Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 37
Diritto Pubblico Pag. 1 Diritto Pubblico Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Pubblico Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Pubblico Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Pubblico Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Pubblico Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Pubblico Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Pubblico Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Pubblico Pag. 36
1 su 37
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

 Decreto legislativo -> atto del governo

 Decreto legge-> atto del governo

 Referendum abrogativo

ART 76 // ART 77

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per

tempo limitato e per oggetti definiti. DECRETO LEGISLATIVO

REGOLA: potere legislativo NON si delega. Atti aventi forza di legge sono ECCEZIONI alla regola. Se lo si deve fare il

Parlamento deve dire al governo i contenuti delle cose di cui si deve occupare e orientamenti da ottenere, parlamento

deve dire COME, deve dire principi e criteri, se è vaga la delega è illegittima (costituzionalmente illegittima). PRINCIPI,

CRITERI, OGGETTO DEFINITO, TEMPO LIMITATO. Necessario esercitare potere legislativo del governo per un tempo

ben definito, se parlamento scrive legge di delega vaga e determinata e il governo approva decreto legislativo, magari

anche importante, decreto è comunque illegittimo-> illegittimità derivata di decreti legislativi adottati sulla base di leggi

delega vaghe. RISCHIO di leggi delega vaghe quando governo conta su maggioranze molto forti e tendenzialmente

blindate, fanno tutto ciò che vuole il governo (approvare legge delega che faccia fare certe cose). Decreto legislativo è

eccezione attuabile in certi casi che quando si verificano è possibile MA solo a condizione che il parlamento precisi il

contenuto e i tempi della delega altrimenti si spoglia l’organo costituzionale della sovranità di questa sua caratteristica

essenziale. NECESSARIO RISPETTARE LE PREROGATIVE DEL PARLAMENTO. Decreto legislativo utile se materie

hanno tasso di tecnicità molto alto che impedisce al parlamento di impegnarsi per due anni in un solo argomento

complesso (codice di procedura penale-> da modello inquisitorio a modello tendenzialmente accusatorio-> nomina di

una commissione di esperti che ha elaborato materia poi approvata dal Parlamento). Decreto può essere illegittimo

anche se contrasta con al costituzione. Decreto legislativo che non ha rispettato la delega, governo interpreta delega in

modo estensivo, ciò viola la costituzione: legge delega è parametro interposto della legge costituzionale. Governo può

esercitare la delega con più atti successivi. Art 14, co.4 (legge n’400 del 1988) governo è obbligato ad accogliere il

parere delle commissioni permanenti che dovranno esprimersi e indicare punti che ritengono non coerenti con la delega.

Può legislatore delegante obbligare delegato a seguire una certa procedura? SI; può prevedere che governo certa

commissione di esperti, fa parte della fissazione dei criteri e principi direttivi che ogni delega deve contenere.

DECRETO-LEGGE

Art 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Co.2 Quando, in **casi straordinari di necessità e di urgenza** , il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,

provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche

se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se

non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con

legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Eccezione dell’eccezione. Costituente aveva in mente terremoti, cataclismi… Provvedimento subito presentato alla

camera e convertito entro 60 giorni-> altrimenti come se mai esistito-> inefficacia ex tunc (retroattiva). Nullità del

contratto per contrasto con norme imperative-> contratti stipulati sulla base del decreto legge non però convertito. FINE

NON GIUSTIFICA I MEZZI.

Media mensile dei decreti-legge è altissima (2%), governo si inventa casi straordinari di necessità e urgenza, corte

costituzionale quando si trova a giudicare la costituzionalità di questi li dichiara puntualmente illegittimi. Corte ha detto

24

che lei controlla se non c’erano glie stremi anche se il parlamento ha convertito in legge. Intervento NON sana il vizio del

governo, anche legge di conversione è illegittima per illegittimità derivata. Governi approvano così tanti decreti-legge,

ABUSO (dagli anni ’90):

1. Ragione tecnica : governo quando vuole presentare disegno legge al parlamento finisce nella macchina

parlamentare, governo deve dimostrare che mandato che ha ricevuto sia realizzato, necessita di una corsia

preferenziale, con decreto-legge le camere devono discuterlo entro 60gg. Governo fa decreto-legge e mentre

questo è sotto esame del parlamento, in sede di conversione il governo aggiunge degli emendamenti per

aggiungere più cose-> disomogeneità di contenuto (vizio di legittimità costituzionale)-> corte costituzionale

guarda alla ratio del provvedimento provvisorio, se c’è caso straordinario è IL caso, no i casi, no rete di

interventi di emergenza.

2. Ragione psicologica

: Il 58esimo giorno governo mette la questione di fiducia-> maggioranza lo approva per non

andare a casa. Tutti i governi hanno usato questo sistema e corte costituzionale più volte è intervenuta dicendo

che non è possibile-> contenuto del decreto deve essere omogeneo. Pres. Napolitano ha scritto anche lettera

formale al pres. della Camera e Senato accusandoli del modo brutale di approvazione dei decreti-legge e

dell’uso che se ne fa.

Evitare che si alteri l’equilibrio costituzionale dei poteri, è già di fatto alterato.

 REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE: anni ‘60/’70 il governo diceva che stavano scadendo i contratti di

locazione-> decreto-legge che proroga la scadenza per 6 mesi, in questi 6 mesi lavorano ad un progetto per

risolvere. MA il 58esimo gg approvavano decreto legge col quale prorogavano ulteriormente, cambiavano

qualche parola ma in sostanza uguali-> DECRETI ‘CATENACCIO’. Nel 1996 Corte Costituzionale ha dichiarato

illegittimità costituzionale della reiterazione dei decreti-legge, contenuto della sentenza anche nell’art 15 della

legge n’ 400 del 1988.

Decreto legislativo e decreto-legge hanno limiti sul loro oggetto (art 72)-> ‘riserva di assemblea’ per alcune materie che

sono precluse agli atti aventi forza di legge. Alle volte è stata disciplinata la materia elettorale-> caso imminenza elezioni

regionali (Lazio), una lista non era riuscita a presentare i suoi candidati entro il termine (coalizione consistente) ->

governo intervenne con decreto-legge col quale stabiliva che si intendevano regolarmente presentate le liste i quali

rappresentati erano dentro l’ufficio al momento dello scadere del termine, cosa fatta ad hoc. Cortocircuito inutile perché

quando lista fece ricorso sul suo ritardo, il TAR disse che queste sono elezioni regionali e non può intervenire un

decreto-legge-> disinvoltura con cui il meccanismo del decreto-legge viene utilizzato quando è possibile solo in casi di

necessità ed urgenza. REFERENDUM ABROGATIVO (art 75)

Non va confuso col referendum come fonte del diritto. Nella nostra Costituzione il referendum si trova all’art 138 (natura

diversa), nelle disposizioni in materia di modificazione delle regioni… referendum= eccezione alla logica delle istituzioni

rappresentative, talvolta occorre ascoltare direttamente la voce dei cittadini per avere una conferma o per modificare le

regole giuridiche (referendum abrogativo). Esso è di per sé un atto avente forza di legge, con esso i cittadini non

vengono consultati per capire se il parlamento debba abrogare una legge o altro-> manifestazione della volontà di

cancellare dall’ordinamento giuridico una regola giuridica con forza di legge, abroga direttamente la regola senza

necessità di altri passaggi-> ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE. Grande espressione di democrazia diretta. Possibilità di

TOGLIERE non aggiungere, istituto valorizzato in una chiave di CORREZIONE, no sostituzione. Essendo al Costituzione

che consente ai cittadini questa funzione correttiva, questa prerogativa non può essere superata dagli altri organi

costituzionali.  ECCEZIONE

Ci sono democrazie rappresentative dove il referendum non viene utilizzato solo con questa dimensione abrogativa,

alcuni ordinamenti consentono di promuovere referendum per sfiduciare un neo eletto (recall)-> alle volte anche cittadini

chiamati ad esprimersi dallo stesso deputato. Questi meccanismi delegittimano un po’ la democrazia rappresentativa,

rischiano di metterla costantemente in difficoltà, problema di diversa concezione della rappresentanza. Dibattito in Italia

sull’introduzione di forme di referendum non solo abrogativo per correggere degenerazioni del sistema rappresentativo,

per diminuire autoreferenzialità. Questa concezione del referendum a livello LOCALE (dagli anni ’90), nei comuni ci sono

referendum col valore di indirizzo politico-amministrativo. Idea è di renderli obbligatori quando si devono assumere

grandi decisioni: forme di referendum dove i cittadini di un determinato territorio possano o meno esprimersi

sull’opportunità di quell’opera pubblica.

Referendum lo possono richiedere 500 000 elettori (iniziativa dai cittadini) o da 5 consigli regionali.

La costituzione riserva ad una legge la possibilità di svolgere un referendum, legge che è stata approvata solo negli anni

’70 (distanza dal 1948). Legge n’352 del 1970-> disciplina in maniera analitica cosa devono fare i cittadini/ consigli per

promuovere il referendum e quale procedura seguire. Negli anni ‘60/’70 parlamento è impegnato in una serie di riforme e

una di queste che spacca in due il parlamento è l’introduzione del DIVORZIO, il parlamento non riusciva ad approvare

questa legge, non si riusciva a trovare una maggioranza, grande ostruzionismo. Accordo politico trovato per far passare

la legge sul divorzio ma anche legge che dia attuazione all’art 75 della costituzione. Partito cattolico lascia approvare

divorzio e poi lui stesso mobiliterà i cittadini per promuovere referendum abrogativo sulla legge sul divorzio-> primo

25

referendum: grande maggioranza degli italiani favorevoli all’introduzione del divorzio. Lungi dall’essere strumento dei

cittadini, è quasi sempre stato strumento delle forze politiche che mobilitavano i cittadini a chiederlo. Necessità quorum

di 500 000 elettori sia limite troppo basso per il referendum, troppo facile promuovere un referendum, per un partito è

molto facile, se referendum promosso da cittadini stessi più difficile-> critiche fin da subito sulla facilità. Referendum

diviene strumento di lotta nel sistema politico o promozione di un certo soggetto a forza politica (diviene partito).

Legge istitutiva del referendum prevede fa

Dettagli
A.A. 2014-2015
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.spagnolo.5 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cortese Fulvio.