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ORGANICISMO VS CONTRATTUALISMO

L'organicismo è una teoria che concepisce l'individuo come parte organica di un corpo più ampio, lo stato. L'individuo si inquadra nello stato così come un braccio pertiene al corpo (simbologia tipica organicista), e assume rilevanza non come singolo, ma come parte di un tutto. L'organicismo ha avuto parecchia fortuna nell'800 tedesco (es. Jellinek) e si è prestato all'estremismo, nella visione nazista: il nazismo ha azzerato il singolo e ha costretto la società a identificarsi con lo stato nazista.

Il contrattualismo è una teoria che concepisce l'individuo come singolo soggetto politico, ma che accetta di sottomettersi all'imperio dello stato con un contratto sociale. Il contrattualismo nasce nell'Inghilterra seicentesca di Hobbes e Locke: l'individuo per fuggire dal bellum omnium contra omnes si fa contraente e scende a compromessi, rinunciando all'uso

Della forza. L'esempio più imponente di contrattualismo è costituito dalla nascita degli Stati Uniti, il preambolo della Costituzione inizia infatti con le parti comparenti del contratto: we the people.

ASSOLUTISMO VS INDIVIDUALISMO

L'assolutismo è un'impostazione che colloca l'individuo a mero oggetto di esercizio di potere da parte del sovrano. Il sovrano è superiorem non recognoscens e legibus solutus, inoltre vale quod principi placuit legem habet vigorem. L'individuo è suddito ed è tenuto all'obbedienza.

L'individualismo è un'impostazione che colloca l'individuo a soggetto di diritto, titolare di libertà e capace di limitare il potere pubblico. Una massima enunciazione dell'individualismo la si vede all'art.2 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, dove si dice che scopo di qualsiasi associazione politica è quello di garantire i diritti.

naturali e imprescrittibili dell'uomo. Nella nostra cultura dei diritti l'individualismo è un punto chiave: non a caso la Costituzione italiana cataloga prima i diritti e poi si occupa di organizzare i poteri pubblici. A cura di Minerva Pallade È su queste premesse concettuali che possiamo iniziare il nostro percorso con L'Inghilterra. Tra storicismo, contrattualismo e individualismo. Il primo documento davvero importante che apre la strada alle rivendicazioni dei diritti è la Magna Carta libertatum del 1215. Contesto storico: il potere regio versa in una situazione di particolare debolezza a causa delle ripetute sconfitte in guerra così, i baroni guidati dal vescovo di Canterbury presentano a King John lackland una lista di rivendicazioni dirette a limitare l'arbitrio della corona. La Magna Charta ha il sapore molto feudale e non si preoccupa di sancire principi generali, libertà e diritti del singolo, quanto piuttosto di fissare

Disposizioni analitiche di carattere amministrativo e procedurale, che prevedono anche delle garanzie per i singoli. La Charta si riferisce in primo luogo all'istanza dei baroni, ma anche al clero e ai freemen (categoria non meglio precisata, approssimabile a quei gruppi, es. i cavalieri, che erano parzialmente esentati dal pagare le tasse).

La Magna Charta è quanto di più simile si possa avere ad una Costituzione nel XIII secolo, ma non può assolutamente essere considerata una carta costituzionale: è una carta precaria che cristallizza rapporti di forza, e non ambisce a formalizzare il potere, ma solo a elencare in modo piuttosto disorganico e disomogeneo delle aspettative. Più che una Costituzione è dunque un accordo convenzionale.

Quanto al contenuto troviamo alcune prime formulazioni di libertà personali: la libertà dagli arresti arbitrari (habeas corpus), il diritto a cauzioni proporzionate, il diritto di proprietà, il

diritto ad un equogiudizio dei pari. Si tratta di spazi di libertà sottratti al potere regio. La Charta riserva poi il diritto diresistenza armata, nell’ipotesi in cui il sovrano violi le aspettative protette (secondo alcuni sta qui ilfondamento della I rivoluzione inglese, e dell’esecuzione di Carlo I).

La Magna Charta non è l’unica carta di questo tipo ad essere suggellata nel ‘200, ma è la piùimportante per il fatto di essere stata confermata ben 38 volte (confirmations), acquistando nella storiasempre una maggior legittimazione. È in questo che si scorge lo storicismo, nell’atteggiamento di chi,ottenuta una conquista, persevera e non retrocede: le libertà acquistano sempre più consistenza con ilpassare dei secoli.

Un’altra tappa interessante è ricoperta dalle Provisions of Oxford del 1258. Le Provisions iniziano adare forma all’assemblea rappresentativa e ad avviare un processo di

alla firma della Bill of Rights, che limita i poteri del sovrano e rafforza quelli del parlamento. Questo segna il passaggio definitivo verso un sistema di governo parlamentare in Inghilterra. Il parlamento diventa quindi il luogo principale in cui vengono prese le decisioni politiche e legislative. I membri del parlamento sono eletti dal popolo e rappresentano i loro interessi. Il sovrano, invece, ha un ruolo principalmente cerimoniale e simbolico. Il parlamento è diviso in due camere: la Camera dei Comuni e la Camera dei Lord. La Camera dei Comuni è composta da membri eletti, mentre la Camera dei Lord è composta da nobili ereditari e membri nominati. Il parlamento ha il potere di legiferare, cioè di fare leggi, e di controllare l'operato del governo. I membri del parlamento possono presentare proposte di legge, discutere e votare su di esse. Inoltre, possono interrogare i ministri del governo e chiedere loro spiegazioni sulle loro azioni. Il sistema parlamentare in Inghilterra è considerato uno dei più antichi e stabili al mondo. Ha influenzato molti altri paesi nel loro sviluppo democratico. Oggi, il parlamento inglese continua a svolgere un ruolo centrale nella vita politica del paese.

Il Bill of Rights è una sorta di ancient Constitution che raccoglie le garanzie consolidate da ormai quattro secoli, su cui oramai non si è più disposti a cedere terreno; tanto è vero che il sovrano deve necessariamente accettarle. Il Bill of Rights non ha alcuna pretesa universalistica (come invece avrà la Dichiarazione francese), si limita a enunciare diritti che provengono dalla storia (si pensi alla Magna Charta o alle Provisions) e che si pongono alla base del patto sociale.

Oltre a riprendere le prerogative parlamentari e le libertà personali storiche il Bill of Rights fissa il principio di rule of law, un concetto più ampio del nostro principio di legalità, perché impone non solo all’organizzazione politica il rispetto della legge, ma anche delle garanzie storiche.

La cultura giuridica inglese è:

  • Storicista,
  • Perché è la storia a sedimentare e legittimare le pretese:

    • Contrattualista, perché il potere ha natura contrattuale re-parlamento
    • Individualista, perché l'individuo è il punto di partenza da cui costruire il potere.

    Oggi questi documenti storici hanno ancora una forza giuridica e sono considerati documenti dal contenuto sostanzialmente costituzionale: il B. of R. è un Constitutional statute, la M.C. un Constitutional instrument. Entrambi continuano dunque a orientare le Corti, almeno fino ad un'abrogazione esplicita del Parlamento (perché in UK la Costituzione è flessibile, e il Parlamento tutto può).

    Molto spesso le corti ricavano interpretativamente diritti fondamentali dalle garanzie storiche di common law consacrate in questi documenti. Gli inglesi sono forti della propria storia e delle proprie conquiste storiche, evidenti anche nella stratificazione operata dalla giurisprudenza delle corti; la garanzia dei

    diritti sta nei case law e, nella mentalità inglese, nessuna Costituzione scritta e unitariapotrebbe mai essere così completa e stabile come un corpus di garanzie direttamente accreditate dallastoria. 90 A cura di MinervaPalladeLez. 28 – I DIRITTI TRA SETTECENTO E OTTOCENTO, LA COMPARAZIONE E IDIRITTI, UN APPROCCIO DIACRONICO: GLI STATI UNITITra razionalismo, contrattualismo e individualismo.

    Oggi ci spostiamo oltre l'Atlantico per ricostruire la storia dei diritti nell'esperienza americana,partendo la premessa generale che il procedimento costituente si sviluppò dalla Dichiarazioned'Indipendenza del 1776 alla Costituzione del 1787 e al Bill of Rights del 1791.Già prima dell'indipendenza le colonie avevano una certa dimestichezza con i diritti. Le colonie eranoinsediamenti, taluni fondati e direttamente amministrati dalla madrepatria inglese, altri gestiti daprivati (soprattutto compagnie commerciali) su concessione della corona inglese.

    Qui inizia a svilupparsi una forma di vita associata nuova, caratterizzata da mobilità sociale, dedizione ai commerci e alla religione, che conserva ancora oggi un'importanza centrale come espressione di vita individuale (cfr. protestantesimo e puritanesimo), e non come imposizione statale. Queste colonie avvertiranno poi l'esigenza di emanciparsi dalla madrepatria soprattutto per necessità di libertà economica: il motto che giustificherà l'indipendenza è "no taxation without representation". Le colonie, dicevamo, avevano esperienza di charters of privileges and exception, una delle più note è quella di New York del 1648, ma anche la Virginia, la Pennsylvania... queste carte che precedono il processo costituente custodivano essenzialmente le garanzie storiche (che tutelano l'individuo dall'ingerenza del potere pubblico) ispirate ai testi inglesi. Anche se il modello americano cercherà di trovare le proprie.radici giuridiche, l'impronta di british law è tuttora visibilissima. Queste charters cono il punto di partenza per le colonie all'indomani dell'indipendenza. Si avvertivala necessità di organizzare il potere ed integrare politicamente le colonie per fare fronte comune econtrastare la madrepatria inglese. Il primo passaggio è sancito dagli Articles of confederation del 1777, una sorta di trattatointernazionale che prospettava una Confederazione si stati, e che si occupava di politica esteralasciando ciascuna colonia sovrana nell'ambito della politica interna. La Confederazione avrà vitabreve e sarà sostituita da una Federazione con la Costituzione del 1787; nel frattempo in molti hannocercato di creare una cultura federale. L'esempio più importante e ancora citato dalla Corte Suprema, è il Federalista, scritto che raccogliegli interventi di alcuni founding fathers del calibro di Madison e Hamilton (considerato

    L'opera propone uno stato federale con una Costituzione che sappia separare ed equilibrare i poteri (garanzia procedurale necessaria per evitare forme di tirannide).

Dettagli
A.A. 2021-2022
120 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MinervaPallade di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Vedaschi Arianna.