Esame di diritto pubblico comparato
Modulo 1: Le principali esperienze del costituzionalismo democratico
Regno Unito
Il Regno Unito è costituito dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda del Nord e la sua unitarietà è da ricondurre a due atti legislativi: l’Act of Union anglo-scozzese del 1707 e l’Act of Union britannico-irlandese. Non si può affermare che l’impianto normativo del Regno Unito abbia solo origine consuetudinaria e, a riprova di ciò, esistono alcune fonti scritte come la Magna Charta libertatum, il Bill of Rights e vere e proprie leggi, cioè le Acts of Parliament, che costituiscono lo statute law. La tradizione costituzionale inglese è il frutto di un costante rapporto dialettico tra il profilo politico e la plurisecolare sedimentazione di pratiche istituzionali. Proprio l’inesistenza di una carta scritta nella quale siano condensati i principi fondamentali della forma di Stato rende l’esperienza costituzionale inglese del tutto sui generis.
Iter storico
La costituzione inglese nasce in seguito alla conquista normanna, successivamente alla Battaglia di Hastings vinta nel 1066 da Guglielmo il Conquistatore. I basilari elementi costitutivi si ritracciano nel Domesday Book (un registro ufficiale del calore della proprietà terriera) nella diffusione di atti del Re attraverso l’azione di Corti di Giustizia itineranti. In questo contesto nacquero i primi Parliamenta locali, riuniti dal Sovrano al fine di amministrare gli affari del Regno: essi erano gli antesignani dell’assemblea che, dal XIII secolo, avrebbe tenuto le proprie adunanze a Westminster.
Nel 1215 fu redatta la Magna Charta libertatum, un documento inizialmente concepito per favorire le rivendicazioni baronali nei confronti del Monarca, e in seguito estesa a tutti gli uomini liberi. Il 1265 è considerato l’anno in cui nasce il Parlamento, quando l’Assemblea parlamentare fu riunita dal re per iniziativa di Simon de Montfort, ma la data più indicativa in tal senso è il 1297, anno in cui Edoardo I emanava la Confirmatio Chartarum, riepilogativa dei diritti contenuti nella Magna Charta: il Parlamento era composto da 2 cavalieri per ogni contea e due borghesi per ogni città dotata della franchigia e, per ribadire il legame tra la rappresentanza parlamentare e la capacità contributiva, il Parlamento dichiarò il principio No Taxation without Representation.
Nella storia inglese vi furono però due momenti accelerativi in particolare:
- Nel ‘600 assistiamo a molti cambiamenti con la guerra civile (1642-1651) durante la quale hanno rilievo due momenti che caratterizzano la c.d. Prima Rivoluzione.
- 1° fase (1642-1646): è la fase in cui il Parlamento si oppone alla Corona.
- 2° fase (1646-1649): culmina con l’esecuzione di Carlo I e con la decimazione del “Lungo Parlamento” mai sciolto dal 1640. La prima fase aveva visto alcuni importanti episodi costituzionali come il Case of Parliament, il Petition of Right, il Triennal Act, che riguardavano i rapporti di opposizione tra la Corona e il Parlamento; la seconda fase è caratterizzata dall’instaurarsi del Commonwealth repubblicano (1649), una forma di governo a carattere presidenziale, ma in realtà si trattava di una dittatura. Queste due tappe caratterizzano la prima rivoluzione che termina con l’uccisione di Carlo I.
- La seconda rivoluzione nasce dalla paura che si potesse nuovamente consolidare la monarchia prima con Carlo II e poi con Giacomo II e, per tale ragione, nacque un bipolarismo, ovvero due fazioni, i Tories e i Whigs: i primi erano più conservatori ed enfatizzavano la monarchia; i secondi erano più progressisti e enfatizzavano meno la preminenza del re. Con l’abdicazione del sovrano Giacomo II (che fugge sotto le minacce di Guglielmo d’Orange) nasce, nel 1688, la prima Monarchia costituzionale. Questo periodo (1688-1689) prese il nome di Gloriosa Rivoluzione.
Le tesi di Hobbes sul contrattualismo si diffusero prevalentemente nel ‘700 e favorirono la trasformazione della monarchia costituzionale in parlamentare. Nel 1688, infatti, era salito al trono, con un accordo tra Whigs e Tories, Guglielmo d’Orange che si impegnava a sottoscrivere il Bill of Rights, vincolando il re al rispetto dei diritti dei sudditi e dando vita alla prima forma di Monarchia costituzionale. La diffusione del contrattualismo aveva posto il problema (siamo nel 1832) della collocazione della sovranità quale corollario della nuova organizzazione del potere. Assente un'idea di Stato come persona giuridica e lontanamente respinto il principio di sovranità popolare, il luogo della sovranità fu il King in Parliament, che in epoca moderna si presentava come una corporazione giuspubblicistica.
A favorire l’affermarsi di queste basi fu Walter Bagehot, che propose la distinzione tra dignified ed efficient Constitution: la prima era sede della tradizione, la seconda era sede della novità. Oggi la sopravvivenza delle forme istituzionali della dignified Constitution ha subito gravi colpi per via di interventi di carattere positivo:
- In particolare con la devolution (decentramento) si è creato un sistema di assemblee decentrate delle quali almeno una, il Parlamento scozzese, legifera regolarmente.
- La figura del Lord Chancellor (confessore del Monarca) è stata abolita.
- La Camera dei Pari è stata riformata nella sua composizione con la House of Lords Act del 1998.
- Con il Reform Act del 2005 ha preso corpo la Supreme Court.
- Il ruolo della corona è oggi solo simbolico.
Per quanto riguarda l’efficient Constitution:
- Personalizzazione del ruolo del Primo Ministro e lo sviluppo del sistema dei partiti da cui scaturì il Parliament Act del 1911 e con esso l’instaurazione di un bicameralismo non più paritario.
Se l’800 e l’epoca vittoriana sono stati caratterizzati dalla rivoluzione industriale, il ‘900 si pone sotto l’egida del welfare state, che demarca il superamento del liberalismo.
Moderna forma di Stato
Se le osservazioni di Bagehot erano state particolarmente acute, mancava tuttavia una dottrina dello Stato. Essa emerge per mezzo dell’apporto di Albert Dicey, che è considerato il fondatore del costituzionalismo britannico. Nel suo scritto “Introduzione allo studio del diritto della Costituzione” sostiene che sono due i fondamentali principi su cui si fonda l’ordinamento costituzionale:
- La rule of law: il dominio della legge.
- Sovereignty of Parliament: la sovranità parlamentare.
Analizziamo la prima
Il concetto di rule of law ha un’accezione diversa rispetto a quella continentale di Stato di diritto, a causa dell’assenza nel Regno Unito di un’autonoma soggettività statuale: essa non è dunque il prodotto dell’imperio di un’autorità statale, ma di una legalità che ha molte fonti. La rule of law si afferma, per un verso, per mezzo dell’intervento comunitario, cioè il Human Rights Act del 1998 e, per altro verso, attraverso la legislazione del Parlamento di Westminster, affermatosi con la rivoluzione del 1688-89 e con l’Act of Settlement del 1701. Il Parlamento è tuttavia un protagonista relativamente recente, in considerazione della fondamentale importanza delle Corti, nella produzione del Legal system.
Si sono dunque, nel tempo, affermati due modelli:
- Common law (diritto giurisprudenziale).
- Statute law (diritto parlamentare).
In definitiva la Rule of law non si costituisce sull’autorità dello Stato, ma sulla Law, cioè da un lato attraverso la supremazia della legge sull’arbitrio, e dall’altro, sull’eguaglianza sostanziale dei cittadini, e ancora, sulla tutela giurisdizionale dei cittadini.
Analizziamo la seconda
La sovereignty of Parliament è il principio che governa l’assetto costituzionale. Tracce di essa si rinvengono nella prima rivoluzione o ancora nella Gloriosa rivoluzione, tuttavia, neppure l’Assemblea parlamentare di Westminster aveva concepito sé come titolare di sovranità. Più vicina al modello attuale fu l’istituzione del King of Parliament, il che ci permette in via generale di affermare che tale principio si è affermato in via di prassi. I maggiori impulsi a questo assetto si ebbero concretamente con la nascita del partito laburista (1905) e la realizzazione del suffragio universale. Tuttavia l’affermarsi, durante il ‘900, del bipolarismo partitico (laburista e conservatore) ha determinato un procedo di erosione dell’autorità parlamentare, malgrado l’autorità del Parlamento venga ancora oggi dogmaticamente formulata.
Assetto dei partiti
Tra il 1660-68 (Restaurazione) le forze politiche attive furono i tories, conservatori della monarchia, e i whigs, progressisti e fautori del potere parlamentare, che rimasero fino alla prima metà dell’800. Successivamente si costituirono fazioni partitiche prive di alcun collegamento con la società civile e, a tale problema, rimediarono Disraeli e Chamberlain, promotori di un partito organizzato. Tuttavia solo con il laburismo prese il nome un partito dichiaratamente classista (1900) che prese il nome di Labour Representation Committee, successivamente denominato “Labour Party”: vi confluivano le Trade Unions, sodalizi intellettuali (Fabian Society), formazioni di radicalismo marxista. L’ascesa di questo partito aveva causato una temporanea sospensione del bipolarismo, che tuttavia riaffiorò con la nascita del partito di opposizione, denominato “Opposizione di Sua Maestà”. I due partiti si sono alternati la scena politica del ‘900 e tra i riformatori ci si domandava in quale misura il bipolarismo esistente fosse dovuto al tradizionale sistema elettorale britannico: il sistema maggioritario si presenta infatti molto lontano dalla perfezione democratica.
Il territorio è suddiviso in tanti collegi quanti sono i Parlamentari (645/650), in ciascuno dei quali è eletto un solo deputato, quello che prende più voti: tale sistema è definito “first past the post”, cioè sistema uninominale secco. Per sfruttare al massimo questo sistema ciascun partito stila una graduatoria dei collegi di sicuro successo, dei collegi di incerto successo, dei collegi di incerto orientamento, e dei collegi che hanno poche speranze di vittoria. Tutte le innovazioni che riguardarono il novecento, come il principio di segretezza del voto, la disciplina della propaganda elettorale e le sanzioni per i reati in materia elettorali, si sono affermate a sistema elettorale invariato: oggi, tuttavia, sembra che tale sistema si volga verso un modello misto, assimilabile all’additional member vote di matrice tedesca.
Parlamento ed esecutivo
Uno dei tratti peculiari del sistema britannico che emerge nel rapporto di fiducia tra l’Esecutivo e il Parlamento è la coincidenza tra il premiership di Governo e leader del partito maggioritario: si tratta dunque di un rapporto di forte cooperazione e compenetrazione tra i due organi. Esiste poi la Queen in Parliament, che riassume in sé i caratteri di una sovranità, che solitamente appartiene allo Stato o al Popolo: del resto fu così che nel ‘600 si risolsero le questioni sull’organizzazione del potere.
Il Bicameralismo, da sempre si organizza in due Camere:
- Camera dei Comuni o camera bassa
- Camera dei Lords o camera alta
La prima svolge la funzione di approvazione del bilancio governativo, mentre la funzione legislativa si articola in 4 fasi:
- Lettura formale in cui si dà notizia della presentazione del bill
- Fase di commissione in cui si esamina dettagliatamente il disegno normativo
- Seconda analisi in cui si esamina il report della Commissione
- Acceso dibattito cui segue, in caso di approvazione, il trasferimento del progetto alla Camera dei Lord
L’unica riforma della Camera dei Comuni si ha nel 1979 e consiste nella creazione di Commissioni speciali, esercenti un controllo sull’attività dei titolari dei dipartimenti governativi responsabili di quote della spesa pubblica: si rafforza, in sintesi, il controllo sull’Esecutivo.
Per quanto riguarda la Camera dei Lord: i loro poteri sono stati modificati da due atti:
- 1° Parliaments Acts (1911): i Pari vengono esautorati dalla funzione di deliberare in materia di bilancio
- 2° Parliament Acts (1949): ridimensionamento del potere dei Pari, con dei limiti nel settore legislativo
- House of Lords Act (1999): viene da un lato conservata la tradizionale composizione (Lords Spiritual–alti prevali della Chiesa evangelica and Law Lords-esponenti della magistratura), dall’altro, è stata abolita la tradizionale componente dei Pari ereditari.
I rapporti tra centro e periferia
Con il termine “devolution” si fa riferimento al processo riformatore dell’ultimo trentennio del ‘900 che ha fortemente innovato il Regno Unito, in cui il potere di governo è distribuito tra le autorità locali. Questo risultato è storicamente condensabile in alcune fasi salienti:
- Anni ’60: ha avuto una fisionomia economico-pianificatoria, nel senso che i Local Government Acts non favorirono comunque l’affermarsi di autogoverno a livello regionale. Solo in Scozia vi erano state le prime esperienze in questo senso.
- Anni ’70: i partiti nazionalisti in Scozia e Galles cercarono di promuovere il decentramento amministrativo, ma proprio questo carattere nazionalista del partito avrebbe limitato la sfera di applicazione del decentramento: infatti nella stagione thatcheriana la concessione di poteri locali fu negata. Tale situazione si è protratta fino al 1997, quando il ritorno del partito laburista ha favorito nuovamente questa forma di decentramento.
- Fine degli anni ’90: la devolution si afferma come complesso di trasformazioni di alto profilo costituzionale. Essa è stata realizzata concretamente in Scozia e in Galles con gli Scotland Act e il Government of Wales Act. Nell’Irlanda del Nord si è affermato con il Good Friday Agreement, seguita da un referendum popolare. A Londra si ha il Greater London.
I criteri per individuare le materie devolutive sono variabili: per esempio in Scozia vengono definite le reserved matter (questioni costituzionali, affari esteri, difesa…), che spettano a Westminster e, pertanto, le devolved matters si deducono per differenza.
I sistemi devolutivi trovano un elemento di omogeneità nei metodi elettorali, caratterizzati da un temperamento del first past the post, favorendo cioè un sistema misto. Da questi sistemi emerge una maggiore rappresentatività delle Assemblee.
Per far fronte, infine, ad eventuali conflitti che possono sorgere nel campo dei rapporti devolutivi esiste un apposito organo, la Supreme Court of United Kingdom.
Corte di Giustizia
Una peculiarità del Regno Unito è l’esistenza di due sistemi giuridici, a cui è possibile aggiungerne un terzo:
- La common law in Inghilterra e in Galles
- La Scots Law in Scozia
- La Anglo Law in Irlanda del Nord
Tra i primi due esiste una analogia nel ruolo delle Corti: infatti entrambi i sistemi scaturiscono dall’attività creativa e interpretativa dei giudici. La differenza fondamentale risiede però nel diverso peso specifico dell’influenza di questa attività dei giudici (maggiore nel common law), la cui maggiore garanzia è da ricondursi all’inamovibilità, sancita dall’Act of Settlement del 1701.
Possiamo individuare due sistemi di giurisdizione:
- Giurisdizione minore: composta dai giudici di pace, dagli stipendiary magistrates (magistrati di circuito inglese), gli Sheriffs, funzionari pubblici. In generale si distinguono le County Court per i casi civili; le Magistrates’ Courts per quelli penali: si tratta pur sempre di competenze per reati minori.
- Giurisdizione alta (secondo il common law): è stata organizzata dalla Judicature Act del 1873 che ha istituito la Supreme Court of Judicature, suddivisa in due sotto-organi: Court of Appeal (2° grado di giudizio) e la High Court of Justice (1° grado di giudizio). La High Court ha più articolazioni:
- Queen’s Bench : fatti illeciti, contratti matrimoniali
- La Chancery : fallimento societario e personale
- Family Division: divorzio e adozione
- Dei reati penali più gravi si occupa la Crown Court Si può ricorrere in 2° grado alla Court of Appeal sia contro la Crown Court , sia contro la High Court of Justice, che opera nel settore civile e penale.
- Giurisdizione alta (secondo lo Scots Law): delle cause civili si occupa la Court of Session, di quelle penali la High Court of Justiciary: la super a autorità è la Lord Advocate
La giurisdizione di appello è spesso stata demandata alla Camera dei Lords, formata dal Lord Chancellor e dal Lord of Appeal in Ordinary: tuttavia questa impostazione è venuta meno con la Constitutionnel Reform Act del 2005, che ha abolito il Lord Chancellor e ha istituito la Supreme Court, a cui compete la giurisdizione di rango costituzionale.
A lungo si è discusso in merito al fatto di considerare le Corti come corpo politico e, benché il pensiero anglo-britannico sia riluttante a questa idea, in realtà l’attività delle Corti non è avulsa dal contesto dei poteri attivi.
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