IL GOVERNO NELLA COSTITUZIONE
➔ LE FONTI
• Costituzione (Artt. 92 a 96)
Da oggi nelle nostre democrazie c’è tanto bisogno di individuare poteri, regole… del Governo.
La nostra costituzione è stata scritta incentrandosi sul parlamento, in piccola parte sul Governo.
Art 76 e 77 riguardano i decreti-legge e legislativi del governo, ma per sempre con partecipazione del Parlamento.
• Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (art. 95,3)
Altre regole sul governo si trovano nelle leggi ordinarie o su atti aventi forza di legge, tra cui responsabilità del governo…
• Regolamenti (governativi, ministeriali, interministeriali)
Oggi si stanno perfezionando i regolamenti per individuare i Sottosegretari di Stato = figura istituzionale dello Stato che
appartiene al Governo, più in basso rispetto al ministro, ma ha funzioni che il ministro delega da svolgere in alcuni ambiti.
Es. Ministro economia e finanze, parte del bilancio viene delegata ad un sottosegretario.
• Consuetudini e prassi
LA DISCIPLINA DEL GOVERNO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO (NELLO SPECIFICO)
• Costituzione: artt. 92-96
• Legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio
dei ministri»
Prima ed unica legge che disciplina l’attività del governo, fino a quel momento c’era la legge numero 100 approvata da
Mussolini nel 1926.
Ci sono voluti 40 anni per questa legge, per l’ordinamento e l’attività del governo. Per molto tempo si è applicata una
legge fascista.
• D.lgs. 30 settembre 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del governo» e d.lgs. 30 settembre 1999, n. 303
«Ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri»
La denominazione e il numero dei ministeri erano usate per prassi.
Il Governo nella sua prima riunione approva un decreto legge che modifica il decreto legislativo n.300, cambiando così la
denominazione dei ministeri, denominazione che passa nel decreto del PDR e poi viene fissata nel decreto legislativo
n.300. Tutte le volte che cambia Governo, se ritiene opportuno cambiare il nome del ministero, approva un decreto legge
che modificata il decreto legislativo n.300.
• D.p.c.m. (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri)
10 novembre 1993 «Regolamento interno del Consiglio dei ministri»
Come si svolgono le riunioni, le attività, sono state molto importanti durante il covid
• Consuetudini e prassi
➔ LA STRUTTURA
Il governo è un organo complesso (significa che è un organo composto da altri organi primari) composto da:
Organi necessari (art. 92 Cost.)
• Presidente del Consiglio dei ministri organo monocratico, funzione di dirigere la politica del Governo ma senza
mettersi ad un opiano superiore. Lui incarica al PDR i ministri da nominare, perché è lui a dirigere la politica
generale del Governo, esserne responsabile, mantenere l’unita di indirizzo politico e amministrativo
promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
• Ministri (con e senza portafoglio) organo monocratico
- Ministri al vertice delle amministrazioni a cui sono preposti
- Senza portafoglio non hanno alcun ministero, esercitano funzioni delegate dal presidente del consiglio
• Consiglio dei ministri organo collegiale formato dai primi due, viene primariamente attribuita la funzione di
indirizzo politico, determina la politica generale approvando disegni di legge, atti aventi forza di legge e
regolamenti, presieduto dal Presidente del consiglio.
Organi non necessari
• Vicepresidente/i del Consiglio dei ministri
(Salvini e Tajani sono Vicepresidenti del consiglio, legati alla natura della coalizione di destra)
• Viceministri, dal 1999,
non tutti i ministeri però hanno i viceministri, (es. Esteri e economia) viceministro non è realmente un viceministro, è
delegato dal Ministro per svolgere determinate azioni.
• Sottosegretari assistere e coadiuvare i ministeri a cui appartengono, esercitare funzioni ministeriali delegate dal
ministro.
• Comitati
Sottostruttura del Governo, organi collegiali, comitato interministeriale es. economia e giustizia, alcune tipologie di
decisioni non sono di competenza di un solo ministero, ma sono condivise. Es. PNRR non è di competenza solo del
Presidente e MEF ma anche sviluppo economico, istruzione…
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(fonti: Art. 95 Cost., l. 400/1988 (art. 5), d.lgs. 303/1999) Non è la figura centrale per la costituzione ma lo è per il paese.
• Dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. (Hanno utilizzato un termine semplice dirige, potevano usare
termini più forti quali dà, stabilisce)
• Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo. (Mantiene, stabilisce, determina, prevede, qui dice mantiene
quindi vuol dire che l’indirizzo politico è fatto da altri, quali Governo e Parlamento, poi lui lo mantiene.)
• indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative (può solo sospendere gli atti dei ministri)
• Promuove e coordina l’attività dei ministri
• può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al Consiglio
• concorda con i ministri eventuali dichiarazioni pubbliche ogniqualvolta riguardino la politica generale del
governo
• Pone, direttamente o attraverso un ministro delegato, la questione di fiducia dinanzi alle Camere
Il Presidente del consiglio è una figura centrale, ad oggi sempre più importante, ma che la Costituzione lo definisce
debole. Questo però stride con l’attualità, con l’Unione europea…
Rimane il fatto che il Presidente non ha quegli strumenti giuridico costituzionali che ci sono in Francia, in America...
In Germania (cancelliere, sistema simile al nostro) ma molto più importante. In Italia abbiamo guardato dietro
➔ LA FORMAZIONE
Perché si formi il Governo bisogna seguire la Costituzione, la fase delle consultazioni non è prevista, ma a causa della
prassi ad oggi è diventata una consuetudine costituzionale.
Il PDR svolge le consultazioni, a partire dai Presidenti delle Camere poi i capi dei partiti insieme ai capigruppo. Le
consultazioni hanno una natura rituale, quel rito che ormai ha un valore costituzionale.
Difatti anche se dalle elezioni risulta chiaramente colui che diventerà il nuovo Presidente del Consiglio, le consultazioni
vengono fatte ugualmente, perché oramai sono un obbligo costituzionale.
Es. Le consultazioni vengono svolte in ogni caso, la Meloni era il capo della coalizione di destra, ha vinto le elezioni, si
sapeva già che sarebbe diventata lei il nuovo presidente, ma le consultazioni sono avvenute in egual modo.
• Costituzione
• Art. 92,2 Cost. «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, i ministri»
Per prassi quando non c’è una maggioranza chiara, il PDR deve dare l’incarico a una nuova figura sulla base delle
consultazioni, per prassi può dare un mandato esplorativo.
Se in questa carica esplorativa il soggetto riesce ad individuare una maggioranza crea il nuovo Governo, non scritto ma
avviene per prassi.
PDR nomina PDC prima di un eventuale esplorativo e su consiglio del PDC i ministri, doppia responsabilità. Pdr decide e
pdc che propone, Uno propone l’altro accetta.
Questo atto arriva a doppia firma, firmato da pdr e controfirmato da pdc, giuramento atto importante, assunzione di
responsabilità.
• Art. 93 Cost. «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica»
• Art 94,1 Cost. «Il Governo deve avere la fiducia delle Camere (...) Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia»
Caso differente è che il Governo debba essere formato non inseguito alle consultazioni elettorali, ma inseguito a una crisi
di Governo, Parlamentare (mozione di sfiducia verso il Governo o alla bocciatura di un atto sul quale aveva posto la
questione di fiducia) extraparlamentare. Le consultazioni restano, data l’assenza di un soggetto “investito” dell’incarico
per volontà elettorale, il PDR ruolo cruciale nelle consultazioni.
Governo dei tecnici, il governo non è espressione di alleanze o forza politiche ma viene nominato per affrontare momenti
difficili dal punto di vista istituzionale-politico o economico, si affida il governo a personalità dotate di specifiche
competenze tecniche.
• Prassi costituzionale
• Consultazioni Con il giuramento terminano tutti gli atti di Costituzione del
Governo, ma il potere il Governo lo avrà solo dopo
l’ottenimento della fiducia dalla Camera e dal Senato.
Il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro
responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della
fiducia.
IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie
funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”
LA FIDUCIA
Art. 94 Costituzione
Il Governo si deve presentare alle Camere entro 10 giorni dal giuramento per ottenere la fiducia (a maggioranza
semplice) da parte di entrambi i rami del Parlamento (bicameralismo perfetto*). Fiducia accordata sulla base di una
mozione motivata e votata per appello nominale
LA MOZIONE DI FIDUCIA
Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice
La fiducia viene ritirata (non è sufficiente un voto contrario delle camere a una proposta del governo per obbligarlo a
dimettersi) viene firmata da almeno 1/10 dei componenti di una camera e non può essere messa in discussione prima che
siano scorsi tre giorni dalla sua presentazione.
La questione di fiducia non è prevista dalla costituzione ma dai regolamenti parlamentari. Il governo appone sulla
propria proposta la questione di fiducia e il voto negativo di una camera su questa porta l'obbligo delle dimissioni del
governo. C'è stato un frequente utilizzo, le proposte su cui essa è apposta non sono emendabili, pertanto, il Parlamento è
chiamato a votare un no o un sì. Ciò ha dato origine alla prassi distorta dei maxiemendamenti che il governo ponendo la
questione di fiducia blinda rispetto a possibili modifiche in Parlamento, abuso dei poteri governativi.
COSA ACCADE SE NON OTTIENE LA FIDUCIA?
Obbligo di presentare (immediatamente) le DIMISSIONI. Il Presidente della Repubblica può decidere se:
a. sciogliere anticipatamente le Camere;
b. riaprire le consultazioni e procedere ad un