R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
- Capitolo 8
Parte II
L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II- 8 - Par. 1
GIUDICI ORDINARI E
I giudici ordinari: GIUDICI SPECIALI
I giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso
Organi giudicanti:
Organi requirenti: • Organi giudicanti civili:
Gli organi requirenti sono i
Pubblici Ministeri (PM). organi di primo grado: giudici di pace e
Tribunale
Essi curano gli interessi pubblici
e osservano l’obbligo di organi di secondo grado: Corte d’appello.
esercitare l’azione penale. • Organi giudicanti penali:
I loro uffici si rinvengono presso organi di primo grado: giudici di pace,
i Tribunali, le Corti d’appello e la Tribunale, Tribunale dei minorenni, Corte
Corte di Cassazione. d’Assise
organi di secondo grado: Corte d’appello,
Corte d’assise d’appello e Tribunale della
libertà. Torna alla 2
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
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GIUDICI ORDINARI E
GIUDICI SPECIALI
I giudici speciali:
• I giudici amministrativi, invece, sono i c.d. T.A.R. (Tribunali Amministrativi
Regionali) e il Consiglio di Stato: a loro è affidata la tutela giurisdizionale degli
interessi legittimi, che prevede la possibilità che siano annullati gli atti della
Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio di Stato è giudice d’appello dei T.A.R., ma ha anche poteri consultivi.
• La Corte dei Conti giudica i pubblici amministratori in caso di danno economico
per lo Stato.
• I giudici tributari dirimono le controversie tra cittadini e amministrazione
finanziaria statale.
• I giudici militari, in tempo di guerra, esercitano la loro giurisdizione secondo
quanto previsto dalla legge. In tempo di pace, giudicano solo per i reati commessi
dagli appartenenti alle Forze Armate. Torna alla 3
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
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PRINCIPI COSTITUZIONALI
IN TEMA DI GIURISDIZIONE
:
Principio del “giudice naturale”
La Costituzione stabilisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge” (art.25 Cost): in tal modo, nessuno potrà essere giudicato da
un giudice appositamente costituito dopo la commissione di un determinato fatto.
Inoltre è posto il
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Riassunti di Diritto pubblico (programma completo)
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