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Poteri costituenti e poteri costituiti
Affermare che tutti i sistemi politici hanno sicuramente una costituzione non comporta necessariamente che essi siano basati su un testo normativo, chiamato Costituzione.
La Costituzione come documento scritto è una conquista relativamente recente, dovuta al trionfo del "costituzionalismo", movimento filosofico e politico che fece della Costituzione scritta un obiettivo irrinunciabile.
La Costituzione come "testo normativo" nasce come conseguenza diretta dell'affermazione di profondi sconvolgimenti politici e sociali. Rappresenta la trasposizione in regole giuridiche di precisi valori e progetti. Per questo, essa è senza dubbio il frutto di un consapevole atto di volontà.
Mediante la Costituzione il potere politico tende a strutturarsi e a dotarsi di un nucleo essenziale di regole fondamentali.
L'emanazione della Costituzione segna la fine del potere costituente e sancisce...
l'inizio del potere costituito. Torna alla prima pagina SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-2 - Par. 3 I diversi tipi di Costituzione: COSTITUZIONI "FLESSIBILI" E COSTITUZIONI "RIGIDE" In ambito giuridico, sono stati introdotti numerosi modi in cui è possibile distinguere i vari tipi di Costituzione. Ricordiamo i più consolidati: - Costituzioni consuetudinarie e Costituzioni scritte: si ha una costituzione consuetudinaria quando non esiste un documento in cui viene racchiusa la massima parte delle norme costituzionali, ma si hanno singole leggi che regolano solo particolari rapporti (esempio tipico: la Gran Bretagna). L'assetto costituzionale dello Stato viene ordinandosi mediante norme consuetudinarie espresse spontaneamente dalla collettività. Si ha una Costituzione scritta quando i valori e i principi alla base dello Stato e gliIstituti fondamentali vengono consacrati in un documento. All'interno del gruppo delle Costituzioni scritte, si possono effettuare ulteriori distinzioni.
- Costituzioni rigide e Costituzioni flessibili:
Si parla di Costituzione flessibile per indicare le Costituzioni che non prevedono alcun procedimento particolare per la loro modificazione, ma consentono che questa avvenga attraverso leggi ordinarie.
Le Costituzioni rigide dispongono, al contrario, procedimenti particolari per la modificazione del testo costituzionale. Tali procedimenti sono più gravosi di quelli previsti per l'approvazione delle leggi ordinarie.
Da tale distinzione consegue che, nel caso delle Costituzioni rigide, le leggi ordinarie non possono essere in contrasto con le norme contenute nella Costituzione: in caso contrario, esse sono dichiarate costituzionalmente illegittime.
Pertanto, le Costituzioni rigide vedono prevalere le proprie regole rispetto a qualsiasi altra norma.
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-2 - Par. 3
COSTITUZIONI "FLESSIBILI" E COSTITUZIONI "RIGIDE"
• Costituzioni corte e lunghe:
Sono Costituzioni corte quelle che si limitano a disciplinare la materia strettamente costituzionale (organizzazione dello Stato, rapporti tra governanti e governati, diritti e doveri dei cittadini). Esempi di Costituzioni corte sono: la Costituzione degli U.S.A. (Preambolo, 7 articoli e 25 emendamenti) e lo Statuto Albertino (84 articoli).
Sono Costituzioni lunghe quelle che, oltre alla materia strettamente costituzionale, disciplinano anche materie diverse. Esempi di Costituzioni lunghe: la Costituzione jugoslava del 1974 (406 articoli).
• Costituzioni ottriate e Costituzioni votate:
Le Costituzioni concesse o ottriate (dal francese octroyé) sono tipiche dei regimi monarchici. Si hanno quando il sovrano, prima assoluto,
Concede una Costituzione scritta ai suoi sudditi, spesso costretto dallapressione popolare. Tutte le Costituzioni emanate nell'800 sono Costituzioni concesse (anche lo StatutoAlbertino).Le Costituzioni votate sono invece espresse dal basso e vengono redatte e approvate da rappresentanti delpopolo, riuniti in Assemblee ad hoc, definite "Assemblee costituenti" (ad esempio, la Costituzione francesedel 1875 e l'attuale Costituzione italiana).
Costituzioni-bilancio e Costituzioni-programma:
Le Costituzioni-bilancio sono rivolte al presente e hanno come fine quello di dare forma giuridica ad unarealtà sociale già esistente.
Le Costituzioni-programma si propongono invece di promuovere anche la trasformazione della realtàesistente, indicando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti idonei a tale scopo.
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino
2002. Cap.II-2 - Par. 4
LA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione italiana: scritta, rigida, votata e "programma".
In base alle distinzioni effettuate, la Costituzione italiana è:
- È scritta perché i principi e gli istituti fondamentali della organizzazione dello Stato italiano sono consacrati in un documento (il testo costituzionale).
- È rigida perché alle norme in essa contenute è stata assegnata una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, in modo che le leggi che modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento ordinario ma con procedura aggravata, secondo quanto prescritto dall'articolo 138 della Costituzione. Tali leggi sono dette costituzionali.
- È votata perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all'Assemblea costituente.
- È una
Costituzione-programma perché non si limita a "fotografare" la realtà esistente ma si prefigge l'obiettivo di modificarla. Infine, la Costituzione italiana può essere definita anche convenzionale perché essa è stata redatta e approvata da forze politiche fra loro in contrasto, per cui è stato necessario, al fine di dare un nuovo assetto costituzionale allo Stato, che esse procedessero a reciproche concessioni. Una Costituzione si dice, invece, ordinativa, quando promana da un'unica forza politica.
SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-2 - Par. 4
LA COSTITUZIONE ITALIANA
La genesi della Costituzione della Repubblica italiana:
La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. La sua nascita, però, fu il frutto di tappe successive:
25 giugno 1944: viene emanato il decreto legislativo
luogotenenziale n.151 che dota lo Stato italiano di un ordinamento provvisorio, caratterizzato dalla funzione esplicita di preparare la formazione di un rinnovato stabile assetto costituzionale. Si decide che le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, attraverso un'Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, diretto e segreto. Alla consultazione parteciperanno, per la prima volta, anche le donne.
16 marzo 1946: viene introdotto un nuovo decreto luogotenenziale (n.98). Si stabilisce che a decidere la nuova forma istituzionale dello Stato (monarchia o repubblica) sarà direttamente il popolo, mediante un referendum. In precedenza si era delegata tale decisione all'Assemblea Costituente.
2 giugno 1946: si svolge il referendum istituzionale e le elezioni per l'Assemblea Costituente.
- 12.717.923 voti per la Repubblica (54,3 %)
- 10.719.284 voti per la Monarchia. (45,7 %)
28 giugno 1946: l'Assemblea Costituente elegge Enrico De Nicola Capo
Provvisorio dello Stato.
15 luglio 1946: l'Assemblea Costituente decide di nominare, al suo interno, una Commissione di 75 membri (presieduta da Meuccio Ruini) incaricata di elaborare e proporre un progetto di Costituzione.
31 gennaio 1947: la Commissione dei 75 presenta il progetto di Costituzione.
4 marzo - 22 dicembre 1947: l'Assemblea discute il progetto.
22 dicembre 1947: l'Assemblea Costituente approva la Costituzione a scrutinio segreto (453 Si, 62 No).
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO