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COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art 134

● giudica la legittimità costituzionale delle leggi e dagli atti aventi forza di legge dello

stato e delle regioni;

● giudica sui conflitti di attribuzione tra stato regione e regione regione e poteri dello

stato;

● giudica la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica;

● si occupa dell'ammissibilità dei referendum abrogativi.

→ le competenze della cc sono ampie e variegate e non hanno a che fare solo con la

legittimità.

La prima competenza si può articolare secondo due meccanismi:

giudizio in via incidentale o indiretta→ un giudice (a quo) nel corso di un giudizio

➔ dubita della compatibilità cost. di una norma che deve applicare al proprio

processo per risolvere la controversia, quindi sospende il giudizio e solleva la

questione di legittimità nei confronti della cc. Per farlo ha uno strumento

processuale che è l’ordinanza di rimessione che una duplice conseguenza:

● sospende il giudizio principale fino alla risoluzione della questione da parte

della cc;

● introduce il giudizio di fronte alla corte cost. → molto importante perché questo

processo incidentale è retto sul principio della domanda tra chiesto e

pronunciato→ se la cc va ultra petitum ossia non risponde alla domanda del

giudice quo (quello che ha sollevato la questione), non può fare più nulla, non

ci sono rimedi giuridici ma politici cioè può essere criticata da vari organi.

I requisiti che la domanda del giudice deve contenere sono:

- oggetto→ disposizione di cui si sospetta l’incostituzionalità. Può essere un

atto, disposizione o norma ma l’art 134 dice che deve avere forza di legge→

si riferisce quindi alle fonti primarie (le leggi sicuramente, i regolamenti

parlamentari però non possono essere oggetto in via incidentale in quanto

sono una garanzia di autonomia delle camere; il referendum abrogativo non

è oggetto di controllo perché di competenza diretta della corte).

> Se una legge cost. viola la costituzione si può impugnare davanti alla

corte? si, se viola i principi supremi ma non è scritto in cost. bensì nella

sentenza n.1146 del 88 in cui si dice che se una legge cost. o di revisione

cost. viola i principi supremi dell’ordinamento, quella legge può essere

impugnata davanti alla corte e giudicata incostituzionale.

- parametro→ disposizione costituzionale che si suppone violata. Il parametro

quindi può essere una norma o una disposizione costituzionale ma anche un

principio supremo. I regolamenti parlamentari possono integrare o

specificare un parametro (anche se non possono essere oggetto).

> PARAMETRO INTERPOSTO→ criterio competenze tra Italia e Europa art.

117→ le potestà legislativa devono rispettare anche gli organi comunitari

come la cedu che non è una fonte costituzionale→ è come se si

interponesse tra legge ordinaria e Cost.: la legge ordinaria violando la cedu

viola la cost.

- motivazione circa la rilevanza→ la rilevanza deve essere motivata. La

norma di legge di cui si sospetta l’incostituzionalità deve essere necessaria

per risolvere il giudizio; la rilevanza implica che la norma indubbiata sia

essenziale per la risoluzione del giudizio→ senza sciogliere il dubbio rispetto a

quella norma non si può andare avanti in quel processo.

- non manifesta infondatezza→ riguarda il contenuto dell'ordinanza di

rimessione e attiene al dubbio che il giudice rimettente ha circa la conformità

costituzionale della norma impugnata, quindi il giudice non deve essere

totalmente convinto che la norma sia effettivamente contraria alla cost. ma è

sufficiente che abbia un mero dubbio che però deve essere fondato.

- tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme→ dalla

disposizione si traggono più norme, es. se ne traggono tre e tra queste due

possono essere incostituzionale mentre l’altra no: l’art 365 del 1986 dice che la

disposizione non si dichiara incostituzionale→ se è possibile trarre almeno

una norma compatibile non dobbiamo sollevare la questione ma prendiamo

come riferimento l'unica interpretazione che garantisce la costituzionalità.

- esposizione sommaria dei fatti→ deve riportare i fatti del caso specifico da

cui origina la questione di legittimità, fornendo tutte le questione necessarie

per risolvere il caso: l'ordinanza è retta dal principio di autosufficienza quidni

per risolvere il caso, la corte deve prendere come riferimento solo l’ordinanza

senza tenere in considerazione altri fattori.

giudizio in via principale, diretta o in via d’azione → non c’è un giudice a quo

➔ (solo indiretta) e nemmeno l’ordinanza di rimessione.

> Si attua tra stato e regioni ed è un giudizio che attiene l’esercizio delle

competenze legislative per cui lo stato o la regione possono impugnare tramite

ricorso diretto per violazione delle competenze entro 60 giorni dall’entrata in

vigore della legge statale o regionale, questa però poi potrà essere impugnato in

via incidentale dopo questi giorni.

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ci sono:

- sentenze processuali o di rito> attengono a difetti dell’ordinanza (manca l’oggetto,

parametro…) e sono poi inammissibili;

- sentenze di merito> giudicano la fondatezza della questione, si distinguono in:

- s. di accoglimento (questione fondata) → il dubbio sollevato dal giudice rimettente

è fondato quindi la norma è incostituzionale. Gli effetti di questa sono erga omnes

cioè generale, valgono per tutti e l’effetto è retroattivo, la norma incostituzionale è

illegittima momento in cui viene emessa (ex tunc) (salvo il limite dei rapporti esauriti

salvo per condanne penali→ favor rei).

- s. di rigetto (questione infondata) → la questione è infondata ma solo nei termini in

cui è stata proposta dal giudice e non dice nulla sulla costituzionalità della norma ,

per come è stata sollevata dal giudice a quo la questione non può essere accolta

(diversi per un altro giudice)

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

> Il presidente nella forma di governo parlamentare

Non è eletto direttamente dal corpo elettorale ma dal Parlamento riunito in seduta

comune integrato dai delegati regionali che sono tre per regione. In questo sistema dal

Parlamento deriva anche la relazione fiduciaria con il Governo; il parlamento a sua volta

deriva dal corpo elettorale quindi diciamo un po' alla base di tutto sembrerebbe esserci la

volontà del corpo elettorale.

> L'articolo da cui bisogna partire per il capo di stato è l’Articolo 87 Cost.:

● I comma→ “il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità

nazionale”

> Rappresenta una sorta di sintesi che va ad indicare la posizione del capo.

● Dal II comma in poi→ “può inviare messaggio alle camere” “indice le elezioni delle

nuove camere e ne fissa la prima riunione” “autorizza la presentazione alle camere

dei disegni di legge di iniziativa del governo” “promulga le leggi ed emana i decreti

aventi valori di legge e i regolamenti” “indice il referendum popolare nei casi previsti

dalla Costituzione” “nomina i funzionari dello Stato” “accredita e riceve

rappresentanti diplomatici” “ha il comando delle Forze Armate” “presiede il Consiglio

Superiore della Magistratura” “può concedere la grazia”.

> Si tratta di molte funzioni che, però, non finiscono così e questo articolo non

prende in considerazione quelle che, in realtà, potrebbero essere le più importanti.

COME SI ELEGGE?

> E’ eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali che sono

tre per regione (3 proprio per garanzia: le regioni hanno un sistema elettorale

maggioritario quindi è per evitare che la maggioranza prende a tutti e tre delegati→

garantendo il rispetto tra maggioranza e opposizione)

> Il capo dello Stato viene eletto a scrutinio segreto → i parlamentari hanno una scheda

ed entrano in un'urna.

> Per i primi tre scrutini servono i 2/3 dei componenti di tutta l'assemblea che è alta

proprio perché è il capo dello Stato rappresenta novità nazionali e si vuole quindi cercare di

eleggere una persona che effettivamente rappresenti più possibile la maggioranza; poi

dalla quarta in poi è sufficiente la maggioranza assoluta.

> La durata del mandato è di 7 anni.

ARTICOLO 89 (IMPORTANTE X ESAME)

“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri

proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche

dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.

> Quindi vuol dire che il Presidente della Repubblica quando compie un atto ha necessità

che un ministro lo controfirmi, questo deriva da un’antica riflessione secondo cui il re

essendo scelto da Dio sul trono non può sbagliare e quindi la responsabilità politica davanti

al parlamento la deve prendere un altro soggetto che è il ministro.

Nella nostra Costituzione si parla di ministri proponenti e detta così sembrerebbe che un

ministro propone e il capo dello Stato controfirma ma ci sono scelte che sono proprie del

capo dello Stato (es. il rinvio della legge).

E questo si lega un po' all'articolo 90 della Costituzione→

ARTICOLO 90

“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle

sue funzioni tranne che per alto tradimento o per attentato alla costituzione in tali casi è

messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei

suoi membri”

> Questa rappresenta l’irresponsabilità presidenziale cioè il presidente non è

responsabile di quello che compie nell’esercizio delle sue funzioni tranne un'eccezione

che è di competenza prettamente penalistica:

- alto tradimento→ pregiudizio alla sicurezza e all’interesse nazionale, lesione

dell’integrità dello Stato e delle istituzioni statali.

- attentato alla costituzione→ violazione grave e volontaria delle norme

costituzionali.

→ In questi casi viene giudicato da un giudice particolare che è la Corte Costituzionale

in composizione integrata composta da 16 soggetti estratti dal Parlamento in seduta

comune ogni 9 anni.

L

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martinaamboni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Ninatti Stefania.