Management
e
Economia
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dell’Insubria
Studi
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Università Zuddas
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Cap. 1: caratteri fondamentali del fenomeno giuridico: (pag. 4 - pag. 6)
- Diritto e società; caratteristiche fenomeno giuridico; contenuto norme giuridiche; soggetti giuridici; ordinamento
giuridico; Common Law e Civil Law; fonti del diritto e regolamento rapporti; interpretazione del diritto.
Cap. 2: le forme di Stato e le forme di Governo nella loro evoluzione storica: (pag. 7 - pag. 8)
- Il concetto di forma di Stato e forma di governo; lo Stato patrimoniale; lo Stato assoluto e di polizia; lo Stato
liberale; lo Stato totalitario; lo Stato socialista; lo Stato sociale; la monarchia costituzionale; la forma di governo
parlamentare; le forme di governo presidenziale, semi-presidenziale e direttoriale; la forma di governo
dittatoriale.
Cap. 3: Lo Stato costituzionale: (pag. 9 - pag. 11)
- La Costituzione come legge fondamentale; i vari tipi di Costituzione; la Costituzione come fonte normativa negli
sviluppi del costituzionalismo moderno.
Cap. 4: Le trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana (pag. 12 - pag. 13)
- Le caratteristiche fondamentali dello Statuto albertino; gli sviluppi della forma di governo; la legislazione elettorale;
gli sviluppi nell’assetto dell’organizzazione dello Stato.
Cap. 5: Il corpo elettorale (pag. 14 - pag. 17)
- Popolo e corpo elettorale; le caratteristiche del voto; capacità elettorale; democrazia diretta.
Cap. 6: Il Governo (pag. 18 - pag. 20)
- Composizione, formazione, reati.
Cap. 7: Il Parlamento (pag. 21 - pag. 25)
- Composizione, funzionamento, formazione, prerogative dei membri, formazione di leggi, principali funzioni.
Cap. 8: Il Presidente della Repubblica (pag. 26 - pag. 29)
- Elezioni, requisiti, cessazione della carica, funzioni, responsabilità.
Cap. 9: La magistratura (pag. 30 - pag. 32)
- Giudice, partecipazione del popolo, indipendenza, rapporto tra i membri, Consiglio Superiore della magistratura
(CSM), responsabilità magistrati, pubblico ministero, magistrato onorario, corte di cassazione, polizia giudiziaria,
provvedimenti giurisdizionali.
Cap. 10: La Corte Costituzionale (pag. 33 - pag. 36)
- Composizione ordinaria, composizione straordinaria, indipendenza, prerogative dei membri, funzionamento,
compiti.
Cap. 11: Regioni ed enti locali (pag. 37 - pag. 38)
- Regionalismo duale, regioni a statuto ordinario, organi delle regioni.
Cap. 12: Le fonti del diritto (pag. 39 - pag. 42)
- Fonti atto, fonti europee, fonti fatto, soluzioni delle antinomie.
Cap. 13: Diritti e doveri (pag. 43 - pag. 52)
- A chi spettano, principi fondamentali, titolo primo: i rapporti civili, titolo secondo: i rapporti etico-sociali, titolo
terzo: i rapporti economici, titolo quarto: i rapporti politici, titolo quinto: le regioni.
Cara!eri fondamentali del fenomeno giuridico
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1. Il diri!o e la società
Il diritto è un complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una collettività in un dato
momento storico.
Il fenomeno giuridico nasce là dove esiste una forma di aggregazione umana. Essi si danno delle regole che nascono dal
consenso attraverso l’organizzazione comune, ossia la prevalenza politica di un gruppo su un altro. Le regole possono
regolare qualsiasi tipo di rapporto e segnano l’evoluzione dell’uomo verso la civiltà con la nascita delle Città-Stato.
Si deve fare una distinzione tra:
- Regole del diritto: disciplinano in modo stabile i rapporti tra la collettività di una società; sono caratterizzate da
coattività, ossia la loro violazione comporta sanzioni; sono legate in modo indissolubile ad eventi
storici.
- Regole non del diritto: riguardano più che altro la sfera personale e trascendente dell’uomo; la loro adesione è
spontanea; riguardano fini particolari (es. regole religiose).
Queste due tipologie di regole di condizionano a vicenda, il che conferma la storicità del fenomeno giuridico.
Le regole giuridiche possono essere:
- Scritte: per dare solennità.
- Consuetudinarie o non scritte: nate da comportamenti pubblici collettivi.
2. Le cara!eristiche del fenomeno giuridico
Le norme del diritto hanno fondamentalmente 3 caratteristiche:
- Effettività: non basta che una norma esista per essere rispettata, ma deve essere effettivamente riconosciuta dalla
collettività come tale.
- Certezza: servono degli strumenti che facciano conoscere in modo certo le norme, come l’ordinamento giuridico e
le sanzioni.
- Relatività: le norme possono mutare in base alle società e all’insorgere di nuove esigenze.
3. Il contenuto delle norme giuridiche
Scelta effetti giuridici da
Fattispecie astratta attribuire alla fattispecie
Scelta degli eventi a cui astratta
riconoscere determinati effetti
giuridici.
Fatti giuridici
Qualunque evento Posizioni soggettive di
naturale vantaggio
Posizioni soggettive di
svantaggio
Atti giuridici Diritto soggettivo
Attività espressione Ne è titolare chi riceve
Obblighi
Doveri
della volontà una tutela da parte della
Soddisfazione di
Soddisfazione norma
interessi particolari
interessi generali Interesse legittimo
Diritti assoluti
Oneri (semplice o di fatto)
Tutela interesse
Soddisfazione interessi Tutela interesse
individuale
propri collettivo
4. I sogge!i giuridici
I soggetti giuridici sono coloro a cui sono destinate le norme:
- Persone fisiche: fin dalla nascita, tutti hanno capacità giuridica, che deve essere però accompagnata dalla capacità
di agire. Gli infermi di mente e i minori hanno limitata capacità di agire.
- Persone giuridiche: organizzazioni di persone fisiche pubbliche o private.
- Associazioni: non hanno personalità giuridica, ma sono destinatari di alcune norme.
5. L’ordinamento giuridico
Le norme necessitano di un apparato organizzativo, ossia l’ordinamento giuridico, che ne assicura la produzione,
l’applicazione e l’osservanza.
Esistono molteplici ordinamenti giuridici di diversa natura, la quale dipende dal rapporto tra l’ordinamento stesso e la
collettività.
In base alla natura:
Ordinamenti giuridici particolari Ordinamenti giuridici generali
Perseguono molti fini, ma delimitati Perseguono un solo fine che
o
ad uno stesso settore. comprende tutti gli interessi sociali.
Ordinamenti originari Ordinamenti derivati
Ripetono da sé il carattere di Ripetono i poteri da altri
sovranità (es. Stato) ordinamenti (es. regioni)
6. Common law e civil law
Rimanendo nel contesto europeo, nel tempo si sono sviluppati tre diversi ordinamenti, ossia Common Law, Civil Law e
diritto socialista. Si parlerà solo dei primi due.
- Common Law: ordinamento giuridico tipico dell’Inghilterra, è formato da norme principalmente non scritte. In
questa situazione il ruolo del giudice è fondamentale, in quanto rientra nel circuito decisionale con il
Governo e il Parlamento. Egli stesso è una fonte del diritto, in quanto la sua sentenza assume
valore normativo. Deve poi comunque attenersi al principio dello stare decisis: deve pronunciare
sentenze che non siano in disaccordo con quelle pronunciate da altri giudici prima di lui in casi simili
a quelli che sta trattando. (Ordinamento tipico anche degli Stati Uniti).
- Civil Law: ordinamento giuridico italiano, formato principalmente da norme scritte. Nel circuito decisionale rientrano
soltanto Governo e Parlamento, il giudice ne è escluso. Egli può soltanto interpretare le leggi che già
esistono.
Con il tempo i due ordinamenti si sono influenzati a vicenda: la Common Law ha iniziato a mettere per iscritto sempre
più leggi, mentre la Civil Law ha dato maggior importanza al giudice. Ma, nonostante questo, rimangono molto marcate
le differenze tra i due ordinamenti.
7. Fonti del diri!o e rapporti regolatori
Le norme possono essere fonti atto, nate da decisioni degli appositi organi, o fonti-fatto, nate da consuetudini
Ciascuna fonte ha un grado di intensità diverso, disciplinato dai seguenti principi:
- Gerarchia: ogni norma appartiene ad un gradino gerarchico a seconda della forza normativa. A parità di gerarchia,
la norma successiva prevale su quella precedente.
- Competenza: le norme hanno diversa competenza a seconda dell’oggetto preso in causa è dal soggetto da cui è
nata.
Per quanto riguarda la territorialità, le norme hanno effetto solo in relazione ad alcune aree geografiche, ma ci possono
essere delle eccezioni:
- Extraterritorialità: ad es. su un aereo o su una nave italiana in Inghilterra valgono le leggi italiane.
- Immunità territoriale: ad es. le sedi diplomatiche russe in Italia seguono le leggi russe.
8. Interpretazione del diri!o
Il giudice deve applicare le norme alle determinate fattispecie concrete, ma, data la complessità del diritto, ciò non è
sempre semplice. Per cui, egli può ricorrere a diversi tipi di interpretazione:
- Letterale: basata sul lessico della norma.
- Logica: cercando una coerenza interna alla norma
- Analogica: cercando norme che disciplinano fattispecie analoghe a quella trattata al momento.
- Sistematica: ricorrendo ai principi costituzionali generali.
Le forme di Stato e le forme di governo nella loro
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1. Il conce!o di forma di Stato e di forma di governo
- Forma di Stato: insieme delle finalità che lo Stato si propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la propria azione.
Esso determina le caratteristiche di fondo del rapporto tra la struttura del potere statuale e la
collettività che in essa si riconosce.
- Forma di governo: insieme degli elementi che contraddistinguono il modello organizzativo mediante il quale lo Stato
persegue le sue finalità. Si tratta dei mezzi e dei modi che disciplinano i rapporti tra gli organi
costituzionali. 2. Le forme di Stato nella storia
Nei confronti della collettività:
Stato patrimoniale o feudale Stato assoluto
- Formatosi dopo la caduta dell’Impero Romano. - Nascita monarchie assolute (XVI-XVIII sec.)
- Caratterizza tutto l’Alto Medioevo. - Le attività economiche diventano molto importanti.
- È una forma molto embrionale (primitiva). - Lo Stato si fa carico del benessere comune.
- Non possiede strutture portanti. - Nascono le prime strutture stabili.
- Non c’è stabilità. - Lo Stato è interventista.
- Fondato sul diritto di proprietà dei feudatari. - Ci sono molte resistenze: corporazioni e Chiesa.
- Potere “divino” del Sovrano.
Stato liberale/borghese
- Fine XVII sec, metà XIX sec.
- Nasce in Inghilterra in modo pacifico, poi in Francia in Stato di polizia
modo brusco. - Fine XVIII sec in Austria e Prussia.
- Negli Stati Uniti con la Costituzione di Filadelfia del 1787. - Fondamenti dello Stato assoluto.
- Soddisfacimento interessi collettivi. - Nasce una forma di diritto: alcuni soggetti sono
- Garantista: garantisce i diritti umani fondamentali. tutelati dal giudice.
- Negativo: si chiede allo Stato di NON fare (es. Stato, non - Il Sovrano perde potere ed è limitato.
arrestarmi senza un giusto processo).
- Libertà attività economica, lo Stato agisce
indirettamente. Stato totalitario
- Il potere proviene dal consenso della collettività. - XX sec. Italia, Germania e Spagna.
- Separazione poteri. - Unica figura “Capo”.
- Introduzione Costituzione e norme che limitano gli organi - Partito unico e sindacati statali.
costituzionali. - Stato esplicitamente impegnato in ogni settore
della vita.
- Repressione diritti politici e di libertà.
Stato socialista - No principio di uguaglianza.
- XX sec. Russia.
- Partito comunista.
- Diritti di libertà solo per privilegiati.
- Divisione in classi. Stato sociale
- Pianificazioni attività economiche e sociali. - 1900.
- Fondamenti liberali.
- Uguaglianza sostanziale.
Nei confronti del territorio:
Stato unitario Stato regionale
Stato federale
- Accentramento potere. - Intermedio tra unitario e
- Formato da più Stati autonomi.
- Amministrazioni sono sedi federale.
- C’è un potere centrale che si occupa degli
distaccate. aspetti più importanti. - Stato unito, ma con enti locali
- USA, Canada, Germania, Brasile. autonomi.
3. Le forme di governo nella storia
Ad ogni forma di Stato si associano una o più forme di governo.
Monarchia costituzionale
Monarchia assoluta - Avvio Stato liberale.
- Poteri nelle mani del re. - Inghilterra: principio della divisione dei poteri
- Organi consultivi del re, (Locke). Sovrano potere esecutivo e politica estera;
“Governo”. Parlamento potere legislativo e giudiziario (dualismo).
- Stati generali francesi. - Francia: principio della divisione dei poteri
- Oggi: principato di Monaco (Montesquieu e Rousseau). Sovrano potere
e Marocco. esecutivo e nomina ministri; Parlamento potere
legislativo e giurisdizionale.
- La classe borghese diventa la più importante.
- A poco a poco nasce il Governo.
Governo parlamentare - Oggi: Regno Unito.
- Inizi XIX sec. Inghilterra.
- Governo come organo autonomo.
- Mozione di fiducia e sfiducia.
- Capo dello Stato, Parlamento e Governo presidenziale
Governo. - Stati Uniti 1787.
- Monista: Parlamento al centro. - Al centro c’è il Presidente, eletto direttamente dal
- Capo dello Stato è neutrale, popolo.
garantisce la Costituzione.
- Sistema politico-partitico.
- Oggi: Italia. Governo semi-presidenziale
- Fondamenti governo presidenziale.
- Nascono alcuni istituti in più (es. mozioni di fiducia e sfiducia).
Governo direttoriale
- Direttorio a capo. Governo dittatoriale
- Un solo capo con tutti i poteri.
- Hitler e Mussolini.
Lo Stato costituzionale
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1. La Costituzione come legge fondamentale
Al primo posto delle fonti atto si trova la Costituzione.
L’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 afferma: “La società nella quale la garanzia dei
diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione”.
Per cui, nucleo centrale della Costituzione è la separazione dei tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) e il rapporto
tra lo Stato e la collettività.
La Costituzione è la legge fondamentale di un certo Stato, in essa si esprime la volontà della collettività di fissare una
serie di principi condivisi.
2. I vari tipi di Costituzione
Con il tempo le Costituzioni si sono evolute, presentando delle differenze.
Dal punto di vista delle modalità:
- Votata o concessa.
Votata: frutto delle decisioni degli organi collegiali e rappresentativi.
• Concessa: frutto della decisione unilaterale dell’organo al potere.
•
- Scritta o consuetudinaria.
Scritta: formata da leggi scritte in un unico testo, fonti atto.
• Consuetudinaria: composta da leggi provenienti da consuetudini che si sono poi stabilizzate nel tempo, ma anche da
• leggi scritte.
- Breve o lunga.
Breve: disciplina settori generali della vita umana.
• Lunga: disciplina molti più aspetti della vita umana ed è molto articolata.
•
- Flessibile o rigida.
Flessibile: i processi di modifica sono semplici e può essere disattesa da un’altra fonte normativa.
• Rigida: i processi di modifica sono complessi e non sempre possibili.
•
(• Elastica: si adatta alle evoluzioni che avvengono nel tempo.)
- Procedurale o programmatica.
Procedurale: regola l’attività degli organi pubblici.
• Programmatica: regola gli aspetti più diversi della vita.
•
- Formale o vigente o materiale.
Formale: formata dall’insieme di disposizioni che la compongono.
• Vigente: formata dall’insieme di disposizioni che sono effettivamente in vigore.
• Materiale: formata dalle concezioni sociali e istituzionali condivise in un determinato momento storico.
• La Costituzione italiana è elastica, programmatica e lunga.
3, La Costituzione come fonte normativa negli sviluppi del costituzionalismo moderno
Le prime due Costituzioni sorte sono quella americana del 1787 è quella francese del 1791, entrambe segnarono una
netta divisione con il regime precedente.
Entrambe vennero votate da un’assemblea che stava esercitando il potere costituente, diretto alla creazione di un nuovo
ordine e che non è influenzato dal passato.
In passato, nel 1215, Re Giovanni Plantageneto, detto Senzaterra, concesse la Magna Carta Libertatum.
Il 4 luglio 1776 esordì la Dichiarazione di Indipendenza di Philadelphia, la quale affermava che tutti gli uomini sono creati
uguali e dotati dal loro Creatore di diritti inalienabili, garantiti dai governi.
Esperienza americana Esperienza francese
- Costituzione rigida. - In Europa La Costituzione tardò ad arrivare.
- Prevedeva una disposizione volta ad evitare che il - I francesi erano molto attaccati alla concezione di
legislatore la violasse, ma non c’era un vero e proprio sovranità della legge del Parlamento.
rimedio alla violazione. - Costituzione flessibil
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