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Il ruolo delle fonti normative nella gestione dell'emergenza
Cosa si può notare da questo complesso di fonti normative? Brilla l'assenza della legge. E vengono adottate ordinanze, ma l'emergenza viene gestita dai DPCM. E si annida uno degli aspetti più controversi della gestione dell'epidemia.
Quali sono i parametri costituzionali chiamati in causa? La costituzione italiana non prevede una disciplina per lo stato di emergenza. Non costituzionalizza l'emergenza, in assemblea costituente vi è stato un dibattito riguardante lo stato d'assedio, sull'inserire o no la disciplina dello stato di emergenza. È un dibattito che ha visto contrapporsi due posizioni di due costituenti:
- La Rocca: favorevole ad una regolazione costituzionale degli istituti utilizzati nelle situazioni di emergenza in funzione garantista "poiché il silenzio non distrugge la pratica"
- Tosato: osserva che la
dichiarare lo stato di guerra è il Presidente della Repubblica, secondo l'art. 89 comma 7 Cost.
Articolo 77 Costituzione -> si ritrovano gli stessi principi, perché il decreto legge attuo a rispondere a emergenze e dotatosi presupposti puntuali: i casi straordinari di necessità e urgenza, non poteri pieni, ma strettamente legati al caso concreto. Anche nel caso del decreto legge si ha l'intervento del Presidente della Repubblica. Si ha un ruolo del parlamento: conversione in legge. Si ha un altro limite, fondamentale, il tempo. Il decreto legge deve essere convertito entro 60 giorni. Se si ragiona di emergenza non si ragiona di qualcosa di ordinario, quindi si necessità di un termine.
La riserva di legge Anche qui c'è la necessità che le legittimazioni siano legittimate da motivi specifici. Anche qui si ragiona del ruolo del parlamento e di garanzia dell'intervento del Presidente della Repubblica. Si trovano gli
stessielementi: limitazione a quello che è strettamente necessario, ruolo del parlamento e del Presidente della Repubblica. L'emergenza può essere gestita secondo la costituzione? -sembra che la costituzione costruisca un quadro adeguato per affrontare secondo i parametri costituzionali, la pandemia. In particolare modo lo strumento per intervenire immediatamente, sarebbe dovuto essere, il decreto legge: perché prevede un intervento in garanzia del Presidente della Repubblica, e la conversione in legge, dunque, l'intervento del parlamento, riguardando i casi straordinari -> rispecchia i caratteri dell'emergenza. Questo vale di fronte a un caso straordinario di necessità e urgenza. Con la gestione dell'emergenza si è avuto uno slittamento del sistema delle fonti: il posto della legge è stato occupato dal decreto legge, e quello del decreto legge è stato occupato dai DPCM. La gestione dell'emergenza puòEssere gestita con gli strumenti previsti dalla costituzione, si può individuare come primo strumento il decreto legge, e successivamente, la legge, con l'intervento del decreto legge, per far fronte ai mutamenti del quadro epidemiologico. Con i DPCM si incide su materie coperte da riserva di legge. Hanno il loro fondamento in una fonte primaria e sono delimitati da essa?
Il primo decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 è un decreto legge che prevede una delega in bianco ai DPCM, nell'art. 1 si prevede l'adozione di ogni misura di contenimento e gestione all'evolversi della situazione epidemiologica. Al comma 2 si indicano alcune misure, ma con una forma particolare: "tra le misure anche le seguenti...". Nell'art. 2 si dice che le autorità competenti possono utilizzare altre misure - si tratta di una delega in bianco perché si parla di ogni misura, non si prevede un elenco tassativo e nell'art. 2 si parla di ulteriori misure.
Non ha alcuna delimitazione di forma o contenuto. I DPCM adottati sulla base di questo decreto-legge hanno un carattere innovativo anche sulla base del criterio dei diritti. Sanano la situazione. Perché? - tentano di delimitare l'intervento dei DPCM delle misure adottabili. Il decreto legge n. 19 del 2020 contempla un catalogo di misure, misure molto differenti tra di loro, elencate in maniera tassativa. Conducono ai DPCM notevoli margini di discrezionalità. La delega è molto ampia perché viola la riserva di legge -> si può parlare si una violazione sostanziale. Queste garanzie che presidiano lo stato di emergenza sono date dall'intervento dei termini dei casi necessari, dalla centralità del parlamento e ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Processo di amministrativazione di emergenza della sicurezza. Si assiste a una progressiva emarginazione e si passa sempre di più a un livello amministrativo, esecutivo (es.
gestione di terremoti), questo comporta uno slittamento dal campo giudiziario a quello dell'amministrazione, verso il potere esecutivo —> amministativazione della sicurezza.
L'emergenza del covid-19 rimette in maggiore evidenza i processi in corso. Vi è il rischio che le scelte adottate in emergenza si normalizzino. Esiste una linea di demarcazione in cui, incidendo sulla linea di governo, si esce dallo stato democratico.
I DPCM sono le fonti centrali usate per gestire l'emergenza. La sentenza più rilevante è quella n. 198 del 2021, cosa viene detto? - la questione viene sollevata dal giudice di pace di Frosinone, questione di illegittimità costituzionale del decreto legge n. 6 contenente una delega in bianco, e il decreto legge n. 19 2020. Il giudice afferma che viene alterato il principio di tipicità delle fonti di produzione normativa. Il giudice a quo motiva, poi, la rilevanza, perché deve giudicare sull'opposizione
proposta da un cittadino, verso una sanzione amministrativa, prevista per aver violato il divieto di uscire dalla sua abitazione il giorno 20 aprile 2020 (divieto sancito dal DPCM del 20 marzo 2020), il giudice afferma la rilevanza perché afferma che le disposizioni del DPCM verrebbero private di efficacia se fossero illegittimi gli atti a monte (i due decreti legge). Interviene in giudizio il presidente del consiglio dei ministri. Cosa stabilisce la corte? - Accoglie quanto sostenuto dall'avvocatura generale dello stato riguardo l'inammissibilità delle questioni concernenti il decreto n. 6 2020 per difetto di rilevanza, perché la violazione è stata commessa il 20 aprile 2020, e che, in quella data, in realtà, non era più in vigore il DPCM del 20 marzo 2020 ma un altro del 20 aprile 2020 che aveva come base il decreto legge n. 19 del 2020. La corte afferma che le questioni sollevate vanno dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.corte dice che sono rilevanti le questioni che hanno ad oggetto gli art. 1-2-4 del decreto legge n. 19 del2020. In questo caso, il giudice a quo, ha inteso denunciare una violazione del principio di legalità, quale rifletto, dice al corte, di alterazione del sistema delle fonti, rileva dal giudice a quo da una sequenza tra DPCM e decreti legge —> attraverso questo sistema (segreto legge che delega il DPCM) si sarebbe alterato il principio per cui la legge è delegata alla centralità del parlamento che la delega ma solo con atti amministrativi. La corte giudica la questione non fondata e sostiene che il decreto legge n. 19 2020 si è posto l'obbiettivo di sottoporre a una più stringente attuazione del principio di legalità, e questo obbiettivo è stato perseguito con una compilazione di fonte primaria, in nome di tutele misure applicabili all'emergenza stessa. La corte sottolinea che le misure sono da intendersi tipiche per
un assenza di clausola di apertura analoga a quella contenuta nel decreto legge n. 6 2020. Aggiunge che la tipizzazione delle misure di contenimento è stata accompagnata da ulteriori garanzie: il decreto legge ha respinto la temporaneità delle misure restrittive (solo per periodi predeterminati), ancora, il decreto legge n.19 ha previsto che il presidente del consiglio dei ministri riferisca ogni 15 giorni alle camere -> la corte costituzionale giudica questo decreto legge sulle misure che sono tassativamente previste. Si sofferma sul significato del DPCM e precisa che è vero che vi è stato uno spostamento dal modello previsto, ma che questa non è l'unica soluzione possibile, possono essere utilizzati anche altri strumenti, sotto decisione del legislatore statale. Questo non significa conferire, però, a questi atti un valore e una funzione legislativa, violando gli art. 77-76 Cost. Non significa attribuire dei poteri straordinari, maAttribuire un compito di dare esecuzione alla norma primaria (decreto legge n. 19 2020) - questi atti non assumono un valore di legge, ma rimangono atti rientranti nell'esecuzione. La corte li considera atti amministrativi sufficientemente tipizzati. Un ruolo molto importante assumono le linee guida con le cosiddette faq. Anche sul territorio si registra una verticalizzazione dei poteri, perché i poteri si tendono a concentrare su quelli del presidente della giunta regionale. La competenza in materia di tutela della salute e di protezione civile è materia di legislazione concorrente (art. 117 comma 3 Cost.), riserva allo stato la determinazione dei principi fondamentali. Ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera "m" allo stato è attribuita la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ancora, ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera "r" è attribuito il
a l'amministrazione statale, regionale e locale. L'obiettivo è garantire un coordinamento efficace e tempestivo nella gestione dei dati e delle informazioni. La dichiarazione di emergenza sanitaria è di rilievo nazionale. Questo significa che spetta allo stato definire i confini entro i quali le autorità competenti possono agire per affrontare l'emergenza. Questo coordinamento è fondamentale per garantire una risposta unitaria e coordinata a livello nazionale.