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Diritto pubblico

Capitolo 2 - Fonti del diritto

Fonte, disposizione, norma

Fonte: ogni atto o fatto abilitato dall'ordinamento a produrre norme giuridiche.

  • Fonti di produzione
    • Fonti atto → volontarietà (es: legge e altre fonti scritte)
    • Fonti fatto → comportamenti (es: consuetudini)
  • Fonti di cognizione (es: Gazzette ufficiali)
  • Fonti sulla produzione: norme che hanno come contenuto non già la disciplina di un comportamento ma la disciplina della produzione di altre norme (es: la Costituzione ci dice come si producono le leggi).

Disposizione: enunciato linguistico di senso compiuto di cui si compone un atto giuridico. Attraverso l'interpretazione di quell'enunciato linguistico che è la disposizione, contenuta nella fonte (testo scritto), noi traiamo la norma.

TESTO → DISPOSIZIONE → NORMA

Norma: regola di comportamento che si desume dall'interpretazione della disposizione. Es: art.9 Cost. → manca il soggetto nel 2° comma, soggetto che è contenuto nel 1° comma: (La Repubblica) tutela il paesaggio [TESTO → "tutela il paesaggio"; DISPOSIZIONE → "La Repubblica tutela il paesaggio"; NORMA → Cosa vuol dire Repubblica? Stato, Regioni, soggetti pubblici, privati… E cosa s'intende per paesaggio?]

Norma vs. Provvedimento

Norma Provvedimento
Regola, prescrizione di contenuto generale e astratto: si rivolge alla generalità dei consociati ed è un comando ripetibile nel tempo. Atto concreto con cui si impone un dato comportamento consistente in un "fare" o in "non fare". Può trattarsi per esempio di una qualche autorità amministrativa che, in attuazione di una norma generale, ti impone un dato comportamento.
Es: Al semaforo rosso bisogna fermarsi Es: gesto del vigile con cui ti dice: "fermati"

Criteri per la risoluzione delle antinomie normative

In un ordinamento caratterizzato dalla pluralità delle fonti, le norme prodotte dalle stesse possono trovarsi a confliggere. Come risolvere le antinomie? Applico l'una o l'altra norma?

A. Criterio cronologico

  • La norma prodotta per ultima è quella che troverà applicazione.
  • Opera fra fonti dello stesso livello gerarchico.
  • Effetto di abrogazione: la norma prodotta per ultima abroga quella prodotta precedentemente (art.15 disposizioni preliminari alc.c.).
    • Abrogazione espressa: allorché la norma prodotta successivamente dalla fonte indichi esplicitamente quali sono le norme che debbano ritenersi abrogate.
    • Abrogazione tacita: quando la norma prodotta successivamente contenga disposizioni incompatibili con le norme precedenti.
    • Abrogazione implicita: di fronte a una nuova disciplina di una certa materia, il fatto che ci sia già una disciplina completa della medesima materia fa sì che l'eventuale disciplina completa si ritenga implicitamente abrogata.

L'abrogazione nasce ex nunc ("da ora"). Di fronte a due norme non applicabili contemporaneamente (abrogazione espressa), la norma precedente, abrogata, continua a disciplinare i comportamenti fino all'entrata in vigore della norma abrogante. L'abrogazione operando ex nunc, continua a disciplinare i comportamenti tenuti sotto la sua vigenza. Non c'è un giudizio di disvalore nei confronti della norma precedente, ma se mai un giudizio di non opportunità a mantenere quella norma: i comportamenti verranno, in ogni caso, giudicati sulla base della norma abrogata fino a che essa è rimasta vigente.

B. Criterio gerarchico

  • Opera fra fonti di rango diverso.
  • Effetto di annullamento.

Se io sono di fronte a due norme non applicabili contemporaneamente in quanto disciplinano in maniera diversa i comportamenti, devo vedere se le norme sono state prodotte da fonti del medesimo livello o di livello diversi. Nel secondo caso la norma contenuta da una fonte di rango più basso sarà annullata per mancato rispetto di una norma prodotta da una fonte di rango più elevato. Vizio → contrasto fra norme che deriva non già da una valutazione di opportunità del decisore di sostituire la norma ma è una conseguenza del fatto che una norma prodotta da una fonte di rango inferiore cozza con la norma prodotta dalla fonte di livello più alto. Conseguenza del vizio è l'annullamento: esso opera ex tunc ("da allora"), sin dall'inizio, dal momento della produzione della norma illegittima. Se una norma prodotta da un regolamento viola una norma contenuta in una legge, la prima è destinata ad essere annullata. Una volta che sia stata annullata, il suo annullamento opera sin dall'inizio: effetto retroattivo. La norma illegittima viene eliminata dall'ordinamento giuridico sin dall'inizio della sua vigenza. Mentre l'abrogazione può essere riconosciuta da ogni operatore, l'annullamento effetto del criterio gerarchico dev'essere dichiarata da un giudice. Quando una fonte di grado inferiore viola quella di grado superiore pur essendo intervenuta precedentemente, i due criteri sopracitati operano contemporaneamente: la Corte costituzionale ha sempre ritenuto in via normale preferibile l'operabilità del criterio cronologico salvo alcuni casi (es: Costituzione del '48 successiva a una legge del '36).

C. Criterio della competenza

  • Opera quando vi è una fonte superiore che può distribuire la competenza fra più soggetti (es: Costituzione).

Esempio: art.64 della Costituzione recita che "ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.". Vi sono attività delle Camere che sono disciplinate solo dai regolamenti parlamentari: una legge che intervenisse in quell'ambito violerebbe il principio di competenza perché invaderebbe la riserva di competenza che la Costituzione attribuisce ai regolamenti parlamentari. L'art. 117 infatti distribuisce la competenza fra legge statale e legge regionale.

  • Normalmente anche il criterio di competenza conduce all'annullamento della norma prodotta da fonte incompetente, ma non sempre. Riserva di legge di una fonte a vantaggio di un'altra: si ha quando la Costituzione prevede che una determinata materia sia disciplinata dalla legge.
Riserva assoluta Riserva relativa Riserva rinforzata
La Costituzione prevede che una certa materia sia disciplinata soltanto dalla legge escludendo l'intervento di fonti subordinate. La Costituzione prevede che una certa materia sia disciplinata soltanto dalla legge, la quale può anche limitarsi a dettare i principi generali della materia affidando il dettaglio a atti subordinati. La Costituzione oltre a preveder l'intervento dà indicazione alla legge di quale sia la direzione che deve prendere e quale sia il contenuto che dev'essere impresso a quella materia.

Capitolo 3 - Forme di stato e forme di governo

Elementi costitutivi dello stato

  • Sovranità: potere rivendicato da un ente in maniera originaria e indipendente; potere che un soggetto esercita sia verso l'interno che verso l'esterno non derivandolo da nessun altro.
  • Popolo: la sovranità si esercita nei confronti di un popolo che risiede sopra un determinato territorio.
  • Territorio

Classificazione delle forme di stato basata sui rapporti sovranità-popolo

  • Ordinamento patrimoniale
  • Stato assoluto
  • Stato di polizia
  • Stato liberale → base rappresentativa limitata → crisi stato liberale
  • Stato totalitario/autoritario
  • Stato socialista → eliminazione della proprietà privata
  • Stato sociale → espansione della base rappresentativa; diffusione generalizzata dei diritti di libertà ed economici; assunzione del principio di uguaglianza come principio base del sistema attraverso strumenti della democrazia; ai diritti di libertà si affiancano i diritti sociali che permettono ai consociati di avere una pari situazione di partenza anche nel godimento dei diritti di libertà.

Classificazione delle forme di stato basate sui rapporti sovranità-territorio

  • Stati unitari
  • Stati composti
  • Stati accentrati
  • Stati decentrati
  • Stati federali
  • Stati regionali

Nozione e classificazione delle forme di governo

Forma di governo: definisce come, nell'apparato titolare dei poteri autoritativi, questi poteri si distribuiscono e in che modo questi poteri si raccordano fra loro.

  1. Parlamentare: esistenza di un rapporto di fiducia fra titolari del potere legislativo e titolari del potere esecutivo. Il popolo elegge il Parlamento: il Parlamento elegge un Governo che è legato al Parlamento, inteso come luogo della rappresentanza politica, da un rapporto di fiducia. Il Governo deve avere la maggioranza in Parlamento ed è la maggioranza parlamentare che esprime l'esecutivo. Questa forma di Governo nasce quando al passaggio fra stato assoluto e stato liberale il Governo cessa di essere espressione della volontà del sovrano e diventa un rapporto che si crea fra Parlamento e Governo.
    • Parlamentare pura: nasce quando l'esecutivo cessa di essere espressione di un rapporto col sovrano e diventa espressione di un rapporto col Parlamento; non vi sono altri attori istituzionali in questo rapporto.
    • Parlamentare razionalizzata: ci si rende conto che i sistemi politici erano più complicati e s'introducono nel sistema istituzionale figure in grado di bilanciare il gioco politico fra Parlamento e Governo; si assiste anche all'introduzione di un Capo dello Stato e di un controllo di costituzionalità: elementi che razionalizzano la forma di Governo parlamentare.
  2. Presidenziale: elezione diretta del Capo dello Stato il quale è titolare del potere esecutivo. Potere legislativo e potere esecutivo godono di due legittimazioni uguali e parallele ma non dipendenti l'uno dall'altra.
    • Congresso → eletto dal popolo
    • Presidente → eletto dal popolo
  3. Semipresidenziale (Francia): elezione del Presidente della Repubblica che ha possibilità di incidere sull'indirizzo politico essendo effettivamente colui che dirige l'esecutivo in forza degli ampi poteri a lui concessi.
  4. Direttoriale: esecutivo né legato da un rapporto di fiducia al Parlamento, né espressione diretta della volontà popolare. Il popolo elegge il Parlamento; esso elegge un Governo che non è espressione della maggioranza parlamentare ma in cui sono rappresentati tutti o la maggioranza dei partiti in Parlamento. Il Governo infine non potrà essere sfiduciato dall'assemblea rappresentativa per la durata del mandato.

Capitolo 4 - Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica nella Costituzione Repubblicana

  • Il Capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale (art.87 Cost.).
  • Potere neutro che svolge un ruolo di garanzia costituzionale [nelle monarchie parlamentari il Capo dello Stato è il monarca].

Elezione del Presidente della Repubblica

  • È eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri (art.83.1 Cost.). È un collegio, più ampio delle sole Camera e Senato, integrato da un numero di 58 delegati regionali (3 per ogni Regione [Val d'Aosta: 1]).
  • Viene eletto nei primi 3 scrutini (83.3 Cost.); è necessaria una maggioranza di 2/3 dell'assemblea. Dopo il 3° scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dell'assemblea, a prescindere da quanti vi partecipano.
  • L'elezione del Presidente della Repubblica implica la necessità di un accordo fra maggioranza parlamentare e opposizione.

Chi può essere eletto?

  • Tetto minimo di età: 50 anni
  • Bisogna godere di diritti civili

Durata mandato e cessazione del suo ufficio

  • Mandato: 7 anni [Camera e Senato durano in carica 5 anni]
  • Cessa dal suo ufficio per:
    • a) Scadenza del mandato: negli ultimi 6 mesi del mandato il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere o anche una sola di esse salvo che i 6 mesi coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura.
    • b) Impedimento permanente
    • c) Morte
    • d) Dimissioni (Leone)
    • e) Decadenza dalla carica in caso di sentenza di condanna della Corte costituzionale per reato presidenziale

Nei casi a), b) e d) il Presidente della Repubblica sarà Senatore a vita salvo che vi rinunci.

  • Convocazione del collegio 30 gg. prima della scadenza del mandato per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica
  • Le Camere che siano prossime alla scadenza della loro legislatura o scadute non eleggono il Presidente della Repubblica (82 Cost.); i poteri del Presidente uscente vengono prorogati fino all'elezione del nuovo.

Attribuzioni relative al potere legislativo

  • Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle Camere
  • Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione
  • Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo
  • Indice il referendum abrogativo
  • Scioglie le Camere
  • Promulga le leggi
  • Nomina i 5 Senatori a vita

Attribuzioni relative al potere esecutivo

  • Emana gli atti aventi forza di legge e i regolamenti
  • Nomina i funzionari dello Stato
  • Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
  • Ratifica i trattati internazionali
  • Ha il comando delle forze armate
  • Presiede il C.S.D.
  • Dichiara lo stato di guerra
  • Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri
  • Presiede il CSM
  • Può concedere la grazia e commutare pene
  • Nomina i 5 giudici della Corte Costituzionale

Irresponsabilità del Presidente della Repubblica e controfirma ministeriale

Art.90 Cost.: l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica deriva dalla vecchia figura dell'irresponsabilità regia (il re era tale per grazia divina e non poteva sbagliare).

Reati presidenziali

  • Attentato alla Costituzione: per gravi violazioni della Costituzione che mettono in pericolo l'esistenza dell'ordinamento giuridico italiano.
  • Alto tradimento: reato di difficilissima configurazione che consiste in collusioni col nemico

Nelle ipotesi di reato presidenziale il Presidente viene giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione integrata: 15 giudici + 16 cittadini sorteggiati da un elenco di 45 eletto dal Parlamento.

Le ipotesi di reato presidenziale sono fattispecie aperte (impossibili da tipizzare ex ante) sebbene questo fatto confligga con l'art.35 della Costituzione in forza del quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Art.90 Cost. Irresponsabilità non assoluta bensì limitata all'interno delle funzioni [se utilizza poteri esorbitando dalle sue funzioni è responsabile degli atti commessi].

Es: Cossiga citato in giudizio per frasi ingiuriose che nel corso del settennio rivolse ad alcuni Senatori → a conferma del fatto che l'irresponsabilità è limitata.

  • Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni
  • Gli atti necessitano ai fini della loro validità della controfirma ministeriale
  • Il ministro proponente assume la responsabilità dell'atto
  • Il Presidente della Repubblica, solo in virtù della deroga posta dall'art.90, si sottrae al principio generale di responsabilità civile, penale e amministrativa di tutti i funzionari e dipendenti dello Stato ai sensi dell'art.28 Cost.
  • La collocazione del Presidente della Repubblica non prevede strumenti che possano far valere contro di lui la responsabilità politica ad esempio per rimuoverlo. Tuttavia, è assoggettabile a una responsabilità politica di tipo diffuso: i suoi comportamenti possono essere criticati dall'opinione pubblica.

Classificazione degli atti presidenziali

3 categorie

  1. Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: in questo caso l'atto proviene dal Presidente della Repubblica ma è il Presidente della Repubblica a determinarne il contenuto. La controfirma ministeriale controlla la provenienza dell'atto, la correttezza formale dell'atto e assume la responsabilità dell'atto: verifica che l'atto sia rimasto all'interno delle funzioni del Presidente della Repubblica e che questi non abbia esorbitato dalle sue funzioni.
    • Es: nomina dei 5 giudici costituzionali, nomina dei 5 Senatori a vita (art.59 Cost.), messaggi alle Camere (rinviando la legge per esempio)

    Nella misura in cui potesse incidere sulla linea di politica criminale, è difficile pensare che possa essere sostanzialmente presidenziale un atto come la grazia, a meno che la stessa non abbia una finalità equitativo-umanitaria.

  2. Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi: atti il cui contenuto sia determinato dal Governo.
    • Es: nomina degli alti funzionari dello Stato; emanazione decreti-legge e decreti legislativi; data di indizione del referendum; promulgazione delle leggi.

    In questi casi è il Presidente della Repubblica che nel suo atto accerta la regolarità del procedimento. Egli non può rifiutare l'atto a meno che con quell'atto non rischi di ricadere nelle ipotesi di reati presidenziali.

  3. Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi: atti il cui contenuto è congiuntamente determinato da Presidente della Repubblica e Ministro/ministri/1° Ministro.
    • Si tratta di atti duali.
      • Es: nomina del Presidente del Consiglio; scioglimento delle Camere; scioglimento dei Consigli regionali; grazia…

Capitolo 5 - Sistemi elettorali e corpo elettorale (inquadramento generale)

Sistema elettorale

Procedure istituzionalizzate per la scelta dei rappresentanti di un'organizzazione/collettività (società per azioni, assemblee…). Nelle democrazie moderne caratterizzate dalla diffusione del diritto di voto e dal suffragio universale, i meccanismi elettorali sono gli strumenti necessari.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher johntravolta1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Stefanelli Valeria.
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