Maria Romana Allegri - Corso a. a. 2007-2008
Lineamenti di diritto dell’informazione e della comunicazione
Il sistema radiotelevisivo
La mancata realizzazione del pluralismo
Prima parte
La radiofonia nel periodo liberale
L. 395/1910: riserva allo Stato degli impianti radiotelegrafici e
radioelettrici, concessioni per le attività di radiodiffusione,
commissione consultiva presso il Governo per la regolamentazione
della gestione del nuovo mezzo.
R. d. 227/1912: disciplina del rapporto concessorio e rilascio delle
prime due concessioni a due società private (Radiofono e Società
italiana radioaudizioni circolari).
La radiofonia durante il regime fascista
R.d.l. 655/1924 (l. 473/1925) e r. d. 291/1924: concessione in esclusiva
all’Unione radiofonica italiana (URI), visto governativo sui programmi
radiodiffusi.
R.d.l. 2207/1927 (l. 1350/1929): l’Uri diventa EIAR (ente italiano per le
audizioni radiofoniche), ente con partecipazioni azionarie da parte dello Stato
ricondotta nell’ambito dell’IRI. Rafforzato il controllo dell’esecutivo sulla
gestione del servizio radiofonico, attraverso un apposito comitato di vigilanza
presso il Ministero delle comunicazioni.
R.d. 2526/1927: concessione venticinquennale all’Eiar, sottoposta al controllo
del governo (nomina di 4 membri del CdA, approvazione del bilancio e del
piano annuale delle trasmissioni).
1935: controllo governativo ancora più incisivo attraverso l’istituzione di un
apposito ispettorato per la radiodiffusione.
R. d. 645/1936: varato il Codice postale, che prevedeva la riserva allo Stato dei
servizi di radio- e telecomunicazione con concessione in esclusiva ad una
società a prevalente capitale pubblico.
La radiofonia nell’immediato dopoguerra
Resta in vigore il modello delineato dal Codice postale del 1936.
D.l.c.p.s. 478/1947:
• il controllo sulla società concessionaria spetta al Ministero per le poste e
telecomunicazioni (approvazione statuto, controllo contabile, nomina
Presidente e amministratore delegato, approvazione piano triennale di
programmazione), con apposito comitato che dava direttive di massima sul
contenuto dei programmi;
• istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza per assicura
imparzialità politica e obiettività dell’informazione.
1952: atto di concessione alla RAI, società totale partecipazione pubblica
pubblica (IRI), con CdA con 6 membri + Presidente e amministratore
delegato di nomina governativa e piano triennale dei programmi sottoposto
ad autorizzazione ministeriale (piano modificabile dal ministro per ordine
pubblico) ed entrate derivanti in parte dal canone e in parte dalla pubblicità
(5% delle ore di trasmissione complessive).
3 gennaio 1954
La RAI inizia le trasmissioni televisive
Si accelera il dibattito sulla compatibilità del regime pubblicistico
della radiodiffusione con i principi costituzionali.
Paradossalmente, i frequenti moniti della Corte costituzionale sono
rimasti a lungo e largamente inascoltati.
La prima legge organica sul servizio radiotelevisivo è stata
approvata infatti solo nel 1975, dopo 15 anni di sentenze della Corte.
Corte costituzionale, sentenza n. 59/1960
Alla società “Il tempo TV” veniva negata l’autorizzazione ad
avviare un servizio di telediffusione privato in tre regioni.
La società ricorre in giudizio e impugna la decisione del Consiglio
di Stato.
In questa sentenza di fondamentale importanza la Corte, interrogata
sulla legittimità della riserva allo Stato del servizio di radio- e
telediffusione (art. 1 codice postale 1936) sia rispetto agli artt. 41 e
43 Cost. sia rispetto agli artt. 21 e 33 Cost., rigetta la questione di
incostituzionalità.
(Vedi le motivazioni nelle slides seguenti)
... rispetto agli artt. 41 e 43 Cost.:
«... data la attuale limitatezza di fatto dei "canali" utilizzabili, la televisione a
mezzo di onde radioelettriche (radiotelevisione) si caratterizza indubbiamente
come una attività predestinata, in regime di libera iniziativa, quanto meno
all'oligopolio: oligopolio totale od oligopolio locale, a seconda che i servizi
vengano realizzati su scala nazionale o su scala locale. Collocandosi così tra le
categorie di "imprese" che si riferiscono a "situazioni di monopolio", nel senso in
cui ne parla l'art. 43 Cost., per ciò solo essa rientra tra quelle che - sempre che
non vi ostino altri precetti costituzionali - l'articolo stesso consente di sottrarre
alla libera iniziativa.
Né appare arbitrario che il legislatore ravvisi nella diffusione radiotelevisiva i
caratteri di attività "di preminente interesse generale", richiesti dall'art. 43 perché
ne sia consentita la sottrazione alla libera iniziativa. È fuori discussione, infatti,
l'altissima importanza che, nell'attuale fase della nostra civiltà, gli interessi che la
televisione tende a soddisfare (informazione, cultura, svago) assumono - e su
vastissima scala - non solo per i singoli componenti del corpo sociale, ma anche
per questo nella sua unità». (segue...)
... rispetto agli artt. 41 e 43 Cost. (segue):
«Siccome, poi, a causa della limitatezza dei "canali" utilizzabili, i servizi
radiotelevisivi, se non fossero riservati allo Stato o a un ente statale ad
hoc, cadrebbero naturalmente nella disponibilità di uno o di pochi
soggetti, prevedibilmente mossi da interessi particolari, non può
considerarsi arbitrario neanche il riconoscimento della esistenza di ragioni
"di utilità generale" idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 43, l'avocazione,
in esclusiva, dei servizi allo Stato, dato che questo, istituzionalmente, è in
grado di esercitarli in più favorevoli condizioni di obbiettività, di
imparzialità, di completezza e di continuità in tutto il territorio nazionale.
Ritiene, pertanto, la Corte che la riserva allo Stato dei servizi di
radiotelevisione, e la conseguente possibilità di affidamento di essi in
concessione, non contrastano col sistema degli artt. 41 e 43 della
Costituzione».
... rispetto agli artt. 21 e 33 Cost. :
«... siccome l'illegittimità denunciata consiste nella lesione non tanto della
libertà di concepire e di manifestare le idee e le varie espressioni della
scienza e dell'arte, quanto della libertà di avvalersi di ogni possibile mezzo
per diffonderle, la norma costituzionale alla quale bisogna essenzialmente
por mente è quella del primo comma dell'art. 21 ... [...]
È vero che il primo comma dell'art. 21 riconosce a tutti la possibilità di
diffondere il pensiero (e naturalmente non il solo pensiero originale di chi
lo manifesta) con qualsiasi mezzo. Ma già si è visto che, per ragioni
inerenti alla limitatezza di questo particolare mezzo, è escluso che
chiunque lo desideri, e ne abbia la capacità finanziaria, sia senz'altro in
grado di esercitare servizi di radiotelevisione: in regime di libertà di
iniziativa, questi non potrebbero essere che privilegio di pochi. [...]»
(segue ...)
... rispetto agli artt. 21 e 33 Cost. (segue):
«... rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si
trova istituzionalmente nelle condizioni di obbiettività e imparzialità più
favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla
naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto
costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il
pensiero con qualsiasi mezzo. [...]
Donde l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità
potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità nel vaglio
delle istanze di ammissione all'utilizzazione del servizio ...»
Corte costituzionale, sentenza n. 46/1961
La Provincia di Bolzano rivendicava la possibilità di provvedere alla predisposizione
dei programmi per le trasmissioni radio e televisive delle stazioni locali, considerando
l’indubbia valenza culturale del mezzo televisivo e le disposizioni statutarie relative alla
salvaguardia del carattere etnico e dello sviluppo culturale del gruppo di lingua tedesca.
La pretesa si rivolgeva non all'istituzione di nuove stazioni radiotrasmittenti, bensì solo
all'uso di quella locale appartenente allo Stato, senza disconoscere, ed anzi ammettendo,
la legittimità del monopolio degli impianti tecnici da parte di questo.
La Corte ha respinto questa pretesa, sostenendo che «l'art. 21 non risulta violato per
effetto della riserva a favore dello Stato [... ] nella considerazione che il diritto di cui
all'art. 21, non implica sempre e necessariamente la pretesa alla disponibilità del mezzo
di diffusione del pensiero, e che anzi, allorché (come si verifica per gli impianti relativi
ai detti servizi) la naturale limitatezza del mezzo stesso consenta solo a pochi tale
disponibilità, l'accordare allo Stato la esclusività del medesimo, lungi dal contrastare
alle esigenze che l'art. 21 ha voluto tutelare, ne rende più agevole la soddisfazione, dato
che lo Stato, per la posizione in cui istituzionalmente si trova, può meglio che ogni altro
soggetto assicurare l'accesso di tutti gli interessati, in condizione di obiettività e di
imparzialità, al detto mezzo di comunicazione».
Corte costituzionale, sentenza n. 81/1963
Il quesito riguardava la legittimità costituzionale delle norme che
sanzionavano penalmente, anziché civilmente, l'omissione del
pagamento dell'abbonamento alle radioaudizioni.
La Corte ha ritenuto che, essendo la RAI una società privata
esercitante un servizio pubblico di interesse generale in regime
concessione, era giusto che il suo rapporto con i radioutenti fosse
regolato da principi pubblicistici.
Per questo giustamente alla riscossione del "canone di
abbonamento" si applicava la procedura e i privilegi previsti per la
riscossione dei tributi statali.
«... il legislatore ha concepito i rapporti fra concessionario ed utente
privato in termini giuspubblicistici per gli evidenti motivi di utilità
generale del servizio ...»
Corte costituzionale, sentenza n. 58/1964
(sempre in tema di legittimità del canone RAI)
«... ritiene la Corte che non possa sostenersi che contrasti col disposto dell'art. 43
della Costituzione l'affidamento in concessione ad una società privata del servizio
delle radiotelevisioni. [...]
La facoltà concessa al legislatore di riservare direttamente o trasferire allo Stato, agli
enti pubblici o alle collettività di utenti o lavoratori le imprese nell'art. 43 indicate,
rispecchia la preoccupazione del Costituente di garantire uno strumento idoneo a
porre le attività economiche in parola sotto il controllo dello Stato o di enti pubblici
allo scopo di evitare quegli inconvenienti e di ottenere i risultati di carattere
economico e sociale che lo Stato democratico si prefigge. [...]
La concessione amministrativa consente il raggiungimento di fini di interesse
generale collegati all'esercizio dei servizi pubblici, attraverso un'attività svolta da un
privato e non direttamente dallo Stato o dall'ente pubblico titolare del servizio, in
vista del fatto che la gestione in concessione può presentarsi, in alcuni casi, più
favorevole, in quanto permette una maggiore snellezza nell'espletamento del servizio,
libera lo Stato o l'ente pubblico dall'onere dell'esercizio, e ciò specialmente quando
trattisi di attività tecnicamente complesse, che richiedano forti spese di impianto e
notevole impegno di gestione».
Con d.p.r. n. 156/1973 viene varato il nuovo Codice postale
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni), in sostituzione di quello del
1936, che tiene conto degli sviluppi tecnologici nel settore delle
telecomunicazioni e della radio- e telediffusione.
Il T. U. unifica nella sola voce "telecomunicazioni" tutti i mezzi di
comunicazione a distanza che nel precedente testo unico del 1936
erano specificamente elencati in mezzi telegrafici, telefonici,
radioelettrici ed ottici.
Il dibattito parlamentare sul sistema radiotelevisivo ha subito una
notevole accelererazione solo dopo le due “storiche” sentenze
della Corte costituzionale n. 225 e 226 del 1974, con le quali:
• viene dichiarata costituzionalmente illegittima la riserva allo
Stato dell’attività di ritrasmissione di programmi di emittenti esteri
e se ne ammette l’esercizio anche da parte di soggetti privati (sent.
225);
• viene dichiarata costituzionalmente illegittima la riserva statale
nel settore della radiotelevisione via cavo a livello locale (fatta
salva la riserva a livello nazionale) e se ne consente l’esercizio a
livello locale anche ai privati (sent. 226).
(Vedi motivazioni nelle slides successive)
Corte costituzionale, sentenza n. 225/1974
Nel corso di vari procedimenti penali riguardanti la detenzione
non denunziata e l'uso privato di apparecchi radio
ricetrasmittenti, senza averne ottenuto preventivamente la
prescritta concessione, è stata sollevata la questione della
legittimità della riserva allo Stato dei servizi di
telecomunicazione.
La Corte ha stabilito che «le ragioni inerenti alla limitatezza del
mezzo devono dirsi venute meno con il notevole diffondersi,
a
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Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - il sistema radiotelevisivo (seconda parte)
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Diritto dell'informazione e della comunicazione – Comunicazione di massa
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