Le fonti del diritto
Fonti di produzione e fonti sulla produzione
Le fonti del diritto si dividono in fonti di produzione e fonti sulla produzione. Le fonti di produzione sono «gli atti o i fatti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie». Le fonti sulla produzione, invece, sono «le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti».
La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti
La Costituzione funge sia da fonte del diritto che da fonte sulle fonti. Essa rappresenta il momento fondante dell'ordinamento stesso e l'atto con cui viene posto.
Fonti primarie e fonti secondarie
Le fonti del diritto si suddividono in fonti primarie a carattere “chiuso” (cioè con forza di legge) e fonti secondarie a carattere “aperto” (che seguono il principio di legalità).
I criteri per ordinare le fonti del diritto
Nell'ordinamento giuridico italiano, le fonti del diritto possono essere ordinate secondo vari criteri, tra cui il criterio cronologico (successione delle fonti nel tempo), il criterio gerarchico (sovraordinazione o sottordinazione delle fonti), e il criterio di competenza (specialità delle fonti).
Abrogazione, interpretazione, analogia
L’abrogazione si verifica quando una nuova norma elimina la precedente, può essere espressa, per incompatibilità o per nuova disciplina dell’intera materia. L’interpretazione e l’analogia sono strumenti per risolvere le lacune normative.
Tipologia delle fonti del diritto nell’ordinamento italiano
Le fonti del diritto includono fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento) e fonti fatto (es. consuetudine). Queste fonti si inseriscono in un sistema che garantisce unità, coerenza sistematica e completezza.
Unità, coerenza sistematica e completezza dell’ordinamento
Unità: «Tutte le norme dell’ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente». Coerenza sistematica: «L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono». Completezza: «L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi».
La pubblicazione delle fonti normative
La pubblicazione delle fonti normative è un passaggio essenziale per l’efficacia delle norme stesse, permettendone la conoscenza e la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati.
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