Estratto del documento

Management

e

Economia

-

dell’Insubria

Studi

degli

Università Zuddas

Paolo

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Cap. 1: caratteri fondamentali del fenomeno giuridico: (pag. 4 - pag. 6)

- Diritto e società; caratteristiche fenomeno giuridico; contenuto norme giuridiche; soggetti giuridici; ordinamento

giuridico; Common Law e Civil Law; fonti del diritto e regolamento rapporti; interpretazione del diritto.

Cap. 2: le forme di Stato e le forme di Governo nella loro evoluzione storica: (pag. 7 - pag. 8)

- Il concetto di forma di Stato e forma di governo; lo Stato patrimoniale; lo Stato assoluto e di polizia; lo Stato

liberale; lo Stato totalitario; lo Stato socialista; lo Stato sociale; la monarchia costituzionale; la forma di governo

parlamentare; le forme di governo presidenziale, semi-presidenziale e direttoriale; la forma di governo

dittatoriale.

Cap. 3: Lo Stato costituzionale: (pag. 9 - pag. 11)

- La Costituzione come legge fondamentale; i vari tipi di Costituzione; la Costituzione come fonte normativa negli

sviluppi del costituzionalismo moderno.

Cap. 4: Le trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana (pag. 12 - pag. 13)

- Le caratteristiche fondamentali dello Statuto albertino; gli sviluppi della forma di governo; la legislazione elettorale;

gli sviluppi nell’assetto dell’organizzazione dello Stato.

Cap. 5: Il corpo elettorale (pag. 14 - pag. 17)

- Popolo e corpo elettorale; le caratteristiche del voto; capacità elettorale; democrazia diretta.

Cap. 6: Il Governo (pag. 18 - pag. 20)

- Composizione, formazione, reati.

Cap. 7: Il Parlamento (pag. 21 - pag. 25)

- Composizione, funzionamento, formazione, prerogative dei membri, formazione di leggi, principali funzioni.

Cap. 8: Il Presidente della Repubblica (pag. 26 - pag. 29)

- Elezioni, requisiti, cessazione della carica, funzioni, responsabilità.

Cap. 9: La magistratura (pag. 30 - pag. 32)

- Giudice, partecipazione del popolo, indipendenza, rapporto tra i membri, Consiglio Superiore della magistratura

(CSM), responsabilità magistrati, pubblico ministero, magistrato onorario, corte di cassazione, polizia giudiziaria,

provvedimenti giurisdizionali.

Cap. 10: La Corte Costituzionale (pag. 33 - pag. 36)

- Composizione ordinaria, composizione straordinaria, indipendenza, prerogative dei membri, funzionamento,

compiti.

Cap. 11: Regioni ed enti locali (pag. 37 - pag. 38)

- Regionalismo duale, regioni a statuto ordinario, organi delle regioni.

Cap. 12: Le fonti del diritto (pag. 39 - pag. 42)

- Fonti atto, fonti europee, fonti fatto, soluzioni delle antinomie.

Cap. 13: Diritti e doveri (pag. 43 - pag. 52)

- A chi spettano, principi fondamentali, titolo primo: i rapporti civili, titolo secondo: i rapporti etico-sociali, titolo

terzo: i rapporti economici, titolo quarto: i rapporti politici, titolo quinto: le regioni.

Cara!eri fondamentali del fenomeno giuridico

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1. Il diri!o e la società

Il diritto è un complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una collettività in un dato

momento storico.

Il fenomeno giuridico nasce là dove esiste una forma di aggregazione umana. Essi si danno delle regole che nascono dal

consenso attraverso l’organizzazione comune, ossia la prevalenza politica di un gruppo su un altro. Le regole possono

regolare qualsiasi tipo di rapporto e segnano l’evoluzione dell’uomo verso la civiltà con la nascita delle Città-Stato.

Si deve fare una distinzione tra:

- Regole del diritto: disciplinano in modo stabile i rapporti tra la collettività di una società; sono caratterizzate da

coattività, ossia la loro violazione comporta sanzioni; sono legate in modo indissolubile ad eventi

storici.

- Regole non del diritto: riguardano più che altro la sfera personale e trascendente dell’uomo; la loro adesione è

spontanea; riguardano fini particolari (es. regole religiose).

Queste due tipologie di regole di condizionano a vicenda, il che conferma la storicità del fenomeno giuridico.

Le regole giuridiche possono essere:

- Scritte: per dare solennità.

- Consuetudinarie o non scritte: nate da comportamenti pubblici collettivi.

2. Le cara!eristiche del fenomeno giuridico

Le norme del diritto hanno fondamentalmente 3 caratteristiche:

- Effettività: non basta che una norma esista per essere rispettata, ma deve essere effettivamente riconosciuta dalla

collettività come tale.

- Certezza: servono degli strumenti che facciano conoscere in modo certo le norme, come l’ordinamento giuridico e

le sanzioni.

- Relatività: le norme possono mutare in base alle società e all’insorgere di nuove esigenze.

3. Il contenuto delle norme giuridiche

Scelta effetti giuridici da

Fattispecie astratta attribuire alla fattispecie

Scelta degli eventi a cui astratta

riconoscere determinati effetti

giuridici.

Fatti giuridici

Qualunque evento Posizioni soggettive di

naturale vantaggio

Posizioni soggettive di

svantaggio

Atti giuridici Diritto soggettivo

Attività espressione Ne è titolare chi riceve

Obblighi

Doveri

della volontà una tutela da parte della

Soddisfazione di

Soddisfazione norma

interessi particolari

interessi generali Interesse legittimo

Diritti assoluti

Oneri (semplice o di fatto)

Tutela interesse

Soddisfazione interessi Tutela interesse

individuale

propri collettivo

4. I sogge!i giuridici

I soggetti giuridici sono coloro a cui sono destinate le norme:

- Persone fisiche: fin dalla nascita, tutti hanno capacità giuridica, che deve essere però accompagnata dalla capacità

di agire. Gli infermi di mente e i minori hanno limitata capacità di agire.

- Persone giuridiche: organizzazioni di persone fisiche pubbliche o private.

- Associazioni: non hanno personalità giuridica, ma sono destinatari di alcune norme.

5. L’ordinamento giuridico

Le norme necessitano di un apparato organizzativo, ossia l’ordinamento giuridico, che ne assicura la produzione,

l’applicazione e l’osservanza.

Esistono molteplici ordinamenti giuridici di diversa natura, la quale dipende dal rapporto tra l’ordinamento stesso e la

collettività.

In base alla natura:

Ordinamenti giuridici particolari Ordinamenti giuridici generali

Perseguono molti fini, ma delimitati Perseguono un solo fine che

o

ad uno stesso settore. comprende tutti gli interessi sociali.

Ordinamenti originari Ordinamenti derivati

Ripetono da sé il carattere di Ripetono i poteri da altri

sovranità (es. Stato) ordinamenti (es. regioni)

6. Common law e civil law

Rimanendo nel contesto europeo, nel tempo si sono sviluppati tre diversi ordinamenti, ossia Common Law, Civil Law e

diritto socialista. Si parlerà solo dei primi due.

- Common Law: ordinamento giuridico tipico dell’Inghilterra, è formato da norme principalmente non scritte. In

questa situazione il ruolo del giudice è fondamentale, in quanto rientra nel circuito decisionale con il

Governo e il Parlamento. Egli stesso è una fonte del diritto, in quanto la sua sentenza assume

valore normativo. Deve poi comunque attenersi al principio dello stare decisis: deve pronunciare

sentenze che non siano in disaccordo con quelle pronunciate da altri giudici prima di lui in casi simili

a quelli che sta trattando. (Ordinamento tipico anche degli Stati Uniti).

- Civil Law: ordinamento giuridico italiano, formato principalmente da norme scritte. Nel circuito decisionale rientrano

soltanto Governo e Parlamento, il giudice ne è escluso. Egli può soltanto interpretare le leggi che già

esistono.

Con il tempo i due ordinamenti si sono influenzati a vicenda: la Common Law ha iniziato a mettere per iscritto sempre

più leggi, mentre la Civil Law ha dato maggior importanza al giudice. Ma, nonostante questo, rimangono molto marcate

le differenze tra i due ordinamenti.

7. Fonti del diri!o e rapporti regolatori

Le norme possono essere fonti atto, nate da decisioni degli appositi organi, o fonti-fatto, nate da consuetudini

Ciascuna fonte ha un grado di intensità diverso, disciplinato dai seguenti principi:

- Gerarchia: ogni norma appartiene ad un gradino gerarchico a seconda della forza normativa. A parità di gerarchia,

la norma successiva prevale su quella precedente.

- Competenza: le norme hanno diversa competenza a seconda dell’oggetto preso in causa è dal soggetto da cui è

nata.

Per quanto riguarda la territorialità, le norme hanno effetto solo in relazione ad alcune aree geografiche, ma ci possono

essere delle eccezioni:

- Extraterritorialità: ad es. su un aereo o su una nave italiana in Inghilterra valgono le leggi italiane.

- Immunità territoriale: ad es. le sedi diplomatiche russe in Italia seguono le leggi russe.

8. Interpretazione del diri!o

Il giudice deve applicare le norme alle determinate fattispecie concrete, ma, data la complessità del diritto, ciò non è

sempre semplice. Per cui, egli può ricorrere a diversi tipi di interpretazione:

- Letterale: basata sul lessico della norma.

- Logica: cercando una coerenza interna alla norma

- Analogica: cercando norme che disciplinano fattispecie analoghe a quella trattata al momento.

- Sistematica: ricorrendo ai principi costituzionali generali.

Le forme di Stato e le forme di governo nella loro

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evoluzione storica

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1. Il conce!o di forma di Stato e di forma di governo

- Forma di Stato: insieme delle finalità che lo Stato si propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la propria azione.

Esso determina le caratteristiche di fondo del rapporto tra la struttura del potere statuale e la

collettività che in essa si riconosce.

- Forma di governo: insieme degli elementi che contraddistinguono il modello organizzativo mediante il quale lo Stato

persegue le sue finalità. Si tratta dei mezzi e dei modi che disciplinano i rapporti tra gli organi

costituzionali. 2. Le forme di Stato nella storia

Nei confronti della collettività:

Stato patrimoniale o feudale Stato assoluto

- Formatosi dopo la caduta dell’Impero Romano. - Nascita monarchie assolute (XVI-XVIII sec.)

- Caratterizza tutto l’Alto Medioevo. - Le attività economiche diventano molto importanti.

- È una forma molto embrionale (primitiva). - Lo Stato si fa carico del benessere comune.

- Non possiede strutture portanti. - Nascono le prime strutture stabili.

- Non c’è stabilità. - Lo Stato è interventista.

- Fondato sul diritto di proprietà dei feudatari. - Ci sono molte resistenze: corporazioni e Chiesa.

- Potere “divino” del Sovrano.

Stato liberale/borghese

- Fine XVII sec, metà XIX sec.

- Nasce in Inghilterra in modo pacifico, poi in Francia in Stato di polizia

modo brusco. - Fine XVIII sec in Austria e Prussia.

- Negli Stati Uniti con la Costituzione di Filadelfia del 1787. - Fondamenti dello Stato assoluto.

- Soddisfacimento interessi collettivi. - Nasce una forma di diritto: alcuni soggetti sono

- Garantista: garantisce i diritti umani fondamentali. tutelati dal giudice.

- Negativo: si chiede allo Stato di NON fare (es. Stato, non - Il Sovrano perde potere ed è limitato.

arrestarmi senza un giusto processo).

- Libertà attività economica, lo Stato agisce

indirettamente. Stato totalitario

- Il potere proviene dal consenso della collettività. - XX sec. Italia, Germania e Spagna.

- Separazione poteri. - Unica figura “Capo”.

- Introduzione Costituzione e norme che limitano gli organi - Partito unico e sindacati statali.

costituzionali. - Stato esplicitamente impegnato in ogni settore

della vita.

- Repressione diritti politici e di libertà.

Stato socialista - No principio di uguaglianza.

- XX sec. Russia.

- Partito comunista.

- Diritti di libertà solo per privilegiati.

- Divisione in classi. Stato sociale

- Pianificazioni attività economiche e sociali. - 1900.

- Fondamenti liberali.

- Uguaglianza sostanziale.

Nei confronti del territorio:

Stato unitario Stato regionale

Stato federale

- Accentramento potere. - Intermedio tra unitario e

- Formato da più Stati autonomi.

- Amministrazioni sono sedi federale.

- C’è un potere centrale che si occupa degli

distaccate. aspetti più importanti. - Stato unito, ma con enti locali

- USA, Canada, Germania, Brasile. autonomi.

3. Le forme di governo nella storia

Ad ogni forma di Stato si associano una o più forme di governo.

Monarchia costituzionale

Monarchia assoluta - Avvio Stato liberale.

- Poteri nelle mani del re. - Inghilterra: principio della divisione dei poteri

- Organi consultivi del re, (Locke). Sovrano potere esecutivo e politica estera;

“Governo”. Parlamento potere legislativo e giudiziario (dualismo).

- Stati generali francesi. - Francia: principio della divisione dei poteri

- Oggi: principato di Monaco (Montesquieu e Rousseau). Sovrano potere

e Marocco. esecutivo e nomina ministri; Parlamento potere

legislativo e giurisdizionale.

- La classe borghese diventa la più importante.

- A poco a poco nasce il Governo.

Governo parlamentare - Oggi: Regno Unito.

- Inizi XIX sec. Inghilterra.

- Governo come organo autonomo.

- Mozione di fiducia e sfiducia.

- Capo dello Stato, Parlamento e Governo presidenziale

Governo. - Stati Uniti 1787.

- Monista: Parlamento al centro. - Al centro c’è il Presidente, eletto direttamente dal

- Capo dello Stato è neutrale, popolo.

garantisce la Costituzione.

- Sistema politico-partitico.

- Oggi: Italia. Governo semi-presidenziale

- Fondamenti governo presidenziale.

- Nascono alcuni istituti in più (es. mozioni di fiducia e sfiducia).

Governo direttoriale

- Direttorio a capo. Governo dittatoriale

- Un solo capo con tutti i poteri.

- Hitler e Mussolini.

Lo Stato costituzionale

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1. La Costituzione come legge fondamentale

Al primo posto delle fonti atto si trova la Costituzione.

L’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 afferma: “La società nella quale la garanzia dei

diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione”.

Per cui, nucleo centrale della Costituzione è la separazione dei tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) e il rapporto

tra lo Stato e la collettività.

La Costituzione è la legge fondamentale di un certo Stato, in essa si esprime la volontà della collettività di fissare una

serie di principi condivisi.

2. I vari tipi di Costituzione

Con il tempo le Costituzioni si sono evolute, presentando delle differenze.

Dal punto di vista delle modalità:

- Votata o concessa.

Votata: frutto delle decisioni degli organi collegiali e rappresentativi.

• Concessa: frutto della decisione unilaterale dell’organo al potere.

- Scritta o consuetudinaria.

Scritta: formata da leggi scritte in un unico testo, fonti atto.

• Consuetudinaria: composta da leggi provenienti da consuetudini che si sono poi stabilizzate nel tempo, ma anche da

• leggi scritte.

- Breve o lunga.

Breve: disciplina settori generali della vita umana.

• Lunga: disciplina molti più aspetti della vita umana ed è molto articolata.

- Flessibile o rigida.

Flessibile: i processi di modifica sono semplici e può essere disattesa da un’altra fonte normativa.

• Rigida: i processi di modifica sono complessi e non sempre possibili.

(• Elastica: si adatta alle evoluzioni che avvengono nel tempo.)

- Procedurale o programmatica.

Procedurale: regola l’attività degli organi pubblici.

• Programmatica: regola gli aspetti più diversi della vita.

- Formale o vigente o materiale.

Formale: formata dall’insieme di disposizioni che la compongono.

• Vigente: formata dall’insieme di disposizioni che sono effettivamente in vigore.

• Materiale: formata dalle concezioni sociali e istituzionali condivise in un determinato momento storico.

• La Costituzione italiana è elastica, programmatica e lunga.

3, La Costituzione come fonte normativa negli sviluppi del costituzionalismo moderno

Le prime due Costituzioni sorte sono quella americana del 1787 è quella francese del 1791, entrambe segnarono una

netta divisione con il regime precedente.

Entrambe vennero votate da un’assemblea che stava esercitando il potere costituente, diretto alla creazione di un nuovo

ordine e che non è influenzato dal passato.

In passato, nel 1215, Re Giovanni Plantageneto, detto Senzaterra, concesse la Magna Carta Libertatum.

Il 4 luglio 1776 esordì la Dichiarazione di Indipendenza di Philadelphia, la quale affermava che tutti gli uomini sono creati

uguali e dotati dal loro Creatore di diritti inalienabili, garantiti dai governi.

Esperienza americana Esperienza francese

- Costituzione rigida. - In Europa La Costituzione tardò ad arrivare.

- Prevedeva una disposizione volta ad evitare che il - I francesi erano molto attaccati alla concezione di

legislatore la violasse, ma non c’era un vero e proprio sovranità della legge del Parlamento.

rimedio alla violazione. - Costituzione flessibil

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisamardiiorio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Zuddas Paolo.
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