Differenze tra l'odierna costituzione italiana e la devolution
Parlamento
Camera: 630 deputati, la cui età minima deve essere 25 anni. Camera: 518 deputati, di cui 18 eletti dagli italiani all’estero, più i deputati a vita (massimo tre); età minima 21 anni.
Senato: 315 senatori, età minima 40 anni. Senato Federale: 252 senatori eletti in ciascuna regione insieme ai consigli regionali; età minima 25 anni. A questi si aggiungono i senatori a vita (ex presidenti della Repubblica) e quelli nominati dal Capo dello Stato.
Iter delle leggi
Il “bicameralismo perfetto” attribuisce a Camera e Senato identiche competenze. Ogni legge per essere approvata deve ottenere il “sì” di entrambi i rami del Parlamento.
La Camera discute e approva le leggi sulle materie riservate allo Stato. Il Senato ha 30 gg. per proporre modifiche ma è la Camera che decide in via definitiva. Al Senato spetta la competenza primaria sulle materie riservate sia allo Stato che alle Regioni.
Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio riceve l’incarico dal capo dello Stato per la formazione del Governo. Per insediarsi deve ottenere la fiducia delle Camere. Nomina e revoca i ministri Coordina l’attività del Governo.
Diventa Premier il candidato della coalizione che vince le elezioni, il cui nome è scritto sulla scheda elettorale. Per l’insediamento non deve ottenere la fiducia: illustra il suo programma e su esso la Camera dei deputati esprime un voto. Determina la politica generale del Governo e dirige l’attività dei ministri.
Presidente della Repubblica
Eletto dalle Camere in seduta comune con l’integrazione dei rappresentanti delle regioni. Età minima 50 anni. Rappresenta “l’unità nazionale.” Ha il potere di sciogliere il Parlamento e affidare l’incarico di formare un nuovo governo a una personalità diversa dal Presidente del Consiglio dimissionario. Nomina e revoca ministri (su proposta del presidente del Consiglio). Presiede il CSM e ne nomina il vice presidente.
Eletto dall’Assemblea della Repubblica a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea. Età minima 40 anni. Rappresenta la nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica. Nomina i presidenti delle Authority.
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