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Il limite della riservatezza: il fondamento costituzionale

Questa disposizione sostituisce l'art. 12 della L. 801/1977, legge che precedentemente disciplinava il segreto di Stato.

Mancano disposizioni costituzionali esplicite, tuttavia il fondamento può essere rintracciato nei seguenti articoli:

  • Art. 2 = catalogo "aperto" dei diritti
  • Art. 13 = inviolabilità della libertà personale, intesa anche come libertà morale
  • Art. 14 = inviolabilità del domicilio
  • Art. 15 = libertà e segretezza delle comunicazioni

Il limite della riservatezza: la normativa

Articolo 8 CEDU (1950): Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica,

ènecessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico delpaese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute odella morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

L. 675/1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 1: La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispettodei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolareriferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle personegiuridiche e di ogni altro ente o associazione.

D. Lgs. 169/2003: In materia di protezione di dati personali

Art. 2, comma 1: Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che iltrattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle

libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il limite della riservatezza: la giurisprudenza

Corte costituzionale, sentenza n. 38/1973 (in tema di protezione del diritto d'autore): "Non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a tutelare e a realizzare i fini dell'art. 2 affermati anche negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo ..."

Corte di cassazione, sentenza n. 2129/1975 (caso Soraya): in questa "storica" sentenza la Cassazione individua il

Il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza si trova negli articoli 2, 3, 13, 14, 15, 27, 29 e 41 della Costituzione italiana, oltre che nell'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU). Secondo la Costituzione, la protezione giuridica deve essere garantita in caso di violazione del diritto assoluto alla personalità, inteso come diritto di autodeterminazione nell'espressione della propria personalità come individuo. Questo diritto viene violato quando vengono divulgati dettagli della vita privata che, per loro natura, devono essere considerati riservati, a meno che non esista un consenso anche implicito della persona, desunto dalle azioni effettivamente compiute, o a meno che non esista un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione, tenendo conto dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale relativi alla posizione del soggetto.

Il limite (implicito) dell'ordine

pubblico? È da considerarsi inesistente! Il concetto di ordine pubblico non è presente nella Costituzione, anche se è stato "salvato" in varie sentenze (non recenti) della Corte costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni del titolo I (delitti contro la personalità dello Stato) e del titolo V (delitti contro l'ordine pubblico) del secondo libro del Codice penale.

Qualche esempio:

Sentenza n. 19/1962: "L'esigenza dell'ordine pubblico, per quanto altrimenti ispirata rispetto agli ordinamenti autoritari, non è affatto estranea agli ordinamenti democratici e legalitari, né è incompatibile con essi. [...] Non potendo dubitarsi che, così inteso, l'ordine pubblico è un bene inerente al vigente sistema costituzionale, non può del pari dubitarsi che il mantenimento di esso - nel senso di preservazione delle strutture giuridiche"

dellaconvivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle o arenderle inoperanti mediante l'uso o la minaccia illegale della forza - sia finalitàimmanente del sistema costituzionale."

Sentenza n 168/1971: "È ovvio che la locuzione "ordine pubblico" ricorrente in leggianteriori al gennaio 1948 debba intendersi come ordine pubblico costituzionale (sentenzan. 19 dell'anno 1962) che deve essere assicurato appunto per consentire a tutti il godimentoeffettivo dei diritti inviolabili dell'uomo."

Il limite (implicito) dell'ordine pubblico (segue)

In alcune pronunce, la Corte costituzionale ha distinto framanifestazioni del pensiero "pure" e dirette a provocare un'azionecontraria all'ordine pubblico (queste ultime, non rientranti nell'ambitodell'art. 21 Cost.).

Alcuni esempi:

Sentenza n. 84/1969: "...la libertà di propaganda è espressione di quella di

manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione e pietra angolare dell'ordine democratico. [...] Con tale criterio si pone in un certo contrasto l'art. 507 del Codice penale perché fa pensare alla inclusione in una sfera criminosa anche della propaganda di puro pensiero e di pura opinione [...] La propaganda è di per sé diretta a convincere ..."

Sentenza n. 65/1970: "L'apologia (di reato) punibile ai sensi dell'art. 414, ultimo comma, del codice penale non è, dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti".

Sentenza n. 16/1973: "L'istigazione (di un militare all'infedeltà o al tradimento), infatti, non è pura manifestazione di pensiero, ma è azione e diretto incitamento all'azione, sicché essa non risulta tutelata dall'art.

21 della Costituzione: La libertà di comunicazione secondo l'art. 15 Cost. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Corte Costituzionale, sentenza n. 1030/1988: "L'essenziale distinzione tra i diritti di libertà garantiti dagli artt. 15 e 21 Cost. si incentra effettivamente [...] sull'essere la comunicazione, nella prima ipotesi, diretta a destinatari predeterminati e tendente alla segretezza e, nell'altra, rivolta invece ad una pluralità indeterminata di soggetti".

Corte Costituzionale, sentenza n. 81/1993: "la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità [...] comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a

quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo". Ciò vale per quanto riguarda sia i soggetti destinatari del diritto sia il significato dei termini "corrispondenza" e "comunicazione". La libertà di comunicazione secondo l'art. 15 Cost. (segue) L'art. 15 Cost. si presta a fungere da base giuridica costituzionale per la disciplina dei mezzi di comunicazione, tutelando la libertà e la segretezza di tutte le forme di comunicazione interpersonale (comprese quelle nate dall'evoluzione tecnologica), purché tale comunicazione si rivolga a destinatari determinati. Con legge 547/1993 sono state introdotte nell'ordinamento le nozioni di comunicazione informatica e telematica e ad esse sono stati estesi gli strumenti di tutela penale già esistenti per le forme tradizionali di comunicazione. Le comunicazione telematiche (es. videoconferenza, video-on-demand ..), però, mettono in discussione.

Il criterio della determinatezza dei destinatari, come pure l'idoneità del mezzo a garantire la segretezza, sia dei soggetti della comunicazione sia del suo contenuto.

Corte Costituzionale, sentenza n. 81/1993: il requisito della "segretezza" si comprende "non solo la segretezza del contenuto, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa", compatibilmente con i requisiti del mezzo prescelto.

Excursus: la disciplina delle intercettazioni

La normativa

Legge 98/1974.

Artt. 240 e 266-271 del codice di procedura penale del 1989.

Legge 140/2003 per l'attuazione dell'art. 68 Cost.

I fatti di cronaca nel 2005 e nel 2006 hanno determinato alcune pronunce del Garante per la protezione dei dati personali e poi il d.l. 259/2006, convertito in L. 281/2006, che modifica l'art. 240 c.p.p.

La disciplina delle intercettazioni (segue)

Il PM chiede al GIP di autorizzare le intercettazioni.

Ciò può avvenire solo se ci sono gravi indizi della commissione di un reato grave. Per intercettare un parlamentare è anche necessaria l'autorizzazione della camera di appartenenza. Le intercettazioni possono durare max 15 giorni, prorogabili per decisione del giudice per max altri 15 giorni. Delle intercettazioni è redatto verbale e registrazione/trascrizione, di cui possono prendere visione i difensori delle parti. Il giudice, alla presenza dei difensori e del PM, esegue lo stralcio delle parti irrilevanti. Le parti non eliminate sono conservate fino alla sentenza definitiva e possono essere utilizzate a fini probatori solo per il processo per cui sono state disposte. Se non si segue questa procedura, le intercettazioni sono illegali. Il giudice deve ordinarne la distruzione. Chiunque le acquisisca e le pubblichi è responsabile penalmente (reclusione) ed è tenuto al risarcimento a titolo di Riparazione

Il profilo passivo della libertà

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Allegri Maria Romana.