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Gli ordinamenti regionali e locali

Le origini accentrate dello Stato: Alle origini fu organizzato sulla base del modello napoleonico, che

prevedeva la concentrazione di tutto il potere nelle mani dell’autorità centrale; i prefetti, funzionari nominati

dal Governo furono rappresentanti provinciali, ma le autorità principali sul territorio, con funzioni di

garanzia dell’ordine, nomina dei sindaci, preparazione delle elezioni, garantendo la vittoria dei candidati

l’idea di un ordinamento regionale, ma le forze politiche

vicino al Governo; con la Costituente si discusse

erano divise, ritenendo che un eccessivo pluralismo avrebbe potuto ostacolare la creazione di enti territoriali

di ampia dimensione, prevalsero coloro i quali erano a favore della istituzione delle regioni con esclusione di

qualsiasi impostazione federalista e ci si indirizzò verso il modello di Stato regionale non federalista, con la

precisione di Statuti speciali per alcune regione, in Costituzione fu prevista la creazione di 15 regioni

sul presupposto dell’unità

ordinarie e indivisibilità della Repubblica.

La scelta del Costituente nel 1948 e la lenta attuazione dell’ordinamento regionale: Nel 1948 si optò per

lo Stato regionale, ripartendo la Repubblica in:

“enti

- Regioni: autonomi con propri poteri e funzioni attribuiti secondo principi fissati dalla

la cui disciplina prevista direttamente da norme costituzionali

Costitutzione”, “enti nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della

- Provincie e Comuni: autonomi la cui disciplina è demandata alla legge statale

Repubblica, che ne determinano le funzioni”,

ordinaria;

tale assetto fino al 2001, prevedeva una potestà legislativa delle regioni ordinarie corrente o ripartita, in base

all’art. 117 le materie elencate erano attribuite alle regioni, sulla base dei principi fondamentali di

competenza dello Stato fissati con le leggi cornice, la potestà legislativa regionale incontra altri limiti come

l’interesse nazionale e quello delle altre regioni, limite territoriale, obblighi internazionali dello Stato, il

per garantire l’osservanza era previsto il

diritto privato, la materia penale; controllo governativo preventivo

sulla legge regionale, con facoltà di rinvio, il consiglio regionale poteva riapprovare la legge senza

modifiche, ma a maggioranza assoluta, con la possibilità che il Governo potesse promuovere la questione di

legittimità costituzionale alla Corte, o la questione di merito alle Camere, la Costituzione prevedeva inoltre:

- attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative su materie in cui avevano potestà, sulla base

del parallelismo delle funzioni,

- delega delle funzioni della regione a province e comuni,

- autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato,

riconoscimento dell’autonomia

- statutaria per la propria organizzazione,

- istituzione di un commissario del Governo che si occupava del coordinamento stato-regioni e della

trasmissione delle leggi regionali approvate,

- controllo di legittimità da parte di un organo dello Stato sugli atti amministrativi regionali;

l’attuazione dello Stato ragionale fu molto lunga, e negli anni ’90 si ebbe l’esigenza di profonde riforme di

rango costituzionale, così si verificarono trasformazioni che hanno inciso profondamente sull’intero assetto

delle autonomie locali e regionali, si ebbe la Legge:

- 142/1990: primo ordinamento delle autonomie locali, per la quale province e comuni poterono

dotarsi di propri statuti;

introdusse l’elezione

- 81/1993: diretta dei sindaci presidenti delle province;

introducendo l’elezione diretta della maggioranza,

- 43/1995: modificò la legge elettorale regionale,

- Bassanini: sul conferimento di funzioni statali a regioni, province e comuni improntate

all’attribuzione di tutte le funzioni amministrative;

- D.Lgs. 77/1995: nuovo ordinamento della finanza e della contabilità degli enti locali;

introdusse l’elezione e aumentò l’autonomia

- Legge Cost. 1/1999: diretta del presidente della regione

statutaria; sull’ordinamento degli enti locali

- D.Lgs. 267/2000: unificò nel testo unico la normativa a loro

relativa;

- Legge Cost. 3/2001: di modifica al titolo V della Cost. che ha realizzato, a Cost. inverata, il

federalismo amministrativo e fiscale.

L’ordinamento regionale dopo la riforma del 2001 dell’ordinamento regionale, il suo

Lo statuto e la forma di governo regionale: È fonte normativa primaria

contenuto ha ad oggetto la disciplina della forma di Governo e i principi fondamentali, organizzazione e

dello statuto l’art. 123 Cost. stabilisce che

funzionamento della regione; per il procedimento di approvazione

questa avviene a maggioranza assoluta in due deliberazioni da tenersi a distanza di almeno 2 mesi,

successivamente vi è la pubblicazione ai fini di notizia, per consentire l’eventuale impugnazione del Governo

innanzi alla Corte costituzionale, o la richiesta di referendum, i vincoli che lo statuto deve rispettare, oltre gli

specifici contenuti, attengono il rispetto dei principi costituzionali che obbligano la regione a muoversi lungo

un percorso di fondo già tracciato, esso contiene organizzazione e funzionamento della regione, i cui organi

necessari sono:

- Consiglio,

- Giunta,

- Presidente della Giunta,

- Consiglio delle autonomie,

le cui funzioni essenziali attengono l’attribuzione del:

- potere legislativo al Consiglio,

- potere esecutivo alla Giunta,

capo della Giunta è il Presidente della Regione, che ne ha la rappresentanza esterna e ne dirige la politica di

cui è responsabile, la Costituzione prevede l’elezione del presidente con l’attribuzione del potere

diretta

esecutivo alla di nomina e revoca dei membri della Giunta e vi è un rapporto fiduciario fra presidente e

consiglio; esso può derogare all’elezione diretta del presidente regionale, scegliendo l’elezione da parte del

Consiglio, con la previsione della possibilità di sfiducia da parte di questi; la regione è competente in

materia elettorale, ma in base alla Legge 165/2004 ha l’obbligo di dotarsi di un sistema elettorale che

contribuisca a garantire la stabilità dei governi regionali, garantendo la rappresentanza delle minoranze,

dettando le norme circa l’incompatibilità e ineleggibilità del presidente e fissa in 5 anni la durata in carica

degli organi elettivi regionali. Essa è dettata all’art. 117 Cost. come riformato dalla legge

La potestà legislativa e regolamentare:

costituzionale del 2001, ispirata al principio della inversione delle competenze legislative, indicando le

materie di:

- esclusiva competenza statale, potestà esecutiva;

- competenza regionale in base ai principi fondamentali della legge statale, potestà legislativa

concorrente,

- non indicate vi è una competenza residuale delle regioni,

la Corte costituzionale è intervenuta chiarendo che non tutte le materie di competenza esclusiva della legge

statale sono “materie in senso stretto”, trattandosi di competenze idonee ad interessare una pluralità di

materie, per la competenza residuale, la Corte ha affermato che prima di applicare la residualità, è necessario

verificare se l’oggetto non previsto possa rientrare in una materia riservata alla potestà dello Stato o

concorrente, in ragione delle finalità prevalenti; altra innovazione è la soppressione del visto governativo alla

legge regionale, infatti quando il consiglio l’approva viene pubblicata ed entra in vigore, ed entro 60 giorni

dalla pubblicazione, il Governo può promuovere una questione di legittimità e lo stesso può fare la regione

si aggiungono a quelle previste dall’art. 117 Cost. ed

per una legge statale; particolari forme di autonomia

attribuite alle regioni con legge statale approvata a maggioranza assoluta; circa la potestà regolamentare

viene distribuita a:

- Stato: che può delegarla alle regioni,

- Regioni: in relazione a materie di esclusiva competenza regionale,

per l’organizzazione e svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

- Province e Comuni:

Le funzioni amministrative: Prima della riforma il sistema era basato sul criterio del parallelismo delle

ossia sull’attribuzione alle regioni della gestione amministrativa delle materie di competenza

funzioni,

legislativa delle regioni stesse, salvo le funzioni di interesse locali spettanti a province e comuni, con la

l’art. 118 Cost. dispone che in via

riforma si è sostituito a tale criterio quello della sussidiarietà verticale,

generale “le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni”, salvo che la legge regionale o statale

reputino che vadano esercitate unitariamente ad un libello territoriale più elevato per garantire esigenze di

carattere unitario.

L’autonomia finanziaria e fiscale: L’art. 119 Cost. prevede l’autonomia finanziaria di entrate e spesa delle

regioni, che hanno un proprio patrimonio e possono fare investimenti e sui prestiti è esclusa la garanzia dello

Stato, le loro risorse sono:

- autonome: ossia derivanti da tributi ed entrate proprie e dalla compartecipazione al gettito di tributi

erariali,

- fondo perequativo: istituito con legge statale, ossia risorse che vanno trasferite senza vincolo di

destinazione, ossia che non possono essere vincolate ad uno specifico settore;

- derivanti da trasferimenti aggiuntivi dallo Stato a determinate regioni o enti locali;

i primi due tipi di risorse devono consentire il finanziamento delle funzioni che le leggi assegnano a ciascun

ossia che l’attribuzione delle funzioni deve

ente, ossia ispirato al principio del parallelismo funzioni-risorse,

finanziarie necessarie a farvi fronte; l’autonomia di

essere accompagnata proporzionalmente dalle risorse

regione ed enti locali deve attuarsi in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento

della finanza pubblica e del sistema tributario; circa il coordinamento finanziario e fiscale, funzione volta a

unificare i vari sistemi finanziari e tributari degli enti, il primo presuppone che ciascun ente possa portare

avanti politiche di bilancio autonome, che vadano incontro ad una coerenza di fondo; i principi di

coordinamento sono le linee guida entro cui regione ed enti possono legittimamente applicare tributi ed

entrate propri.

I poteri di controllo dello Stato: È previsto il generale:

- postere sostitutivo del Governo verso gli organi regionali e/o locali in una serie di ipotesi come:

- mancata osservanza di norme dei trattati internazionali e della normativa comunitaria,

pericolo per l’incolumità e sicurezza pubblica,

-

- il potere di scioglimento: del Consiglio regione e di rimozione del presidente nel caso in cui

compiano “atti e nel caso in cui tali misure

contrari alla Costituzione o violazioni gravi di leggi”

siano dettate da “ragioni esse sono disposte dal Capo dello Stato, previa

di sicurezza nazionale”,

deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la commissione parlamentare per le questioni

regionali. Esse sono caratterizzate dall’attribuzione di forme e condizioni particolari di

Le regioni a statuto speciale:

autonomia, i loro statiti sono adottati con legge costituzionale e possono derogare al quadro generale fissato

in Costituzione, tali statuti hanno sempre avuto:

- competenza legislativa più ampia rispetto a quelli ordinari,

- competenza legislativa esclusiva in alcune materie con i vincoli derivanti dalle leggi di riforma

generali dell’ordinamento giuridico,

economico-sociale, dagli obblighi internazionali, dai principi

ed una competenza ripartita, con gli stessi limiti previsti per corrispondente di quelle a statuto

ordinario e una competenza integrativa-attuativa, per integrazione e attuazione delle leggi statali,

- ampia autonomia finanziaria, per cui ad esse sono attribuite ingenti risorse;

gli statuti speciali non regolano le modalità di elezione del presidente della regione, ma rinviano ad una legge

regionale da approvare a maggioranza assoluta e sottoponibile a referendum.

I rapporti delle regioni con altri organi ed enti: La regione intrattiene rapporti con altri organi ed enti, che

possono essere:

- internazionali: è abilitata a concludere accordi internazionali nelle materie di sua competenza, con

enti non italiani, sulla base di una legge statale, i suoi rapporti internazionali sono materia di

legislazione corrente,

con l’UE:

- nelle materie di propria competenza, concorrono alla formazione degli atti comunitari e

all’attuazione ed esecuzione degli atti dell’UE,

- con lo Stato: hanno ad oggetto la rispettiva competenza legislativa e la Costituzione prevede forme di

coordinamento tra Stato e regioni, nel 1988 la legge ha istituito la conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la Legge cost. 3/2001 ha previsto

l’integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle

regioni e degli enti locali,

possibili per la conclusione di intese, per agevolare l’esercizio delle proprie

- con altre regioni:

attraverso l’istituzione di organi internazionali comuni e la ratifica di queste intese con

funzioni,

legge regionale,

- con gli enti locali: la riforma costituzionale ha delineato per le regioni funzioni legislative e di

programmazione, attribuendo agli enti locali la competenza amministrativa, tale assetto mira alla

collaborazione tra regioni e enti locali con la previsione della istituzione di un consiglio delle

autonomie locali.

L’ordinamento dei comuni e delle province: aspetti generali: Il TUEL del 2000 ha operato un riassetto

della disciplina applicabile agli enti locali e si divide in due parti contenenti l’ordinamento:

- istituzionale degli enti locali;

- contabile e finanziario;

comuni e province vengono definiti enti a fini generali, ossia devono necessariamente occuparsi di alcune

funzioni, mentre per gli altri aspetti possono agire liberamente a tutela degli interessi e dei bisogni della

collettività locale, e godono di ampia autonomia:

- statutaria: stabilendo le norme fondamentali del funzionamento ed organizzazione interna,

- normativa: potendo disciplinare la propria attività mediante regolamenti nel rispetto della legge e del

proprio statuto, potendo organizzarsi ed amministrare nell’autonomia decisionale,

- organizzativa e amministrativa:

adempiendo i compiti attribuitigli dalla legge,

esplicata attraverso l’imposizione fiscale, nel rispetto e nei

- impositiva e finanziaria: limiti posti da

leggi, statuti, regolamenti e finanziarie.

L’art. 118 Cost. stabilisce che gli enti locali sono titolari delle

Le funzioni: funzioni amministrative loro

proprie e di quelle conferite con la legge statale o regionale, in base alle rispettive competenze, il criterio di

per l’attribuzione di ogni funzione pubblica all’ente

riferimento è quello della sussidiarietà in senso verticale,

territoriale più vicino al cittadino, nei limiti cui ciò è possibile in concreto; in Cost. vi è anche un riferimento

ossia la possibilità di attribuire all’attività dei privati ciò

al criterio della sussidiarietà in senso orizzontale,

che ritengano opportuno a fini di tutela e promozione degli interessi della comunità locale.

Gli altri enti locali: Sono previste:

- città metropolitane: includono le città maggiori, istituite con legge statale previo referendum, dotate

di un ordinamento diverso da quello di comune e provincia, che riassume le funzioni di entrambi e

opera una gestione congiunta sul presupposto della contiguità territoriale e integrazione socio-

economica, costituite dall’unione di più comuni che esercitano congiuntamente una

- unioni di comuni: pluralità di

funzione potenziando la fornitura di servizi ed utilità che non potrebbero fornire da soli,

unioni di comuni montani e delle isole, che unificano l’esercizio di

- comunità montane e isolane:

alcune funzioni per la sussistenza dei medesimi problemi.

Organizzazione degli enti locali: La struttura di province e comuni è quasi la stessa, i loro elementi sono:

- sindaco o presidente: eletti direttamente con suffragio universale a maggioranza assoluta dei voti

validi, durano in carica 5 anni, il sindaco nomina e revoca gli assessori che con lui compongono la

ha la rappresentanza dell’ente e la responsabilità dell’amministrazione con l’attribuzione di

giunta,

funzioni:

- convoca e presiede la giunta,

- adotta ordinanze contigibili ed urgenti;

- nomina i responsabili di uffici e servizi,

regola l’attività di negozi e uffici pubblici,

-

- riveste la qualifica di ufficiale del Governo e svolge compiti di pubblica sicurezza e polizia

giudiziaria,

gode di prerogative come permessi, aspettative, indennità e rimborsi, ma è tenuto al compimento dei

doveri propri del suo ufficio, può essere sfiduciato con un’apposita mozione, approvata a

maggioranza assoluta per appello nominale, con lo scioglimento del consiglio e nuove elezioni

secondo il TUEL è “l’organo di indirizzo in quanto

- consiglio: e di controllo polito-amministrativo”,

ha la competenza ad approvare gli atti fondamentali dell’ente e di dettare le linee di indirizzo politico

generale dell’ente, in base ai quali sindaco e giunta dovranno agire,

sindaco all’attuazione delle sue funzioni agendo in qualità di organo

- giunta: collabora con il

collegiale con competenza generale;

è una figura di funzionario, resa autonoma dal governo, dipendendo da un’agenzia

il segretario comunale

autonoma per l’albo dei segretari comunali e provinciali ed ha assunto funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa, i dirigenti hanno compiti di attuazione dei programmi.

I controlli sugli enti loc

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BalboFonseca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Lucarelli Alberto.
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