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Art 134-5: organizzazione e competenze della Corte Costituzionale
La riforma dell’intera seconda parte della Costituzione è stata approvata in seconda
lettura dal Parlamento il 16 novembre 2005. Esso si proponeva soprattutto di rafforzare il ruolo
del Presidente del Consiglio (a cui venivano conferiti il potere di nomina e revoca dei Ministri,
nonché quello di chiedere lo scioglimento anticipato delle Camere sotto la sua responsabilità).
Una forma di Governo, dunque, tutta sbilanciata a favore dell’Esecutivo (soprattutto il PdC). La
riforma voleva inoltre costruire uno Stato federale, ma questa legge è stata respinta con il
referendum del 25-26 giugno 2006.
Da circa 20 anni saremmo nella seconda Repubblica.
CAPITOLO V: L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA
1. La nascita dell’Unione Europea
Il processo d’integrazione europeo prende avvio agli inizi degli anni cinquanta con la nascita
delle tre grandi “comunità” europee:
- CECA: Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio, 1951
- CEE: Comunità Economica Europea, 1958
- CEEA/EURATOM: Comunità Europea dell’Energia Atomica, 1959
Obiettivo politico evitare le condizioni per un terzo conflitto mondiale.
Il desiderio principale era la creazione di un mercato comune, basato sulla libera circolazione di
merci e lavoratori dipendenti; diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi, libera prestazione
dei servizi e libera circolazione di capitali. Le tappe furono:
a) Trattato di Bruxelles (1965):
- prima forma di coordinamento tra le 3 comunità
- creazione di una sola commissione europea, un singolo Consiglio e si vara un unico bilancio
europeo
b) Atto unico europeo (1986):
- eliminazione di varie barriere
- ampliamento delle competenze delle istituzioni comunitarie a vari settori
- contiene nel preambolo l’intento di voler dar vita ad un’Unione Europea (cooperazione non
solo economica ma politica)
- potenziamento del ruolo del Parlamento
- avvio della cooperazione europea in materia di politica estera
c) Trattato di Maastricht (trattato sull’UE: TUE, 1992):
- tappa decisiva ulteriore ampliamento dell’area degli interventi delle istituzioni europee;
rafforzamento di alcune politiche comunitarie di particolare rilievo; cooperazione in materia di
giustizia (GAI) e affari interni (PESC) (II e III pilastro oltre al sistema comunitario su cui si
fondava l’UE)
- si pongono le basi per la creazione di una moneta unica europea (l’euro) e l’istituzione di una
banca centrale europea
- principio di sussidiarietà: la comunità europea è legittimata ad agire nei settori che non sono
di sua competenza quando gli altri stati membri non siano in grado
- introduzione della nozione di “cittadinanza europea”
d) Trattato di Amsterdam (1997):
- ulteriore valorizzazione della cittadinanza europea (uguaglianza tra uomini e donne,
protezione delle persone fisiche in ordine alla raccolta e al trattamento dei dati personali)
- riconoscimento del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie
- procedura sanzionatoria in caso di violazione grave e persistente dei diritti fondamentali
e) Trattato di Nizza (2001):
- rafforzamento degli interventi dell’Unione nei seguenti settori: politica estera, sicurezza,
difesa; cooperazione rafforzata e modifiche alla forma di governo comunitaria.
f) Trattato di Atene (2003):
- trattato di adesione tra i 15 Stati membri dell’UE e i 10 nuovi Stati che entrano a farvi parte
- disposizioni volte a facilitare l’ingresso dei nuovi Stati membri
g) Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, (Roma,2004) e Trattato di
riforma (Lisbona,2007):
Il primo dei due trattati tendeva ad esprimere un carattere chiaramente costituente. Per quanto
sia eccessivo considerarlo una vera e propria costituzione, il suo impianto di fondo puntava ad
assumere molti dei contenuti propri delle Costituzioni nazionali. Tre anni dopo il Consiglio
Europeo, abbandonata l’ipotesi di dar vita ad un vero e proprio trattato costituzionale, approvò
il trattato di Lisbona il 31 dicembre 2007 che modificava il TCE (trattato comunitario europeo,
ora chiamato TFUE ed entrato in vigore nel 2009) e il TUE.
Ampliamento dei Paesi membri: da 6 a 27 (+ la Croazia nel 2013)
2. La forma di Governo
Il Consiglio Europeo
composto dai Capi di Stato o di Governo, formalizzato nel ’86 con l’Atto Unico Europeo,
rappresenta il centro di indirizzo politico della Comunità. Delle sue riunioni (2 l’anno,minimo)
esso riferisce al Parlamento.
Il suo Presidente, eletto dal Consiglio, dura in carica due anni e mezzo.
Il Parlamento Europeo
È dal 1979 organo ad elezione diretta; i suoi membri durano in carica 5 anni e vengono eletti
sulla base delle leggi elettorali nazionali. A ciascuno Stato spetta un numero di seggi calcolato
in base alla popolazione.
750 numero massimo parlamentari, 6 min. e 96 max. per ogni Stato
E’ privo di un vero e proprio potere di iniziativa legislativa ed è in grado di incidere sul
contenuto degli atti attraverso la procedura di codecisione. Ha il compito di adozione finale del
bilancio dell’Unione e ha vari poteri di controllo sulla commissione europea: voto di investitura,
mozioni di censura, negazione del discarico (voto favorevole sulla correttezza dell’esercizio del
bilancio comunitario). In seeguito al trattato di Amsterdam, egli raccorda i propri lavori con il
comitato delle Regioni e autonomie loali ed elegge il Presidente della commissione.
La commissione europea ed il suo Presidente
L’organo esecutivo, il Governo della Comunità. Composto da 27 membri nominati dai Governi
degli Stati membri, che durano 5 anni e operano in assoluta indipendenza degli Stati di
appartenenza. La commissione nel 2014 si ridurrà ai 2/3 degli Stati membri. Il Presidente viene
proposto al Parlamento che lo elegge a maggioranza assoluta. Gli altri commissari vengono
scelti tra Presidente della commissione e Consiglio europeo. I poteri sono:
1. Potere di iniziativa e di stimolo nei confronti delle altre istituzioni
2. Potere di esecuzione: esecuzione delle decisioni e gestione del bilancio comunitario
3. Potere di controllo: garantire che sia gli Stati membri sia i privati adeguino i propri
comportamenti agli obblighi derivanti dall’adesione della comunità
4. Potere sanzionatorio
Il consiglio dei Ministri
Detiene la quota più consistente del potere decisionale soprattutto in materia di normazione. E’
presieduto a rotazione da un rappresentante degli Stati membri ed p composto dai ministri
degli Stati membri competenti per la materia di volta in volta oggetto di discussione. Il
Consiglio si avvale per l’esercizio delle sue funzioni del Comitato dei rappresentanti permanenti
(coreper), composto da rappresentati degli Stati membri aventi il ruolo di ambasciatori, cui
spetta il compito di preparare e istruire i lavori del Consiglio. Col trattato di Lisbona, il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata (e non più all’unanimità): voto favorevole del 55% dei
membri del Consiglio che rappresentano il 65% della popolazione dell’Unione.
L’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Il trattato costituzionale prevedeva l’istituzione di un vero e proprio ministro degli esteri
dell’Unione che nel trattato di Lisbona assume il nome di “Alto Rappresentante per la politica di
sicurezza e per gli affari esteri”. Fa parte del Consiglio Europeo e della Commissione, di cui è
uno dei vicepresidenti e partecipa in veste di Presidente alle riunioni del Consiglio dei Ministri
nella sua formazione “affari esteri”. Spetta all’Alto Rappresentante guidare quindi la politica
estera e di sicurezza europea.
Gli organi di controllo e di giustizia
La Corte dei Conti composta da 27 membri (uno per Stato) nominati per 6 anni dal Consiglio,
sentito il Parlamento. Esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Comunità redigendo al
riguardo una relazione annuale che vale, tra l’altro, come punto di riferimento per il Parlamento
in sede di procedura di discarico.
La Corte di giustizia composta da 27 membri nominati per 6 anni dai Governi degli Stati
membri, è l’organo a cui spetta il duplice compito di assicurare la legittimità degli atti delle
istituzioni dell’Unione, nonché il rispetto del diritto comunitario sia da parte delle autorità
statali, sia da parte dei privati. A essa possono ricorrere i giudici nazionali (con il rinvio
pregiudiziale) che si trovino nel corso di un processo a dover applicare una norma comunitaria
di cui sia incerta l’interpretazione o la legittimità.
Il tribunale di primo grado, istituito nel 1988, ha competenze più strette rispetto a quelle
della Corte e le sue sentenze sono appellabili davanti alla medesima.
Il tribunale della funzione pubblica è composto da 7 giudici nominati dal Consiglio per un
periodo di 6 anni, è competente in materia di contenzioso del pubblico impiego dell’UE.
Disposizioni relative ai principi democratici
Ogni cittadino europeo ha diritto a partecipare alla vita democratica dell’Unione e le istituzioni
sono tenute ad assumere le proprie decisioni nela maniera più aperta e vicina ai cittadini,
mantenendo un dialogo aperto e regolare con le organizzazioni rappresentative della società
civile.
3. I poteri delle istituzioni dell’Unione
a. Poteri normativi
Le istituzioni comunitarie (essenzialmente il Consiglio e in certi casi la commissione) sono
titolari di ampi poteri normativi. Le direttive sono atti normativi che fissano degli obiettivi, dei
risultati, con in seguito l’intervento del legislatore nazionale. I regolamenti invece sono atti che
non richiedono alcun intervento poiché contengono una normativa autosufficiente che non
richiede altro che essere applicata. Diretta applicabilità degli atti normativi dell’UE essi
devono obbligatoriamente essere oservate sia da soggetti pubblici che privati.
b. Poteri amministrativi
In genere, il compito di attuare sul piano amministrativo il diritto comunitario spetta alle
amministrazioni nazionali. La commissione assicura attraverso poteri amministrativi di
decisione, controllo, ispezione e sanzione che tale attuazione sia effettiva. La commissione
gestisce inoltre i fondi strutturali (risorse destinate allo sviluppo di particolari settori delle
economie degli Stati membri, puntando al loro riequilibrio).
c. Poteri in campo monetario
- introduzione di una moneta unica europea (prevista già per il ’99)
- istutizione di una banca centrale europea (BCE), i quali organi al vertice sono:
1. Consiglio direttivo, composto dai governatori delle banche centrali nazionali e dai membri
del Comitato esecutivo= decisioni di indirizzo
2. Comitato esecu