Diritto pubblico
Norme e ordinamento giuridico
Il diritto è un complesso di regole di condotta finalizzate a disciplinare i rapporti tra i
componenti di un gruppo sociale.
Il fenomeno giuridico si manifesta quando un gruppo di individui si organizza per
cooperare al fine di soddisfare i comuni interessi. Esistono dei criteri per la verifica della
compatibilità delle condotte di tali soggetti con i bisogni del gruppo. Ci sono dei rapporti
determinati dall’interazione degli individui e situazioni personali connesse a tali rapporti
e infine c’è un’autorità capace di attuare la volontà del gruppo con degli strumenti idonei
a tutelare l’ordine costituito.
Un fenomeno si definisce giuridico se effettivo, cioè in grado di provocare adesione
volontaria e media obbedienza alle regole di comportamento senza imposizione esterna,
se certo, ossia dove assicuri la possibilità di conoscere le regole e di verificare che siano
applicate e se storicamente e territorialmente relativo, ovvero con determinati limiti
nel tempo e nello spazio.
La norma giuridica è tale se è positiva, cioè efficace in quanto enuncia un interesse
esistente nella società e rilevante per essa offrendo strumenti per soddisfarlo o tutelarlo,
inoltre è esteriore poiché proviene da un soggetto esterno al destinatario (a differenza
delle regole morali) e disciplina le condotte degli individui e non le intenzioni sottostanti,
ed è poi generale in quanto volta a fatti e comportamenti indeterminati ed è astratta
poiché passibile di ripetuta applicazione senza limiti temporali. Inoltre la norma giuridica
è coercibile, cioè suscettibile di attuazione forzata anche a fronte del rifiuto dell’autore
della condotta di conformarsi alla regola di comportamento e caratterizzata dalla
previsione di una sanzione alla violazione di un precetto. È inoltre innovativa, quindi la
norma giuridica è regola di comportamento obbligatoria per tutti i membri di un dato
gruppo sociale. Regole di comportamento: regole sociali e regole giuridiche (norme).
La norma giuridica collega a una fattispecie astratta a formulazione generale degli effetti
obbligatori che si manifestano a fronte del realizzarsi della fattispecie nella realtà.
Norma giuridica:
1. Esteriorità: l’ordinamento può conoscere quella determinata norma giuridica. Ci
sono strumenti che ci permettono di dire che quella è effettivamente una norma
giuridica: la Gazzetta ufficiale della Repubblica. Attraverso la pubblicazione la
norma assume esteriorità.
2. Generalità e astrattezza: essere rivolta a tutti i consociati e non disciplinare un
determinato caso ma dare gli elementi per tutti quei casi che presentano le
medesime circostanze.
3. Coercibilità e sanzione: obbligatoria e suscettibile di attuazione forzata e prevede
una sanzione. L’ordinamento da gli strumenti della coercibilità, altrimenti ci
sarebbe la giustizia privata.
Rapporto tra diritto e società
1. Statualità del diritto: per alcuni sono norme giuridiche solo quelle statali
2. Socialità del diritto: per altri sono norme giuridiche anche quelle sociali
La fonte del diritto è lo strumento che introduce una norma nel sistema, quindi è la
disposizione normativa, mentre la norma è quella che da essa si trae. Le norme
sull’interpretazione del diritto sono delineate agli art. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge
in generale.
L’ordinamento giuridico è un’organizzazione sociale (istituzione) a cui associamo un
insieme, un sistema di norme giuridiche. È un gruppo sociale che segue determinate
regole, è stabile nel tempo e distribuisce funzioni e prerogative tramite precetti percepiti
come vincolanti. L’ordinamento è per sua natura un sistema unitario, coerente e
completo. L’ordinamento giuridico ha necessità della contestuale presenza di 3 elementi
per poter esistere:
pluralità di soggetti
> regolazione delle condotte
> organizzazione della comunità e stabilità nel tempo
>
Lo Stato è solo uno degli ordinamenti giuridici: il principio della pluralità degli
ordinamenti (es. altri ordinamenti statali, ordinamento internazionale, ordinamenti
particolari come religiosi, sportivi).
Pluralità degli ordinamenti >> classificazione
Natura del vincolo associativo: può essere necessario (es. albo degli avvocati o medici) o
volontario (es. sport)
Rapporto con il territorio: collegato a un territorio (es. ordinamento regionale estende la
sua giurisdizione fino ai confini della regione e non oltre) oppure no (es. comitato
olimpico si estende su tutta la sfera terrestre)
Fini perseguiti: generali (cura degli interessi dei singoli nella loro interessa, es.
ordinamenti politici) o particolari (volto a una sfera limitata della vita degli individui, es.
ordinamento sportivo)
Rapporti con altri ordinamenti: originario (ordinamento si autolegittima e autoproclama)
o derivato (l’ordinamento acquisisce una certa legittimazione da altri ordinamenti)
Gli ordinamenti originari si distinguono in quelli sovrani, non sovrani e quelli che
operano in posizione di equi-ordinazione con gli altri ordinamenti da quelli che sono
subordinati o si pongono in situazione di contrapposizione.
Tutte le persone sono centri di imputazione di qualificazioni giuridiche, ossia entità alle
quali si applicano le valutazioni in astratto del diritto oggettivo. I soggetti ai quali un
ordinamento giuridico conferisce personalità giuridica sono titolari di una serie di
posizioni giuridiche attive o passive.
Nell’ordinamento giuridico della Repubblica italiana la capacità giuridica si acquisisce
con la nascita. Sono capaci di porre in essere atti giuridicamente rilevanti, ossia sono
titolari della capacità di agire tutti coloro che hanno compiuto 18 anni.
Le situazioni o posizioni giuridiche soggettive sono situazioni di favore (attive:
poteri, diritti, aspettative, facoltà e interessi), dove il titolare gode di libertà o
discrezionalità, o situazioni di svantaggio, caratterizzate dall’imposizione di
comportamenti che soddisfino altrui interessi, così limitando la libertà dei titolari di tali
posizioni. La Costituzione garantisce a tutti la tutela in giudizio dei diritti soggettivi tanto
pubblici quanto privati o degli interessi legittimi (art. 24 Costituzione).
Lo Stato è una specie del genere ordinamento giuridico, non potendo pertanto
sussistere in assenza dei requisiti di esistenza dello stesso. È connotato dalla qualità della
supremazia sugli altri ordinamenti giuridici con i quali si relaziona o accanto ai quali
opera. Caratteri dello Stato:
il nesso essenziale tra gli stati moderni e il territorio su cui insistono, rende il
> territorio uno degli elementi costitutivi dello stato moderno insieme a un popolo e un
effettivo apparato governante
l’universalità dei fini, l’autorità statale si fa carico di qualunque necessità del gruppo
> stanziato sul territorio di riferimento necessitando quindi di un congruo apparato di
funzionari che possano attendere a tali finalità dell’attività statale
completezza, ravvisabile/evidente/visibile dall’incisione su tutti i profili della vita
> umana
Lo Stato è una pluralità di soggetti legati da interessi in comune e rapporti
interdipendenti, correlati da criteri per la valutazione di tali relazioni, e che si sia dotata di
un’autorità che imponga sanzioni per le condotte non compatibili con tali criteri.
Peculiarità dell’ordinamento statale: lo Stato è un ordinamento politico supremo,
ovvero non derivato. Caratteristiche degli ordinamenti politici:
1. Potere di imperio ordinato alla realizzazione di fini generali
2. Impiego della forza fisica come ultima sanzione contro la violazione delle norme,
monopolio dell’utilizzo della forza fisica appartiene allo Stato non ad altri.
La sovranità condivisa sta a significare che la sovranità non appartiene più al solo
Stato, ma si colloca anche a livelli differenti (es. UE, regioni..), si articola su più livelli.
Nascita dello Stato Moderno
Momento dal quale si inizia a parlare di Stati Nazione dalla pace di Westfalia (1648),
perché non più ordinamento con assetto feudale (parte del territorio sotto un dominio
molto simile a quello della proprietà) ma si inizia a parlare degli Stati Nazione. Gli Stati
nazione sono ordinamenti giuridici che hanno fini generali, non sono preposti al
raggiungimento di un unico scopo, originari ovvero si autolegittimano, sono territoriali e
sono necessari nella misura in cui non vi è altra forma al di fuori dello stato.
Elementi costitutivi dello Stato:
1. La sovranità: concetto mutevole nel tempo
2. Il territorio
3. Il popolo
La sovranità: potere supremo e originario con duplice significato:
1. Esterno (indipendenza ed originalità dell’ordinamento; Ius excludendi omnes alios),
nei confronti degli altri Stati sovrani che non possono influire con il nostro ordinamento
2. Interno (“Summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas” Bodin), tutto ciò
che deriva dal potere sovrano è legge e deve essere rispettata all’interno dello Stato.
La sovranità è un potere supremo e originario, ha una valenza interna ed esterna.
In Italia si attribuisce la sovranità al popolo (Costituzione art. 1), quindi il popolo può
determinare le scelte che lo Stato compie ma entro le forme e i limiti della Costituzione.
Rapporti con gli altri ordinamenti non territoriali a fini particolari (es. ordinamenti
religiosi): art. 7 Costituzione
Rapporti con gli altri ordinamenti statali esistenti nella comunità internazionale: art. 11
Costituzione (es. NATO, Unione Europea, Convenzione europea salvaguardia diritti
dell’uomo).
Diritto internazionale consuetudinario: art. 10 Costituzione
La potestà di imperio dell’autorità statale si manifesta per la prima volta con la stipula del
trattato internazionale noto come Pace di Westfalia (1648), da quel momento viene
riconosciuta agli Stati prima appartenenti all’Impero la capacità di diritto internazionale,
potere di negoziare autonomamente con gli altri Stati sovrani.
Evoluzione del concetto di sovranità: sovranità come potere supremo incontra nuovi
limiti verso l’esterno (istituzioni internazionali) e verso l’interno (rapporto sovranità e
diritti).
L’Unione Europea conosce un suo catalogo di diritti solo dal 2009 con il trattato di
Lisbona (prima sono Comunità Europea, caratterizzazione economica).
Il territorio è l’ambito spaziale di efficacia dell’ordinamento statale. Lo Stato non esiste
senza uno spazio stabile su cui esercitare la propria potestà sovrana. Si compone di 3
elementi:
- Terraferma e acque interne (fiumi, laghi) nei confini dello Stato
- Mare territoriale: fino a 12 miglia dalla terraferma
- Piattaforma continentale: importante per fini economici, il sottosuolo marino adiacente
alla terraferma ma esterno al mare territoriale, linea di demarcazione di un continente in
base alla sua conformazione geologica. Il diritto internazionale, con la Convenzione di
Ginevra del 1958, riconosce agli Stati costieri diritti di sfruttamento della piattaforma
continentale fino ad una profondità di 200 metri, senza pregiudizio per la libertà di
navigazione sulle acque soprastanti. Con la convenzione di Montego Bay 1982, lo Stato
può rivendicare lo sfruttamento esclusivo delle risorse aventi valore economico nella
zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalla linea costiera.
La sovranità dello Stato può estendersi con diverse modulazioni, sicuramente fino al
mare territoriale e in parte (sfruttamento di giacimenti sottomarini) alla piattaforma
continentale.
Ci sono consuetudini di diritto internazionale che escludono la sovranità di uno Stato su
una limitata porzione del proprio territorio (es. San Marino, immunità territoriale) e la
riconoscono su limitate porzioni del territorio di altri Stati (es. colonia, extra o ultra-
territorialità).
Il popolo: ambito personale di efficacia dell’ordinamento giuridico. Il popolo è
costituito dall’insieme dei cittadini dello Stato.
La cittadinanza è un particolare status che esprime l’appartenenza di un individuo ad uno
Stato e da cui derivano diritti e doveri.
Il popolo è un concetto diverso da quello di popolazione, il popolo sono i cittadini
italiani, la popolazione comprende anche i non cittadini. Il corpo elettorale (coloro che
hanno il diritto di voto 18/25 anni) e la nazione (concetto che si sviluppa a partire dalla
Rivoluzione Francese, elementi culturali che accomunano una popolazione, concetto
sociologico non giuridico).
La Cittadinanza, modi di acquisto (l. 91 del 1992, modificata dalla l. 94 del 2009):
- per nascita (ius sanguinis, cittadinanza dei genitori e ius soli, luogo della nascita)
- su richiesta, in alcuni casi particolari stabiliti dalla legge (es. iuris comunicatio, ti sposi
con cittadino di quello Stato).
In tutti i casi la cittadinanza è concessa su istanza individuale del soggewtto dal Ministero
dell’interno con decreto.
Casi di perdita
- per rinuncia
- automaticamente (es. cittadino alle dipendenze di uno Stato estero in guerra con l’Italia)
Art.22 Costituzione: esclude la perdita di cittadinanza per motivi politici
Il popolo riveste per lo Stato un triplice ruolo essendo infatti elemento necessario per la
sua esistenza, oggetto su cui si esercita la pretesa di sovranità dello Stato e soggetto di
diritti nei confronti dello stesso (c.d. diritti pubblici soggettivi); accanto ad essi va
contemplato il ruolo di cittadinanza attiva che si concretizza nel contributo alla
formazione della volontà statale attraverso l’espressione del voto (diversi a seconda del
grado di libertà di ciascun ordinamento).
Popolo: concetto prettamente giuridico che indica l’insieme dei cittadini di uno Stato,
cioè di quelle persone legate dal rapporto di cittadinanza, assumendo pertanto una
rilevanza formale basata sull’accertamento del conseguimento della cittadinanza.
Popolazione: il gruppo che includa tutti i soggetti residenti o dimoranti abituali sul
territorio di uno Stato, vale a dire del complesso di cittadini, stranieri e apoliti.
Nazione: l’insieme dei soggetti che condividono lingua, tradizione culturale e storica,
costumi, religione e origine etnica.
L’Italia non è uno stato plurinazionale ma l’articolo 6 della Costituzione tutela i diritti
delle minoranze linguistiche a favore delle quali sono state previste particolari
prerogative (statuti speciali).
L’appartenenza al popolo si concretizza tradizionalmente nel riconoscimento della
cittadinanza, cioè di uno status giuridico che mette in luce il particolare rapporto che
intercorre tra la persone del titolare e lo Stato.
Trattato di Maastricht sull’UE 1992: attribuisce la cittadinanza europea a chiunque abbia
la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza europea permette di votare per il
Parlamento Europeo e per le elezioni amministrative del comune in cui ci si trasferisce.
Apolidi: persone senza cittadinanza. Le prerogative connesse al godimento di tale status
sono: la libertà di circolazione e di soggiorno negli Stati membri dell’UE; l’elettorato
attivo e passivo per le elezioni del Parlamento Europeo; il diritto di petizione al
Parlamento europeo; il diritto a ricevere tutela diplomatica e consolare all’estero presso
le sedi di Stati membri dell’Unione Europea.
LE FORME DI STATO:
Definizione
Si parla di forma di Stato per descrivere il rapporto che intercorre fra lo Stato intenso nel
senso di istituzione e ciascuno degli elementi costitutivi dello stesso, in particolare con
riferimento al popolo e al territorio. La forma di Stato serve a spiegare il rapporto che
intercorre tra chi detiene il potere di governo all’interno di un ordinamento statale
(governanti) e chi, suddito o cittadino che sia, a tale potere sia assoggettato (governati).
La forma di Stato è il rapporto tra popolo e sovranità, ossia come il potere dello Stato si
manifesta nei confronti del popolo.
In successione diacronica, ovvero in ordine cronologico:
- Ordinamento feudale: ha un particolarismo giuridico, tanti piccoli ordinamenti basati
sul controllo di tipo proprietario (tanti feudi con le proprie leggi e controllo del padrone)
- Stato assoluto (di polizia): in cui troviamo dei sovrani illuminati che cominciano a
ragionare secondo il benessere della collettività (di polizia nel senso politeia)
- Stato liberale: caratterizza il mondo occidentale dal 800 in poi, uno stato pensato per
tutelare i bisogni della borghesia, si occupavano solo di una classe
- Stato sociale: democrazia pluralista, welfare state, caratterizza la nostra
contemporaneità. Uno Stato capace di rispondere a esigenze mutevoli, cangianti,
pluraliste, non è monoclasse come lo stato liberale, ma si preoccupa di tutte le classi.
In senso sincronico, forma di Stato come rapporto tra sovranità e territorio:
- Stato unitario: Stato che non ripartisce la sua sovranità e le sue competenze tra livelli
inferiori di governo (no regioni)
- Stato regionale: come l’Italia, riparto di competenze non molto accentuato ma
presente nelle Regioni
- Stato federale: come l’America, Stato con riparto di competenze molto accentuato,
nasce di solito per aggregazione di diversi stati membri che prima erano una
confederazione.
Stato comunità: una comunità stanziata sul territorio sottoposta a una struttura di
Governo (definizione: indica il popolo localizzato in un territorio e organizzato
politicamente)
Definizioni
Stato-comunità: una comunità stanziata sul territorio sottoposta a una struttura di
Governo (definizione: indica il popolo localizzato in un territorio e organ
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