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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.

- Capitolo 8

Parte II

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II- 8 - Par. 1

GIUDICI ORDINARI E

I giudici ordinari: GIUDICI SPECIALI

I giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso

Organi giudicanti:

Organi requirenti: • Organi giudicanti civili:

Gli organi requirenti sono i

Pubblici Ministeri (PM). organi di primo grado: giudici di pace e

Tribunale

Essi curano gli interessi pubblici

e osservano l’obbligo di organi di secondo grado: Corte d’appello.

esercitare l’azione penale. • Organi giudicanti penali:

I loro uffici si rinvengono presso organi di primo grado: giudici di pace,

i Tribunali, le Corti d’appello e la Tribunale, Tribunale dei minorenni, Corte

Corte di Cassazione. d’Assise

organi di secondo grado: Corte d’appello,

Corte d’assise d’appello e Tribunale della

libertà. Torna alla 2

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II- 8 - Par. 1

GIUDICI ORDINARI E

GIUDICI SPECIALI

I giudici speciali:

• I giudici amministrativi, invece, sono i c.d. T.A.R. (Tribunali Amministrativi

Regionali) e il Consiglio di Stato: a loro è affidata la tutela giurisdizionale degli

interessi legittimi, che prevede la possibilità che siano annullati gli atti della

Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio di Stato è giudice d’appello dei T.A.R., ma ha anche poteri consultivi.

• La Corte dei Conti giudica i pubblici amministratori in caso di danno economico

per lo Stato.

• I giudici tributari dirimono le controversie tra cittadini e amministrazione

finanziaria statale.

• I giudici militari, in tempo di guerra, esercitano la loro giurisdizione secondo

quanto previsto dalla legge. In tempo di pace, giudicano solo per i reati commessi

dagli appartenenti alle Forze Armate. Torna alla 3

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II- 8 - Par. 2

PRINCIPI COSTITUZIONALI

IN TEMA DI GIURISDIZIONE

:

Principio del “giudice naturale”

La Costituzione stabilisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale

precostituito per legge” (art.25 Cost): in tal modo, nessuno potrà essere giudicato da

un giudice appositamente costituito dopo la commissione di un determinato fatto.

Inoltre è posto il

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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