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Il giudizio in via incidentale

In pendenza di un giudizio è il giudice a quo che rimette la questione dilegittimità innanzi alla Corte, ma occorre la presenza di un requisito:

  • l'esistenza di un giudice interno all'organizzazione giudiziaria
  • l'esistenza di un giudizio in senso tecnico
  • d'ufficio, questa può essere rilevata su istanza di parte o ed occorre che siano individuati i termini della questione, ossia:

L'oggetto: con l'indicazione delle norme che si assumo viziate, le norme costituzionali che si assumo violate; inoltre il giudice deve verificare la:

  • rilevanza: che la disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità sia da applicarsi necessariamente ai fini delle risoluzione del giudizio
  • non manifestata infondatezza: postula che la questione sia fondata e seria

Il giudice in caso di accertamento positivo sospende il giudizio, rimettendo la questione alla Corte costituzionale, con ordinanza motivata.

inviandone notifica alle parti e al:

  • presidente della Regione: se si tratta di legge regionale,
  • presidente del Consiglio: se si tratta di legge statale o atto equiparato,

l'ordinanza viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale, possono costituirsi innanzi alla Corte i soggetti destinatari dell'ordinanza; respinge l'eccezione di illegittimità con ordinanza motivata.

negativo: via d'azione:

Il giudizio è riservato a:

  • Stato contro leggi regionali che eccedano la propria competenza,
  • regione contro leggi statali o di altre regioni che ledano la sua sfera di competenza,

si caratterizza per essere un procedimento astratto, che prescinde dalla concreta applicazione delle norme sottoposte al giudizio, la titolarità del ricorso spetta a:

  • Stato: tramite il presidente del Consiglio, per qualsiasi vizio di legittimità
  • Regioni: con delibera della giunta solo in ipotesi di invasione della competenza ad esse attribuita.

Il giudizio sulle leggi:

tipologie delle sentenze La classificazione delle sentenze in generale: Le decisioni hanno forma tipica: - Sentenza: quando la Corte giudica in via definitiva, - Ordinanza: in tutti gli altri casi, Le decisioni hanno una struttura tipica: - motivazioni di fatto: esposizione dei fatti di causa, - motivazioni in diritto: ragioni che giustificano la decisione, - dispositivo: soluzione della controversia, Esse circa il contenuto possono distinguersi in decisioni: - processuali: lasciando impregiudicata la questione di costituzionalità, - di merito: la Corte entra nel merito della questione risolvendola, Le sentenze di merito possono classificarsi per esito, che può essere di accoglimento, classificabili in base alla tecnica di incisione adottata dalla Corte, o rigetto, raggiunto mediante diversi percorsi interpretativi, distinguendo tra disposizione e norma, potendo trarre da una disposizione più di una norma. Le sentenze di accoglimento e di rigetto: In caso di: è giudicatafondata proclamandone l'illegittimità; - accoglimento: la questione è dichiarata infondata senza alcuna conseguenza; - rigetto: la questione è dichiarata infondata senza alcuna conseguenza; - le sentenze interpretative: possono essere di: - fondata, dichiarandone l'illegittimità della disposizione; - accoglimento: poiché tra le norme da questa tratte, è dato rilievo ad una ritenuta contrastante con il parametro costituzionale di riferimento; - rigetto: la questione è giudicata infondata, poiché desume dalla disposizione una certa norma coerente con i principi costituzionali; - l'esito del giudizio dipenderà dalla norma cui la Corte darà prevalenza; - le "sentenze monito": la Corte ha a volte utilizzato la motivazione di alcune sentenze per instaurare.un“dialogo” con il legislatore, fornendo suggerimenti, auspici e indicazioni delle linee guida da seguire.

Gli effetti della dichiarazione di illegittimità: Le sentenze di accoglimento hanno efficacia erga omnes, infatti la norma cessa di far parte del diritto dal giorno successivo alla pubblicazione, è fatto divieto, in particolare ai giudici, di applicare la norma, esse non hanno effetto rispetto a rapporti giuridici esauriti, ossia:

  • sentenza passata in giudicato,
  • decadenza dall’esercizio di un potere,
  • prescrizione dei diritti;

ciò al fine di garantire la certezza del diritto, tale principio trova una deroga in caso di sentenza penale di condanna, per effetto del principio del favor libertatis.

I conflitti di attribuzione, tipologia: Vi sono, sotto un profilo soggettivo, conflitti tra:

  • poteri dello Stato: appartenenti al medesimo soggetto, detti conflitti interorganici,
  • Stato e regioni o fra regioni: soggetti costituzionali distinti, detti conflitti interistituzionali.
conflitto tra organi e soggetti costituzionalmente garantiti. La Corte decide a quale organo spetta la competenza in questione, tenendo conto della lesione concreta subita e dell'interesse a ottenere una pronuncia sul conflitto attuale. Nel caso dei conflitti tra poteri dello Stato, la Corte determina le parti coinvolte, le attribuzioni di ciascun potere e se esiste un conflitto. Il profilo soggettivo si riferisce alla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita e attribuita ai vari organi e soggetti. La Corte stabilisce se un organo o soggetto ha rivendicato una competenza che spetta ad un altro, o se ha esercitato illegittimamente una competenza che appartiene ad un altro, causando una diminuzione delle competenze di quest'ultimo.

conflitto tra potere:

  • legislativo: si ha riguardo alle decisioni prese dalle due Camere e dalle commissioni circa l'approvazione delle leggi, stante il ruolo di vertice del presidente del Consiglio cui spetta manifestare all'esterno
  • esecutivo: la volontà dell'esecutivo, il potere è quello di indirizzo politico di cui presidente e ministri sono responsabili, specie quando tale responsabilità è fatta valere dalle Camere con la mozione di sfiducia
  • giudiziario: al suo interno non vi è una gerarchia, ma la Corte ha stabilito che vi rientrano anche l'esercizio delle funzioni quali quella della Corte dei conti e il CSM; sotto il profilo oggettivo il conflitto riguarda le attribuzioni determinate da norme costituzionali, può sorgere anche un conflitto tra poteri circa l'adozione di un atto legislativo, sotto il profilo della competenza; il giudizio si divide in 2 fasi: preliminare
sull'ammissibilità del conflitto: volto ad accertare l'effettiva sussistenza di esso sotto il profilo soggettivo e oggettivo, concludendosi con un'ordinanza che non incide sul merito del giudizio, la Corte valuta l'ammissibilità, risolvendo il conflitto con la dichiarazione del potere cui di merito spettano le attribuzioni in contestazione e nel caso in cui sia stato emanato un atto, lo annulla con sentenza. I conflitti tra Stato e regioni e tra regioni: è un giudizio tra parti determinate ed ha ad oggetto la definizione delle rispettive sfere di attribuzione lese da un atto invasivo, non può insorgere in base ad un atto legislativo, essendovi il ricorso di legittimità, può avere ad oggetto qualsiasi atto, purché il conflitto leda attribuzioni costituzionalmente rilevanti, non è previsto un previo giudizio di ammissibilità, ma si propone entro 60 giorni dalla pubblicazione, indicando l'ambito di

competenza invasa e le disposizioni ricorso costituzionali e delle leggi costituzionali che si assumo violate, si può richiedere la sospensione su cui la Corte decide nel merito e sull'annullamento. Corte decide con ordinanza, mentre con sentenza.

La sovranità popolare. L'art. 1 Cost. afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, ciò implica che il popolo è titolare della sovranità in senso giuridico, mantenendone continuativamente il possesso, ossia un potere di fatto su di essa e non può rinunciarvi trasferendola ad altri, né delegandone l'esercizio, quindi esso è fonte di legittimazione di ogni potere costituito, quindi lo Stato e gli altri enti politici devono basarsi su tale criterio di legittimazione, tale principio mirò a rovesciare la concezione dello Stato fascista e ad allontanarsi dalla concezione.

ottocentesco concetto di sovranità nazionale, in cui unica interprete della nazione era il ceto della borghesia, ora lo Stato è espressione della volontà popolare; il popolo esercita la sovranità attraverso le elezioni, i vari tipi di partecipazione politica; questo, in senso giuridico, è l'insieme di referendum e mediante gli altri input legati all'ordinamento dal vincolo della cittadinanza, che determina in capo al titolare un complesso di diritti e doveri di tipo politico, direttamente legati allo status giuridico di cittadino, mentre la popolazione è l'insieme di quanti si trovano all'interno di un ente territoriale; diverso è il concetto di nazione che identifica non un rapporto giuridico, ma un vincolo sociale che accomuna e unifica per varie ragioni un insieme di persone fisiche. Il popolo che vota: Rappresenta la fondamentale forma di partecipazione alla vita politica di uno Stato, e il nostro

Il ordinamento prevede un complesso di norme che ne dettano la disciplina, le cui fonti sono la Costituzione e una serie di leggi specifiche. All'art.48 della Costituzione sono previsti 4 principi fondamentali:

  1. È garantito l'elettorato attivo - sono elettori tutti i cittadini che hanno la maggiore età: attivo, ossia spetta a tutti il diritto di votare.
  2. È garantito l'elettorato passivo - ossia il diritto di essere votati e quindi di venire candidati e essere eletti.
  3. Specifiche limitazioni possono essere previste, ma solo dalla legge: per chi non ha la capacità di agire o come pena accessoria in caso di sentenza definitiva, come misura preventiva ed infine per chi sia condannato all'interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici.
  4. Il voto è circondato da una serie di garanzie: esso è personale - deve essere espresso da ogni cittadino di persona, non è legittima l'attribuzione; è uguale - a categorie di cittadini di più voti; è libero.
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A.A. 2007-2008
50 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BalboFonseca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Lucarelli Alberto.