Concetti base e definizioni - capitolo I
mercoledì 18 settembre 2019 10:29
- Ordinamento giuridico: in generale insieme di più elementi, in questo caso insieme di persone (ordinamento) che nelle loro relazioni sono retti da regole di tipo giuridico.
Es. lo Stato. È un ordinamento giuridico complesso, fa parte della definizione ma non la "completa".
- Stato (moderno): formato a partire da un certo periodo e in un certo luogo, ovvero dalla metà del 1600 in Europa.
- Perché qui nascono degli ordinamenti giuridici con caratteristiche nuove rispetto al passato, rispetto al medioevo.
- L'uscita dal medioevo porta, dopo tanti conflitti, la nascita di un ex stato con caratteristiche ancora attuali, come le grandi monarchie. Non c'è più l'idea che il comando dipenda da qualcosa di esterno agli ordinamenti. Come nello stato moderno, adesso lo stato comanda senza l'idea di niente di esterno. Impone le proprie regole perché ha il potere di farlo. Prima del 1600 c'erano ordinamenti Giuridici ma quei fenomeni non avevano le caratteristiche che si trovano oggi.
- Costituzione: termine che nel corso dei secoli ha cambiato significato. Oggi: il documento, l'atto nel quale sono contenute le regole giuridiche più importanti che quello stato si dà. Concetto formato dopo la concezione di stato moderno, precisamente nel 1700, il secolo nel quale nasce il costituzionalismo moderno.
- Regola giuridica: non c'è un'unica definizione. Si trovano punti in comune, i caratteri principali e più frequenti tra le regole che pongono dare la definizione. I caratteri principali delle regole giuridiche sono:
- si pensano come regole generale e astratte (si applica a tutti gli uguali, non concreta);
- distinzione. È formulata generalmente e astrattamente.
- regola novativa o innovativa. Il diritto opera perché cerca un cambiamento quando vengono cambiano qualcosa, innova la realtà. (non nel senso migliore di pregio di regole ma perché cambia il sistema, l'ordinamento, la situazione)
- regole esteriori, che guardano al comportamento degli individui, a come si comportano e alla loro esteriorità ma non guardano al sentimento;
- regola più delle volte eteronoma, ovvero si impone al soggetto. Regola esterna, imposta al di là della volontà dell'individuo.
- regola formulata con una premessa e una conseguenza.
*Distinguiamo tre termini spesso utilizzati come sinonimi, regola giuridica ≠ da:
- Disposizione: insieme della parole usate per scrivere la regola. Insieme dei termini usati dal legislatore.
- Norma: è la disposizione interpretata. È l'insieme dei significati dati alle parole. Frutto dell'interpretazione della disposizione. Le parole non ci dicono tutto, hanno bisogno di essere interpretate. Quasi mai c'è corrispondenza tra disposizione e norma. Da una disposizione si possono ricavare più norme, pluralità di significato. Norma ha anche un margine di soggettività.
Le fonti del diritto - capitolo XI
martedì 24 settembre 2019 19:02
Il giurista però ha bisogno di certezza, dei punti di riferimento: uno su tutti...
- Il concetto di fonte del diritto: le fonti del diritto sono i grandi contenitori delle regole giuridiche. Conoscere un fonte significa conoscere qualcosa che produce e contiene le regole giuridiche. Se riconosco la fonte so che all'interno ci sono regole giuridiche, metodo veloce e semplice. Il sistema delle fonti è molto complesso! Ogni ordinamento giuridico ha una pluralità delle fonti del diritto. Non basta conoscere la singola fonte, dobbiamo conoscere il funzionamento del sistema. Tra le fonti non c'è che ci sia armonia e concordanza... tante fonti e tante regole, possono essere contrastanti nello stesso ordinamento. Per rimediare al problema l'ordinamento acquisisce degli strumenti. 4 (nel nostro sistema) sono quelli principali per fare ordine tra le regole e le fonti. I Criteri di risoluzione delle antinomie (contrasti) giuridiche. I contrasti non si eliminieranno del tutto, ma i criteri aiutano a mantenere l'ordine:
- Criterio gerarchico: verticale. Tra tutte le regole e le fonti si individua che alcune regole sono più in alto altre più in basso. Le fonti del diritto non hanno tutte la stessa "importanza". (gerarchia come scala o piramide). Questo criterio dice che bisogna far prevalere una regola più "alta" e una più "bassa", vince la più "alta". Processo molto complesso.
- Criterio cronologico: o temporale. Il mondo del diritto è uno ambito che si evolve e cambia nel tempo. Il tempo è una delle cose di cui serve un criterio cronologico singolare anche su uno strumento che risolve potenziali conflitti: le regole giuridiche cambiano da un momento a un altro, quindi una legge di 5 anni fa e una legge che non aveva una diversa forza nel mondo. Non si parla di dislivello, ma quando due leggi hanno la stessa forza e la stessa importanza. Se ho una legge del 2008 e una del 2015 sullo stesso tema, questa prevale. Il problema si resiste quando contrasto con quella risalente. E la prelofanzia ha forza. Il nuovo affonda il vecchio. E il potere di superfluenza legge il senza esplicite e dissuffla.
- Criterio di competenza: non tutte le regole del diritto hanno la stessa competenza. Ci sono regole generali, regionali o competenti al un punto. Fonti competenti per tema, settore e ambito. La regola generale è più generica o specifica. Contrasto orizzontale, se c'è contrasto tra non totalmente competenti è complesso. Entrambi potevano attuare, si deve dimostrare però la competenza. In qualche elemento gerarchico devo cercare chi prevale. Per prima cosa si individua il terreno di battaglia, poi si dichiara la competenza.
- Criterio di specialità: il meno applicato di tutti. Incerto. Pensato ed introdotto per chiarire i contrasti che sussistono quando due regole hanno la stessa forza, non c'è un problema di competenza, e applicare la cronologia non tornerebbe. Con la specialità riesco a risolvere una situazione. Ci devono però essere regole giuridiche più generiche e regole più specifiche. (rapina, rapina a mano armata. Furto, furto con destrezza ecc.) quando il reato ha determinate caratteristiche può essere più o meno grave. Non saranno trattati allo stesso modo. Si riferiscono all'area della rapina e del furto ma sono più specifiche alcune. Rapina (4 anni) + a mano armata (6 anni). Se aumenta la pena della rapina, il criterio di specialità dice che ci vuole però un'altra legge per determinare l'aumento di pena sulla regola più specifica.
Prima però si notino le cose che completano la definizione di popolo e le sue sfumature.
- Patria - simile a Nazione, ma patria viene identificato con lo stato italiano ma caricato di un peso simbolico e emotivo più forte. Lo troviamo nell'articolo 52, comma 1 "difesa della patria dovere del cittadino". Patria è lo stato italiano "sacralizzato". E nell'articolo 59: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario." scelta di caricare il termine Stato con quello di patria.
- Nazione - Nazione è un termine molto presente nella costituzione: nell'articolo 11 "pace e giustizia tra le nazioni", articolo 9 "patrimonio artistico della nazione"... perché il termine nazione è uno dei termini più ricchi di sfumature. Anche un costituente che rifiutava il nazionalismo ha ritenuto opportuno parlare di patrimoni artistici in relazione alla "nazione".
- Differenze linguistiche - Articolo 6 - nelle prime bozze non era tra i primi, "la repubblica tutela le minoranze linguistiche". Nel 48 c'erano le minoranze linguistiche in Italia, era un tema delicato perché la monarchia aveva delle sue preferite (tedeschi dell'annessione dopo la I guerra mondiale e dopo il fascismo. Minoranza francese in valle d'Aosta, nemmeno secolo con una Francia che esce vincitrice dalla II guerra mondiale, aveva delle sue preferite anche per il pensiero federalista). Minoranze all'epoca abbastanza fiorenti (lingua albanese in Calabria. Greco in Sardegna. Arbereshe). Anche dialetti. Lo stato al 48 assimilava forzatamente, cambiando i nomi dei luoghi, non favoriva l'istituzione di plurilinguismo. Come lo stato si apre alla comunità internazionale, si prende impegno a proteggere ogni lingua dell'altro.
- Tutto ciò dal 1999 non accade, non è tutelato, ma premio. Si attua un'espansione per volontà dell'europa dalla 48 al 1999. Oggi il problema sono le nuove minoranze (grande fenomeno migratorio).
- Cittadinanza - concetto giuridico ben preciso e definito da una legge dello stato Italiano. Che ha una legge avanzata molto ritardato di aggiornamento della legge. Fino ad oggi la legge non lavora su sangue.
- La legge del 1992 si basa sullo sanguinis, modo ordinario del possesso e differisce da uno stato (vedi ius soli) perché non si nasce cittadino o nascita in Italia, principio di ius soli, ma solo se i genitori sono tali o naturalizzazione (leggi in sopi). Se il minore è straniero ma adottato da cittadino italiano acquisisce la cittadinanza. Anche 18 anni e vivere in Italia per 4 anni successivi nel territorio.
- Atto separazione della cittadinanza se si è nati in Italia con genitori stranieri (genitore isolato con 1 legalmente presente). Esempio embargo verso fascista nello stato italiano e minoranze.
- Lo straniero, se legalmente presente, sposando un cittadino italiano acquisisce la cittadinanza.
- È inoltre consentita la figura del pluripolide in Italia.
- L'Italia è parte di convenzioni internazionali contro la apolidia perché esserlo è una condizione grama. Tutti i servizi (sociali, elementari) passano attraverso la cittadinanza propria. La costituzione proibisce di togliere la cittadinanza per motivi politici.
- Cittadinanza di problematico acquisto ma di estrema difficoltà di perdita. Stabilità.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.