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ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Decreto legislativo -> atto del governo
Decreto legge-> atto del governo
Referendum abrogativo
ART 76 // ART 77
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti. DECRETO LEGISLATIVO
REGOLA: potere legislativo NON si delega. Atti aventi forza di legge sono ECCEZIONI alla regola. Se lo si deve fare il
Parlamento deve dire al governo i contenuti delle cose di cui si deve occupare e orientamenti da ottenere, parlamento
deve dire COME, deve dire principi e criteri, se è vaga la delega è illegittima (costituzionalmente illegittima). PRINCIPI,
CRITERI, OGGETTO DEFINITO, TEMPO LIMITATO. Necessario esercitare potere legislativo del governo per un tempo
ben definito, se parlamento scrive legge di delega vaga e determinata e il governo approva decreto legislativo, magari
anche importante, decreto è comunque illegittimo-> illegittimità derivata di decreti legislativi adottati sulla base di leggi
delega vaghe. RISCHIO di leggi delega vaghe quando governo conta su maggioranze molto forti e tendenzialmente
blindate, fanno tutto ciò che vuole il governo (approvare legge delega che faccia fare certe cose). Decreto legislativo è
eccezione attuabile in certi casi che quando si verificano è possibile MA solo a condizione che il parlamento precisi il
contenuto e i tempi della delega altrimenti si spoglia l’organo costituzionale della sovranità di questa sua caratteristica
essenziale. NECESSARIO RISPETTARE LE PREROGATIVE DEL PARLAMENTO. Decreto legislativo utile se materie
hanno tasso di tecnicità molto alto che impedisce al parlamento di impegnarsi per due anni in un solo argomento
complesso (codice di procedura penale-> da modello inquisitorio a modello tendenzialmente accusatorio-> nomina di
una commissione di esperti che ha elaborato materia poi approvata dal Parlamento). Decreto può essere illegittimo
anche se contrasta con al costituzione. Decreto legislativo che non ha rispettato la delega, governo interpreta delega in
modo estensivo, ciò viola la costituzione: legge delega è parametro interposto della legge costituzionale. Governo può
esercitare la delega con più atti successivi. Art 14, co.4 (legge n’400 del 1988) governo è obbligato ad accogliere il
parere delle commissioni permanenti che dovranno esprimersi e indicare punti che ritengono non coerenti con la delega.
Può legislatore delegante obbligare delegato a seguire una certa procedura? SI; può prevedere che governo certa
commissione di esperti, fa parte della fissazione dei criteri e principi direttivi che ogni delega deve contenere.
DECRETO-LEGGE
Art 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Co.2 Quando, in **casi straordinari di necessità e di urgenza** , il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche
se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Eccezione dell’eccezione. Costituente aveva in mente terremoti, cataclismi… Provvedimento subito presentato alla
camera e convertito entro 60 giorni-> altrimenti come se mai esistito-> inefficacia ex tunc (retroattiva). Nullità del
contratto per contrasto con norme imperative-> contratti stipulati sulla base del decreto legge non però convertito. FINE
NON GIUSTIFICA I MEZZI.
Media mensile dei decreti-legge è altissima (2%), governo si inventa casi straordinari di necessità e urgenza, corte
costituzionale quando si trova a giudicare la costituzionalità di questi li dichiara puntualmente illegittimi. Corte ha detto
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che lei controlla se non c’erano glie stremi anche se il parlamento ha convertito in legge. Intervento NON sana il vizio del
governo, anche legge di conversione è illegittima per illegittimità derivata. Governi approvano così tanti decreti-legge,
ABUSO (dagli anni ’90):
1. Ragione tecnica : governo quando vuole presentare disegno legge al parlamento finisce nella macchina
parlamentare, governo deve dimostrare che mandato che ha ricevuto sia realizzato, necessita di una corsia
preferenziale, con decreto-legge le camere devono discuterlo entro 60gg. Governo fa decreto-legge e mentre
questo è sotto esame del parlamento, in sede di conversione il governo aggiunge degli emendamenti per
aggiungere più cose-> disomogeneità di contenuto (vizio di legittimità costituzionale)-> corte costituzionale
guarda alla ratio del provvedimento provvisorio, se c’è caso straordinario è IL caso, no i casi, no rete di
interventi di emergenza.
2. Ragione psicologica
: Il 58esimo giorno governo mette la questione di fiducia-> maggioranza lo approva per non
andare a casa. Tutti i governi hanno usato questo sistema e corte costituzionale più volte è intervenuta dicendo
che non è possibile-> contenuto del decreto deve essere omogeneo. Pres. Napolitano ha scritto anche lettera
formale al pres. della Camera e Senato accusandoli del modo brutale di approvazione dei decreti-legge e
dell’uso che se ne fa.
Evitare che si alteri l’equilibrio costituzionale dei poteri, è già di fatto alterato.
REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE: anni ‘60/’70 il governo diceva che stavano scadendo i contratti di
locazione-> decreto-legge che proroga la scadenza per 6 mesi, in questi 6 mesi lavorano ad un progetto per
risolvere. MA il 58esimo gg approvavano decreto legge col quale prorogavano ulteriormente, cambiavano
qualche parola ma in sostanza uguali-> DECRETI ‘CATENACCIO’. Nel 1996 Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittimità costituzionale della reiterazione dei decreti-legge, contenuto della sentenza anche nell’art 15 della
legge n’ 400 del 1988.
Decreto legislativo e decreto-legge hanno limiti sul loro oggetto (art 72)-> ‘riserva di assemblea’ per alcune materie che
sono precluse agli atti aventi forza di legge. Alle volte è stata disciplinata la materia elettorale-> caso imminenza elezioni
regionali (Lazio), una lista non era riuscita a presentare i suoi candidati entro il termine (coalizione consistente) ->
governo intervenne con decreto-legge col quale stabiliva che si intendevano regolarmente presentate le liste i quali
rappresentati erano dentro l’ufficio al momento dello scadere del termine, cosa fatta ad hoc. Cortocircuito inutile perché
quando lista fece ricorso sul suo ritardo, il TAR disse che queste sono elezioni regionali e non può intervenire un
decreto-legge-> disinvoltura con cui il meccanismo del decreto-legge viene utilizzato quando è possibile solo in casi di
necessità ed urgenza. REFERENDUM ABROGATIVO (art 75)
Non va confuso col referendum come fonte del diritto. Nella nostra Costituzione il referendum si trova all’art 138 (natura
diversa), nelle disposizioni in materia di modificazione delle regioni… referendum= eccezione alla logica delle istituzioni
rappresentative, talvolta occorre ascoltare direttamente la voce dei cittadini per avere una conferma o per modificare le
regole giuridiche (referendum abrogativo). Esso è di per sé un atto avente forza di legge, con esso i cittadini non
vengono consultati per capire se il parlamento debba abrogare una legge o altro-> manifestazione della volontà di
cancellare dall’ordinamento giuridico una regola giuridica con forza di legge, abroga direttamente la regola senza
necessità di altri passaggi-> ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE. Grande espressione di democrazia diretta. Possibilità di
TOGLIERE non aggiungere, istituto valorizzato in una chiave di CORREZIONE, no sostituzione. Essendo al Costituzione
che consente ai cittadini questa funzione correttiva, questa prerogativa non può essere superata dagli altri organi
costituzionali. ECCEZIONE
Ci sono democrazie rappresentative dove il referendum non viene utilizzato solo con questa dimensione abrogativa,
alcuni ordinamenti consentono di promuovere referendum per sfiduciare un neo eletto (recall)-> alle volte anche cittadini
chiamati ad esprimersi dallo stesso deputato. Questi meccanismi delegittimano un po’ la democrazia rappresentativa,
rischiano di metterla costantemente in difficoltà, problema di diversa concezione della rappresentanza. Dibattito in Italia
sull’introduzione di forme di referendum non solo abrogativo per correggere degenerazioni del sistema rappresentativo,
per diminuire autoreferenzialità. Questa concezione del referendum a livello LOCALE (dagli anni ’90), nei comuni ci sono
referendum col valore di indirizzo politico-amministrativo. Idea è di renderli obbligatori quando si devono assumere
grandi decisioni: forme di referendum dove i cittadini di un determinato territorio possano o meno esprimersi
sull’opportunità di quell’opera pubblica.
Referendum lo possono richiedere 500 000 elettori (iniziativa dai cittadini) o da 5 consigli regionali.
La costituzione riserva ad una legge la possibilità di svolgere un referendum, legge che è stata approvata solo negli anni
’70 (distanza dal 1948). Legge n’352 del 1970-> disciplina in maniera analitica cosa devono fare i cittadini/ consigli per
promuovere il referendum e quale procedura seguire. Negli anni ‘60/’70 parlamento è impegnato in una serie di riforme e
una di queste che spacca in due il parlamento è l’introduzione del DIVORZIO, il parlamento non riusciva ad approvare
questa legge, non si riusciva a trovare una maggioranza, grande ostruzionismo. Accordo politico trovato per far passare
la legge sul divorzio ma anche legge che dia attuazione all’art 75 della costituzione. Partito cattolico lascia approvare
divorzio e poi lui stesso mobiliterà i cittadini per promuovere referendum abrogativo sulla legge sul divorzio-> primo
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referendum: grande maggioranza degli italiani favorevoli all’introduzione del divorzio. Lungi dall’essere strumento dei
cittadini, è quasi sempre stato strumento delle forze politiche che mobilitavano i cittadini a chiederlo. Necessità quorum
di 500 000 elettori sia limite troppo basso per il referendum, troppo facile promuovere un referendum, per un partito è
molto facile, se referendum promosso da cittadini stessi più difficile-> critiche fin da subito sulla facilità. Referendum
diviene strumento di lotta nel sistema politico o promozione di un certo soggetto a forza politica (diviene partito).
Legge istitutiva del referendum prevede fa