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Le fonti del diritto

Fonti di produzione e fonti sulla produzione

Le fonti del diritto si dividono in fonti di produzione e fonti sulla produzione. Le fonti di produzione sono «gli atti o i fatti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie». Le fonti sulla produzione, invece, sono «le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti».

La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti

La Costituzione funge sia da fonte del diritto che da fonte sulle fonti. Essa rappresenta il momento fondante dell'ordinamento stesso e l'atto con cui viene posto.

Fonti primarie e fonti secondarie

Le fonti del diritto si suddividono in fonti primarie a carattere “chiuso” (cioè con forza di legge) e fonti secondarie a carattere “aperto” (che seguono il principio di legalità).

I criteri per ordinare le fonti del diritto

Nell'ordinamento giuridico italiano, le fonti del diritto possono essere ordinate secondo vari criteri, tra cui il criterio cronologico (successione delle fonti nel tempo), il criterio gerarchico (sovraordinazione o sottordinazione delle fonti), e il criterio di competenza (specialità delle fonti).

Abrogazione, interpretazione, analogia

L’abrogazione si verifica quando una nuova norma elimina la precedente, può essere espressa, per incompatibilità o per nuova disciplina dell’intera materia. L’interpretazione e l’analogia sono strumenti per risolvere le lacune normative.

Tipologia delle fonti del diritto nell’ordinamento italiano

Le fonti del diritto includono fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento) e fonti fatto (es. consuetudine). Queste fonti si inseriscono in un sistema che garantisce unità, coerenza sistematica e completezza.

Unità, coerenza sistematica e completezza dell’ordinamento

Unità: «Tutte le norme dell’ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente». Coerenza sistematica: «L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono». Completezza: «L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi».

La pubblicazione delle fonti normative

La pubblicazione delle fonti normative è un passaggio essenziale per l’efficacia delle norme stesse, permettendone la conoscenza e la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fulvio93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Allegri Maria Romana.
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