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DIRITTO DIVINO VS DIRITTO STATALE

I due ordinamenti hanno una diversa legittimazione:

l'ordinamento divino trova la sua legittimazione nella divinità. La legittimità delle regole è data dal fatto che

vengono considerate di diretta produzione della divinità.

In quest'area troviamo:

1) Diritto canonico = ordinamento della chiesa cattolica (è diverso dall'ordinamento italiano che si propone di

regolare i rapporti stato e chiesa). Esso riconosce come fonte di cognizione primaria il Vangelo, come fonte

di legittimazione il magistero della chiesa, ossia il magistero Petrino.

2) Diritto ebraico

3) Diritto mussulmano

4) Diritto indù.

In ambito di forma dello stato: distinguiamo tra stato teocratico e stato laico (in mezzo c'è lo stato

confessionale).

Cosa intendiamo per stato laico? O teocratico?

1) Coincidenza perfetta tra elemento religioso e statale: stato teocratico, o teocrazia.

Non c'è distinzione tra le fonti civili e religiose e il potere civile è incarnato dagli stessi

ordini di quello religioso.

Lo stato e gli organi della religione sono tutt'uno.

Non c'è un aspetto laico o religioso.

La legittimazione è di tipo divino: gli organi che governa si ritengono legittimati a farlo in

quanto la divinità gliel'ha concesso.

Di teocrazie non ce ne sono tantissime, l'esempio più eclatante è l'iran (concordanza tra

ordinamento civile e religioso tramite il consiglio supremo religioso).

2) Con l'affermarsi del principio di separazione tra stato e chiesa (con la pace di Augusta e

Westfalia), che si afferma come uno dei fondamentali dell'ordinamento, i due ordinamenti

religioso e civile si riconoscono indipendenti, ognuno avente un suo ambito di intervento.

Ciò non significa che non sia possibile che lo stato sia confessionale: ordinamenti che riconoscono

una preferenza per una determinata religione piuttosto che un'altra.

L'ambito statuale riconosce una preferenza, disciplinando il vantaggio ad una determinata

religione.

L'esempio è l'Italia pre-repubblicana, dei patti lateranensi.

Inoltre la maggioranza dei paesi confessionali è mussulmana.

Pur, però, si deve riconoscere comunque la libertà di culto: la religione di stato viene

aiutata ma non è vietato perseguire altri culti, che però non hanno lo stesso trattamento

riservato alla religione di stato.

L'Italia attualmente non è confessionale, perché i Patti Lateranensi sono stati modificati

nel 1984.

3) Stato laico: c'è la separazione tra potere temporale e religioso ed è riconosciuta in maniera

ampia e totale la libertà di culto.

Ci sono in particolare diverse tipologie:

− laicità aperta: la sfera religiosa, pur non essendo considerata un ambito in cui

interviene il potere temporale (e viceversa), non è ignorata dallo Stato che riconosce il

fattore religioso, e anzi lo incentiva (con la differenza con lo stato confessionale, che tali

incentivi sono paritari rispetto a tutte le confessioni religiose). Es. America o Belgio.

− all'opposto di questa versione c'è la laicità di combattimento.

Modello soprattutto francese: dopo l'esperienza con Napoleone la Francia ha avuto una

repulsione totale verso l'ambito religioso (uno dei pochi paesi in cui al primo articolo si

definisce uno stato laico).

Lo stato, in questo senso, è completamente indifferente alle manifestazioni del culto: tutto

ciò che è manifestazione del culto deve essere a livello interiore.

Nessuna forma di agevolazione a livello publicistico.

Esempi:

USA: modello di laicità aperta.

Esempi di questi sono il giuramento sulla bibbia (anche se non lo fanno più, perché non si

può imporre di giurare su una cosa su cui magari non si crede).

Il primo emendamento alla costituzione americana dice che: Congress shall make no law

respecting an establishment of religion, of prohibiting the free exercise thereof.

(i primi dieci emendamenti 1792, siccome originariamente era una costituzione breve, della

costituzione americana rappresentano il Bill of rights).

Ma se andiamo a vedere i simboli degli stati uniti, troviamo sulla banconota da un dollaro la

dicitura: “In God we trust”.

In un ordinamento che si dichiara laico abbiamo esempi di ingresso della religione.

Oppure anche il giuramento del presidente USA che finisce con “... so help me God” (anche

se questo non è un obbligo giuridico, ma una convenzione costituzionale, una tradizione che

nessun presidente si sente di voler interrompere).

Belgio: ancora laicità aperta.

Lo stato non soltanto aiuta da un punto di vista finanziario, ma tutela la morale non

confessionale, per esempio negli articoli dell'ordinamento per l'insegnamento dice che si

permettono e le scuole confessionali di tipo religioso, ma anche un insegnamento di tipo

non religioso, non confessionale (ossia gli insegnano non religione)

Italia: Dopo i patti lateranensi del 29 essi sono stati modificati nel 1984.

Da quel momento abbiamo intrapreso un cammino di progressivo trattamento paritario

tra le diverse religioni.

In costituzione questo trattamento paritario c'era sempre stato (art 7 e 8), che garantivano

anche la possibilità di fare delle intese anche con gli altri culti.

Dal momento in cui si sono modificati i patti lateranensi ciò si è potenziato, e alcuni patti

tra i culti sono stati fatti: es. l'8 per mille (che può essere devoluto anche alle altre religioni).

Ciò non è per tutti facile: per esempio con l'Islam è difficile andare ad individuare gli istituti

con cui andare a contrattare (ci sono delle pluralità di istituti e autorità, non organizzate in

forme gerarchiche).

Sulla materia è intervenuta anche la corte costituzionale che con una sentenza 203/1989,

spiegando che il rapporto con le confessioni non è come quello francese, ma è un rapporto

che deve salvaguardare le differenze dei fenomeni religiosi, ed intervenire per

salvaguardare la cultura religiosa.

Francia: modello di laicità di combattimento.

Esso è stato molto criticato, per esempio in relazione alla legge sul velo (nome dato a livello

mediatico) del 2004.

In corrispondenza con la laicità dello stato francese non era mirata a colpire solo il velo

islamico: vietava la manifestazione ostensibile di segni religiosi a scuola.

È ovvio che il simbolo più diffuso in Francia era il velo, ma la legge faceva riferimento a

tute le manifestazioni di culto.

Questo è un esempio lampante di cosa significa uno stato che non vuole in nessun modo

che all'interno delle istituzioni ci siano manifestazioni di culto, qualunque culto.

Non viene ammessa nessuna forma di indottrinamento, nemmeno indiretta.

La critica è che: e se io non stessi indossando un simbolo di indottrinamento, ma un simbolo

della mia libertà di pensiero e confessione?

Turchia: laicità di combattimento.

La Turchia sta cercando da anni di entrare nella comunione europea: l'unione ammette i

paesi solo se raggiungono determinati standard di tutela dei diritti. La Corte europea dei

diritti dell'uomo ha dato ragione all'ordinamento turco riguardo alla questione del velo

(soprattutto nelle Università).

La normativa turca vietava alle studentesse col velo di frequentare le lezioni universitarie, in

nome della laicità. L'ordinamento turco ha fatto uno sforzo di laicità, dopo il periodo del

califfato.

La corte europea quindi ha ritenuto che questo tipo di provvedimenti non ledesse la

convenzione: la limitazione del diritto di culto delle studentesse aveva come interesse

superiore il mantenimento della struttura dello stato turco: il rischio di sovvertire

l'ordinamento valeva il fatto che esso prendesse come precauzione il limitare la libertà

religiosa nelle aule universitarie.

IL DIRITTO MUSSULMANO

Essendo un diritto divino ha a che fare con la religione.

Esso è fondato sul Corano.

La rivelazione è avvenuta nel 600.

Alcune parole legate tra loro:

islam = nome della religione

shalom = “Pace” in ebraico (è anche saluto)

salam = “Pace” in arabo (è anche saluto).

Queste tre parole hanno in comune s, l e m.

Islam ha la stessa derivazione linguistica di shalom e salam.

Islam, quindi, come religione di pace (ricordiamoci che in quelle lingue le vocali non sono scritte).

Inoltre il gruppo consonantico è uguale a muslim che significa sottomissione (quindi il concetto di

sottomettersi all'islam).

Religione monoteistica di cui Muhammad (Maometto) è il profeta.

L'Islam nasce contemporaneamente come comunità civile e come religione:

il grande problema del coordinare i principi del costituzionalismo nelle comunità

mussulmane è l'inesistenza della separazione tra stato e chiesa.

Maometto inizia la sua predicazione in un ambiente tutto dominato dalle tribù: tribù nomadi,

politeiste con codici di comportamento basate su onore, legge del taglione, sottomissione dei più

deboli.

La predicazione di Maometto, invece, parla di un unico Dio, predica non la legge del tagliole (la

faida) ma la tolleranza reciproca, il perdono.

Si vede come la sua sia stata, quindi, una predicazione di tipo rivoluzionario (come lo era quella

di Cristo nella Palestina dell'anno 0).

Questo per dire come tante sure (regole) del corano vadano anche interpretate alla luce del contesto

a cui si rivolgeva Maometto.

Inoltre non è una religione con un clero gerarchizzato.

Le persone di culto sono semplicemente addetti alle funzioni.

C'è una grande libertà in diritto mussulmano per il singolo fedele di interpretazione dei testi.

I capi della legge vengono riconosciuti per reputazione: ossia per la loro cultura e conoscenza dei

testi.

Chi viene ad essere nei livelli più alti delle società di questo tipo lo fa per reputazione e non per una

investitura.

Ancora, l'islam riconosce e si pone come una prosecuzione delle altre religioni monoteiste:

riconosce Elia, Mosè, riconosce Cristo (come uno dei profeti dell'islam), fino all'ultimo

profeta che è Maometto.

Moltissima parte della cultura cristiana ed ebraica la ritroviamo nell'islam, ad esempio i testi sacri:

Torah, Salmi e Vangelo.

Ma quello principale è il Corano.

I cinque elementi fondamentali per i mussulmani sono:

1) Testimonianza di fede

2) preghiera giornaliera

3) elemosina legale (annuale)

4) Digiuno (Ramadam)

5) Pellegrinaggio a La Mecca

A noi di tutto il diritto mussulmano ci interessa la Shari'a, che sono le parti più propriamente

giuridiche: l'organizzazione della comunità ci

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Publisher
A.A. 2013-2014
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s_catherine di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bagni Silvia.