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I REGOLAMENTI E FONTI SECONDARIE

L CONSUETUDINI

Queste sono subordinate fra loro ovvero chi sta sotto non può contrastare quello che sta sopra.

Abbiamo dunque un criterio gerarchico, la legge superiore si impone su quella inferiore.

Questo imporsi si chiama annullamento e dal momento in cui si applica la legge che viene

“sopraffatta” è come se non fosse mai esistita.

Quando invece il contrasto è allo stesso livello delle fonti come fra due leggi si applica un criterio

cronologico ovvero si deve preferire la legge più recente a quella più antica. Quest’effetto consisiste

nella cessazione dell’efficacia della norma giuridica precedente. Quindi non è più annullamento ma

abrogazione. Nell’annullamento gli effetti della dichiarazione di annullamento retroagiscono fino a

quando esiste la fonte annullata mentre per i casi sorti prima di una abrogazione vige ancora la

legge precedente mentre per i casi sorti dopo si usa la legge nuova.

Infatti l’abrogazione è una delimitazione dell’efficacia temporale della legge.

Delimitazione temporale

Abbiamo anche altri criteri come quello di competenza che si utilizza quando c’è una pluralità di

soggetti normatori sullo stesso livello. A volte non si usa il criterio cronologico ma quello di

competenza ad esempio le regioni non possono decidere riguardo la “difesa” perché solo lo Stato

può. Il Lazio non può chiamare la leva obbligatoria infatti la regione in questo caso è incompetente.

La legge regionale è da annullare in questo caso.

Elencazione tassativa: tutti gli elementi del mio elenco sono specie di un determinato genere e non

esiste nessuna specie.

Un ultimo criterio è quello di specialità ovvero la norma speciale è preferita a quella normale.

Ovvero ad esempio se una donna lavoratrice è incinta le norme speciali sulle donne incinta

annullano le norme sui lavoratori normali.

Le fonti primarie hanno la caratteristica della forza di legge ovvero hanno la capacità di modificare

leggi esistenti (forza di legge in senso attivo) e l’idoneità di resistere all’abrogazione da parte di

altre fonti (forza di legge in senso passivo). Questo significa che possono modificarsi tra loro ma

non possono essere modificate da regolamenti.

Il rapporto tra regolamenti parlamentari (fonte primaria) e leggi (fonte primaria) è determinato dal

criterio di competenza.

Tra le fonti primarie che sono 5 (leggi ordinarie, legge regionale, decreti legge e decreti legislativi,

, regolamenti parlamentari) dobbiamo fare distinzioni:

Solo 4 hanno forza di legge: il referendum abrogativo, il decreto legislativo, il decreto legge, i

decreti del governo in caso di guerra.

La legge era l’atto principe nello stato 800esco perché il motivo dei moti rivoluzionari dell’800 era

avere costituzione e parlamento che servono a limitare il potere del Re. I parlamenti nascono per

fare la guerra ovvero come controllori della spesa militare perché per questa ci vogliono soldi e

persone e per questo bisogna imporre vincoli patrimoniali ed economici ai nobili e ai borghesi.

Quindi i parlamenti nascono per questo poi si trasformano “no taxetion without rappresentation” e i

parlamenti dell’800 nascono per dare una rappresentazione a chi pagava.

Le leggi servono per dare un limite al parlamento infatti sia Nazismo e Fascismo hanno potuto fare

quello che volevano perché il parlamento non aveva limiti.

Un’altra fonte primaria dotata di forza di legge è l’esito positivo del referendum abrogativo ed è in

grado di abrogare leggi che hanno forza di legge dunque è dotato di forza di legge.

I regolamenti parlamentari sono l'atto normativo con il quale la camera di un parlamento

disciplina la propria organizzazione interna e il proprio funzionamento, sono fonti molto particolari

e non sono dotati di forza di legge. Solo gli atti dotati di forza di legge sono sottoposti al giudizio

della corte costituzionale.

Il governo non può senza delega fare leggi primarie: il decreto legge e legislativo (art 76 e 77)

Il decreto legislativo: Il potere legislativo è esercitato direttamente dalle camere quindi camera e

senato hanno la funzione legislativa. Il decreto legislativo: camera e senato possono delegare al

governo l’esercizio della funzione legislativa”. Dunque pur rimanendo titolari possono delegare al

governo attraverso una legge di delega e il governo può intervenire con un decreto legislativo. Il

decreto legislativo non può violare la legge delega perché violerebbe la costituzione (criterio

gerarchico).

Il decreto di legge: Il governo senza deleghe si prende la responsabilità in casi straordinari ed

emana un decreto legge che è un atto provvisorio che viene rimosso dall’ordinamento se non viene

convertito dalle camere entro 60 giorni. Questo può modificare le leggi ma non la costituzione

sennò sono annullabili grazie al criterio gerarchico. Si fanno circa 3 o 4 decreti legge al mese.

Tutto ciò che non è fonte primaria è fonte secondaria ed hanno la caratteristica di essere fonti atto

ma sono sprovviste di “primarietà”, forza di legge. La reiterazione di un decreto legge che lo

allunga è incostituzionale. Dunque dopo 59 giorni il parlamento deve aver confermato (o no).

Nel 2007 la corte costituzionale ha detto che dopo 60 giorni, devono sussistere i motivi di urgenza,

altrimenti non basta la conversione del parlamento. Questo è importante perché serve a preservare

la provvisorietà.

L’interpretazione spetta solo al giudice ed è un processo nel quale da testi scritti passiamo a

proposizioni normative applicabili attraverso le fonti.

Il canone interpretativo secondo l’articolo 12 è letterale e bisogna eseguire la volontà del

legislatore. C’è la necessità di un’interpretazione letterale.

Iuria novit curia significa che solo il giudice conosce le leggi.

Il giudice può applicare la legge mentre il legislatore crea le leggi, la prima è un’attività di

cognizione e non ha effetti volontari la seconda è un’attività di volontà.

Non tutti hanno un documento costituzionale codificato ovvero un unico documento che riassume

in se i contenuti fondamentali per il funzionamento dello stato. Il Regno Unito ne ha più di uno.

La lingua deve essere strutturata in un certo modo per indicare un comando ad esempio deve essere

strutturata in punti. Non è un caso se per usare questo bisogna usare degli articoli affinchè il

comando arrivi e sia percettibile, per questo motivo scriviamo il diritto. Ogni stato ha una sorta di

costituzione, il testo della rivoluzione francese ovvero la Dichiarazione dei diritti dell’uomo dice

che ogni stato deve avere un testo che divide i poteri e stabilisce i diritti dei cittadini.

Le costituzioni si classificano non solo in codificate e non codificate ma anche in corte e lunghe

ovvero quelle che non si limite alla distinzioni dei poteri dell’autorità ma anche ai diritti dei

cittadini. La nostra è lunga perché contiene tutte e due le parti. Inoltre abbiamo costituzioni volute

ovvero deliberate da un organo “popolare” mentre le costituzioni ottriate sono quelle concesse dall’

autorità ad esempio lo statuto albertino. Infine abbiamo costituzioni rigide e flessibili.

Le costituzioni rigide sono in cima alla piramide mentre a quelle flessibili va applicato il criterio

cronologico. Oltre la costituzione abbiamo le leggi costituzionale e leggi di revisione

costituzionale ed esistono grazie all’articolo 138 della costituzione. Quest’ultimi possono

revisionare gli articoli della costituzione mentre la legge costituzionale è un atto normativo,

presente negli ordinamenti a costituzione rigida, adottato dal parlamento con una procedura

aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie, che ha lo stesso

rango della costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o

modificare.

5 regioni in Italia hanno condizioni particolari di autonomia ovvero hanno degli statuti regionali che

sono fonti di livello costituzionali e sono derogatori rispetto alla fonte generale.

Ordinamento internazionale, rapporti con chiesa cattolica e non e Unione Europea:

L’art. 7 dice che lo stato e la chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani..

Sovranità significa che viene da se e non riconosce altri. Quindi tra chiesa e stato non esiste

rapporto di subordinazione. L’art. 8 si riferisce alle altre religioni che hanno diritto di organizzarsi

secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. L’art. 10 si

riferisce alle norma di diritto internazionale generalmente riconosciuto alle quali l’ordinamento

giuridico italiano si conforma. Ad esempio l’immunità diplomatica, chi viene a negoziare da uno

stato non è responsabile delle proposte e questo si è creato attraverso una consuetudine, dunque le

consuetudini in questo caso stanno sopra le leggi e che l’Italia accetta, si conforma e “si subordina”.

L’art.11 ammette limitazione alla propria sovranità, solo se a parità e purchè siano poste a porre

pace e giustizia fra le nazioni.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma con quello internazionale e quindi queste hanno uno

status costituzionale. Una norma internazionale entra grazie all’art.10 nell’ordinamento italiano e

acquista lo status costituzionale. Anche l’ordinamento internazionale ha una sua gerarchia ma ha

prima le consuetudini e poi i patti. Le consuetudini si conformano a quello italiano a livello

costituzionale mentre i patti e i trattati secondo l’art.80 sono autorizzati dalle camere con un una

legge, su temi politici, di territorio o di soldi o di limitare l’ordinamento giuridico italiano, il

presidente della repubblica a ratificare. E questi trattati acquistano uno status legislativo grazie alla

legge dell’art.80.

Nel 2001 c’è stata la modifica del titolo quinto ovvero dell’articolo 117 e dice che la potestà

legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione nonché dei vincoli

derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ratificati grazie all’art.80

sono “gestiti” grazie all’art. 117 nei rapporti con l’ordinamento italiano dalla cedu e quindi

acquisiscono uno status superlegislativo. Quei obblighi internazionali sono i trattati che limitano le

potestà legislativa e quindi hanno uno status superlegislativo. Le norme interposte sono legislative

ma funzionano da metro nel giudizio per le altre leggi.

I rapporti tra stato

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A.A. 2017-2018
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher basileaas di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Scaccia Gino.