sue funzioni,

di fatto, furono esercitate dal sindacato fascista.

2.3 La disciplina dei reati a mezzo stampa nel nuovo codice penale del 1930

Il nuovo assetto della disciplina della libertà di stampa trova un suo svolgimento obbligato e

coerente nel codice Rocco del 1930. Mentre precedentemente i reati a mezzo stampa erano materia

sia di leggi speciali che del codice, con il codice Rocco ogni ambiguità si dissolve e l’intero settore

dei reati a mezzo stampa è ricondotto nell’ambito della disciplina codicistica. Quanto alle fattispecie

criminose, la nuova disciplina si segnala sia per un loro notevole arricchimento, sia per

l’aggravamento delle pene relative. Tali fattispecie erano raggruppabili in due grandi categorie: 1) la

prima è rappresentata da quelle ipotesi nelle quali l’elemento della pubblicità legato all’uso della

stampa costituisce un elemento essenziale del reato; 2) la seconda categoria è quella rappresentata

dai reati nei quali l’elemento della pubblicità rappresenta una circostanza aggravante: è il caso del

reato di istigazione dei militari a disubbidire alle leggi e del reato di diffamazione.

11. La nuova legislazione di pubblica sicurezza

In questo quadro si inscrive la riforma della legislazione di pubblica sicurezza. I dati salienti sono

due: 1) l’inasprimento del regime delle licenze di polizia legate all’esercizio di attività connesse alla

stampa; 2) la trasformazione dell’istituto del sequestro degli stampati da strumento meramente

repressivo, a strumento preventivo, azionabile direttamente da parte della polizia. Nel breve volgere

di un biennio (1930-1931) si completa la disciplina dei poteri di intervento preventivo, affidati

all’autorità di P.S. e dei poteri di intervento repressivo affidati al giudice, secondo una linea di

2

Diritto dell’informazione e della comunicazione Schema Capitolo 1 - STAMPA

fondo unitaria e perfettamente coerente.

12. Gli interventi a favore della stampa e la nascita di apposite strutture di settore

Accanto a forme di finanziamento occulto nella prima metà degli anni ’30 prende corpo la prima

forma istituzionalizzata di sostegno economico alla stampa. Nasce l’Ente nazionale cellulosa e

carta, nel 1935, che sviluppa una politica protezionistica verso le aziende italiane, in base agli

indirizzi autarchico-corporativi del fascismo, della quale finirono per avvantaggiarsi anche le

aziende editrici. Si assiste alla nascita di apparati amministrativi che operano su due versanti: quello

sul controllo del contenuto e quello degli interventi economici. Per quanto riguarda il primo aspetto,

l’Ufficio Stampa passa dal Ministero dell’interno alla Presidenza del Consiglio e, attraverso le c.d.

«istruzioni alla stampa» opererà per un omogeneo allineamento dell’informazione politica agli

indirizzi politici del regime. All’Ufficio Stampa succederà un apposito Sottosegretariato e infine il

Ministero per la Stampa e la propaganda. Arriverà, poi, il Ministero della Cultura Popolare cui il

regime assegnò il compito di coordinare le diverse forme di controllo non solo sulla stampa ma su

ogni aspetto della vita culturale del paese. Nel 1940 venne istituito l’Ente stampa, chiamato a

svolgere un’azione tesa a garantire l’omogeneità e il coordinamento dei diversi organi di

informazione.

13. La libertà di stampa durante il periodo costituzionale provvisorio

I primi interventi normativi relativi all’esercizio della libertà di stampa risentono di due elementi:

1) il perdurare dello stato di guerra; 2) la situazione di sovranità limitata in cui versa l’Italia. Solo

nell’imminenza dei lavori dell’Assemblea costituente, si assiste ad una svolta radicale che

testimonia il ritorno alla libertà di stampa. La nuova disciplina, che richiama quella del 1906,

prevede solo in due casi il sequestro da parte della polizia: in caso di offesa al buon costume o per

propaganda ai mezzi anticoncezionali, e solo strettamente collegato all’accertamento giudiziale, con

rito direttissimo, dell’effettiva sussistenza di responsabilità penali.

14. La nuova disciplina costituzionale della libertà di stampa nel dibattito all’Assemblea

Costituente

Il quadro che l’Assemblea costituente si trovò di fronte era, tuttavia, ancora fortemente

caratterizzato dall’impronta autoritaria impressa dal passato regime. In reazione a questo assetto i

costituenti si orientarono subito verso una disciplina garantista con una inversione di tendenza nella

definizione dei rapporti tra autorità giudiziaria e autorità di pubblica sicurezza. Applicando lo

schema base di tutela dei diritti di libertà vengono così trasposti i due istituti della riserva di legge e

della riserva di giurisdizione, secondo le quali solo la legge del Parlamento può stabilire le ipotesi in

cui il diritto di libertà è suscettibile di incontrare delle limitazioni e solo il giudice può disporne

l’applicazione a singole fattispecie concrete. La polizia è così titolare non di poteri propri ma solo di

poteri provvisori da esercitarsi in via provvisoria in sostituzione dell’azione del giudice.

Art. 21 della Costituzione

15. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni

altro mezzo di diffusione.

16. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

17. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso dei

delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione della

norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

18. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento

3

Diritto dell’informazione e della comunicazione Schema Capitolo 1 - STAMPA

dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di

polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre le 24 ore, fare denunzia

all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro

s’intende revocato e privo di ogni effetto.

19. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di

finanziamento della stampa periodica.

20. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al

buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le

violazioni.

La disciplina costituzionale adottata, se per un verso può essere interpretata come recupero del

modello liberale di tutela della libertà di stampa, si segnala per alcuni fondamentali novità

introdotte in questo modello, sia per la riserva di legge che per quella di giurisdizione alla luce del

nuovo ruolo del Parlamento e dell’autonomia del potere giudiziario. Attenzione assai minore ebbero

invece i profili legati allo sviluppo del settore dell’informazione rispetto alle esigenze di pluralismo

e diversificazione delle fonti che è necessario soddisfare in un sistema democratico.

21. L’attuazione del dettato costituzionale: la legge n.47 del 1948

Quella che doveva diventare la legge n. 47 del 1948 nasce da un disegno di legge governativo assai

complesso e articolato ma la ristrettezza del tempo consentirà all’assemblea di approvare solo uno

stralcio dell’originario disegno di legge. Rimangono esclusi, tra l’altro, sia il tema della

responsabilità per i reati a mezzo stampa e la loro riforma, sia quello della definizione delle

modalità di pubblicizzazione delle fonti di finanziamento delle imprese editoriali. La vera novità sta

nell’abolizione della autorizzazione prefettizia e la sua sostituzione con un semplice obbligo di

registrazione delle testate presso l’autorità giudiziaria. Due anni più tardi il legislatore intervenne

con una modifica del testo originale dell’art. 57 c. p. nella quale si esplicita la configurazione della

responsabilità del direttore come responsabilità per omissione di controllo e si prevede nei suoi

confronti una riduzione, fino ad un terzo, della pena prevista per l’autore dello scritto. Per ciò che

riguarda i reati a mezzo stampa, la legge n. 47 non riuscì a ribaltare la scelta operata con il codice

penale del 1930, riconducendo la disciplina di questa materia ad una legge speciale secondo quanto

previsto dallo stesso art. 21 Cost.

22. I residui poteri di intervento preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza e i reati a

mezzo stampa al vaglio della Corte costituzionale

Le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 1948 rimanevano sostanzialmente inalterata la

legislazione di pubblica sicurezza così come la disciplina codicistica dei reati a mezzo stampa. Su

entrambi questi fronti l’azione riformatrice del parlamento si rivelerà assolutamente carente e le

uniche novità si devono ad importanti sentenze della Corte costituzionale. Con sentenza n. 49 del

1971 veniva vietato il sequestro di stampati che pubblicizzavano metodi anticoncezionali. In seguito

ad altra importante sentenza, la n. 1 del 1956, venivano eliminate le licenze di polizia relative

all’affissione degli stampati mentre rimane tuttora in vigore l’istituto dell’autorizzazione

all’esercizio dell’arte tipografica da parte del questore. Per ciò che riguarda i reati a mezzo stampa

le novità sono ancora meno significative, essendo risultata particolarmente prudente anche l’azione

del giudice costituzionale. Si è finito così per legittimare una serie di interventi repressivi, che

almeno potenzialmente possono rivolgersi contro manifestazioni del pensiero anche fortemente

critiche dell’ordine costituito. Hanno avuto un peso decisivo, invece, quelle opinioni dottrinali che

tendono ad individuare dei limiti impliciti, ancorati, ad esempio, alla distinzione tra manifestazioni

del pensiero per così dire «pure» e manifestazioni del pensiero dirette soprattutto a provocare

4

Diritto dell’informazione e della comunicazione Schema Capitolo 1 - STAMPA

un’azione e concludono nel senso di escludere le seconde dalla disciplina di cui all’art. 21:

un’operazione del tutto arbitraria. La disciplina dei reati a mezzo stampa resta comunque terreno

che attende ancora l’avvio di un’opera realmente riformatrice che stenta ancora a trovare posto nelle

priorità dell’agenda del nostro legislatore.

23. La riforma della disciplina dell’Ordine e dell’Albo dei giornalisti.

Con la legge n. 69 del 1963 si è proceduto alla completa riforma della precedente legislazione

fascista relativa all’Ordine a all’Albo dei giornalisti che non poteva certamente reggere al confronto

con il dettato costituzionale. La legge prevede che tutte le attività connesse alla tenuta dell’Albo

siano affidate all’Ordine dei giornalisti, attraverso i consigli regionali e nazionale, che decidono in

merito alle iscrizioni e alle cancellazioni, ed esercitano il potere disciplinare nei confronti dei loro

iscritti. Scompare ogni criterio selettivo non strettamente ancorato ai profili professionali. Un primo

e più radicale motivo di critica ha investito la stessa introduzione di un meccanismo di iscrizione

obbligatoria all’Albo per coloro che intendano esercitare la professione giornalistica. A questi dubbi

di legittimità costituzionale ha risposto, rigettandoli, la Corte costituzionale con una importante

sentenza, la n. 11 del 1968, nella quale ha affermato doversi ritenere che la legge impugnata, in

quanto diretta a disciplinare solo i profili legati ad una specifica attività professionale, avrebbe

potuta considerarsi lesiva del principio della libertà di stampa solo nell’ipotesi in cui avesse

disposto il divieto p

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 42
Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa Pag. 1 Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa Pag. 41
1 su 42
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Gatt Lucilla.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community