Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 47
Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 1 Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico, dell'informazione  e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica Pag. 46
1 su 47
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Corte costituzionale, sentenza n. 198/1982:

«L'identificazione del responsabile nel direttore, che per tale sua funzione è posto più degli altri in grado di seguire tutta l'attività del periodico, risponde a sufficienti criteri di razionalità. [...] Tale conclusione, d'altra parte, non può essere respinta neppure in relazione al caso, indubbiamente caratterizzato da aspetti propri, dell'unicità del direttore di un grande periodico. [...] Una volta ammessa, come si è detto, la necessità della previsione di soggetti responsabili dei periodici di fronte alla legge, ciò che del resto non contestano le ordinanze di rinvio, le modalità di attuazione della relativa regolamentazione rientrano, in relazione alla scelta tra le possibili soluzioni, nella discrezionalità del legislatore, ovviamente nei limiti della ragionevolezza, che nella specie, come si è detto, non possono certo ritenersi violati.

[...] Il che consente, d'altra parte, di ritenere che la responsabilità del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.) ... "La giurisprudenza della Corte di cassazione sul diritto di cronaca Cass. civ. n. 5259/1984 (c. d. sentenza-decalogo) Chi si ritiene diffamato può adire direttamente il giudice civile per il risarcimento dei danni, senza necessariamente aver presentato querela in sede penale. Il diritto di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti è legittimo a tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità dei fatti esposti (anche soltanto putativa, purché frutto di serio lavoro di ricerca); la verità incompleta (fatti dolosamente o colposamente taciuti) è da equipararsi alla notizia falsa. 3) forma

“civile” dell’esposizione (cioè obiettiva, non conintenti denigratori, rispettosa della dignità delle persone e deisentimenti umani).

La forma della critica non è civile quando:

  • è eccedente rispetto allo scopo informativo;
  • difetta di serenità e/o di obiettività;
  • calpesta la dignità umana;
  • non è improntata (intenzionalmente) a leale chiarezza, cioè si servedi subdoli espedienti quali:
    1. il sottinteso sapiente;
    2. gli accostamenti suggestionanti;
    3. il tono sproporzionatamente scandalizzato/sdegnato;
    4. vere e proprie insinuazioni più o meno velate.

Cass. pen. n. 1473/1997 (sul requisito dell’utilità sociale)

Il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell’altruireputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sferaprivata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione diuna pubblica opinione su fatti oggettivamente

Rilevanti per la collettività. Anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando da esse possono desumersi elementi di valutazione sulla personalità o sulla moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini.

Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività. Cass. civ. n. 3679/1998 (sempre sul requisito dell'utilità sociale)

È riconosciuto un "diritto all'oblio", cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse.

pubblicoall’informazione. La giurisprudenza della Corte di cassazione sul diritto di critica

Cass. pen. n. 20474/2002

La cronaca è essenzialmente narrazione (mero resoconto) di fatti e accadimenti, mentre la critica è espressione di opinioni e valutazioni. Quindi, il limite della verità deve essere rispettato rigorosamente relativamente alla cronaca, mentre la critica, in quanto espressione di convincimenti personali, non è vincolata allo stesso modo al rispetto di tale limite.

Ciò non significa che la critica può essere svincolata dalla verità, ma solo che essa è attività di interpretazione di determinati fatti e quindi elaborazione della realtà attraverso il filtro del giudizio di valore. Quindi la critica deve avere un fondamento di verità – nel senso che deve riferirsi ad un fatto storicamente vero o ad un evento realmente accaduto – ma non può essere rigorosamente vera (obiettiva).

svincolata dal fondamento di verità è mera astrazione e può essere lesiva della dignità personale. La giurisprudenza sul diritto di satira Pretura di Roma, ordinanza 4 marzo 1989: La satira ha utilità sociale poiché svolge funzione di controllo sociale del potere politico ed economico attraverso l'umorismo. Pur essendo espressione di umorismo, essa può trovarsi in qualsiasi contesto, anche serio. Essa quindi deve essere accettata con bonaria indulgenza agli interessati. Tuttavia, la satira non deve ledere i diritti inviolabili della persona (dignità, decoro, reputazione). Cassazione civile n. 14485/2000: Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto superato il limite della continenza della critica politica per la concorrente presenza di due elementi: la estraneità della frase ritenuta diffamatoria alla restante parte dell'articolo e lo sprezzante dileggio insito nella stessa frase. Circa il diritto di satira, gliorientamenti della giurisprudenza non sono univoci e anche in dottrina si riscontrano diverse posizioni, non tutte condivisibili. Eccone alcune:
  • La satira, essendo inverosimile, non può mai essere offensiva né integrare il reato di diffamazione.
  • Occorre comunque rispettare sempre i valori fondamentali della persona (requisito di difficile accertamento).
  • La satira non può comunque travalicare il limite della correttezza delle espressioni.
  • I soggetti devono essere personaggi famosi e/o potenti: la notorietà della persona è una specie di consenso tacito (e allora le persone non note devono prestare consenso espresso?).
  • La satira si fonda sull'attualità più che sulla veridicità: di per sé l'espressione comica è inverosimile.
  • Data la sua maggiore risonanza e diffusione, la satira a mezzo stampa deve essere più "contenuta" rispetto a quella verbale o quella online.

televisiva(la carta resta, la TV passa).Diritto di cronaca e intervista diffamatoriaViene e pubblicata un’intervista in cui il soggetto interessato pronunciafrasi diffamatorie nei confronti di terzi.Il giornalista è responsabile (civilmente o penalmente)?Sentenza della Cassazione penale, sezioni unite, n. 37140/2001:Se l’intervistato è un homo publicus, l’espressione del suo pensiero è dirilevante interesse sociale e quindi il giornalista, tenuto alla narrazioneveritiera dei fatti, deve riportarlo così com’è e non è responsabile perdiffamazione (purché si sia attenuto scrupolosamente alla verità).Tuttavia, esiste una scala di valori relativa alla notorietà del personaggio e,conseguentemente, varia l’intensità dell’interesse pubblico alla conoscenza delsuo pensiero.Quindi occorre accertare in concreto, di volta in volta, se si tratti dipersonaggio noto e affidabile, le cui

dichiarazioni meritano di essere riportate, e se il giornalista si sia attenuto scrupolosamente alla verità e all'obiettività. (... segue)

La posizione della Corte di cassazione apre però notevoli problemi:

  1. Chi è un homo publicus?
  2. Occorre distinguere fra persona nota e persona di potere?
  3. Come stabilire la scala di valori?
  4. Il giornalista ha l'obbligo di riportare l'intervista diffamatoria integralmente o ha un certo potere discrezionale di decidere se, quando, come pubblicare l'intervista?
  5. Per non essere ritenuto responsabile di diffamazione, il giornalista deve tenere una posizione rigorosamente passiva oppure può esercitare una certa dose di esagerazione e/o di provocazione?

Libertà di cronaca e vicende giudiziarie: quale bilanciamento?

L'esercizio del diritto di cronaca da parte del giornalista si scontra con vari tipi di esigenze:

  1. quella del soggetto coinvolto nella vicenda giudiziaria alla tutela dell'onore,
  2. 1) La libertà di stampa è un diritto fondamentale che garantisce la diffusione delle informazioni e il libero scambio di opinioni. Tuttavia, questo diritto deve essere bilanciato con altri diritti e interessi, come quelli della reputazione e della riservatezza;

    2) L'opinione pubblica ha il diritto di essere informata su fatti di rilevante interesse sociale. Tuttavia, ci sono casi in cui la pubblicazione degli atti processuali è vietata per garantire una corretta amministrazione della giustizia;

    3) Gli organi inquirenti e giudicanti devono garantire una corretta amministrazione della giustizia. Le norme di legge vietano la pubblicazione degli atti processuali in certi casi e puniscono chi non rispetta tale divieto.

    L'articolo 114 del codice di procedura penale e gli articoli 684-685 del codice penale vietano la pubblicazione degli atti processuali in certi casi e puniscono chi non rispetta tale divieto.

    L'articolo 147 del codice di procedura penale dispone che il giudice può autorizzare la ripresa del dibattimento solo con il consenso delle parti. Tuttavia, può prescindere da tale consenso quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante.

    Il segreto professionale è disciplinato dall'articolo 2 della legge 69/1963, che prevede l'obbligo di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie di carattere fiduciario. Tuttavia, talvolta il giornalista potrebbe venire a conoscenza di informazioni utili o addirittura indispensabili per lo svolgimento di indagini.

    processuali.

    Se chiamato a deporre come teste in un processo penale, il giornalista deve rivelare la fonte di informazione, in deroga alla norma citata?

    In effetti, originariamente l'art. 351 c. p. p. non menzionava i giornalisti fra le altre figure (avvocati, medici, ministri di culto) cui era concesso di opporre il segreto professionale in sede processuale.

    Quindi, i giornalisti che si rifiutavano di rendere nota l'identità dei loro informatori potevano essere incriminati per falsa testimonianza (art. 372 c. p.).

    (... segue ...)

    La Corte costituzionale (sentenza n. 1/1981) ha affrontato la questione:

    "... il segreto giornalistico si differenzia dai segreti elencati nell'art. 351 cod. proc. pen., in quanto protegge la sola fonte e non anche la notizia: che anzi viene confidata al giornalista proprio perché egli la divulghi. [...]"

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
47 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Allegri Maria Romana.