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La Corte Costituzionale
Nello Stato costituzionale, il principio di separazione dei poteri si sviluppa attraverso due circuiti distinti, quello della decisione politica e quello delle garanzie. Con circuito delle garanzie si fa riferimento all'insieme degli organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti di legittimazione popolare, che agiscono sulla base di una legittimazione tecnico-giuridica.
La giustizia costituzionale è una forma di garanzia della rigidità della Costituzione, cioè della supremazia su tutti gli atti e i comportamenti dei poteri pubblici. In Italia l'organo di giustizia costituzionale è la Corte costituzionale. La giustizia costituzionale è una funzione tipica della forma di Stato contemporaneo che non esisteva nello Stato liberale di diritto, dove al vertice della gerarchia delle fonti si trovava la legge. Nonostante ciò, la giustizia costituzionale sorge in un momento anteriore alla nascita dello Stato contemporaneo.
Più precisamente nel 1803 nel celebre caso Marbury vs Madison. Nello scrivere la motivazione della sentenza, il giudice Marshall afferma che la Costituzione è una legge superiore rispetto a quella ordinaria, e che in caso di contrasto la Costituzione dovrà essere applicata.
Fu solo la Prima guerra mondiale, grazie all'intuizione del giurista Kelsen che si trova la strada di una giustizia costituzionale con caratteristiche diverse da quelle statunitensi. Il modello kelseniano prevedeva infatti l'introduzione di un organo apposito con il compito di analizzare, giudicare e decidere circa il rispetto della Costituzione, facoltà nel sistema americano propria di ogni giudice.
Ponendo a confronto i due modelli li distinguiamo sulla base del sindacato, cioè che svolge il controllo di costituzionalità, dell'accesso, cioè le possibili modalità di ricorso alla giustizia costituzionale, e la sentenza, cioè gli effetti.
prodotti.Il modello statunitense prevede un sindacato diffuso, in quanto ogni giudice può svolgere il controllo di costituzionalità, un accesso concreto e incidentale, nel senso che il controllo viene volto nel momento in cui il giudice deve applicare la legge ad un caso concreto in cui è sorto un dubbio sulla costituzionalità della norma che deve essere applicata, e una sentenza con efficacia retroattiva (ex tunc) e limitata esclusivamente alle parti coinvolte, cioè inter partes.
Il modello kelseniano prevede un sindacato accentrato, in quanto il controllo di costituzionalità può essere svolto solo da un giudice specializzato, un accesso astratto e principale, nel senso che il controllo si svolge indipendentemente dall'applicazione della legge ad un caso concreto e che si instaura un apposito giudizio per farlo, e infine una sentenza con efficacia che vale da quel momento per il futuro, ex nunc, e vincolante per tutti, cioè erga omnes.
omnes.In Italia invece, il sistema di giustizia costituzionale è stato introdotto per la prima volta nel 1848, ma ha iniziato effettivamente a funzionare nel 1956, anno in cui sono stati nominati i membri della Corte costituzionale. Il sistema di giustizia costituzionale disciplinato dalla Costituzione italiana rientra nel modello austriaco, in quanto solo la Corte costituzionale può dichiarare l'incostituzionalità delle leggi.
Quanto alle competenze, l'art.134 stabilisce che la Corte giudica sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il P.d.r e l'ammissibilità del referendum abrogativo.
Quanto alla sua composizione, l'art. 135 stabilisce che la Corte è composta da 15 giudici, 5 nominati dal P.d.r, 5 dal parlamento in seduta comune, 5 dalle suprema magistrature.
ordinaria e amministrativa. I giudici costituzionali sono scelti tra magistrati delle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio. Il mandato del giudice costituzionale è 9 anni e non può essere rinnovato. Il modello italiano prevede un sindacato accentato, un accesso che può essere concreto e diffuso per via incidentale, quando la questione di costituzionalità è sollevata da un giudice (detto giudice a quo) nel momento in cui deve applicare una legge. In questo caso il giudice sospende il processo e richiede l'intervento della Corte, nel farlo deve tuttavia motivare l'esistenza della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. L'accesso può inoltre essere astratto e diretto per via principale, quando la questione di costituzionalità è sollevata dallo Stato qualora ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della regione e viceversa. La legge può essere impegnata entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Al termine del giudizio la Corte potrà pronunciarsi con ordinanza, decisioni brevi con cui la Corte rigetta la questione di costituzionalità, o con sentenza, decisioni più ampiamente motivate che possono essere di accoglimento o di rigetto. Con le sentenze di accoglimento si dichiara l'incostituzionalità degli atti sottoposti a giudizio, e si determina la perdita di efficacia ex tunc ed erga omnes. Con le sentenze di rigetto la Corte rigetta la questione di legittimità dichiarandola non fondata. Il giudice nello stesso giudice a quo non può, nello stesso giudizio, risollevare la stessa questione, può farlo lo stesso giudice in un altro giudizio o un giudice diverso. LA MAGISTRATURA La funzione giurisdizionale è attribuita a particolari organi dello Stato che costituiscono il potere giudiziario egiudicano in posizione di terzietà e imparzialità. Il giudice è un funzionario dello Stato con competenza tecnico-giuridica che può risolvere una controversia che ha a che fare con il diritto civile, penale ed amministrativo. L'insieme degli organi incaricati dell'esercizio della funzione giurisdizionale forma la Magistratura. Bisogna distinguere la magistratura ordinaria, che giudica in materia penale e civile, da quella speciale. I giudici speciali sono solo quelli previsti dalla Costituzione e non possono esserne istituiti altri. Abbiamo una serie di principi costituzionali sul potere giudiziario:
- Secondo l'art. 101 della Costituzione la giustizia è amministrata in nome del popolo;
- Il secondo comma stabilisce i giudici sono soggetti solo alla legge. Questo assicura l'indipendenza dei giudici, cioè la garanzia contro i condizionamenti da altri poteri, e l'autonomia dei giudici, cioè la garanzia che nessuno sia
L'indipendenza dei giudici è garantita sia nei confronti del potere legislativo, in quanto il parlamento non può stabilire come un giudice deve giudicare, né può approvare leggi che sovverchino una decisione giurisdizionale. Nei confronti del potere esecutivo l'indipendenza si traduce nell'evitare che il giudice possa subire condizionamenti da parte del Governo e nell'eliminare qualsiasi facoltà per il Governo di disporre interessi personali relativamente alla sua stessa situazione giuridica di impiegato pubblico. L'autonomia nei confronti del corpo giudiziario si traduce nel fatto che i giudici sono soggetti soltanto alle legge, i giudici sono inamovibili e l'assenza di una preminenza di grado o di anzianità, infatti i giudici si distinguono in base alla funzione che svolgono. È un organo di rilievo costituzionale a garantire l'indipendenza e l'autonomia della funzione giurisdizionale.
Il Consiglio superiore della magistratura. Per quanto riguarda la sua composizione è formato da 3 membri di diritto, il P.d.r che lo presiede, il primo presidente e il procuratore generale della corte di Cassazione, 8 membri laici, eletti dal Parlamento in seduta comune, 16 membri togati, eletti dai magistrati ordinari.
Secondo l'art. 24 Costituzione tutti hanno il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In questo modo la Costituzione riconosce a chiunque la possibilità di rivolgersi al giudice per difendere un diritto che ritiene essere stato violato. Per quanto riguarda le sue funzioni, queste possono essere deliberative, quelle che hanno per oggetto assunzioni, trasferimenti, sanzioni, promozioni, consultive, dal parte del Parlamento e il Governo sui disegni di legge in materia di ordinamento giudiziario, e propositive, verso il Parlamento e il Governo, in relazione ai servizi attinenti alla giustizia.
Secondo l'art.
25 della Costituzione nessuno può essere disciolto dal giudice naturale precostituito per legge. Il giudice competente a risolvere una controversia è previsto dalla legge, in base a criteri di competenza per luogo e per materia, e viene individuato prima che il fatto avvenga. Questo serve a garantire l'imparzialità della magistratura.
Secondo l'art. 111 della Costituzione, per il principio del "giusto processo", ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
OLTRE LO STATO: ORDINAMENTI INTERNAZIONALI E SOVRANAZIONALI (Cap. III)
Tra gli elementi costitutivi dello Stato, quello che ha subito la più profonda evoluzione è la sovranità. In particolare, a seguito della Seconda guerra mondiale, si è assistito a una messa in discussione della sovranità esterna, nel senso di una sua progressiva limitazione.
sia spontaneamente accettata dagli Stati, sia imposta loro dall'ordinamento internazionale o da ordinamenti sovranazionali. Fu infatti chiaro che, se si voleva evitare di ripetere le esperienze devastanti della guerra bisognava percorrere una strada in direzione del rafforzamento della pace e del benessere. Da questo deriva che il principio di sovranità, inteso come non ingerenza da parte di soggetti esterni, costituiva evidentemente un ostacolo. I governi compresero che l'unico modo per garantire la pace era quello di stringere accordi e creare istituzioni che li sottoponessero ad una sorta di controllo reciproco. Fu così che si sviluppò l'ordinamento internazionale, inteso come ordinamento giuridico il cui elemento plurisoggettività è rappresentato dagli Stati. Le organizzazioni internazionali possono essere a carattere mondiale, a cui tendenzialmente partecipano tutti gli Stati, o a carattere regionale, a cui partecipano gli Stati di una specifica regione geografica.Stati che appartengono a unamedesima area. La più importante organizzazione internazionale a carattere mondiale è l'ONU. Si tratta di un'organizzazione di tipo politico, il cui compito principale è quello di promuovere la pace e la sicurezza internazionale, nonché di sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni. L'ONU è composta da 193 Stati membri, che rappresentano praticamente tutti i paesi del mondo.