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PREMESSE PRELIMINARI

Il diritto influenza l’economia; pensiamo alla norma sul Bonus 110%, che ha

– slanciato l’Italia subito dopo il 2020, nel post-pandemia. Lo studioso, infatti, sa che

il diritto influenza l’economia e può stabilire come migliorare l’ordinamento per un

migliore economia.

L’imprenditore stipula contratti ed organizza la propria impresa individuando il

– modello (società, ...) ed i rapporti con i propri collaboratori/dipendenti.

Il commercialista vive di diritto; egli verifica quali tributi si applicano nei vari casi.

– L’operatore bancario e finanziario deve conoscere gli obblighi di trasparenza,

– informazione, ecc. nei rapporti con i clienti.

L’analisi economica del diritto serve a capire quali effetti di una determinata

regola.

Differenza tra:

diritto privato (autonomia privata/consenso tra le parti)

– diritto pubblico (interesse pubblico/imperatività e soggezioni speciali condizione

– di soggezione)

materie giuridiche riconducibili al diritto pubblico: costituzionale,

 amministrativo, tributario, penale, processuale

oggetto specifico delle istituzioni di diritto pubblico: costituzione e

 amministrazione

rilevanza del diritto pubblico nella formazione dell’economista:

 tutela della concorrenza

o politica economica tra UE e ordinamento interno

o

STATUALIZZAZIONE DEL DIRITTO – LO STATO E LE FORME DI STATO (LA

PARABOLA DELLA SOVRANITA’)

Per forma di Stato si intende il rapporto tra il pubblico e i cittadini, tra autorità e libertà

Lo Stato modernamente inteso è caratterizzato da tre elementi essenziali (per questo

parabola dello Stato): popolo, territorio e sovranità

Lo Stato assoluto determina l’affermazione dello Stato moderno, dotato di sovranità

(non riconosce alcuna potestà al di fuori di sé) nel quale i poteri sono concentrati nel

sovrano e le libertà non sono garantite. Nello Stato assoluto il diritto è prodotto dallo

Stato e la produzione del diritto è concentrata in capo al monarca.

LO STATO LIBERALE DI DIRITTO: IL DIRITTO RESTA UN PRODOTTO DELLO

STATO, MA IL POTERE VIENE LIMITATO

La fine dello Stato assoluto e il passaggio allo Stato di diritto è determinato dai

seguenti elementi:

la teoria della separazione dei poteri [Locke e Montesquieu] legislativo,

– esecutivo e giudiziario che non possono essere concentrati nelle mani di una

stessa autorità pena la tirannide. Un primo esempio ne è il Bill of Rights

adottato dal Parlamento inglese, seguito poi dalla Costituzione statunitense, e

dallo Statuto Albertino in Italia

rivendicazione delle dichiarazioni delle libertà fondamentali tra ‘700 e

– ‘800: in Inghilterra con la Magna Charta, in Francia con la Rivoluzione francese.

Si tratta di libertà “negative” in quanto comportanti un dovere di astensione da

parte dei poteri pubblici, il dovere quindi di consentire l’esercizio delle libertà

senza poter intervenire per negare o ostacolare tale esercizio: libertà personale,

religiosa, di manifestazione del pensiero…

l’assoggettamento dell’esercizio del potere al diritto: che si sostanzia

– con l’affermazione del principio di legalità, in virtù del quale l’esercizio del

potere e gli atti che ne sono espressione devono essere conformi alle leggi

vigenti e non possono violarle.

la conseguente formazione di un primo nucleo di gerarchia delle fonti o

– degli atti esercizio del potere: gli atti esercizio del potere, anche se a

contenuto normativo, devono rispettare le leggi, risultandone così

gerarchicamente subordinati.

affermazione della sindacabilità dell’esercizio del potere: a seguito

– dell’esigenza di assoggettare a giudizio gli atti di esercizio del potere in

contrasto con l’ordinamento giuridico.

Sul piano economico e sociale lo stato di diritto si afferma coevamente alla sconfitta

dell’aristocrazia e all’emergere della borghesia come nuova classe dirigente degli

Stati, la quale rivendicava la fine dei privilegi aristocratici (principio di eguaglianza di

fronte alla legge), la tutela delle libertà, lo Stato minimo (principio del laissez-faire

secondo cui lo Stato deve occuparsi pressoché esclusivamente di difesa e di sicurezza

interna) e la certezza del diritto (anche nei confronti dei pubblici poteri) quali principi

basilari e garanzie di uno sviluppo economico congruente con le aspirazioni della

classe borghese (Stato liberale).

Sul piano istituzionale, l’affermazione della borghesia si accompagna alla conquista

di centralità del Parlamento a scapito della Corona, al suffragio ristretto (che garantiva

l’assoluta supremazia della borghesia nel Parlamento) …

LA COSTITUZIONE FONTE DEL DIRITTO SOVRAORDINATA – CONTENUTI E

TIPOLOGIE

La Costituzione è un insieme di regole fondamentali circa la forma di Stato (principi,

e la forma di governo

libertà, distribuzione dei poteri nei vari livelli territoriali) (rapporti

tra organi di vertice); infatti l’art. 16 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

(Francia – 1789) afferma che “ogni società in cui la garanzia dei diritti non è

assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione”

Esistono diversi tipi di Costituzione:

costituzione rigida vs. flessibile: la prima non modificabile secondo le

– procedure di approvazione delle leggi ordinarie ma che richiede procedimenti

diversi e aggravati rispetto a quello di approvazione delle leggi ordinarie (e quindi

fonte del diritto sovraordinata alle leggi), la seconda può essere modificata

mediante un ordinario procedimento legislativo

costituzione scritta vs. non scritta: la prime può essere rigida o flessibile, la

– seconda è normalmente flessibile

costituzione formale vs. materiale: la prima contenuta in un atto scritto, la

– seconda consuetudinaria

CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE

Con lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto, Re di Sardegna nel 1848 e

divenuto, nel 1861, la costituzione del Regno italiano, venero garantiti alcuni diritti di

libertà e venne introdotta una forma di governo dualista (Corona e Parlamento).

Nel 1912 il diritto di voto fu esteso a tutti i maschi di età superiore ai 21 anni, capaci di

leggere o di scrivere o che avessero prestato il servizio militare; solo nel 1919 si arrivò

definitivamente al suffragio universale maschile (21 anni).

Per effetto di tali riforme, nel Parlamento cominciarono a trovare rappresentanza

anche i partiti di massa, tra cui quello fascista, il quale assunse l’assoluta preminenza

in Parlamento con la legge Acerbo. La volontà di Mussolini di instaurare uno Stato

totalitario condusse al varo delle leggi fascistissime che comportano la soppressione

dei diritti di libertà previsti dallo Statuto, a cui fecero seguito le leggi razziali del

1938.

Mussolini venne revocato dal Re nel 43, che nominò nuovo Capo del Governo Badoglio.

Fu poi emanata nel 1944 una Costituzione provvisoria con il quale si stabiliva il rinvio

della scelta istituzionale tra forma monarchica o repubblicana alle decisioni di

una futura Assemblea costituente. La scelta istituzionale venne affidata a un

referendum popolare che nel 2 giugno del 1946 diede come risultato la scelta della

forma repubblicana, allo stesso tempo fu eletta anche (a suffragio universale

maschile e femminile e con metodo proporzionale) l’Assemblea costituente.

Il progetto di costituzione fu presentato e approvato nel 1947 dall’Assemblea

costituente, il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione.

I CONTENUTI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

i principi fondamentali o costituzionali irrinunciabili (artt. 1-12 e 139):

– art. 1 Cost.:

repubblicano: la sovranità appartiene al popolo;

 art. 1 comma 1:

democratico: l’Italia è una Repubblica democratica che

 implica l’adozione del principio maggioritario, la tutela delle minoranze, la

tutela dei diritti, il controllo di costituzionalità delle leggi, il coinvolgimento

delle minoranze nelle riforme costituzionali (tutto per evitare la tirannia della

maggioranza);

art. 2, 3 Cost.:

personalista: riconosce i diritti della persona in quanto tale e

 fa obbligo alla Repubblica di eliminare gli ostacoli che si frappongono al

pieno sviluppo della persona;

art. 2 Cost.:

del pluralismo sociale: a tutela della pluralità delle formazioni

 sociali, tra le quali i sindacati e i partiti politici, oltre che alle associazioni;

art. 5 Cost.:

del pluralismo istituzionale: a tutela dell’autonomia e delle

 competenze delle diverse istituzioni: Regioni, Province, Comuni ma anche

delle “autonomia funzionali” quali l’università, la scuola e le camere di

commercio

di eguaglianza: implica non solo l’eguaglianza formale davanti alla legge, ma

 anche l’intervento della Repubblica per la rimozione degli ostacoli che

impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

attraverso ad es. le prestazioni sociali di carattere sanitario, d’istruzione,

assistenziale…

lavorista: art. 1 Cost.: la nostra Repubblica democratica è fondata sul lavoro

 in quanto il lavoro è un diritto, ma anche valore sociale primario, che si pone

come concorso al progresso materiale e spirituale della società

di laicità e libertà religiosa

 internazionalista: ripudio della guerra come soluzione alle controversie

 internazionali, e accettazione di limitazioni alla sovranità dello Stato per la

costruzione di un ordinamento internazionale nel quale siano assicurate pace

e giustizia fra le nazioni

solidarista: implica che le persone non solo sono titolari di diritti, ma sono

 anche tenute ad adempiere i doveri di solidarietà economica, sociale e

politica (attività come concorrere alle spese pubbliche, difendere la patria,

adempiere con disciplina alle funzioni pubbliche)

i diritti costituzionali (artt. 13-54):

– di libertà: le libertà negative personale, di domicilio, di comunicazione e

 corrispondenza, di circolazione e soggiorno, ecc.

politici

 sociali: diritto alla salute, all’istruzione, all’assistenza ec…

ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)

– articolazione dei poteri statali (artt. 55-100)

o articolazione dei poteri tra gli enti costituenti e la Repubblica (artt.

o 114-133)

la garanzia dei diritti: ordinamento giurisdizionale (artt. 101-113) e Corte

o costituzionale (artt. 134-137)

UNA COSTITUZIONE RIGIDA

La nostra è una Costituzione rigida per diversi motivi:

le disposizioni costituzionali possono essere modificate soltanto

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Publisher
A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rachelinaina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Mari Licia.