Diritto dell'Unione Europea
Alla fine del secondo conflitto mondiale, molti paesi versavano in condizioni economicamente gravi. Nello stesso periodo, gli Stati Uniti decisero di varare nei confronti degli stati europei il Piano Marshall. Marshall era consigliere di Stato americano che annunciava con ciò la volontà degli Stati Uniti di aiutare l’Europa a riprendersi. Un piano quindi di aiuti sostanziosi, con diverse finalità fra cui una solidarietà ideale, inoltre anche finalità di interesse proprio al fine di creare sbocchi per la sovrapproduzione dell’industria americana che necessitava di riconvertire le industrie e cercare mercati per ampliarsi. Altro interesse importante era quello politico, infatti ci si rese conto del problema che l’Unione Sovietica avrebbe rappresentato necessità di trovare alleati per combatterla, creare insomma un gruppo di stati alleati; questo viene fatto sul piano militare con la NATO (Organizzazione Atlantica del Nord) dal Patto Atlantico, ma anche coesione fra i paesi europei stessi.
Il Piano Marshall stesso richiedeva come condizione per usufruire degli aiuti quello di utilizzarli in maniera condivisa fra i paesi. Viene creata l’Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica che oggi si chiama OXE con sede a Parigi e con diverse finalità. L’OXE non rappresentò un successo non conseguendo l’obiettivo di creare un gruppo coeso di stati perché era nato con dei limiti, avrebbe dovuto liberalizzare gli scambi fra i paesi europei ma non lo fece perché nacque come organizzazione classica senza poteri particolarmente incisivi, senza la competenza di attuare atti vincolanti per gli stati, ed opera in gran parte con il meccanismo della unanimità.
Nel 1949 viene creato il Consiglio d'Europa fondato con il Trattato di Londra con 10 stati membri. Nasce anch’essa con una certa ambizione, ha ora sede a Strasburgo che si è fortemente sviluppata sotto il profilo giuridico e ha dato come frutto la CEDU del 1950; oggi ha quasi 50 stati membri, ma comunque non ha ancora dato risposta alla necessità di cooperazione.
Trattati e organizzazioni chiave
Nel 1950, Shluman, con una dichiarazione, propone la costituzione di un'organizzazione che imponga agli stati di mettere in comune i fattori economici sui quali si era determinato il conflitto precedente, quindi il mercato del carbone e dell’acciaio. Gli stati verrebbero a cedere quote di potere su determinati settori affidando la regolamentazione a un'autorità sovranazionale che agisca in maniera imparziale nell’interesse generale.
Nel 1951 a Parigi viene firmato il trattato istitutivo fra 6 paesi che decidono di fondare una comunità per gestire il mercato carbo-siderurgico, e sono: Francia, Italia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo.
Si fa poi largo l’idea dell’estensione a nuovi settori economici:
- 1957 firma di due trattati:
- Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea
- EURATOM
Ora le comunità europee sono 3!
Processo di integrazione
Inizia poi un processo di integrazione sospinto da due forze:
- Allargamento: estendere la cerchia dei partecipanti, da 6 nel ’58 a 27 nel 2012
- Approfondimento: nel corso del tempo le comunità aumentano le competenze loro attribuite dagli stati, infatti l’organizzazione internazionale trova dei limiti di potere nelle competenze che gli stati gli attribuiscono, le sole che l’organizzazione possa esercitare. È necessaria una volontà comune degli stati per allargare tali competenze (c.d. principio di attribuzione delle competenze).
Tappe storiche dell'allargamento e approfondimento
Allargamento
- 1973 ingresso di tre stati: Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca (paesi euroscettici)
- 1981 Grecia
- 1985 Spagna e Portogallo
- 1995 Finlandia, Austria e Svezia
- 2004 Cipro, Malta, Slovenia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, ecc.
- 2007 Bulgaria e Romania
Approfondimento
Le tappe essenziali stanno nella modifica dei trattati istitutivi, alterazione della CECA, CEE, EURATOM.
- 1965 Trattato sulla fusione degli esecutivi: si decide di creare una unica Commissione e un unico Consiglio per tutte e tre le comunità, rispondendo così ad una logica unitaria tramite istituzioni comuni.
- 1986 Atto Unico Europeo: la finalità è quella di dare vita ad una comparazione fra gli stati in materia di politica estera.
- 1992 Trattato di Maastricht: vengono aggiunte due forme di cooperazione, quella in politica estera e quella di giustizia e affari interni (PESC). Da questo trattato due importanti modifiche, una istituzionale e l’altra di trasferimento di politiche dai settori governativi a quelli gestiti direttamente dalla comunità. Il modello comunitario ingloba così settori che erano di soggezione degli stati.
- 1997 Trattato di Amsterdam: la CEE dal trattato di Maastricht si chiama Comunità Economica Europea e in essa vengono trasferite le competenze nella politica di visti di asilo e immigrazione e cooperazione giudiziaria civile; così il pilastro comunitario si amplia.
- 2001 Trattato di Nizza: situazione senza successo, non si raggiunge il compromesso per inserire la carta (CEDU) nel trattato rendendola vincolante.
- 2001 Laeken: con esso si avvia un processo dai toni costituzionali stravolgendo l’assetto fino a quel momento portato avanti, cioè quello di una progressiva stratificazione di trattati.
- 2004 Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: qui trova esito il processo avviato a Laeken. L’intento è ricondurre tutte le politiche all’interno di una comunità unica, ma i toni e il linguaggio costituzionale che il trattato usa decretano l’insuccesso dell’operazione. Infatti due stati bloccano tramite referendum popolare la ratifica dell’atto. Il fallimento porta ad una riflessione per eliminare ogni riferimento alla semantica costituzionale, l’idea del “super stato” capace di inglobare gli altri era da eliminare.
- 2007 Trattato di Lisbona: l’obiettivo è ricondurre tutta la cooperazione all’interno dell’Unione Europea cancellando la Comunità Europea (tranne EURATOM). La CECA non c’era più dal 2002, ora quindi tutte le politiche ricadono sull’unione, tranne quello della politica estera.
Testi normativi di riferimento dell'ordinamento europeo
- Trattato sull’unione europea: quello adottato a Maastricht con tutte le modifiche intervenute, contiene le norme generali sul funzionamento della composizione dell’unione, quindi principi, obiettivi, ecc.
- Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: è il vecchio trattato istitutivo della CEE, con tutte le modifiche quindi la stessa scomparsa della CEE nella UE.
- Trattato costitutivo della comunità EURATOM.
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea di Nizza resa vincolante dal trattato di Lisbona.
Adesione di uno stato all'Unione Europea
L'articolo 49 TSF delinea le modalità e i requisiti per l’adesione all’Unione:
- Criterio geografico: l’appartenenza all’Europa.
- Condivisione dei valori sui quali l’unione si fonda, valori che sono riportati nell’art. 2 TSU, ad esempio democrazia, libertà, stato di diritto, ecc.
A questi sono poi integrati dal 1992 altri 3 fondamentali criteri:
- Criterio politico: ribadisce la necessità di rispettare i valori dell’unione.
- Criterio economico: prevede che lo stato aderente debba garantire nel proprio ordinamento una economia di mercato, cioè una economia che consenta il libero gioco della concorrenza fra gli operatori economici. Inoltre, lo stato deve dimostrare di avere un mercato economico in grado di reggere la pressione concorrenziale al quale soggiacerebbe facendo dell’unione parte. Questo sia per non venire travolto ed impoverito, ma anche perché l’economia interna del paese non influenzi negativamente l’economia dell’unione.
- Criterio procedurale: noto come “criterio del rispetto della “acquis” (l’insieme di tutte le norme elaborate dall’ordinamento europeo vigenti), lo stato aderente deve recepire nel proprio ordinamento l’intero complesso di norme in questione, tale adeguamento per lo stato può richiedere anni, o decenni, e tale procedimento deve con successo realizzarsi.
Procedimento di adesione
- Presentazione della candidatura. A fronte di ciò viene informato il Parlamento europeo e quello nazionale.
- La domanda è rivolta al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità una volta acquisito il parere della commissione e con l’approvazione del Parlamento europeo. Il Parlamento detiene un potere di veto sulle adesioni che ne impediscono il perfezionamento.
- Rispetto dell’acquis. Spesso esso viene diviso in capitoli che vengono “chiusi” quando l’adeguamento dello stato nella specifica materia è ritenuto sufficiente. Alla chiusura di tutti i capitoli il criterio è ritenuto soddisfatto.
- Conclusione di un accordo internazionale. È il passo definitivo. Si tratta di un trattato di adesione fra lo stato aderente e tutti gli altri stati membri. All’entrata in vigore del trattato lo stato è membro effettivo. Il trattato entra però in vigore solo quando ogni stato lo ha ratificato; la mancanza di una ratifica impedisce il perfezionamento dell’adesione. L’accordo di adesione chiude l’iter, ma spesso fissa anche delle condizioni relative all’adesione, finalizzate al controllo che l’adesione ha sullo stato aderente, ma anche sugli altri, ad esempio spesso vengono definiti delle condizioni dei “periodi transitori” durante i quali l’applicazione del drdell’unione risulta differenziato dalle condizioni normali. Ad esempio, spesso le norme sulla libera circolazione non vengono subito applicate per evitare che dal paese aderente migrino lavoratori che renderebbero saturi altri mercati.
Processo di recesso
La norma 50 TSF contempla una modalità di recesso, che è molto complicata, e che avviene tramite un accordo di recesso. Si può uscire dalla zona euro senza uscire dall’unione ma non viceversa. L’unione europea non permette l’espulsione degli stati membri, al massimo una forma si sanzione per la violazione continua e ripetuta dei principi fondamentali costituita da una sospensione, per altro mai applicata.
Competenze dell'Unione
Il Trattato di Lisbona fissa la distinzione delle competenze in tre tipologie:
- Competenze esclusive dell’unione: ad es. materia monetaria e la politica di concorrenza per la realizzazione del mercato unico.
- Competenze concorrenti: sono tutte le restanti escluse le altre due. Prevede la possibilità sia per gli stati che per l’unione di adottare atti vincolanti, nella misura in cui se l’unione interviene in una determinata materia lo stato non può più intervenirvi, e lo stato può intervenire solo se l’unione decida espressamente di non intervenire lei. Gli stati esercitano perciò la competenza nella misura in cui non lo fa l’unione. Il principio che tende ad indicare quale dei due debba intervenire è il “principio di sussidiarietà”, cioè che agisca il livello statale o dell’unione in grado di garantire il risultato maggiormente efficace. La presenza di un “protocollo” che preveda l’obbligo di notifica per l’unione qualora intenda attivarsi, dando così la possibilità agli stati di segnalare una eventuale violazione del principio di sussidiarietà.
- Competenze parallele: l’unione aggiunge il suo intervento a quello degli stati membri al fine di renderli più efficaci. Le competenze parallele sono: salute, istruzione, cultura, turismo, industria, protezione civile e cooperazione amministrativa.
Le istituzioni dell'Unione Europea
Le istituzioni dell’unione possono essere così classificate:
| Istituzioni Politiche | Istituzioni Giurisdizionali | Istituzioni Finanziarie |
|---|---|---|
| Parlamento Europeo | Corte di Giustizia dell’Unione Europea | BCE |
| Consiglio Europeo | Corte dei Conti | |
| Consiglio tout court | ||
| Commissione Europea |
Secondo l’art.13 TSU, le istituzioni dell’unione devono perseguire i fini e i valori dell’unione, che sono gli interessi generali dell’unione, dei suoi cittadini e degli stati che la compongono. Ogni istituzione ha trova il proprio limite di potere nel principio di attribuzione, per cui può operare solo con le competenze che gli sono state espressamente attribuite; inoltre, sono soggette alle norme dei trattati.
Parlando dell’unione non si riscontra il classico principio di separazione dei poteri, che non è realizzabile a causa della particolare natura politica dell’unione che è a metà fra una organizzazione internazionale e una federazione. Ad esempio, il potere legislativo è esercitato in maniera congiunta fra Parlamento e Consiglio.
Consiglio Europeo
Il Consiglio Europeo è un’istituzione dal Trattato di Lisbona. Il consiglio riunisce i capi di Stato o di governo, a seconda della forma di governo degli stato membro.
Componenti
- Capi di Stato o di Governo
- Presidente della Commissione
- Presidente del Consiglio Europeo
- Alto rappresentante dell’unione per la politica estera
Le delegazioni di ogni stato non possono superare i 20 componenti. Le riunioni sono tenute a Bruxelles e sono segrete.
Procedura decisionale
La regola è quella dell’unanimità o meglio consenso, esso si distingue dall’unanimità perché consiste non sull’accordo di tutti ma sulla mancanza di opposizioni. Ciò permette ai delegati di esporsi meno o comunque non ostacolare una delibera anche se si percepiscono riserve.
Funzione
Il Consiglio dà all’unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti. Il consiglio è composto dagli esponenti più importanti delle politiche degli stati membri, e ciò gli permette di decidere delle questioni più spinose. L’importanza delle decisioni fa sì che venga seguito il metodo della “maratona”, cioè le riunioni non terminano fino al raggiungimento di una risoluzione delle questioni.
Il consiglio non ha competenza legislativa, adotta degli atti che si chiamano conclusioni della presidenza che non hanno valore giuridicamente vincolante in quanto gli stati concordano un consenso ma non si obbligano; nel caso in cui si obblighino, allora gli atti assumono valore vincolante con il titolo di “Trattato Internazionale”, ma ciò è alquanto raro. È possibile però che al consiglio sia attribuita la competenza di adottare “atti specifici”, spesso decisioni, che hanno natura anche giuridica. In questi casi il consiglio delibera non per consenso ma per maggioranza qualificata.
Presidente del Consiglio Europeo
Fino al Trattato di Lisbona era una carica a rotazione semestrale fra gli stati, ma poi divenne fissa e decisa con elezione a maggioranza qualificata. Egli dirige e anima i lavori del consiglio, oltre che organizzarli ed assicurarne la continuità. È una figura super partes con ruolo mediatore e conciliatore. Egli ha inoltre funzione di rappresentanza della politica dell’unione verso l’esterno, ruolo nel quale è affiancato dall’alto rappresentante (Catherine Ashton).
Poteri di controllo del Parlamento sul Consiglio
Il consiglio prende decisioni fondamentali e il Parlamento non ha potere di veto su di esse, infatti le decisioni prese dal consiglio sono presentate al parlamento quando sono già definitive. Il Trattato di Lisbona porta come novità la possibilità che il presidente del Parlamento possa essere invitato a partecipare alle discussioni del consiglio, ma senza un potere incisivo.
Consiglio
Art. 16 TSU. Il consiglio ha sede a Bruxelles, ma si riunisce ad Aprile, Giugno e Ottobre a Lussemburgo.
Composizione
Il Consiglio è espressione dell’interesse dei Governi, esso si compone dei ministri degli stati membri e si riunisce in dieci formazioni diverse a seconda delle materie da discutere. La norma più precisamente non parla di ministri ma di “rappresentanti ministeriali dotati di potere di voto”, con ciò si ammettono quindi anche i rappresentanti delle regioni (importante per stati federati come la Germania).
Formazioni: Affari Generali; Affari Esteri; Economia e Finanza; Giustizia e Affari Interni (GAI); Agricoltura e Pesca; Ambiente; Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport; Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia..(e altre 2). Quando ad esempio si riunisce la formazione “affari Esteri” saranno i ministri degli affari esteri di ogni stato a presenziare, e così via per le diverse materie delle formazioni.
Funzioni
Innanzitutto l’esercizio congiunto al parlamento della funzione legislativa e di bilancio, i co-legislatori sono Consiglio europeo e parlamento. Ha poi ruolo fondamentale per la PESC, anche qui con la collaborazione del Consiglio europeo, ma il Consiglio ha il monopolio decisionale in materia anche se è soggetto alla regola dell’unanimità per le deliberazioni in materia. Il Consiglio può poi avere in situazioni straordinarie funzione esecutiva, e ha una generale competenza dell’adozione di raccomandazioni.
Modalità di votazione
La regola tendenzialmente è quella della maggioranza qualificata, ma talvolta per particolari materie (es. Ammissione nuovi membri) può essere l’unanimità. Anche nella normale situazione di maggioranza qualificata ci sono 2 regimi da indagare, infatti a Lisbona si è deciso che la modalità sarà soggetta a cambiamento ma non prima del 1o Novembre 2014, fino ad allora resterà in vigore la vecchia modalità.
- Vecch
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