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La libertà di associazione in Andorra

Sommario

  • Le caratteristiche della Costituzione Andorrana
  • La libertà di associazione in Andorra
  • I diritti dei soci
  • I doveri dei soci
  • “Registre d’Associacions”
  • I Sindacati
  • ALLEGATI
  • La Costituzione di Andorra
  • Llei qualificada d’associacions, de 29-12-2000
  • Decret d’1-8-2001 pel qual s’aprova el reglament del registre d’associacions
  • Bibliografia
  • Sitografia

Le caratteristiche della Costituzione Andorrana

Il Principato di Andorra è il più grande (468 kmq) e popoloso (65.227 abitanti nel 1993) tra i più piccoli stati dell'Europa continentale che non appartengono all'Unione Europea. Andorra è un coprincipato parlamentare. I capi di stato sono il coprincipe episcopale, il Vescovo di Urgell, e il coprincipe francese, il Presidente della Repubblica Francese come erede dei diritti del Conte di Foix. Gli attuali Capi di stato sono Nicolas Sarkozy, presidente della Repubblica Francese, rappresentato da Philippe Massoni, e il vescovo di Urgell Joan Enric Vives i Sicília, rappresentato da Nemesi Marques i Oste. Il Capo di Governo attuale è Albert Pintat Santolària. Il Principato è rappresentato internazionalmente in varie organizzazioni, inoltre possiede un corpo diplomatico nei paesi esteri.

Il processo di riforma costituzionale aperto nel 1981 si è chiuso nel 1993 con l'adozione di una Costituzione, messa a punto da una Commissione tripartita, composta da rappresentanti dei due coprincipi e del Consell General, approvata dal Consell General e quindi sottoposta a referendum popolare. Il 14 marzo del 1993 il popolo andorrano approvò la sua prima costituzione scritta con il 74% dei voti favorevoli.

Dal contenuto della Costituzione andorrana (composta da un preambolo e 107 articoli) si possono dedurre dieci valori-aspetti essenziali:

  1. È una costituzione moderna che incorpora i meccanismi europei dei regimi parlamentari però rispettando la tradizione e le istituzioni storiche di Andorra (sintesi di tradizione e modernità). Un catalogo ampio e dettagliato di diritti della persona e dei gruppi, compresi diritti sociali e culturali nonché i cosiddetti “diritti della terza generazione”.
  2. Si tratta di una Costituzione specifica per Andorra anche se viene ripresa la costituzione spagnola del 1978 vista la vicinanza storica, geografica e culturale. Codesta è stata un importante punto di riferimento nel momento dei lavori per la creazione della costituzione scritta di Andorra.
  3. È una costituzione frutto di un ampio consenso. Andorra, nel processo di elaborazione di un progetto di costituzione scritta, ha dimostrato, una volta di più nella sua storia, la capacità di consenso.
  4. È una Costituzione che vuole mantenere anche il consenso per sviluppare. In un futuro immediato, gli aspetti che restano sospesi. In questo aspetto c’è da tener conto che il consenso, una volta elaborata la Costituzione, continua ad essere imprescindibile per dare forza e continuità al processo iniziato. Questo consenso è ancora più partecipativo soprattutto in un paese piccolo come Andorra. Tutto questo consenso che ha reso possibile l’approvazione della costituzione deve continuare producendo per articolare, interpretare e spiegare i punti più fondamentali del testo costituzionale. In questo senso, la stessa costituzione già esige, per spiegare determinati aspetti essenziali, una maggioranza qualificata che richieda una volontà di consenso che deve continuare ad essere possibile. Così, e a titolo di esempio, il consenso continuerà essendo necessario:
    • Per regolare i diritti fondamentali della persona e i diritti politici degli andorrani, già che l’art. 40 esige per questi leggi qualificate (maggioranza assoluta dei membri del consiglio generale)
    • Per regolare il regime elettorale, già che anche si esige una legge qualificata.
    • Per approvare il regolamento del Consell General, il quale deve essere approvato per maggioranza assoluta.
    • Per delimitare le competenze dei comuni e le sue facoltà economiche e fiscali (legge qualificata)
    • Per regolare le funzioni e le competenze del Consell Superior de Justicia (legge qualificata)
    • Per regolare il Tribunal Costitucional (legge qualificata)
    • Per firmare un trattato internazionale trilaterale tra Andorra, Spagna, Francia; la prima disposizione addizionale esige, per questo aspetto, che il Consell General ed il Governo, con la partecipazione dei coprincipi, propongano le negoziazioni opportune per rendere possibile questo trattato.
  5. La Costituzione definisce Andorra come uno stato indipendente, di diritto democratico e sociale, e stabilisce che la sovranità risiede nel popolo andorrano e che il suo regime politico è il coprincipato parlamentare. D’accordo con tutte queste premesse fondamentali si produce, attraverso della costituzione scritta, il passo formale di uno stato con un sistema istituzionale vigente che proveniva dal XIII secolo, Dentro di un regime feudale, ad un nuovo stato di diritto moderno, con separazione dei poteri e funzionamento d’accordo con le regole classiche di tutti i regimi parlamentari europei. Di fatto, simbolicamente, il 12 novembre 1992 i rappresentanti del popolo andorrano portarono al Vescovo di Urgell l’ultima “Questia”, o tributo medievale, che ogni anno prendeva uno dei 2 coprincipi alternativamente. A partire dalla Costituzione, questo tributo, che di fatto già era un simbolo, scompare, dunque la sovranità si è trasferita dai coprincipi al popolo.
  6. La Costituzione permette di modernizzare lo stato andorrano e fare possibile un migliore protagonismo di Andorra nel processo di costruzione politica europea.
  7. La Costituzione di Andorra, prendendo come modello le costituzioni europee più recenti, specialmente, la costituzione spagnola del 1978, incorpora un importante catalogo di diritti fondamentali della persona, garantito per i tribunali ordinari, e dà la possibilità di un ricorso di “Amparo” (è un ricorso che può fare ogni cittadino ad un giudice lamentando la lesione di diritto costituzionale protetto da parte di un’autorità legale, amministrativa e giudiziaria. È l’actio popularis) davanti il Tribunal Costitucional se questi non sono rispettati.
  8. La Costituzione stabilisce un sistema di separazione dei poteri in un regime di cui La forma di governo è quella parlamentare, nella variante del cancellierato: la mozione di fiducia e di sfiducia sono rivolte al solo Capo del governo, che ne nomina e revoca i componenti. Egli, peraltro, dispone anche del potere di scioglimento anticipato del Consell (pur formalmente attribuito ai Coprincipi: art.70). A differenza di quanto avviene nell’ordinamento spagnolo e in quello tedesco, non è prevista la mozione di sfiducia costruttiva: la debole razionalizzazione si limita ad alcuni aspetti relativi alla presentazione e votazione della mozione di sfiducia, come il numero dei Conseller che possono presentare una mozione (un quinto), il carattere scritto e motivato, il voto a maggioranza assoluta, la impossibilità di una mozione nei primi sei mesi di vita del governo, il necessario intervallo di un anno, per ogni consigliere, che deve separare la sottoscrizione di due mozioni di sfiducia (art.69). Si possono richiamare, come peculiarità, l’incompatibilità tra la carica di membro del governo e quella di (art.78), e il divieto di ricoprire per più di due mandati la carica conseller general di capo del governo o di presidente o vicepresidente del Consell General.
  9. Potere esecutivo: L’organo esecutivo attualmente è composto dal Capo di Governo, eletto dal Consell General, e 11 Ministri.
  10. Potere legislativo: Il Consell General è l’organo legislativo e si tratta di un parlamento monocamerale di rappresentanza mista e paritaria della popolazione nazionale e delle 7 Parroquias, composto da 28 membri eletti ogni 4 anni. La sede del parlamento è la Casa de la Vall, anche se è previsto che per il 2010 sarà inaugurata la nuova sede.
  11. Potere Giudiziario: La magistratura è indipendente: esiste un Consell Superior de Justicia, composto da cinque membri, che durano sei anni e sono designati uno da ciascuno dei due Coprincipi, uno dal Capo del Governo, uno dalla magistratura, uno dal Sìndic General, col compito di nominare i giudici (tutti i giudici, di ogni ordine e grado, restano in carica sei anni e possono essere riconfermati), di esercitare l’azione disciplinare e di provvedere ai mezzi per l’amministrazione della giustizia (art.89); competenze quindi assai ampie, che spiegano l’assenza di un ministro della giustizia.

La Costituzione prevede poi un Tribunal Costitucional, quale organo speciale di giustizia costituzionale, supremo interprete della Costituzione, composto da quattro membri, due nominati dai Coprincipi e due dal Consell General, che rimangono in carica per otto anni e vengono rinnovati a rotazione ogni due anni (artt.95 e 96). Molteplici sono le competenze del Tribunal Costitucional, la cui giurisprudenza, aperta e innovativa, costituisce un importante elemento di dinamicità del sistema. Esso giudica, a posteriori, sulla costituzionalità delle leggi e dei decreti legislativi, in via incidentale (su iniziativa del giudice chiamato ad applicare la norma di dubbia costituzionalità) e principale (su ricorso, in questo caso, del capo del governo, di un quinto dei componenti del Consell General, o di tre Comuns); inoltre, si pronuncia, in via preventiva, sulla costituzionalità dei trattati internazionali, su richiesta di un Coprincipe, di un quinto dei parlamentari o del capo del governo; decide i conflitti di competenza tra poteri dello Stato (Coprincipi, Governo, Consell General, Consell Superior de Justicia, Comuns); decide i ricorsi di Amparo costituzionale; controlla la costituzionalità del regolamento parlamentare su ricorso di un quinto dei componenti; esprime pareri ai Coprincipi, dietro richiesta anche di uno solo di essi, al momento della promulgazione della legge.

Si costituzionalizzano i partiti politici e si riconosce il diritto a tutti gli andorrani per la loro creazione. In questo senso i partiti politici chiamano un protagonismo crescente. I Partiti rappresentati nel Consell General de les Valls, secondo i risultati delle elezioni del 24 aprile 2005 sono:

  • Partit Liberal d’Andorra, con 14 seggi
  • Partit Socialdemòcrata d’Andorra, con 11 seggi
  • Centre Demòcrata Andorrà, in coalizione con il Partit Segle XXI, con 2 seggi
  • Renovació Democràtica, con 1 seggio
  • Il partido de Els Verds d’Andorra, rimasto solo al 3,5% dei voti non ha ricevuto nessun seggio.

La Costituzione mantiene la divisione del territorio in sette Parroquias, amministrate per i comuni corrispondenti, con un sistema che riconosce e permette il potere si sviluppo legislativo posteriore ed un necessario grado di autogoverno e autonomia per la amministrazione di ogni comune.

La libertà di associazione in Andorra

La regolamentazione legale delle associazioni si trova condizionata in termini generali per la configurazione dell’articolo 17 della costituzione (è riconosciuto il diritto di associazione per il perseguimento di fini leciti. La legge creerà, a fini di pubblicità, un registro delle associazioni che vengano costituite). Il 29 dicembre 2000 il Consiglio Generale ha approvato: la legge qualificata di associazione. La convenzione per la salvaguarda dei diritti umani redatta a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata da Andorra, si integra nell’ordinamento giuridico interno e non può essere modificata o derogata da leggi interne. Questa convenzione riconosce all’articolo 11 la libertà di associazione.

La legge qualificata di associazione riconosce il diritto d’associazione a tutte le persone, compreso quello di fondare e affiliarsi ad un sindacato. La legge qualificata d’associazione è una legge generale, che, in maniera esplicita o implicita, esclude il solo ambito d’applicazione di determinati tipi di entità. In relazione con i partiti politici e le organizzazioni professionali e i sindacati. La legge qualificada d’associazione non è interventista né eccessivamente dettagliata, lascia un ampio margine d’autonomia alle stesse associazioni. Le associazioni si organizzano sulla base d’un criterio democratico e in una maniera trasparente che garantisca i diritti e gli interessi di tutti i soci e attribuisce sicurezza ai terzi che entrano in relazione con essa.

Le associazioni regolamentate da questa legge possono realizzare attività economiche sempre che questi benefici economici non vengano ripartiti tra gli associati. La costituzione di una associazione di tre o più persone è libera e volontaria e nessuno può essere obbligato ad entrare o restare in una. Il regime delle associazioni funziona con base democratica. Per poter costituire una associazione bisogna essere maggiorenni (associazioni giovanili regolate diversamente) e di nazionalità andorrana o stranieri residenti legalmente ad Andorra o persone giuridiche in accordo con la legislazione andorrana ed infine le persone straniere non residenti ma con limitazioni (non possono essere né elegibili né eleggere gli organi direttivi dell’associazione).

L’atto di fondazione deve contenere il nome dell’associazione, le generalità dei fondatori. Lo Statuto dell’associazione fondata deve contenere la denominazione, l’indirizzo della sede, l’oggetto dell’associazione e soprattutto i diritti e doveri degli associati e la composizione, la struttura le competenze ed il funzionamento degli organi dell’associazione tra i quali deve figurare una assemblea generale ed una giunta elettiva ed una presidenza ed infine il regime economico e patrimoniale. Le associazioni devono essere registrate infatti per garantire la pubblicità esiste il Registro delle Associazioni (un organo dipendente del governo). Ed entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione (atto di fondazione, statuto, una certificazione delle persone che occupano i quadri dell’associazione, una dichiarazione dei patrimoni dell’associazione) il funzionario responsabile del registro o la iscrive oppure se nota che la documentazione sia incompleta o mancano dei requisiti fondamentali viene prorogato il tempo per mettersi in regola o viene sospesa l’iscrizione.

I diritti dei soci

Hanno diritto ad assistere e partecipare alle assemblee generali, personalmente o attraverso dei rappresentanti, secondo le disposizioni dello statuto. Votare negli altri organi dell’associazione dei quali essi fanno parte. Questo diritto può essere limitato negli statuti pei i minorenni nelle associazioni non giovanili che li ammettono come soci. Essere elegibili per gli organi di governo dell’associazione; Essere informati delle attività dell’associazione e prenderne parte; Essere informati del funzionamento dell’associazione e, specialmente, delle decisioni degli organi del governo, dello stato dei compiti e delle relazioni con i poteri pubblici e con i terzi; Separarsi dalla associazione e cancellarsi dal registro in caso sia un membro fondatore.

I doveri dei soci

Essere leali agli obiettivi e le finalità dell’associazione e impegnarsi per assolverli. Contribuire al sostegno dell’associazione secondo le forme descritte nello statuto; Rispettare e compiere gli accordi adottati dagli organi dell’associazione; Gli statuti devono determinare i doveri dei soci, a partire da quelli previsti in precedenza. I doveri stabiliti devono comunque rispettare, in tutti i casi, i diritti e le libertà costituzionalmente riconosciute; Lo statuto deve stabilire il regime disciplinare dei soci che deve includere le infrazioni, le sanzioni, ed i procedimenti disciplinari.

“Registre d’Associacions”

Con la disposizione quarta della legge qualificata di associazioni, approvata dal Consell Generale il giorno 29 di dicembre del 2000, si stabilisce che il governo deve creare il Registre d’Associacions e regolamentarlo nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della legge. Per compiere i doveri di questo mandato, il governo approva il seguente regolamento (Decret d’1-8-2001) per il quale si crea e si regola il Registre d’Associacions. Con questo regolamento si mette in moto uno degli elementi principali che prevede la legge qualificata d’associazioni per fare effettivo il regime costituzionale di queste entità.

Infatti il Registre d’associacions, come dispone l’articolo 17 della costituzione e poi in concordanza con la legge qualificata d’associazioni, ha una finalità di pubblicità. In accordo con questa finalità fondamentale, che pretende dare garanzie alle persone che si relazionano con le associazioni. Per rendere possibile un funzionamento efficiente del Registre, il regolamento ha preso come criteri direttivi la semplicità, la flessibilità e l’economia e anche la massima concretezza delle attuazioni amministrative.

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Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Clementi Francesco.
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