Caratteri generali del diritto pubblico e privato
Diritto pubblico è diverso dal diritto privato. Il diritto pubblico è ciò che è affidato al potere pubblico ed il rapporto tra i pubblici poteri e i cittadini; comprende diverse materie come il diritto parlamentare, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale ecc. Il diritto privato è invece ciò che viene affidato all’autonomia dei privati che regolano da soli i propri rapporti; è quindi il rapporto tra due soggetti privati che si trovano sullo stesso piano (venditore e compratore). Anche dove ci si affida ai privati, lo stato non è del tutto assente e disinteressato, ma si limita a definire il quadro entro il quale i rapporti privatistici si sviluppano, per assicurare che fra i soggetti privati esista una certa parità e che la loro attività non contrasti con l'interesse generale.
Diritto
Insieme di norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico. Si divide in due rami:
- Soggettivo: facoltà giuridica data ad un individuo (situazione di vantaggio goduta da un soggetto es. diritto di proprietà).
- Oggettivo: Insieme delle norme giuridiche che regolano lo stato.
Ordinamento giuridico
Esistono due tesi differenti a proposito dell’ordinamento giuridico:
- Teoria pura del diritto (Hans Kelsen, giurista viennese): L’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme giuridiche.
- Teoria istituzionale dell’ordinamento giuridico (Santi Romano, giurista italiano): L’ordinamento giuridico non è solo l’insieme delle norme giuridiche ma l’intero complesso delle norme giuridiche e dei soggetti che vivono all’interno dell’ordinamento, i quali sono destinatari delle norme stesse.
Esistono diversi tipi di ordinamenti giuridici:
- Statuale: singolo stato
- Sovra statuale: ad esempio il consiglio d’Europa
- Intra statuale: regioni e comuni
Gli ordinamenti in generale, non giuridici, sono un qualsiasi gruppo governato da regole. L’ordinamento deve essere unitario (ha un fondamento che ne assicura l’unità), coerente (non ammette contraddizioni tra norme) e completo (non ammette lacune o vuoti normativi).
Norma giuridica
Regola che controlla i rapporti tra soggetti di un’organizzazione sociale. Questa, a differenza delle norme etiche e religiose, che sono volte a perseguire la perfezione individuale, impongono, oltre a dei doveri, anche dei diritti.
Caratteristiche di una norma giuridica:
- Generalità e astrattezza: Deve comprendere tutti i cittadini e deve essere disposta prima che si verifichino i comportamenti che esse regolano e disciplinano. Esistono delle eccezioni per la generalità: alcune norme sono speciali (si rivolgono a categorie di situazioni o persone); alcune norme sono eccezionali (si rivolgono ad una singola situazione o individuo).
- Novità: Deve introdurre una novità all’interno dell’ordinamento giuridico, rispetto a quella precedente.
- Esteriorità/intersoggettività: Regola una dimensione esterna al soggetto, contrariamente alle norme etiche e religiose, ovvero i rapporti tra i vari soggetti. Non riguarda le intenzioni, ma le azioni.
- Bilateralità: Il riconoscimento di un diritto verso un soggetto comporta un dovere verso un altro soggetto. Es. il diritto d’istruzione riconosciuto ai cittadini comporta il dovere da parte dello stato di garantire un’istruzione adeguata.
- Imperatività: Imposizione della norma nell’ordinamento giuridico. Se una norma non viene rispettata da un soggetto, esso sarà punito tramite una sanzione.
Le fonti del diritto
Fonte: Fatto o atto che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Una fonte è ciò da cui scaturisce una norma giuridica. Esistono tre tipi di fonte:
- Fonti di produzione: Fonti che producono norme giuridiche. Es. Legge.
- Fonti sulla produzione: Fonti che regolano le modalità sulle fonti di produzione. Es. Costituzione.
- Fonti di cognizione: Fonti che provvedono alla diffusione delle informazioni riguardanti la messa in atto di una norma giuridica. Es. Gazzetta ufficiale.
Fonti di produzione
Fonti-fatto: Comportamento (non scritto) da cui scaturisce una norma giuridica. Caratterizzante degli ordinamenti di Common law. Consuetudine
- Elemento oggettivo: ripetizione di un comportamento nel tempo
- Elemento soggettivo: convinzione, da parte di chi effettua un comportamento, della doverosità di tale comportamento, anche se non esiste una norma scritta.
Secondo la legge (specifica ciò che è scritto), oltre la legge (disciplina qualcosa che non è scritto), contro la legge (prevede qualcosa in contrasto con la legge) non ammissibile nel nostro ordinamento.
Necessità: Evento imprevisto che fa scaturire la nascita di una norma giuridica, a seguito di necessità. Concetto diverso dal decreto-legge, perché è la costituzione, perciò la legge scritta, a prevedere il decreto-legge in caso di emergenza.
Rinvio a fonti di altri ordinamenti: Nello stato originario una norma è una fonte-atto, se uno stato straniero necessita di una fonte non presente nel proprio ordinamento, la ‘prende’ da un altro ordinamento, quindi diventa nello stato rinviante una fonte-fatto.
Esistono due tipi di rinvio:
- Rinvio mobile: le norme entrano nell’ordinamento italiano con adattamento automatico.
- Rinvio fisso: le norme entrano nell’ordinamento italiano con adattamento in via recettizia.
Fonti-atto: Norme prodotte e approvate da un soggetto istituzionale secondo un procedimento specifico, sono scritte. Es. legge, regolamento ecc. Caratteristico degli ordinamenti di Civil law. Si dividono in un ordine gerarchico:
- Fonti costituzionali: Le più importanti
- Costituzione (1 gennaio 1948): Costituente
- Legge costituzionale (legge che disciplina gli organi): Costituita (perché prevista dalla costituente). La differenza con la legge ordinaria è il procedimento. La legge costituzionale integra la costituzione (aggiunge comma).
- Legge di revisione costituzionale: modifica la costituzione o abroga degli articoli di essa.
- Statuti regionali speciali: Condizioni particolari di autonomia
- Regolamenti dell’UE: Atti giuridici diretti a tutti gli stati membri dell’organizzazione.
- Fonti primarie: Chiamate così perché in vigore prima della nascita della costituzione, quindi erano le più importanti
- Fonti statali: approvate da enti statali che valgono su tutto il territorio statale.
- Legge ordinaria (bicamerale: approvata da entrambe le camere del Parlamento)
- Regolamento parlamentare (monocamerale: approvato da una sola camera)
- Decreto legislativo (agisce dietro delega delle camere)
- Decreto-legge (adottato dal governo senza deleghe, trasformato successivamente in legge dalle camere)
- Fonti enti locali: hanno valenza all’interno della regione
- Statuto regionale ordinario (disciplina l’intera regione)
- Legge regionale (agisce su un singolo aspetto, rispettando lo statuto)
- Fonti statali: approvate da enti statali che valgono su tutto il territorio statale.
- Fonti secondarie
- Fonti statali: regolamenti dell’esecutivo
- Regolamento governativo (approvato dall’intero ordine dei ministri)
- Regolamento ministeriale (approvato da un singolo ministro)
- Fonti enti locali
- Regolamento regionale (disciplina ciò che non è scritto sulla legge)
- Statuto delle province e dei comuni (disciplina l’intera provincia o comune)
- Regolamento delle province e dei comuni
- Fonti statali: regolamenti dell’esecutivo
Criterio di risoluzione delle antinomie
Può succedere, essendoci molte fonti, che queste alle volte entrino in contrasto, che ci sia una materia disciplinata da più fonti, per risolvere questo problema ci sono diversi criteri:
- Criterio gerarchico (annullamento): Tra due fonti di grado diverso prevale la fonte sovraordinata. Es. tra costituzione e legge prevale la costituzione.
- Criterio cronologico (abrogazione): Tra fonti di pari grado prevale la fonte più recente, poiché più consona alle esigenze dei cittadini e dell’epoca.
- Eccezione: Criterio di specialità: Se una fonte è speciale e l’altra è generale, prevale quella speciale, anche se anteriore.
- Criterio di competenza (annullamento): Tra due fonti di pari grado a cui non si possono applicare i due criteri precedenti, prevale la fonte competente nell’argomento
- Separazione di competenze: in un argomento può intervenire solo una fonte. Es. rapporto tra legge e regolamento parlamentare.
- Concorso di competenze: in un argomento intervengono più fonti. Es. rapporto tra legge statale e legge regionale. La legge statale stabilisce i principi fondamentali dell’argomento e la legge regionale interviene nel dettaglio (Art. 117); questa è definita legge cornice.
Il giurista Crisafulli teorizza il concorso vincolato di fonti, ovvero il fatto che le fonti siano vincolate nel disciplinare certi argomenti.
Annullamento: Se una fonte viola il criterio gerarchico e di competenza, diventa 'viziata', perciò viene annullata. L’annullamento ha effetti retroattivi, perciò viene annullata anche per il passato.
Abrogazione: La fonte anteriore che viene sostituita da quella nuova viene abrogata, non per l’esistenza di vizi, ma semplicemente perché viene sostituita. L’abrogazione non ha effetti retroattivi, perciò viene eliminata da quel momento in avanti.
Una fonte può essere abrogata da:
- Voto popolare: Referendum abrogativo (Art.75), il popolo vota per decidere se abrogare o meno una norma
- Legislatore: camere del parlamento
- Secondo l’articolo 15 delle disposizioni preleggi del codice civile (il codice civile è stato preceduto da una trentina di articoli ancora in vigore. Prima della costituzione erano gli unici a disciplinare le fonti), esistono 3 tipi di abrogazione da parte del legislatore:
- Espressa: Dichiarazione espressa del legislatore ('è abrogata la legge..')
- Tacita: Quando vi è incompatibilità tra nuove disposizioni e vecchie disposizioni di una legge (criterio cronologico)
- Implicita: Quando la nuova legge regola l’intera materia di quella precedente (criterio cronologico)
- Secondo l’articolo 15 delle disposizioni preleggi del codice civile (il codice civile è stato preceduto da una trentina di articoli ancora in vigore. Prima della costituzione erano gli unici a disciplinare le fonti), esistono 3 tipi di abrogazione da parte del legislatore:
Interpretazione della norme (Art. 12 Disp. prel. Cod. civ.)
Interpretazione autentica: Quando una legge non è abbastanza chiara e potrebbe essere mal interpretata, il legislatore promulga una nuova legge che chiarifica come deve essere interpretata una legge. Le seguenti interpretazioni sono poste in ordine, quindi per prima si utilizza la letterale, se non si riesce ugualmente ad interpretare si usa l’analogica, se neanche questa è sufficiente si ricorre alla sistematica.
- Interpretazione letterale: Si interpreta la legge alla lettera
- Interpretazione analogica: Si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (non valida per le leggi penali).
- Interpretazione sistematica: Si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato (uguaglianza, libertà ecc.), (non valida per le leggi penale).
Riserva di competenza normativa
Ambiti in cui la disciplina di una materia è riservata in maniera esclusiva alla competenza di una fonte, che è tenuta a disciplinare tale materia. La competenza di una fonte è stabilita dalla costituzione.
- Riserva di regolamento parlamentare (Art. 64): ad esso è attribuita l’organizzazione delle camere e non può intervenire nessun’altra fonte. Infatti, secondo il criterio di separazione di competenza, la legge non può intervenire per disciplinare le camere.
- Riserva di legge costituzionale: La costituzione prevede l’intervento di una legge costituzionale, e non di una legge ordinaria, in alcune materie.
- Riserva di legge ordinaria: La riserva di legge è molto importante perché una materia che può essere regolata esclusivamente dalla legge, è di conseguenza regolata esclusivamente dai rappresentanti dei cittadini (il parlamento). In realtà nella riserva di legge sono compresi anche due atti governativi con forza di legge, il decreto-legge e il decreto legislativo. All’interno della riserva di legge è necessario fare due tipi di distinzioni:
- Riserva di legge assoluta: tutta la disciplina della materia deve essere dettata dalla legge. Es. Art. 13 (stabilisce il diritto di libertà di ogni cittadino)
- Riserva di legge relativa: Gran parte della materia è regolata dalla legge, ma può intervenire anche il regolamento governativo. Es. Art. 97 (riguarda l’organizzazione dei pubblici uffici)
- Semplice: La costituzione non pone limiti al legislatore
- Rinforzata: La costituzione pone dei limiti al legislatore:
- Per procedimento: il legislatore ha dei vincoli riguardo alle modalità di approvazione della legge. Es. Art.8 (riguarda i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose che devono essere regolati sulla base di intese)
- Per contenuto: il legislatore ha dei vincoli riguardo ai contenuti delle norme. Es. Art.16 (prevede che la libera circolazione all’interno del territorio nazionale sia sospesa in modo generale, per tutti, e solo in caso di emergenza)
- Riserva di legge formale (Art. 72): A differenza della riserva di legge ordinaria, con la riserva di legge formale, una materia può essere disciplinata esclusivamente da atti approvati dal solo parlamento, perciò non da atti governativi con forza di legge. Ne è un esempio l’Art. 79, che riguarda l’amnistia (estinzione di un reato) e l’indulto (remissione totale o parziale di una pena.)
- Riserva di legge e di assemblea (Art 72): Alcune materie non possono essere disciplinate da una legge approvata in sede deliberante, deve intervenire infatti l’assemblea.
Lo stato e le sue forme
Stato: Ente politico territoriale sovrano
- Ente: Persona giuridica, ovvero non fisica, reale, è una finzione del diritto (sia pubblico che privato) necessaria per attribuire diritti e doveri a qualcosa di inanimato. Nel caso del diritto pubblico l’ente è caratterizzato dalla territorialità
- Ente politico: caratterizzato dal popolo
- Ente territoriale: caratterizzato dal territorio
- Ente sovrano: caratterizzato dalla sovranità
Per essere considerato tale, lo Stato deve possedere tutti e tre gli elementi; infatti, popolazioni come quelle nomadi, che non possiedono l’elemento del territorio, sono considerate popolazioni e non stati.
Territorio: Ambito spaziale in cui vivono i cittadini e su cui si esercita il potere dello stato. Esso comprende la superficie terrestre, il sottosuolo, il soprasuolo, il mare territoriale (acqua adiacente alla costa fino a 12 miglia marine, dopo si considera mare libero) e piattaforma continentale (porzione di crosta terrestre sotto il livello del mare, fino ad una profondità di 200 metri, anche se essa va oltre il limite del mare territoriale, è importante per l’estrazione degli idrocarburi).
Extraterritorialità: Porzione di territorio geograficamente italiano che giuridicamente è considerato straniero, ad esempio l’ambasciata francese in Italia
Ultra territorialità: Porzione di territorio geograficamente straniero ma giuridicamente considerato italiano, ad esempio l’ambasciata italiana all’estero.
Popolo: Insieme dei cittadini che hanno con lo stato un rapporto di cittadinanza che è fonte di diritti e di doveri. Parte del popolo può non risiedere nello stato.
Popolo ≠ popolazione: insieme delle persone che si trovano sul territorio statale. Non è detto che siano cittadini, perciò parte del popolo.
Popolo ≠ nazione: comunità raggruppata in base a cultura, lingua, religione, tradizioni ecc.
Cittadinanza: accordo tra cittadino e stato che comporta una serie di diritti e di doveri. Il cittadino con cittadinanza italiana è automaticamente cittadino dell’Unione Europea.
La cittadinanza si può acquisire in diversi modi:
- Ius sanguinis: Utilizzato in paesi di lunga generazione (Italia). Il figlio nato da genitori italiani (anche uno solo), è automaticamente italiano.
- Ius soli: Utilizzato in paesi con forte immigrazione come gli Stati Uniti. Il bambino nato in territorio statale è cittadino di quello stato. In Italia non è utilizzato lo ius soli se non per bambini con origini ignote, trovati in territorio statale.
- Iuris communicatio: Trasmissione non sanguigna della cittadinanza al figlio adottato o al coniuge straniero.
- Beneficio di legge o per concessione: Cittadinanza concessa allo straniero che dispone di determinati requisiti (in Italia): legalmente residente da 10 anni, cittadino UE e residente da 4 anni, rifugiato e residente da 5 anni, discendente di un italiano e residente da 3 anni (per concessione); ha assunto un impiego al servizio dello stato, ha raggiunto la maggiore età in Italia essendovi legalmente resid
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