Estratto del documento

In conclusione la difficolta di individuare un modello ben definito di Stato federale

deriva dalle

diversità delle esperienze e concrete e all'oscillazione costante tra tendenza centrifuga

e centripeta.

Si può in definitiva affermare che gli Stati federali contemporanei sono caratterizzati

dalla vigenza

di una costituzione rigida che prevede, accanto ad un governo centrale in posizione

preminente,

l'esistenza di governi locali dotati di un'autonomia politica e che partecipano in

maniera per lo più

subordinata alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo nazionale.

Se cambia lo Stato sociale, lo Stato federale puo mantenersi solo se prevede forme di

decentramento

compatibili con il rispetto dei fondamentali diritti di cittadinanza e se e dunque di tipo

solidaristico.

Serve inoltre un potere centrale forte e in grado di controbilanciare le spinte

centrifughe, ma non

deve essere necessariamente esserci un governo di tipo presidenziale, ma possono

essere adeguate

anche altre forme di governo, se efficienti.

6. Lo Stato regionale

Il “regionalismo”, teoria della suddivisione di uno Stato che era centralizzato in entità

autonome

caratterizzate da specificità di varia natura, precede la formazione degli Stati

regionali.

Tale movimento si e manifestato in vari Pesi e si differenzia dal federalismo in quanto

concepisce

l'ente “Regione” come un livello di governo collocato tra lo Stato e gli enti locali nato

per far pronte

ad esigenze economiche o etniche di alcune zone geografiche o in alcuni casi (Italia e

Spagna) e

esteso a tutto il territorio nazionale.

E evidente quindi la diversa origine storia dello Stato regionale rispetto a

quello federale,

perché nasce in Stati caratterizzati da una forte tradizione centralistica e talvolta

aggravata da

periodi di tempo di regimi totalitari.

I tratti che distinguono lo Stato regionale da quello federale sono:

– Il riconoscimento nella costituzione statale di enti territoriali autonomi dotati di

propri

statuti approvati con legge dello Stato.

– L'attribuzione alle Regioni di competenze normative e amministrative (eccetto

quelle

giurisdizionali e di sicurezza)

– L'esistenza di un Senato non rappresentativo delle Regioni, ma solo eletto “a

base

regionale” o con una rappresentazione limitata.

– Una partecipazione limitata all'esercizio di funzioni statali, soprattutto a quella di

revisione

costituzionale.

– L'attribuzione dalla Corte costituzionale del potere di risolvere i conflitti fra lo

Stato e le

Regioni, garantendo la preminenza degli interessi nazionali anche nelle materie di

competenza regionale.

*Si parla di Stato regionale solo quando l'ente “Regione” e previsto nella costituzione.

Il termine “Regione” inoltre può assumere 3 significati:

1) Circoscrizione o ufficio di decentramento burocratico, come nel regno Unito

dove

l'esistenza di una pluralità di organismi regionali non ha dato vita ad un livello

intermedio

tra Stato ed enti locali.

2) Regione amministrativa, ovvero ente territoriale dotato di autonomia

amministrativa, ma

non legislativa. Questo avviene in Francia, Portogallo e Regno Unito dove le Regioni

sono

collocate nelle “collettività territoriali” e sono poste al pari di Comuni e parrocchie.

3) Regione politica, come in Belgio, Italia e Spagna in cui le Regioni sono basate

sull'elettività

dei titolari degli organi di governo e sono autonome sulle materie di loro competenza.

Un'altra importante distinzione e tra regionalizzazione omogenea e differenziata.

La prima

comporta una disciplina uniforme dell'ente regionale, ma prevale la seconda la quale

prevede che

alle diverse Regioni sia attribuito un livello di autonomia differenziato.

Le Regioni a statuto speciale in Italia e le Comunità autonome “storiche” in Spagna,

hanno

condizioni di autonomia particolari, ma non assumono natura giuridica differenziata

rispetto alle

altre e per diventare tali deve essere approvata a maggioranza assoluta delle Camere

una legge

statale apposita.

In Portogallo invece ci sono Regioni aventi natura giuridica differenziata.

Le Regioni si differenziano anche a seconda delle competenze attribuite ad esse; in

passato il

criterio di riparto delle competenze legislative era di tipo separatista, ovvero era

prevista

un'elencazione di quelle regionali e la competenza residuale era attribuita allo Stato.

Per quel che riguarda le funzioni regolamentari e amministrative, il principio del

parallelismo

delle funzioni, per cui di regola le Regioni intervengono nelle stesse materie nelle quali

hanno

competenza legislativa ha subito importanti eccezioni, in particolare in Italia con

l'attribuzione alla

regione della potestà regolamentare in tutte le materie non riservate allo Stato e con il

principio di

sussidiarietà a favore dei Comuni.

In definitiva si può parlare di Stato regionale in senso proprio solo quando le

Regioni trovano il

proprio fondamento della Costituzione, si caratterizzano come enti politici autonomi,

ricoprono

l'intero territorio nazionale e sono titolari di competenze legislative.

Ne deriva che solo l'Italia e la Spagna rientrano pienamente in tale categoria, mentre

la Francia

appare come un Paese in via di regionalizzazione.

7. Le teorie sulla natura giuridica dello Stato regionale

Le teorie sulla natura giuridica dello Stato regionale possono essere ricondotte a tre

filoni fondamentali a seconda di come esso è considerato:

1)Stato regionale come species dello Stato unitario: ritenendo lo Stato regionale

come sottospecie dello Stato unitario e non come forma o tipo di Stato a sé stante, si

riduce le Regioni ad enti non qualitativamente diversi dagli enti locali. Si tratta infatti

di “enti autarchici”, titolari della potestà di emanare atti amministrativi che entrano

a far parte dell’ordinamento statale con la stessa natura ed efficacia di quelli dello

stato. Alcuni ritengono che la differenza tra Stati regionali ed enti locali sia soltanto

quantitativa, ossia basata sulla maggiore o minore ampiezza delle funzioni attribuite.

2)Stato regionale come Stato intermedio fra l’unitario e il federale. Il concetto

attorno cui ruota la teoria è quello di AUTONOMIA, che può essere intesa o come

potestà di un ente pubblico di emanare leggi valide per l’ordinamento

generale dello Stato o come titolarità di poteri propri, garantita dalla

Costituzione, o infine come autonomia politica=potestà di assumere un autonomo

indirizzo politico anche non coincidente con quello del potere centrale. Lo Stato

regionale non può essere considerato uguale a quello federale: infatti mentre gli Stati

membri mantengono la loro qualità di Stati, le Regioni sono per lo più “frammenti di

Stato”. Inoltre i primi sono dotati di un’autonomia costituzionale consistente nella

potestà di autorganizzarsi mediante proprie costituzioni, subordinate alla costituzione

federale. Queste teorie risentono però della fase storica in cui sono state concepite,

caratterizzata dalla necessità di giustificare la nascita delle Regioni differenziandole

dagli Stati membri.

Esempio: tale forma ispirò la Costituzione spagnola repubblicana del 1931, che parlava

di “Stato integrale” per distinguere questa nuova forma dallo Stato federale e dallo

Stato unitario. In seguito fu Ambrosini, nel 1933, a coniare il termine di “Stato

regionale”.

3)Stato regionale come Stato decentrato assimilabile a quello federale: le

Regioni così come gli Stati membri sono enti non sovrani ma autonomi che non

presentano in sostanza nessuna differenza qualitativa. Tuttavia le uniche differenze

che si possono rilevare sono quelle quantitative, riguardanti il numero e l’importanza

delle funzioni decentrate, mediamente più rilevanti negli Stati federali. Nello Stato

unitario, a differenza di quello decentrato, il decentramento è riscontrabile solo

attraverso enti autarchici, privi di potestà legislativa, che hanno poteri amministrativi

e regolamentari comprimibili da parte del legislatore ordinario. Inoltre le teorie

“empiriche” del federalismo riconoscono la regionalizzazione come un processo

federativo, cogliendo però le diversità di grado o di carattere politico fra Stato federale

e Stato regionale.

8.L’evoluzione degli Stati regionali e la comparazione con gli Stati

federali

Nell’evoluzione degli Stati regionali si individuano due tendenze prevalenti:

1)tendenza di tipo centrifugo: consiste nel rafforzamento delle condizioni di

autonomia e dei poteri delle Regioni. (es: Statuto della Catalogna del 2006 che

prevede: il riconoscimento dell’identità nazionale della Comunità, il suo rafforzamento

in ambito dell’autonomia finanziaria e un ampio catalogo dei diritti di libertà. Anche la

revisione V, parte II, della Costituzione italiana contiene aspetti di tipo federale come:

l’attribuzione alle Regioni del potere di adottare lo statuto con una legge regionale

rinforzata, il riconoscimento di un’autonomia finanziaria di entrata e di spesa basata

su tributi ed entrate propri).

2)tendenza consistente nello sviluppo del regionalismo cooperativo: lo

sviluppo della cooperazione può avvenire attraverso 2 modi:

• con la partecipazione delle Regioni alla formazione dell’indirizzo politico statale.

È il caso della presenza delle Regioni in organi statali svolgenti funzioni

legislative o in organi consultivi (del Governo o del Capo dello Stato).

• con procedure, intese, pareri, informazioni reciproche e strutture di raccordo,

che garantiscono l’integrazione tra attività statali e regionali non più

rigidamente separate. Anche a livello dell’Unione Europea con il trasferimento di

competenze agli organi della Unione si verifica una compressione

dell’autonomia regionale, compensata però dal riconoscimento di una serie di

raccordi che permettono alle Regioni la partecipazione alla definizione delle

politiche comunitarie e un ruolo più attivo rispetto l’attuazione delle disposizioni

comunitarie nelle materie di propria competenza.

Differenze tra Stato regionale ed enti locali

Lo Stato regionale si differenzia sempre di più da quello unitario, che riconosce solo

l’esistenza di enti locali anche se attualmente questi ultimi si stanno evolvendo in

direzione di una sempre più difficile distinzione dalle Regioni. Infatti la linea di

divisione non risiede nel riconoscimento costituzionale ma nella copertura

costituzionale della organizzazione i

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Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher wegobroke di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Pavani Giorgia.
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