CAPITOLO IV: LE TRASFORMAZIONI DELLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA
1. Le caratteristiche fondamentali dello Statuto Albertino: la forma di
Governo e la tutela dei diritti di libertà.
Lo Statuto Albertino, concesso il 4 marzo 1848 da parte di Carlo Alberto, Re di Sardegna,
divenuto poi Costituzione del Regno d’Italia nel 1861, segna tutta la prima fase della nostra
storia costituzionale, rimanendo in vigore, sia pure fra crescenti disapplicazioni e modifiche,
fino all’avvento della Repubblica e della Costituzione Rep. del 1948. Esso si ispirò soprattutto al
modello della costituzione francese del 1830 e quella belga del 1831 e si presentava come una
versione moderata dei principi affermatisi in seguito alla rivoluzione francese. Era una
costituzione “attriata”concessa ai suoi sudditi dal sovrano “prendendo unicamente consiglio
dagli impulsi del nostro cuore”. La forma di governo designata dallo SA è una monarchia
costituzionale pura, di tipo dualista, basata su due centri di potere (Sovrano e Parlamento)
anche se è al Re che spetta il potere esecutivo, la nomina e la revoca dei Ministri e dei membri
del Senato, il potere legislativo condiviso con il Parlamento (Camera elettiva e Senato di
nomina regia) attraverso il potere di sanzionare le leggi, il potere di scioglimento della Camera
elettiva, il comando delle forze armate e il potere estero. Formato da 9 art. sommari, è una
costituzione flessibile (non prevede alcun meccanismo giuridico nei confronti di eventuali abusi
del legislatore).
2. Gli sviluppi della forma di Governo: dalla monarchia costituzionale alla
monarchia parlamentare.
Tratto tipico del regime parlamentare legame di responsabilità politica fra Governo e
Parlamento, che le Costituzioni del secondo dopoguerra disciplineranno attraverso la previsione
espressa del voto di fiducia e sfiducia.
I Governi, pur nominati dal Re, cominciarono da subito a ricercare, all’inizio della loro vita, un
voto parlamentare di adesione agli obiettivi che intendevano perseguire. Questo voto, da un
lato rafforzava il Governo rispetto al Parlamento, ma dall’altro lo rafforzava anche nei confronti
del Sovrano. Da una forma di Governo giocata sull’equilibrio dei rapporti tra Re e Parlamento si
passa ad una forma centrata sull’equilibrio dei rapporti tra Governo e Parlamento.
Il ruolo del Sovrano tende a passare in secondo piano e Vittorio Emanuele II attraverso la
revoca e la sostituzione di più di un Presidente del Consiglio, tenta di recuperare l’esercizio
delle prerogative regie, ma inutilmente. Anche a causa della crisi di fine secolo, si ha la
progressiva accentuazione della rilevanza politica del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Governo. Nel Governo Zanardelli si affermano due principi:
1. La primazia riconosciuta al Presidente del Consiglio rispetto agli altri ministri.
2. La valorizzazione della collegialità nell’esercizio delle funzioni del Governo.
Si ha inoltre il sempre più frequente ricorso ai decreti-legge e ai decreti legislativi.
4. Gli sviluppi nell’assetto dell’organizzazione dello Stato
Durante il periodo cavouriano che precede l’unità d’Italia, l’amministrazione aveva un modello
accentrato di derivazione francese che faceva perno al centro sui Ministeri e sul piano locale sui
Governatori delle Province e sui Sindaci.
• Leggi di unificazione amministrativa del Regno del 1865, in seguito alle quali vengono
accantonate le proposte di creare accanto ai Comuni e Province, le Regioni
• Sistema di giustizia nell’amministrazione: sistema che consente al singolo di chiamare
l’amministrazione a rispondere di eventuali illegittimità davanti ad un giudice ordinario.
• Allargamento dell’autonomia degli enti locali e trasformazione nel 1888 dei Presidenti
delle amministrazioni provinciali e dei Sindaci in organi elettivi e non più di autonomia
governativa.
• Accrescimento degli apparati pubblici, nascita delle prime aziende pubbliche e dei primi
enti pubblici nazionali.
8. Le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana (p.83)
Il nuovo sistema costituzionale era radicalmente difforme da quello che aveva trovato
espressione nello Statuto Albertino. Esso risente dei modelli sperimentati nelle costituzioni di
alcuni stati liberaldemocratici europei, oltre che alle più recenti esperienze costituzionali degl
ordinamenti anglosassoni.
Muta il fondamento di legittimazione del sovrano: (art 12.): “la sovranità appartiene al popolo
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Principio di sovranità popolare: nessun organo di governo può vantare una legittimazione
autonoma all’esercizio delle massime funzioni statuali ma dovrà poter contare su una
legittimazione proveniente da un unico soggetto (il popolo) che in quanto titolare della
sovranità, l’attribuisce ad altri soggetti.
Organi costituzionali
Organi rappresentativi
Organi necessari
Organi indefettibili (insostituibili)
Art 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità”.
Art 3: rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.
Art 11: principio liberale dell’eguaglianza di tutti i cittadini dotati di pari dignità sociali ed
“eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso,razza,lingua, religione,opinioni politiche,
condizioni personali e sociali”.
Art 54: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la
Costituzioni e le regole”.
L’apertura verso i valori del pluralismo sociale si traduce anche nell’atrivuzione di veri e propri
poteri ad alcune essenziali formazioni sociali (famiglia,comunità locali, linguistiche, partiti,
sindacati, confessioni religiose..)
Art 118: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali o