Maria Romana Allegri - Corso a. a. 2007-2008
Lineamenti di diritto dell'informazione e della comunicazione
Il fondamento costituzionale del diritto dell'informazione e della comunicazione
Il profilo attivo e passivo
Dal dizionario Zanichelli
- Comunicazione = trasmissione del pensiero; il portare qualcuno a conoscenza di qualcosa (idee, informazioni ..); scambio di messaggi fra un emittente e un ricevente; trasferimento di informazioni.
- Informazione = l'informare (profilo attivo), l'informarsi (profilo passivo).
- Informare = ragguagliare qualcuno procurandogli notizie, dati e simili; procurarsi notizie.
In sintesi, il fine della comunicazione è appunto l'informazione, dal lato attivo e passivo
Comunicazione intesa come libera espressione del pensiero rivolta a destinatari indeterminati
Fondamento costituzionale = art. 21 Cost., comma 1
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
- Profilo attivo = diritto di informare
- Profilo passivo = diritto ad essere informati
Corollari:
- Diritto di cronaca vs. tutela della sfera privata
- Pluralismo dell'informazione
Comunicazione intesa come libera espressione del pensiero rivolta a destinatari determinati e infungibili
Fondamento costituzionale = art. 15 Cost.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
- Profilo attivo = diritto di comunicare
- Profilo passivo = diritto di ricevere comunicazioni
Corollario: riservatezza
Non c'è il limite del buon costume!
Il diritto dell'informazione/della comunicazione è di matrice prevalentemente giurisprudenziale
È stata la Corte costituzionale che, nel tempo, con numerose importanti sentenze, ha sancito:
- La rilevanza dell'informazione ai fini dell'attuazione del principio democratico
- La libertà di divulgazione delle notizie e il diritto di cronaca
- Il profilo passivo del diritto all'informazione (necessità del pluralismo delle fonti per una completa e obiettiva informazione del cittadino)
Statuto albertino (1848)
Impostazione liberale e giuspositivistica
Art. 28:
La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi
Novità della Costituzione rispetto allo Statuto albertino
- Rigidità: garanzie giuridiche contro gli eventuali “abusi” del legislatore; sottrazione di determinate decisioni alla “dittatura della maggioranza”
- Dimensione partecipativa: da sudditi a cittadini
- Principio di uguaglianza sostanziale: ruolo attivo dello Stato nella promozione dei diritti (Stato sociale); ampliamento del catalogo dei diritti (non solo libertà negative, ma anche libertà positive)
- Nuove garanzie a tutela dei diritti: riserva di legge (tassatività dei limiti) e riserva di giurisdizione
L'art. 21 Cost.: il testo
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
L'art. 21 Cost.: il commento
Incentrato sulla disciplina della stampa (come l'art. 28 dello Statuto albertino) nonostante l'importanza che già allora avevano gli altri mezzi di comunicazione. Reazione all'esperienza fascista: disposizione tesa ad arginare indebite ingerenze dei pubblici poteri valorizzando l'aspetto “negativo” della libertà di espressione. Il ruolo attivo dello Stato appare invece sfumato (possibilità per il legislatore di imporre alle imprese editoriali obblighi di trasparenza in relazione alle fonti di finanziamento). Assenza di riferimento al valore del pluralismo dell'informazione e al profilo passivo della libertà di espressione, anche se ciò può essere dedotto per via interpretativa. Al Costituente è mancata la percezione del nesso fra disciplina dell'informazione e democrazia. Fra libertà di informazione e attuazione del principio democratico c'è un nesso inscindibile, come ha spesso affermato la Corte costituzionale.
Alcuni esempi
Sentenza n. 84/1969 (in tema di boicottaggio e propaganda come forma di autotutela sindacale): «Non è necessario ricordare come la libertà di propaganda è espressione di quella di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione e pietra angolare dell'ordine democratico. [...] essa è assicurata fino al limite oltre il quale risulti leso il metodo democratico.»
Sentenza n. 172/1972 (in tema di rito direttissimo per i reati a mezzo stampa): «La Corte ha più volte affermato che la libertà di espressione del pensiero è fondamento della democrazia e che la stampa, considerata come essenziale strumento di quella libertà, deve essere salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta.»
Sentenza n. 138/1985 (in tema di propaganda elettorale tramite altoparlante): «... la libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, [tuttavia] anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art. 21 Cost.) debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza ... »
Il bilanciamento dei diritti: i limiti alla libertà di espressione
Limite espresso:
- Buon costume
Limiti impliciti:
- Onore e reputazione
- Regolare funzionamento della giustizia
- Sicurezza dello Stato
- Tutela della riservatezza
- Ordine pubblico?
Il limite (espresso) del buon costume: la normativa
Art. 21 Cost., u. c.: Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
Art. 528 c. p., comma 1: Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie, e' punito ..........
Art. 529 c. p.: Agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
Art. 33 Cost.: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
Il limite (espresso) del buon costume: la giurisprudenza
Corte costituzionale, sentenza n. 9/1965 (in tema di propaganda di anticoncezionali): «il buon costume non può essere fatto coincidere [...] con la morale o con la coscienza etica [...] il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani....»
Corte costituzionale, sentenza n. 293/2000 (in tema di pubblicazione di fotografie raccapriccianti): «L'art. 15 della legge sulla stampa del 1948 [...] vieta gli stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale". Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata. »
Il limite (espresso) del buon costume: la giurisprudenza (segue)
Corte costituzionale, sentenza n. 191/1970 (in tema di pubblicazioni oscene): « Il costume varia notevolmente secondo le condizioni storiche d'ambiente e di cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice, non siano in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano. »
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