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COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Art 134
● giudica la legittimità costituzionale delle leggi e dagli atti aventi forza di legge dello
stato e delle regioni;
● giudica sui conflitti di attribuzione tra stato regione e regione regione e poteri dello
stato;
● giudica la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica;
● si occupa dell'ammissibilità dei referendum abrogativi.
→ le competenze della cc sono ampie e variegate e non hanno a che fare solo con la
legittimità.
La prima competenza si può articolare secondo due meccanismi:
giudizio in via incidentale o indiretta→ un giudice (a quo) nel corso di un giudizio
➔ dubita della compatibilità cost. di una norma che deve applicare al proprio
processo per risolvere la controversia, quindi sospende il giudizio e solleva la
questione di legittimità nei confronti della cc. Per farlo ha uno strumento
processuale che è l’ordinanza di rimessione che una duplice conseguenza:
● sospende il giudizio principale fino alla risoluzione della questione da parte
della cc;
● introduce il giudizio di fronte alla corte cost. → molto importante perché questo
processo incidentale è retto sul principio della domanda tra chiesto e
pronunciato→ se la cc va ultra petitum ossia non risponde alla domanda del
giudice quo (quello che ha sollevato la questione), non può fare più nulla, non
ci sono rimedi giuridici ma politici cioè può essere criticata da vari organi.
I requisiti che la domanda del giudice deve contenere sono:
- oggetto→ disposizione di cui si sospetta l’incostituzionalità. Può essere un
atto, disposizione o norma ma l’art 134 dice che deve avere forza di legge→
si riferisce quindi alle fonti primarie (le leggi sicuramente, i regolamenti
parlamentari però non possono essere oggetto in via incidentale in quanto
sono una garanzia di autonomia delle camere; il referendum abrogativo non
è oggetto di controllo perché di competenza diretta della corte).
> Se una legge cost. viola la costituzione si può impugnare davanti alla
corte? si, se viola i principi supremi ma non è scritto in cost. bensì nella
sentenza n.1146 del 88 in cui si dice che se una legge cost. o di revisione
cost. viola i principi supremi dell’ordinamento, quella legge può essere
impugnata davanti alla corte e giudicata incostituzionale.
- parametro→ disposizione costituzionale che si suppone violata. Il parametro
quindi può essere una norma o una disposizione costituzionale ma anche un
principio supremo. I regolamenti parlamentari possono integrare o
specificare un parametro (anche se non possono essere oggetto).
> PARAMETRO INTERPOSTO→ criterio competenze tra Italia e Europa art.
117→ le potestà legislativa devono rispettare anche gli organi comunitari
come la cedu che non è una fonte costituzionale→ è come se si
interponesse tra legge ordinaria e Cost.: la legge ordinaria violando la cedu
viola la cost.
- motivazione circa la rilevanza→ la rilevanza deve essere motivata. La
norma di legge di cui si sospetta l’incostituzionalità deve essere necessaria
per risolvere il giudizio; la rilevanza implica che la norma indubbiata sia
essenziale per la risoluzione del giudizio→ senza sciogliere il dubbio rispetto a
quella norma non si può andare avanti in quel processo.
- non manifesta infondatezza→ riguarda il contenuto dell'ordinanza di
rimessione e attiene al dubbio che il giudice rimettente ha circa la conformità
costituzionale della norma impugnata, quindi il giudice non deve essere
totalmente convinto che la norma sia effettivamente contraria alla cost. ma è
sufficiente che abbia un mero dubbio che però deve essere fondato.
- tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme→ dalla
disposizione si traggono più norme, es. se ne traggono tre e tra queste due
possono essere incostituzionale mentre l’altra no: l’art 365 del 1986 dice che la
disposizione non si dichiara incostituzionale→ se è possibile trarre almeno
una norma compatibile non dobbiamo sollevare la questione ma prendiamo
come riferimento l'unica interpretazione che garantisce la costituzionalità.
- esposizione sommaria dei fatti→ deve riportare i fatti del caso specifico da
cui origina la questione di legittimità, fornendo tutte le questione necessarie
per risolvere il caso: l'ordinanza è retta dal principio di autosufficienza quidni
per risolvere il caso, la corte deve prendere come riferimento solo l’ordinanza
senza tenere in considerazione altri fattori.
giudizio in via principale, diretta o in via d’azione → non c’è un giudice a quo
➔ (solo indiretta) e nemmeno l’ordinanza di rimessione.
> Si attua tra stato e regioni ed è un giudizio che attiene l’esercizio delle
competenze legislative per cui lo stato o la regione possono impugnare tramite
ricorso diretto per violazione delle competenze entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge statale o regionale, questa però poi potrà essere impugnato in
via incidentale dopo questi giorni.
SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Ci sono:
- sentenze processuali o di rito> attengono a difetti dell’ordinanza (manca l’oggetto,
parametro…) e sono poi inammissibili;
- sentenze di merito> giudicano la fondatezza della questione, si distinguono in:
- s. di accoglimento (questione fondata) → il dubbio sollevato dal giudice rimettente
è fondato quindi la norma è incostituzionale. Gli effetti di questa sono erga omnes
cioè generale, valgono per tutti e l’effetto è retroattivo, la norma incostituzionale è
illegittima momento in cui viene emessa (ex tunc) (salvo il limite dei rapporti esauriti
salvo per condanne penali→ favor rei).
- s. di rigetto (questione infondata) → la questione è infondata ma solo nei termini in
cui è stata proposta dal giudice e non dice nulla sulla costituzionalità della norma ,
per come è stata sollevata dal giudice a quo la questione non può essere accolta
(diversi per un altro giudice)
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
> Il presidente nella forma di governo parlamentare
Non è eletto direttamente dal corpo elettorale ma dal Parlamento riunito in seduta
comune integrato dai delegati regionali che sono tre per regione. In questo sistema dal
Parlamento deriva anche la relazione fiduciaria con il Governo; il parlamento a sua volta
deriva dal corpo elettorale quindi diciamo un po' alla base di tutto sembrerebbe esserci la
volontà del corpo elettorale.
> L'articolo da cui bisogna partire per il capo di stato è l’Articolo 87 Cost.:
● I comma→ “il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale”
> Rappresenta una sorta di sintesi che va ad indicare la posizione del capo.
● Dal II comma in poi→ “può inviare messaggio alle camere” “indice le elezioni delle
nuove camere e ne fissa la prima riunione” “autorizza la presentazione alle camere
dei disegni di legge di iniziativa del governo” “promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valori di legge e i regolamenti” “indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione” “nomina i funzionari dello Stato” “accredita e riceve
rappresentanti diplomatici” “ha il comando delle Forze Armate” “presiede il Consiglio
Superiore della Magistratura” “può concedere la grazia”.
> Si tratta di molte funzioni che, però, non finiscono così e questo articolo non
prende in considerazione quelle che, in realtà, potrebbero essere le più importanti.
COME SI ELEGGE?
> E’ eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali che sono
tre per regione (3 proprio per garanzia: le regioni hanno un sistema elettorale
maggioritario quindi è per evitare che la maggioranza prende a tutti e tre delegati→
garantendo il rispetto tra maggioranza e opposizione)
> Il capo dello Stato viene eletto a scrutinio segreto → i parlamentari hanno una scheda
ed entrano in un'urna.
> Per i primi tre scrutini servono i 2/3 dei componenti di tutta l'assemblea che è alta
proprio perché è il capo dello Stato rappresenta novità nazionali e si vuole quindi cercare di
eleggere una persona che effettivamente rappresenti più possibile la maggioranza; poi
dalla quarta in poi è sufficiente la maggioranza assoluta.
> La durata del mandato è di 7 anni.
ARTICOLO 89 (IMPORTANTE X ESAME)
“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.
> Quindi vuol dire che il Presidente della Repubblica quando compie un atto ha necessità
che un ministro lo controfirmi, questo deriva da un’antica riflessione secondo cui il re
essendo scelto da Dio sul trono non può sbagliare e quindi la responsabilità politica davanti
al parlamento la deve prendere un altro soggetto che è il ministro.
Nella nostra Costituzione si parla di ministri proponenti e detta così sembrerebbe che un
ministro propone e il capo dello Stato controfirma ma ci sono scelte che sono proprie del
capo dello Stato (es. il rinvio della legge).
E questo si lega un po' all'articolo 90 della Costituzione→
ARTICOLO 90
“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle
sue funzioni tranne che per alto tradimento o per attentato alla costituzione in tali casi è
messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei
suoi membri”
> Questa rappresenta l’irresponsabilità presidenziale cioè il presidente non è
responsabile di quello che compie nell’esercizio delle sue funzioni tranne un'eccezione
che è di competenza prettamente penalistica:
- alto tradimento→ pregiudizio alla sicurezza e all’interesse nazionale, lesione
dell’integrità dello Stato e delle istituzioni statali.
- attentato alla costituzione→ violazione grave e volontaria delle norme
costituzionali.
→ In questi casi viene giudicato da un giudice particolare che è la Corte Costituzionale
in composizione integrata composta da 16 soggetti estratti dal Parlamento in seduta
comune ogni 9 anni.