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DUE ISTITUTI CHE CONFERMANO

OVERRULING- produrre un’interpretazione della norma che supera la

precedente. Per farlo ci vuole la capacità di dimostrare che l’interpretazione

vigente fino a quel momento non è più adatta alle esigenze nuove del

sistema.

DISTINGUISHING- un giudice non è vincolato dal precedente dimostrando che

la fattispecie regolata dal precedente è molto diversa da quella fatta dal

giudice in quel momento.

Il sistema precedente, avendo la corte suprema una posizione di superiorità,

comporta che una sia interpretazione sia erga omnes, ovvero efficacia pari

all’annullamento e non disapplicazione.

SISTEMA ACCENTRATO.

Le caratteristiche di questo sono quelle di essere un sistema dove il controllo

può essere astratto, mentre in quello diffuso è concreto, perché l’esigenza di

interpretare nel sistema diffuso nasce sempre da un caso concreto.

Nel modello kelseniano, il controllo è preventivo, ovvero non si attende che i

dubbi si creino in sede di applicazione.

Soggetti che possono adire alla corte.

-Governo

-Soggetti che rappresentano regioni o stati federati

-Minoranze parlamentari.

In italia il ricorso in via d’azione alla corte lo fanno stato e regioni, questo

concetto esiste anche negli altri paesi.

In altri ordinamenti c’è la possibilità da parte di una frazione del parlamento

di ricorrere alla corte prima che venga promulgata una legge, quindi controllo

preventivo, e la minoranza può chiedere alla corte di valutare la legittimità

della legge prima della promulgazione.

Il modello kelseniano si è arricchito di meccanismi di accesso alla corte capaci

di creare occasioni di controllo concreto. Quello puro è rimasto in poche parti.

L’Italia è stata la prima ad aver fornito un arricchimento del sistema, e qui le

corti hanno anche la possibilità da giudici che hanno dubbi sulla

costituzionalità di una legge nell’applicazione ad un caso concreto.

La diffusione fa si che ci siano operatori che possono segnalare alla corte

un’esigenza di pronuncia sulla legittimità. Nei sistemi di controllo di

costituzionalità, quanto più sono i soggetti che possono segnalare alla corte

un determinato dubbio di valutazione, tanto più il sistema è ibrido.

VIZI CHE PORTANO IN SEDE DI CONTROLLO AD UNA DICHIARAZIONE DI

ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

·1 VIZI FORMALI, che riguardano il procedimento di approvazione

·2 VIZI SOSTANZIALI, che riguardano il contenuto incompatibile con una

disposizione.

Procedimento di omissione legislativa. Esiste in alcuni ordinamenti. Questo

vizio può essere fatto valere da organi costituzionali. Serve per spingere il

parlamento a dire che esiste una lacuna legislativa che deve essere colmata.

Vizio per incompetenza. In tutti gli ordinamenti dove è presente un minimo di

pluralismo. Questo crea un coinvolgimento circa ex violazione dell’art 117.

Vizi più completi, uno è quello di irragionevolezza, che si presenta in pochi

casi, e si inserisce nel quadro del principio di eguaglianza, sulla

discriminazione ragionevole o meno.

Il tesi di proporzionalità consente alle corti di valutare una legge sotto il

profilo della proporzione fra il mezzo utilizzato dal legislatore per raggiungere

un determinato fine. Proporzionalità fra mezzo e fine. Il mezzo deve essere il

migliore e il più proporzionato per il raggiungimento del fine.

Composizione delle corti

Modalità decisionali

La composizione delle corti può essere frutto di nomina o elezione. Sono due

meccanismi differenti perché la nomina è da persona a persona, da un

organo nei confronti dei membri di un altro.

Quando si parla di nomina si parla di nomina presidenziale. Il presidente degli

stati uniti per esempio nomina i giudici della corte suprema, e questi sono

quindi espressione politica di chi li ha nominati.

Le nomine del presidente devono essere approvate dalla commissione del

senato.

Ci sono corti costituzionali i cui membri sono eletti. Modello tedesco. In

Germania i giudici sono nominati metà dal Bunderstraat e metà dal

Bundenstang.

Ci sono ordinamenti che anziché usare un solo criterio, optano per una

composizione disomogenea, come ad esempio l’Italia. Questa per non dover

scegliere ne prende 5 che vengono eletti dal Parlamento, 5 nominati dai capi

di stato e 5 scelti dalle supreme magistrature.

Si ha quindi in questo caso un pluralismo di competenze.

Il lato negativo è che queste procedure sono lente e possono costringere gli

organi a lavorare in maniera incompleta e in minoranza.

In Canada è presente una procedura di nomina univoca, ma i procedimenti di

nomina sono particolari con criteri che vincolano i soggetti a dover rispettare

un pluralismo all’interno dell’organo.

Mandato vitalizio. Una volta che sei nominato resti giudice costituzionale. Di

questo modello è pilota USA, sempre però secondo la clausola di during good

behaviour.

Le nomine sono irrevocabili per il principio di irrevocabilità, garantito in

maniera forte.

Nelle corti costituzionali di ordinamenti non liberali, uno dei primi organi sui

quali si interviene è la corte costituzionali cercando di limitare il principio di

inamobilità dei giudici costituzionali.

Limite di età molto avanzata posto in vari ordinamenti, ex di 75 anni .

Ci possono quindi essere mandati sempre più lunghi, mediamente i mandati

vanno da 4 a 6 anni, se il mandato del giudice va da 7 a 12 sono più lunghi.

Sul governo non possono darsi numeri perché tutto dipende dal lavoro

fiduciario, tranne nelle forme presi e semi presidenziali. Buona parte degli

ordinamenti sono tarati su questo periodo di tempo, ad esempio in italia 9.

Altri ordinamenti hanno mandati brevissimi. 30 ottobre 2018.

Profili che riguardano l’organizzazione dei lavori.

Struttura interna. Tutte le corti vengono suddivise in sezioni o camere. I

numeri delle sezioni dipendono dai membri.

Criteri per distribuire il lavoro sono di competenza ( civile, penale,

amministrativo). Alcuni ordinamenti invece creano 2 sezioni in base a criteri

non fissi.

EX Belgio, che ha studiato in funzione della continua rappresentazione dei

gruppi politici ha studiato anche l’organizzazione. Due squadre di giudici

fiamminghi e valloni, francofoni. Questi sono giudici di diversa nazionalità.

Gli ordinamenti che non utilizzano organizzazione divisa ma che lavorano in

plenaria sono pochi, essendo questo metodo poco veloce. Tra questi

ordinamenti c’è l’Italia, e anche la Supreme Court che tra l’altro non prevede

l’articolazione in sottocommissioni. Ci sono poi sistemi che utilizzano criteri

intermedi, facendo elenchi di temi per la corte.

Sono pochissime le corte che attribuiscono a un singolo giudice costituzionale

la possibilità di decidere qualcosa.

Figura del presidente delle corti costituzionali. I presidenti delle corti

costituzionali possono essere individuati in 2 modi.

Una possibilità è quella della nomina, dalla stessa figura che nomina i giudici

costituzionali. Fra i giudici si individua il capo.

Il presidente degli stati uniti ha il compito di rilevare il chief justice, ovvero il

presidente. Gli altri sono associated judges.

Altri ordinamenti che prevedono la norma del presidente alla luce del parere

di un altro organo possono essere la spagna, che lo fa su indicazione dei

giudici costituzionali.

In Austria il presidente della repubblica ha la possibilità di nominare il

presidente della corte seguendo indicazioni di corte e governo.

Nella maggioranza sono i giudici che eleggono il proprio presidente. Questi

possono essere lunghi, brevi, rinnovabili, non rinnovabili.

In Italia non si usa il triennio. Il criterio di nomina, vede soggetti molto

anziani. Mediamente si cerca di avere mandati non corti, per rendere

rilevante la figura del presidente e mostrare la propria autorevolezza. Non in

tutte le corti i presidenti hanno gli stessi poteri. I poteri che rendono la figura

del presidente un riferimento e un soggetto che incide possono essere i

casting votes.

Problema della parità di voti.

Una possibilità è dire che se c’è parità non può essere una decisione di

legittimità.

Molte corti prevedono che il voto del presidente valga doppio, per incidere

sull’esito finale.

Un’altra attribuzione è quella del potere di assegnazione delle cause, che

consiste nel potere individuare quale sarà il giudice che seguirà tutta

l’istruzione e sarà riferimento nella preparazione della causa.

Le alternative negli ordinamenti che non danno al presidente il potere di

attribuzione della causa sono ad esempio la rotazione.

Un’altra possibilità è seguire un rigido criterio di competenza, e la

competenza , se non equa tra i giudici,è equa nel risultato.

Altre corti fanno sorteggio.

Altre indicono una votazione all’interno della corte stessa per decidere

sull’attribuzione della causa.

Nelle corti in cui i poteri del presidente della corte non sono rilevanti,

comunque rappresenta la corte all’esterno ma non incide sui lavori interni,

potere coordinativo di dibattiti e udienze pubbliche e private.

Giudice relatore. Normalmente l’avvio di una causa, si sviluppa in procedure

ex ante e procedure dove l’istruzione è ex post.

EX POST

L’orientamento della corte si manifesta in un momento molo avanzato della

causa. Più tardi arriva il momento in cui i giudici si incontrano, più è rilevante

il lavoro di chi ha lavorato da solo.

EX ANTE

Modello USA. Qui, una volta selezionati i casi, si fa un primo incontro, dove si

fa un giro di orientamenti senza individuare il giudice che si occuperà

dell’istruzione. Dopodichè il presidente affida a uno della maggioranza la

causa e inoltre gli affida di fare un giro di opinioni.

La collegialità è assicurata negli ordinamenti dove i giudici si incontrano il

prima possibile.

La corte canadese, esempio molto giovane, soprattutto per questioni

complesse fa in modo che i giudici si incontrino spesso.

Il giudice relatore, che fa l’istruzione della causa è spesso anche il giudice

redattore. Quando le due figure son distinte significa che l’esito è stato

controverso.

Dinamiche interne di voto fra giudici costituzionali.

La corte è un organo giurisdizionale collegiale. Uno dei primi modelli

deliberativi era quello inglese, e si utilizzava un processo orale. Le corti

nemmeno votavano. C’era la procedura seriale, per cui in ordine di anzianità

questi dicevano cosa pensav

Dettagli
A.A. 2018-2019
106 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angela.spanu.3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Ferioli Elena.