In conclusione la difficolta di individuare un modello ben definito di Stato federale
deriva dalle
diversità delle esperienze e concrete e all'oscillazione costante tra tendenza centrifuga
e centripeta.
Si può in definitiva affermare che gli Stati federali contemporanei sono caratterizzati
dalla vigenza
di una costituzione rigida che prevede, accanto ad un governo centrale in posizione
preminente,
l'esistenza di governi locali dotati di un'autonomia politica e che partecipano in
maniera per lo più
subordinata alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo nazionale.
Se cambia lo Stato sociale, lo Stato federale puo mantenersi solo se prevede forme di
decentramento
compatibili con il rispetto dei fondamentali diritti di cittadinanza e se e dunque di tipo
solidaristico.
Serve inoltre un potere centrale forte e in grado di controbilanciare le spinte
centrifughe, ma non
deve essere necessariamente esserci un governo di tipo presidenziale, ma possono
essere adeguate
anche altre forme di governo, se efficienti.
6. Lo Stato regionale
Il “regionalismo”, teoria della suddivisione di uno Stato che era centralizzato in entità
autonome
caratterizzate da specificità di varia natura, precede la formazione degli Stati
regionali.
Tale movimento si e manifestato in vari Pesi e si differenzia dal federalismo in quanto
concepisce
l'ente “Regione” come un livello di governo collocato tra lo Stato e gli enti locali nato
per far pronte
ad esigenze economiche o etniche di alcune zone geografiche o in alcuni casi (Italia e
Spagna) e
esteso a tutto il territorio nazionale.
E evidente quindi la diversa origine storia dello Stato regionale rispetto a
quello federale,
perché nasce in Stati caratterizzati da una forte tradizione centralistica e talvolta
aggravata da
periodi di tempo di regimi totalitari.
I tratti che distinguono lo Stato regionale da quello federale sono:
– Il riconoscimento nella costituzione statale di enti territoriali autonomi dotati di
propri
statuti approvati con legge dello Stato.
– L'attribuzione alle Regioni di competenze normative e amministrative (eccetto
quelle
giurisdizionali e di sicurezza)
– L'esistenza di un Senato non rappresentativo delle Regioni, ma solo eletto “a
base
regionale” o con una rappresentazione limitata.
– Una partecipazione limitata all'esercizio di funzioni statali, soprattutto a quella di
revisione
costituzionale.
– L'attribuzione dalla Corte costituzionale del potere di risolvere i conflitti fra lo
Stato e le
Regioni, garantendo la preminenza degli interessi nazionali anche nelle materie di
competenza regionale.
*Si parla di Stato regionale solo quando l'ente “Regione” e previsto nella costituzione.
Il termine “Regione” inoltre può assumere 3 significati:
1) Circoscrizione o ufficio di decentramento burocratico, come nel regno Unito
dove
l'esistenza di una pluralità di organismi regionali non ha dato vita ad un livello
intermedio
tra Stato ed enti locali.
2) Regione amministrativa, ovvero ente territoriale dotato di autonomia
amministrativa, ma
non legislativa. Questo avviene in Francia, Portogallo e Regno Unito dove le Regioni
sono
collocate nelle “collettività territoriali” e sono poste al pari di Comuni e parrocchie.
3) Regione politica, come in Belgio, Italia e Spagna in cui le Regioni sono basate
sull'elettività
dei titolari degli organi di governo e sono autonome sulle materie di loro competenza.
Un'altra importante distinzione e tra regionalizzazione omogenea e differenziata.
La prima
comporta una disciplina uniforme dell'ente regionale, ma prevale la seconda la quale
prevede che
alle diverse Regioni sia attribuito un livello di autonomia differenziato.
Le Regioni a statuto speciale in Italia e le Comunità autonome “storiche” in Spagna,
hanno
condizioni di autonomia particolari, ma non assumono natura giuridica differenziata
rispetto alle
altre e per diventare tali deve essere approvata a maggioranza assoluta delle Camere
una legge
statale apposita.
In Portogallo invece ci sono Regioni aventi natura giuridica differenziata.
Le Regioni si differenziano anche a seconda delle competenze attribuite ad esse; in
passato il
criterio di riparto delle competenze legislative era di tipo separatista, ovvero era
prevista
un'elencazione di quelle regionali e la competenza residuale era attribuita allo Stato.
Per quel che riguarda le funzioni regolamentari e amministrative, il principio del
parallelismo
delle funzioni, per cui di regola le Regioni intervengono nelle stesse materie nelle quali
hanno
competenza legislativa ha subito importanti eccezioni, in particolare in Italia con
l'attribuzione alla
regione della potestà regolamentare in tutte le materie non riservate allo Stato e con il
principio di
sussidiarietà a favore dei Comuni.
In definitiva si può parlare di Stato regionale in senso proprio solo quando le
Regioni trovano il
proprio fondamento della Costituzione, si caratterizzano come enti politici autonomi,
ricoprono
l'intero territorio nazionale e sono titolari di competenze legislative.
Ne deriva che solo l'Italia e la Spagna rientrano pienamente in tale categoria, mentre
la Francia
appare come un Paese in via di regionalizzazione.
7. Le teorie sulla natura giuridica dello Stato regionale
Le teorie sulla natura giuridica dello Stato regionale possono essere ricondotte a tre
filoni fondamentali a seconda di come esso è considerato:
1)Stato regionale come species dello Stato unitario: ritenendo lo Stato regionale
come sottospecie dello Stato unitario e non come forma o tipo di Stato a sé stante, si
riduce le Regioni ad enti non qualitativamente diversi dagli enti locali. Si tratta infatti
di “enti autarchici”, titolari della potestà di emanare atti amministrativi che entrano
a far parte dell’ordinamento statale con la stessa natura ed efficacia di quelli dello
stato. Alcuni ritengono che la differenza tra Stati regionali ed enti locali sia soltanto
quantitativa, ossia basata sulla maggiore o minore ampiezza delle funzioni attribuite.
2)Stato regionale come Stato intermedio fra l’unitario e il federale. Il concetto
attorno cui ruota la teoria è quello di AUTONOMIA, che può essere intesa o come
potestà di un ente pubblico di emanare leggi valide per l’ordinamento
generale dello Stato o come titolarità di poteri propri, garantita dalla
Costituzione, o infine come autonomia politica=potestà di assumere un autonomo
indirizzo politico anche non coincidente con quello del potere centrale. Lo Stato
regionale non può essere considerato uguale a quello federale: infatti mentre gli Stati
membri mantengono la loro qualità di Stati, le Regioni sono per lo più “frammenti di
Stato”. Inoltre i primi sono dotati di un’autonomia costituzionale consistente nella
potestà di autorganizzarsi mediante proprie costituzioni, subordinate alla costituzione
federale. Queste teorie risentono però della fase storica in cui sono state concepite,
caratterizzata dalla necessità di giustificare la nascita delle Regioni differenziandole
dagli Stati membri.
Esempio: tale forma ispirò la Costituzione spagnola repubblicana del 1931, che parlava
di “Stato integrale” per distinguere questa nuova forma dallo Stato federale e dallo
Stato unitario. In seguito fu Ambrosini, nel 1933, a coniare il termine di “Stato
regionale”.
3)Stato regionale come Stato decentrato assimilabile a quello federale: le
Regioni così come gli Stati membri sono enti non sovrani ma autonomi che non
presentano in sostanza nessuna differenza qualitativa. Tuttavia le uniche differenze
che si possono rilevare sono quelle quantitative, riguardanti il numero e l’importanza
delle funzioni decentrate, mediamente più rilevanti negli Stati federali. Nello Stato
unitario, a differenza di quello decentrato, il decentramento è riscontrabile solo
attraverso enti autarchici, privi di potestà legislativa, che hanno poteri amministrativi
e regolamentari comprimibili da parte del legislatore ordinario. Inoltre le teorie
“empiriche” del federalismo riconoscono la regionalizzazione come un processo
federativo, cogliendo però le diversità di grado o di carattere politico fra Stato federale
e Stato regionale.
8.L’evoluzione degli Stati regionali e la comparazione con gli Stati
federali
Nell’evoluzione degli Stati regionali si individuano due tendenze prevalenti:
1)tendenza di tipo centrifugo: consiste nel rafforzamento delle condizioni di
autonomia e dei poteri delle Regioni. (es: Statuto della Catalogna del 2006 che
prevede: il riconoscimento dell’identità nazionale della Comunità, il suo rafforzamento
in ambito dell’autonomia finanziaria e un ampio catalogo dei diritti di libertà. Anche la
revisione V, parte II, della Costituzione italiana contiene aspetti di tipo federale come:
l’attribuzione alle Regioni del potere di adottare lo statuto con una legge regionale
rinforzata, il riconoscimento di un’autonomia finanziaria di entrata e di spesa basata
su tributi ed entrate propri).
2)tendenza consistente nello sviluppo del regionalismo cooperativo: lo
sviluppo della cooperazione può avvenire attraverso 2 modi:
• con la partecipazione delle Regioni alla formazione dell’indirizzo politico statale.
È il caso della presenza delle Regioni in organi statali svolgenti funzioni
legislative o in organi consultivi (del Governo o del Capo dello Stato).
• con procedure, intese, pareri, informazioni reciproche e strutture di raccordo,
che garantiscono l’integrazione tra attività statali e regionali non più
rigidamente separate. Anche a livello dell’Unione Europea con il trasferimento di
competenze agli organi della Unione si verifica una compressione
dell’autonomia regionale, compensata però dal riconoscimento di una serie di
raccordi che permettono alle Regioni la partecipazione alla definizione delle
politiche comunitarie e un ruolo più attivo rispetto l’attuazione delle disposizioni
comunitarie nelle materie di propria competenza.
Differenze tra Stato regionale ed enti locali
Lo Stato regionale si differenzia sempre di più da quello unitario, che riconosce solo
l’esistenza di enti locali anche se attualmente questi ultimi si stanno evolvendo in
direzione di una sempre più difficile distinzione dalle Regioni. Infatti la linea di
divisione non risiede nel riconoscimento costituzionale ma nella copertura
costituzionale della organizzazione i
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