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CAPITOLO 10 - LA REVISIONE COSTITUZIONALE E LE LEGGI COSTITUZIONALI
Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale. Leggi in materia costituzionale
L'articolo 138 della Costituzione si riferisce sia alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali, dicendoci che sono adottate le une e le altre con un
determinato procedimento che appena più avanti vedremo. Diventa quindi necessario capire che cosa intendiamo parlando di leggi di revisione costituzionale e che cosa
intendiamo parlando di altre leggi costituzionali. Le leggi di revisione costituzionale sono quelle che vanno a modificare puntualmente il testo della Costituzione; cioè
sono leggi adottate con la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione, il cui oggetto e compito specifico è quello di modificare il testo della Costituzione (rivedono
il testo della Costituzione). Nella prassi italiana di leggi di revisione costituzionale ve ne sono molte anche importanti che nel corso della lezione vedremo.
La procedura di cui all’articolo 138 è adottata anche per le altre leggi costituzionali (come dice appunto il 1° comma dell'articolo 138): per tali si intendono quelle leggi
adottate con quella procedura, caratterizzate dal non incidere, dal non modificare il testo della Costituzione. La dottrina ha tentato di individuare alcuni casi, alcune
categorie in cui si parla tradizionalmente di legge costituzionale. Il 1° caso di legge costituzionale sono quelle leggi per cui la stessa Costituzione richiede l'adozione del
procedimento speciale ex articolo 138 della stessa Costituzione, a richiedere che intervenga la legge costituzionale: siamo in questi casi di fronte all'istituto della riserva
di legge costituzionale. Per fare alcuni esempi l'articolo 137, ad esempio, prevede che sia una legge costituzionale a stabilire le condizioni e le forme e i termini di
proponibilità dei giudizi legittimità costituzionale; ovvero l'articolo 71 prevede che l'iniziativa delle leggi spetti ad alcuni soggetti e poi agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale; ovvero l'articolo 116 che prevede che vi sono alcune Regioni a statuto speciale (Regioni che dispongono di forme condizioni particolari
di autonomia) secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale; ovvero ancora (e qui siamo di fronte ad un caso di rafforzamento della legge
costituzionale) le leggi costituzionali richieste dall'articolo 132 per la modifica delle Regioni [qui si tratta di leggi costituzionali rafforzate perché prevedono elementi
procedimentali ulteriori: vale a dire la richiesta dei Consigli comunali e il referendum]. Ma anche qui siamo di fronte ad una legge costituzionale perché è la Costituzione
che chiede la legge costituzionale. Poi leggi costituzionali saranno tutte quelle leggi che possono essere adottate solo con la disciplina della legge costituzionale perché
non potrebbe quella disciplina essere adottata con legge ordinaria essere [se per esempio una sentenza della Corte colpisse una certa disciplina adottata con legge
ordinaria, si potrebbe, sempre che non vengano violati altri principi costituzionali, adottare quella disciplina con legge costituzionale]. 3° caso di legge costituzionale sono
i casi in cui il Parlamento ritenga di dare una particolare forza a una certa disciplina, approvandola con legge costituzionale invece che con legge ordinaria, in modo da
sottrarla alla modifica da parte del legislatore ordinario. Sono frequenti nella prassi costituzionale italiana i casi di leggi costituzionali adottate per inadempimento delle
riserve di legge costituzionale previste in Costituzione.
L'articolo 72 della Costituzione ha sollevato un problema interpretativo. L'articolo 72 dice all'ultimo comma: “la procedura normale di esame e approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale”. Ci si è posti allora il problema se il costituente, quando parlava di disegni di legge
in materia costituzionale, volesse riferirsi a una materia di tale importanza sostanziale, a una materia sostanzialmente costituzionale che richiedesse sempre l'esame in
Commissione (e quindi una sorta di leggi che, pur non essendo costituzionali, si collocassero su un livello di importanza maggiore. La Corte costituzionale ha sciolto
questo dubbio affermando che, quando l'articolo 72 si riferisce alle leggi in materia costituzionale, non prevede una diversa categoria di leggi ordinarie di rango
sostanzialmente costituzionale, ma si limita a fare riferimento alla necessità dell’esame in Commissione (con le Commissioni in sede referente) per la prima parte del
procedimento di revisione costituzionale. Quindi revisione costituzionale e leggi costituzionali, ex articolo 128, richiedono l'esame da parte della Commissione e poi da
parte dell'assemblea; impediscono che si possa utilizzare il procedimento con le Commissioni in sede redigente ovvero in sede deliberante.
Il procedimento per la revisione costituzionale e per le leggi costituzionali
Esso è disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione e si sostanzia in una serie importante di aggravamenti del procedimento legislativo ordinario. Titolare della
funzione di revisione costituzionale e di legislazione costituzionale è sempre il Parlamento; la funzione di revisione e la funzione di legislazione costituzionale sono
adottati con leggi; queste leggi hanno delle caratteristiche procedimentali ulteriori e sono caratterizzate da particolari aggravamenti della procedura adottata dal
Parlamento per l'esercizio della funzione legislativa. Questi particolari aggravamenti ben si collegano alla nozione che abbiamo visto nelle prime lezioni di rigidità della
Costituzione. Le costituzioni rigide sono quelle che non possono essere modificate con il medesimo procedimento della legislazione ordinaria (ed è quello che succede
nel testo della Costituzione italiana).
Quindi abbiamo detto che il procedimento ex articolo 138 si caratterizza per una serie di aggravamenti del procedimento legislativo ordinario:
1) Il 1° aggravamento è dato dalla duplice deliberazione di ambedue le Camere: per l'approvazione di una legge di revisione costituzionale o di una legge
costituzionale occorre che le due Camere si pronuncino sul medesimo testo, non già una volta come nel procedimento ordinario, bensì ambedue devono
pronunciarsi due volte sul medesimo testo.
2) Il secondo aggravamento è dato dal decorso del tempo; l'articolo 138 dice che le leggi di revisione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi; fra la prima deliberazione di una Camera e la seconda deliberazione della
stessa Camera occorrono almeno tre mesi. I tre mesi quindi devono decorrere fra la prima e la seconda deliberazione della stessa Camera. Nella prassi
costituzionale, al fine di abbreviare i tempi, si ritiene ammissibile che, nell'intervallo di tre mesi fra la prima e la seconda deliberazione della stessa Camera,
intervenga la prima deliberazione dell'altra Camera. Quindi tre mesi fra la prima e la seconda ad esempio della Camera dei deputati; nell'intervallo di tre
mesi può pronunziarsi il Senato che poi farà la seconda deliberazione a tre mesi dalla sua prima deliberazione: le deliberazioni di Camera e Senato si possono
incrociare fra di loro.
3) Il 3° aggravamento è quello delle maggioranze più elevate: le leggi ordinarie possono essere approvate a maggioranza semplice (vale a dire con la metà più
uno dei presenti in aula); le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali richiedono maggioranze più elevate: maggioranza assoluta (vale a dire la
metà più uno dei componenti dell'assemblea) ovvero la maggioranza dei 2/3 per ognuna delle due Camere. Questo vale per la seconda deliberazione perché
la prima deliberazione può essere adottata a maggioranza semplice; il principio delle maggioranze più elevate vale per la seconda deliberazione. U
4) Ultimo aggravamento: il referendum approvativo del testo, che può essere richiesto, nel caso di approvazione della legge di revisione o della legge
costituzionale con la maggioranza assoluta; e può essere richiesto da 1/5 dei parlamentari di ciascuna Camera, da 500mila elettori ovvero da 5 Consigli
regionali.
Questo è il quadro degli aggravamenti previsti dalla dall'articolo 138. Abbiamo collegato gli aggravamenti alla rigidità della Costituzione; abbiamo detto che è tipico delle
costituzioni rigide essere approvati con procedure più gravi, più difficili delle procedure della legislazione ordinaria. Vediamo rapidamente la ratio di questi
aggravamenti. La duplice approvazione da parte di ambedue le Camere che cosa vuol dire? Vuol dire che si richiede alle Camere di tornare un'altra volta sul testo. Il
costituente ritenne necessario che le Camere ripensassero al testo e ci ritornassero sopra, che non approvassero con una sola deliberazione. Il secondo aggravamento è
quello del decorso del tempo. Qual è la ratio di questo aggravamento? La revisione costituzionale e le leggi costituzionali non possono essere adottate sulla emotività;
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non può esserci una revisione o una legge costituzionale che viene adottata perché, a un certo punto, vi è un'ondata emotiva nel paese e, sull'ondata emotiva, si approva
la revisione della Costituzione: il costituente ha chiesto una pausa di riflessione per l’approvazione delle modifiche costituzionali o delle leggi costituzionali. 3°
aggravamento: maggioranze più alte perché le costituzioni rigide es1°no il patto nel paese; il senso della rigidità della Costituzione è che la Costituzione rappresenta il
patto della convivenza politica, civile e sociale e che questi patti della convivenza politica civile e sociale non possono essere modificati da maggioranze occasionali; le
maggioranze per la modifica sono maggioranze più elevate delle maggioranze per la legislazione ordinaria; ma, previdentemente, il costituente ritenne di differenziare le
maggioranze: una certa procedura di modifica può essere adottata a maggioranza assoluta, ma in questo caso, vi sarà la possibilità per alcuni soggetti ( 1/5 dei membri
delle Camere, 50.000 elettori o 5 Consigli regionali) di verificare l'approvazione del testo in un referendum; altrimenti una maggioranza molto alta → la maggioranza dei
2/3 dei componenti delle Camere. Con la maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Camere, nella vigente Costituzione, il referendum è escluso. Perché questa
esclusione? Perché ottenere la maggioranza dei 2/3 significa necessariamente ricomprendere, nella maggioranza che approva la modifica costituzionale, non solo la
maggioranza governativa ma anche l'opposizione o una parte dell'opposizione. Allora il legislatore costituzionale, il costituente, i padri della Costituzione ritennero che, lì
dove si fosse raggiunta una maggioranza così alta, potesse essere evitato il ricors