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TELECOMUNICAZIONI
1. Verso la convergenza tecnologica
La convergenza tecnologica ha mutato completamente lo scenario ora descritto nel suo fondamentale presupposto di base, rappresentato dalla corrispondenza mezzi-servizi, mettendo con ciò in crisi l'intero assetto infrastrutturale tradizionale ed il relativo quadro normativo: da un "diritto dei media", inteso come sommatoria di più discipline di settore, si sta progressivamente passando ad un "diritto della convergenza".
2. I principali passaggi dell'innovazione tecnologica
I principali passaggi che hanno portato all'attuale sviluppo tecnologico sono legati a quattro fondamentali innovazioni. La prima è rappresentata dall'applicazione dell'informatica alle telecomunicazioni (la telematica). La seconda innovazione è rappresentata dall'introduzione di nuovi mezzi di trasmissione dei segnali, come il cavo in fibra ottica e il satellite a diffusione diretta, dotati di una
capacità e di una velocità trasmissiva molto più elevata rispetto a quella consentita dai mezzi più tradizionali. La terza innovazione riguarda l'introduzione del sistema numerico-digitale, che consente la trasmissione simultanea di segnali di ogni genere e che si accompagna all'introduzione della tecnica di compressione dei segnali, che consente di ampliare considerevolmente la quantità dei segnali trasmessi. Infine, la quarta innovazione è rappresentata dall'introduzione di tecniche di codifica dei segnali, le quali influiscono sulla ricevibilità del segnale, limitandola all'utilizzo di particolari strumenti (la c.d. pay-Tv). Si tratta, dunque, di innovazioni che hanno inciso tanto sui mezzi, quanto sulla loro capacità, velocità e modalità di trasmissione, contribuendo a determinare un quadro generale completamente diverso rispetto a quello di un passato pur recente. È a queste innovazioni chevaricondotto il fenomeno della c.d. multimedialità, nonché quello della c.d. convergenza tecnologica. La prima forma di convergenza realizzatasi nel settore delle reti fisse di comunicazione, ossia delle comunicazioni via cavo è rappresentata dalla rete ISDN, una rete numerica che consente di trasmettere non solo fonia, ma anche dati e video. Ma il passaggio fondamentale della evoluzione che si è sinteticamente richiamata è rappresentato dalla realizzazione della rete Internet. L'evoluzione tecnologica ha interessato non solo le reti fisse, ma anche le reti mobili di telecomunicazione, che operano via etere: l'introduzione della TACS, GSM, UMTS. Nel settore radiotelevisivo, una prima forma di convergenza può essere considerata la già richiamata televisione interattiva (video on demand), che permette all'utente di accedere a banche diimmaginiscegliendo direttamente programma e ora di trasmissione,ma è oggi la costituzione della c.d. piattaforma digitale adessere al centro dello sviluppo del settore.
3. I riflessi dell'innovazione tecnologica sulla disciplinagiuridica delle telecomunicazioni: la nuova definizionedi servizi di telecomunicazione
Il mutamento di scenario che l'evoluzione tecnologica haprodotto non poteva non avere dei riflessi sul piano delladisciplina giuridica. Un primo significativo segnale inquesta direzione è rappresentato dalla nuova definizione deiservizi di telecomunicazione, adottata in sede comunitaria erecepita dall'ordinamento nazionale nell'art. 1 del d.p.r. 19settembre 1997, n. 318; una definizione nella quale siprescinde del tutto dal mezzo trasmissivo impiegato la dovesi parla di "trasmissione e instradamento di segnali su reti ditelecomunicazione, ivi compreso qualunque serviziointerattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa
La diffusione di programmi radiofonici e televisivi. Tale definizione sembrerebbe contraddire quanto detto circa la riconduzione, dal punto di vista tecnico, della radiodiffusione al più ampio ambito dei servizi di telecomunicazione, ma così non è: si tratta, infatti, di un'esclusione che non si basa su una diversa natura dei servizi in questione, ma piuttosto su una specificità che tuttora mantiene l'attività radiotelevisiva via etere tradizionale (l'unica per la quale sia ancora richiamabile il connotato della circolarità) e tale per cui sembra appropriato giustificarne una disciplina giuridica differenziata.
La fine dei monopoli pubblici e l'avvio di un mercato concorrenziale: la normativa comunitaria in materia di liberalizzazione e di armonizzazione delle legislazioni nazionali. Una seconda rilevantissima conseguenza dell'innovazione tecnologica è rappresentata dal tramonto dei monopoli pubblici e dall'avvio
di un mercato di libera concorrenza. Due sono stati gli elementi decisivi a spingere in questa direzione: il primo, rappresentato dal dato tecnico, il secondo, rappresentato dalle fondamentali decisioni prese al riguardo in sede comunitaria. Il punto di partenza di questa evoluzione è dunque una situazione di monopolio pubblico, esattamente come avvenuto per il regime giuridico della radiodiffusione. Esso si riflette nel già citato codice postale del 1973, in virtù della natura dei servizi medesimi, il suo fondamento costituzionale nell'art. 43 Cost. La riserva allo Stato comprende la realizzazione e la gestione delle infrastrutture (le reti di telecomunicazione), l'erogazione dei servizi, nonché la fornitura di apparecchi terminali destinati a consentire all'utente di fruire dei servizi prestati dal monopolista di Stato. All'affermata riserva statale corrisponde unmodello di gestione che fa perno sull'adichiarazione di pubblica utilità degli impianti, sull'obbligatorietà del servizio, sulla uniformità tariffaria, nonché sul ricorso all'istituto della concessione in esclusiva a società di proprietà pubblica: i servizi di telecomunicazione sono gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici (nata nel 1925) insieme ad una serie di concessionarie (la , per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione in ambito nazionale, l'Italcable, per gli impianti internazionali ad uso pubblico e Telespazio, per gli impianti volti a realizzare collegamenti satellitari), facenti capo alla STET, società holding a controllo statale. Questo quadro è stato completamente mutato dall'intervento del legislatore comunitario a partire da una famosa sentenza della Corte di giustizia del 1985 nella quale si afferma il principio in base al quale le regole della
La concorrenza sono applicabili anche al settore delle telecomunicazioni e dunque anche ai soggetti pubblicitari, in virtù delle legislazioni nazionali allora vigenti, di diritti esclusivi. Da allora, la Comunità ha cominciato a sviluppare una vera e propria politica delle telecomunicazioni, volta da un lato a realizzare la liberalizzazione dei mercati nazionali, dall'altro a definire le linee di armonizzazione delle nuove legislazioni nazionali. Preparato da una serie di passaggi preliminari l'intervento comunitario si è realizzato attraverso l'adozione di una serie di direttive, poi recepite dai legislatori nazionali. Il primo fronte di intervento è stato rappresentato dai terminali (dir. 88/310), cui ha fatto seguito, due anni dopo, la direttiva sui servizi (dir. 90/388); direttive che, entrambe, impongono l'eliminazione di tutti diritti speciali o esclusivi. Più in particolare, la seconda delle direttive ora richiamate, vero asse portante.
dell'intera politica comunitaria in materia di telecomunicazioni, è stata successivamente modificata ed integrata da altre direttive che ne hanno esteso i principi prima ai servizi di telecomunicazione via satellite (dir. 94/46), poi ai servizi radiotelevisivi trasmessi su reti via cavo (dir. 96/2) e, infine, al settore della telefonia fissa (dir. 96/19, c.d. direttiva "full competition"). In conseguenza dell'approvazione di questo complesso apparato normativo sono divenuti illegittimi tutti i diritti esclusivi e speciali, a eccezione di quelli collegati ad esigenze di carattere generale di natura non economica sia nel campo delle infrastrutture, sia in quello dei servizi di telecomunicazione ed è sorto il conseguente obbligo dei legislatori degli Stati membri di adeguare a questi nuovi principi la propria legislazione di settore. Sul secondo versante,quellodell'armonizzazione delle legislazioni nazionali, l'intervento comunitario ha interessato soprattutto la disciplina dell'attività degli operatori, con riferimento a due aspetti principali: quello delle condizioni di accesso al mercato e quello specifico dell'imposizione di determinati obblighi a carico degli operatori. Tra le direttive più significative vanno richiamate la direttiva-quadro 90/387, che prevede che le condizioni di fornitura di una rete aperta si basino sui principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e parità di accesso; la direttiva 97/13 in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali; la direttiva 97/66, in materia di tutela della riservatezza degli utenti; la direttiva 98/10 sui diritti degli utenti del servizio di telefonia vocale; la direttiva 98/61 in materia di portabilità del numero. Una prima caratteristica di fondo di questo secondo "corpus" normativo è rinvenibile.nell'intento di assicurare un'effettiva parità di condizioni a tutti gli operatori. Una seconda caratteristica è rappresentata dall'attenzione particolare dedicata alle condizioni di prestazione dei servizi. È in questo contesto che prende forma la nozione di servizio universale, da intendersi come l'insieme minimo definito di servizi di una data qualità a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile (dir. 98/10). Si tratta, per il momento, di una nozione che riguarda essenzialmente alcuni servizi della telefonia vocale fissa e mobile (il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa p