Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 96
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 1 Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto pubblico - Appunti completi Pag. 91
1 su 96
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DECRETO LEGISLATIVO

Articolo 76 Costituzione “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo”, principio generale e la sua eccezione subito dopo “se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

Nei casi in cui la materia da disciplinare profili di elevata complessità e/o aspetti tecnici difficilmente affrontabili delle Camere in tempi congrui e con la necessaria competenza e precisione linguistica, l’Assemblea rappresentativa preferisce delegare all’Esecutivo l’adozione del provvedimento legislativo, comunque di rango primario. Le norme costituzionali non prevedono alcuna elencazione tassativa di materie o casi in cui ricorrere alla delega, quindi la decisione è lasciata alla piena discrezionalità del Parlamento, che spesso ha fatto ricorso allo strumento della delega per l’adozione di codici in materie d’alto grado di tecnicismo.

La delega deve avere forma di legge. Il destinatario della delega può essere solo il Governo, inteso come il Consiglio dei Ministri (non i singoli). Il procedimento si articola in 2 fasi: la prima si consuma all'interno del Parlamento e sfocia nell'approvazione della legge delega, mentre la seconda si compie all'interno del Governo e si sostanzia nell'adozione del decreto delegato.

  1. Il Parlamento conferisce la delega attraverso legge di delega, riserva di legge formale (non può essere introdotta una delega con una norma di rango secondario), deve essere approvata in sede referente e deve indicare l'oggetto (materia che il Governo è chiamato a disciplinare), i principi e i criteri direttivi che devono guidare l'attività normativa dell'Esecutivo e il lasso di tempo entro il quale la delega andrà consumata.
  2. Il Governo esercita la delega ed emana il decreto legislativo. L'iniziativa per l'adozione del decreto legislativo spetta al Governo, che deve attenersi ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega.

Il decreto spetta in genere al Ministro competente per materia, il quale presenta una proposta al Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo delibera a maggioranza e adotta il testo del decreto, che può essere sottoposto al parere di organi consultivi, qualora sia richiesto dalla legge delega.

Lo schema di decreto deve essere sottoposto a parere obbligatorio ma non vincolante delle competenti commissioni permanenti delle Camere, che esprimono le proprie osservazioni entro 60 giorni e nei successivi 30 il Governo può presentare il nuovo testo modificato.

Terminata la fase consultiva, il Consiglio dei Ministri procede con la deliberazione per l'adozione del testo definitivo che viene trasmesso al PdR, che opera lo stesso scrutinio formale e sostanziale riservato alle leggi ordinarie.

A seguito dell'emanazione, il decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la dicitura di "decreto legislativo". Decorsi 15 giorni, entra in vigore ed esplica i suoi effetti giuridici.

L'approvazione del decreto esaurisce la delega. Tieni a mente l'istituto della delega come lo abbiamo conosciuto in Diritto Privato: Tizio delega Caio per fare un'attività per suo nome e in suo conto con delle istruzioni. L'oggetto della delega, ciò che il Governo potrà compiere in relazione alla delega sarà l'adozione del decreto legislativo che va sempre letto insieme alla sua delega. Nel decreto legislativo intervento del Parlamento è ex ante. DECRETI INTEGRATIVI E CORRETTIVI Il Parlamento ha elaborato una particolare tipologia di legge delega, che attribuisce al Governo il potere di riformare la disciplina di un'intera materia. In questo caso, l'Esecutivo viene autorizzato ad adottare più decreti da emanarsi al fine di integrare o correggere la disciplina fissata con il primo decreto delegato. DELEGHE ACCESSORIE La riforma in un dato ambito è realizzata con la legge ordinaria, ma il Parlamento delega al

Governo l'adozione di norme attuative e/o transitorie. Questa tipologia di delega è generalmente priva di principi direttivi, giacché sono le disposizioni della legge di riforma che fungono da criteri guida, vincolanti per il Governo. Quest'ultimo non potrà fare altro che approvare la disciplina attuativa della legge di riforma.

I TESTI UNICI

Hanno l'ambizione di organizzare, in modo sistematico ed esaustivo, tutte le norme concernenti una data materia. Operazione di riordino organico della disciplina di un dato settore o in una data materia. I testi unici compilativi si limitano a raccogliere le disposizioni vigenti in un dato ambito, senza apportarvi alcuna modifica. I testi unici innovativi sono veri e propri decreti delegati e come tali possono apportare modifiche sostanziali, anche di carattere abrogativo, alla disciplina vigente.

DECRETO LEGGE

Articolo 77 "Il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria"

"Quando,

In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge e deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere.

Nel decreto legge, l'intervento del Parlamento è ex post ed eventuale.

In casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge. L'esigenza di un'azione immediata al fine di far fronte ad una situazione emergenziale consente di rimandare a un momento successivo il comunque necessario controllo parlamentare. La valutazione circa la necessità ed urgenza andrà svolta caso per caso e, in periodi di debolezza politica, l'Esecutivo potrebbe essere tentato di usare il decreto legge come un disegno di legge "motorizzato" e contare sulla successiva conversione in Parlamento.

Limiti: il Governo non può conferire con decreto legge deleghe, non può

ricorrere al decreto legge per disciplinare materie coperte dalla riserva d'assemblea, per reiterare le disposizioni di un precedente decreto per il quale le Camere abbiano espressamente negato la conversione, per disciplinare rapporti giuridici sorti in forza di precedenti decreti non convertiti, per reintegrare l'efficacia di norme dichiarate incostituzionali. Procedimento: il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, una volta adottato viene immediatamente presentato al PdR, che lo emana con la denominazione di "decreto legge" e ne ordina la pubblicazione in GU. Il decreto legge entra subito in vigore senza alcun termine di vacatio. Il giorno stesso della sua adozione, il Governo è tenuto a presentare il decreto alle Camere per la sua conversione. Entro 60 gg dalla pubblicazione il decreto deve essere convertito in legge, altrimenti perde la sua efficacia sin dall'inizio. Se entro i 60 gg le Camere approvano la legge di conversione, il decreto legge diventa legge.conversione, si ha la novazione della fonte: il decreto non esiste più ed è come se non fosse mai esistito, al suo posto c'è la legge di conversione (legge ordinaria e segue il normale iter legis: dopo l'esame in sede referente delle Commissioni competenti per materia, segue il voto dell'Aula, che procede direttamente al voto finale). Se entro i 60 gg le Camere non approvano la legge di conversione, il decreto legge decade. Il Parlamento può disciplinare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti (legge di sanatoria). Il Governo risponde dell'adozione del decreto legge e delle relative conseguenze. Esempi di decreti legge per urgenza: per la correzione della finanza pubblica, per riforme del sistema pensionistico, per il risanamento del sistema bancario, per interventi sulla spesa pubblica in generale. Il decreto legge e il decreto legislativo, sono due eccezioni dell'articolo 70, per questo ci sono.

Il tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html.

ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1;

delle peculiari tutele che riportano al centro il ruolo del Parlamento.Sono entrambi atti dotati di forza di legge, adottati dal Governo. Il decreto legislativodovrà tenere conto dei contenuti della delega, non potrà discostarsi da quelle direttive,nel caso del decreto legge, il controllo del Parlamento è ex post che necessita laconversione in legge.

Abrogazione = annullamento di una norma giuridica motivato da un provvedimentoespressamente abolitivo o, tacitamente, dall’entrata in vigore di una nuova legge.

Il referendum abrogativo: si chiede al corpo elettorale su iniziativa di alcunisoggetti se si vuole o meno abrogare una determinata legge. Sta sempre tra lefonti di rango primario.

Vuoi che la legge X che dispone Y sia approvata?

Doppia natura del Referendum:

  1. Istituto di democrazia diretta, non c’è il principio della rappresentatività e delladelega delle funzioni, viene meno questo circuito, altri istituti della democraziadiretta sono
vigore di una nuova legge costituzionale)Successivo, quello che viene indetto dopo l’entrata in vigore di una determinatanovella legislativa costituzionale (dopo l’entrata in vigore di una nuova legge costituzionale)Classificazione per l’oggetto del referendum:Referendum abrogativo, quando si chiede al corpo elettorale di abrogare una legge o unadisposizione normativaReferendum confermativo, quando si chiede al corpo elettorale di confermare una legge o unadisposizione normativaReferendum consultivo, quando si chiede al corpo elettorale un parere consultivo su unadeterminata questioneReferendum propositivo, quando si chiede al corpo elettorale di esprimersi su una propostadi legge o di modifica costituzionaleReferendum revocatorio, quando si chiede al corpo elettorale di revocare un mandato politicoReferendum territoriale, quando si chiede al corpo elettorale di decidere su una questione dipolitica territorialeReferendum di indirizzo, quando si chiede al corpo elettorale di esprimersi su una questione dipolitica generaleReferendum di bilancio, quando si chiede al corpo elettorale di approvare il bilancio di unoStato o di un ente pubblicoReferendum di autodeterminazione, quando si chiede al corpo elettorale di decidere sullaindipendenza o l’autonomia di un territorioReferendum di ratifica, quando si chiede al corpo elettorale di ratificare un trattato internazionaleReferendum di fusione, quando si chiede al corpo elettorale di decidere sulla fusione di due opiù enti pubbliciReferendum di consultazione, quando si chiede al corpo elettorale di esprimersi su unadeterminata questione di interesse pubblicoReferendum di approvazione, quando si chiede al corpo elettorale di approvare una decisione odeterminata azione politicaReferendum di revoca, quando si chiede al corpo elettorale di revocare un atto o unadisposizione normativaReferendum di modifica, quando si chiede al corpo elettorale di modificare una legge o unadisposizione normativaReferendum di abrogazione, quando si chiede al corpo elettorale di abrogare una legge o unadisposizione normativaReferendum di conferma, quando si chiede al corpo elettorale di confermare una legge o unadisposizione normativaReferendum di consultazione, quando si chiede al corpo elettorale di esprimersi su unadeterminata questione di interesse pubblicoReferendum di approvazione, quando si chiede al corpo elettorale di approvare una decisione odeterminata azione politicaReferendum di revoca, quando si chiede al corpo elettorale di revocare un atto o unadisposizione normativaReferendum di modifica, quando si chiede al corpo elettorale di modificare una legge o unadisposizione normativaReferendum di abrogazione, quando si chiede al corpo elettorale di abrogare una legge o unadisposizione normativaReferendum di conferma, quando si chiede al corpo elettorale di confermare una legge o unadisposizione normativa

(vigore) sospensivo perché sospende la successiva entrata in vigore

Successivo, che porta all'abrogazione di una norma esistente (abrogativo)

Referendum in Italia

Referendum Consultivo: articolo 132

Referendum Abrogativo: articolo 75

Fonte primaria pari ordinata alla legge (art. 75, Corte Costituzionale, sent. 16/1978).

Stessa forza attiva della legge ordinaria, ma diversa forza passiva perché l'esito del referendum non può essere compromesso dal legislatore se non quando la situazione politica sarà mutata. Atto unidirezionale rivolto solo ad abrogare. Nell'abrogare parti di legge si può avere una nuova norma di risulta che è differente dalle legge originaria, è vero che è abrogativo ma non è vero che non si possa rinnovare. Capitato che tolta la norma di recepimento nazionale in vigore rimaneva soltanto la norma europea, cambio di legislazione fatto grazie al referendum abrogativo.

Volto ad abrogare ma questo non

Significa che non posso innovare.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
96 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher allegrabi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lubello Valerio.