Istituzioni di diritto pubblico
CAPITOLO 1: CONCETTI GENERALI
Le istituzioni del diritto pubblico costituiscono il settore pubblicistico. Sono nozioni generali
sull’organizzazione dello Stato nel suo complesso, quindi gli organi costituzionali riguardano il diritto
costituzionale, mentre il modo in cui operano riguardano il diritto amministrativo. Un altro settore
riguarda come lo stato imposta i tributi per poter operare (diritto tributario) e il diritto penale che pone le
sanzioni. Le istituzioni del diritto pubblico trattate riguardano soprattutto quelle del diritto costituzionale.
La base di partenza sono le radici dello Stato per capire come le nozioni storiche sono collegabili con le
istituzioni infatti la Costituzione del 48 è il risultato di una fase storica particolare cioè il fascismo e una
parte delle norme tendono ad evitare i problemi del passato causati dal fascismo. Gli organi
costituzionali sono il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale e il
corpo elettorale che ha il potere di legittimare l’esistenza dei precedenti. La funzione legislativa ed
esecutiva collegano tali organi.
La funzione generale dello Stato è quella di disciplinare qualunque argomento (aspetto totalitario)
poiché ha un’organizzazione adeguata ed è completo infatti anche se non c’è una precisa norma l’art. 12
delle pre leggi dispone di risolvere il caso con l’analogia. L’ordinamento quindi è completo e generale
perché può intervenire in ogni settore senza alcun limite. All’ordinamento giuridico dello Stato si
sottopongono tutti i soggetti sul territorio. I tre elementi dello Stato che lo compongono sono:
1. popolo comunità di persone legate da un vincolo riconosciuto che intendono istituzionalizzarlo
2. territorio dove vive il popolo, si esclude l’esistenza di Stati nomadi e che l’occupazione bellica
trasferisca il territorio occupato dalla Stato vinto all’occupante. Nello Stato federale, lo stesso
territorio funziona da elemento di esso e dei singoli Stati membri
3. governo organizzazione dei centri di potere che può essere oligarchica fino a ridurre il numero dei
centri di potere ad uno solo (monarchia assoluta o dittatura) o democratica cioè basata sul
bilanciamento tra più centri di potere
La forma di Stato è il rapporto che intercorre tra i tre elementi costitutivi dello Stato e gli Stati si
distinguono con riferimento al rapporto tra territorio e governo in:
1. stati unitari pur rispettando le autonomie locali, conservano una forte centralizzazione delle
funzioni, con un unico governo, un unico presidente e con organi costituzionali rappresentativi solo
centrali
2. stati federali (Stati Uniti) è composto dalla riunione di più Stati che conservano ciascuno parte
della propria sovranità ma affidano il residuo dei poteri (politica estera, militare) a un governo
federale che si distingue dai governi dei singoli Stati e a capo del quale c’è il presidente federale.
Tradizionalmente hanno un parlamento composto da due Camere, una rispecchia la popolazione
proporzionalmente e l’altra rispecchia la presenza di ogni Stato dando a ciascuno un numero uguale
di rappresentanti rispetto agli altri qualunque sia la popolazione. Tale Stato nasce da una
confederazione di Stati che si sono alleati, conservando la propria sovranità e decidendo poi di cedere
parte di essa ad un governo federale che essi costituiscono con limitati e ben definiti poteri
3. stati regionali (Italia) è intermedio tra i precedenti infatti è uno Stato unitario che amplia la sfera
delle autonomie locali che possono essere legislative, amministrative, finanziarie che implicano la
perdita del potere dello Stato centrale di intervenire in determinati settori. Lo Stato ha i poteri che
consentono un indirizzo unitario di tutte le Regioni mantenendo una funzione unitaria di carattere
generale potendo intervenire anche sulle funzioni attribuite alle singole Regioni. Tale Stato nasce da
uno Stato unitario al quale si vuole dare una diversa forma pur in assenza di presupposti storici dello
Stato federale.
Gli Stati inoltre si distinguono con riferimento al rapporto tra governanti e governati in:
1. stati democratici la democrazia di realizza oggi indirettamente con il suffragio ormai universale
con cui si costituiscono gli organi rappresentativi (parlamento) ma esistono anche istituti di
democrazia diretta come il referendum e l’iniziativa legislativa popolare
1
2. stati autoritari il ricorso al corpo elettorale, il dittatore ha potere illimitati che non divide con
nega
altri organi di pari sovranità. Non esistono i diritti di libertà e spesso solo il partito legittimato dal
dittatore è legittimo.
La forma di governo è la ripartizione del potere politico tra i supremi organi dello Stato. Oggi la
distinzione più diffusa è tra:
1. monarchia la fonte di potere da cui deriva il potere del capo dello Stato è originaria infatti una
volta investito è svincolato dalla volontà popolare quindi è l’unico organo dello Stato
2. repubblica la sovranità è attribuita al popolo che la esercita nei limiti e nei modi previsti dalle
costituzioni, eleggendo un presidente della repubblica e i rappresentanti collegiali depositari di parte
della sovranità in quanto organi costituzionali; inoltre il popolo può intervenire direttamente
nell’attività legislativa (referendum). I tipi di repubblica esistenti sono:
a. parlamentari (Italia) il Parlamento è formato da soggetti eletti dal corpo elettorale che
individuano i propri rappresentanti. I parlamentari hanno la facoltà di esercitare il potere
legislativo mentre il corpo elettorale ha il potere di elezione che permette di creare una forma di
governo. Il Governo è nominato dal Presidente della repubblica ed esiste solo con la fiducia
parlamentare quindi è espressione e maggioranza del Parlamento; può essere una fiducia formale
cioè il voto di fiducia fatto in Parlamento oppure non formale con un rapporto di fiducia tra
Parlamento e Governo. Il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica.
b. presidenziali (Stati Uniti) il Presidente è eletto direttamente dal popolo, è capo dello Stato, ha
il potere esecutivo e nomina il Governo che è responsabile solo verso il capo dello Stato quindi
non esiste l’istituto della fiducia e lo scioglimento anticipato delle Camere. Può esserci una
sovrapposizione tra Governo e Parlamento ma questo rimane perché il Parlamento è legittimato
dal popolo. Tale modello può esistere dove non c’è una forte differenza tra le forze politiche
contrapposte.
c. semi presidenziali (Francia) il Presidente è eletto dal corpo elettorale e fa parte del Governo
che è legato al Parlamento con un rapporto di fiducia. La fiducia non occorre che sia iniziale ma
deve perdurare nel tempo. C’è il rischio che il presidente non corrisponda alla maggioranza del
governo.
d. direttoriali (Svizzera) il Parlamento elegge un Governo che riveste anche le funzioni tipiche
del capo dello Stato e l’elezione è a tempo indeterminato quindi non è prevista la fiducia da parte
dell’assemblea pertanto il Governo non può cadere
Un’altra distinzione si basa su:
1. governo assoluto l’esercizio della sovranità è completamente accentrato nelle mani del capo dello
Stato (monarca o presidente della Repubblica) quindi un dittatore. Non esistono altri organi
sostanzialmente costituzionali accanto a lui e tutti i poteri dello Stato sono da lui esercitati
direttamente o indirettamente con organi da lui nominati e solo verso di lui responsabili. La forma di
stato è quindi strettamente legata a quella di governo.
2. governo costituzionale la sovranità è ripartita fra diversi organi costituzionali affermando il
principio della separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Tale forma si distingue in:
a. puro accanto al monarca si ha il consiglio dei ministri (gabinetto) che è un organo collegiale
nominato dal sovrano e revocabile da lui, che gode della sua fiducia e in suo nome esercita il
potere esecutivo mentre quello giudiziario spetta ai giudici nominati dal re che rendono giustizia
in suo nome
b. parlamentare al momento della nascita del governo costituzionale pure nasce un parlamento
bicamerale di cui almeno una Camera è formata con il suffragio in modo che rappresenti il
popolo. Tale Camera esercita la funzione legislativa con l’altra che è espressione del partito della
corona. L’attività legislativa è sottoposta alla sanzione e approvazione del re o capo dello Stato. I
ministri se vogliono esercitare l’attività legislativa, poiché tocca al parlamento tradurla in leggi
formali, devono contare sulla fiducia del Parlamento. Il governo pertanto è responsabile sia verso
il re o capo dello Stato e verso il Parlamento che gli conferisce la fiducia e può toglierla. In
quest’ultimo caso il capo dello Stato deve licenziare il governo e formarne uno nuovo che abbia
la fiducia oppure può sciogliere anticipatamente una Camera o entrambe nella speranza che il
nuovo Parlamento approvi la politica del governo.
2
Le fonti del diritto sono gli atti e fatti dai quali hanno origine le norme giuridico (diritto oggetto). Il
diritto scritto individua le fonti – atto mentre quello non scritto o consuetudinario individua le fonti –
fatto. Le fonti poi si distinguono in:
1. fonti di produzione individuano gli organi e i procedimenti con cui la norma viene posta in essere
2. fonti di cognizione sono atti formali con cui la norma prodotta viene portata a conoscenza dei
destinatari (Gazzetta ufficiale, raccolte di leggi etc.)
Nel nostro ordinamento un primo elenco delle fonti è stato fatto dalle preleggi che prevedevano:
1. leggi
2. regolamenti
3. norme corporative soppresse con la caduta dell’ordinamento corporativo fascista
4. usi
Tale elenco risulta superato alla luce della Costituzione e alle legge ordinarie che successivamente hanno
sviluppato l’elencazione costituzionale. Per ricondurre ad unità il complesso delle norme che formano il
sistema delle fonti oggi si seguono il criterio della gerarchia e della separazione tra le competenze:
1. Costituzione e leggi costituzionali la prima è rigida cioè immodificabile da norme di rango
inferiore mentre le leggi costituzionali sono quelle che aggiungono o sopprimono norme
costituzionali o che rimandano (leggi di revisione) la Costituzione in alcuni suoi precetti.
2. leggi formali e atti con forza di legge le leggi formali sono quelle emanate dal Parlamento;
alcune sono libere nel rispetto della Costituzione altre invece sono vincolate nel contenuto o nel
procedimento della Costituzione o leggi costituzionali cioè quelle modificatrici dei Patti Lateranensi
(emanate solo con accordo fra l’Italia e la Santa Sede), quelle regolatrici dei rapporti tra Stato e le
altre confessioni (devono rispecchiare il contenuto delle intese fra lo Stato e le relative
rappresentanze), quelle emanate in conformità ai trattati internazionali o a seguito di limitazioni della
sovranità nascenti da organismi sovranazionali aventi per fini la pace e la giustizia tra le nazioni
(devono rispettare i trattati), quelle penali che non possono essere retroattive, quelle che devono
disporre per Costituzione in via generale e quelle condizionate a manifestazioni di volontà di enti
autonomi territoriali. Gli atti con forza di legge sono quelli emanati dal Governo con la forma di
decreto legge e decreto legislativo.
3. regolamenti emanati dal Governo o altre autorità amministrative. A seconda dei loro contenuti e
dei soggetti che li emanano, possono collocarsi, rispetto alle fonti primarie su gradi diversi cioè i
regolamenti indipendenti sono norme subprimarie, i regolamenti esecutivi sono norme secondarie
mentre i regolamenti ministeriali sono norme terziarie infine i regolamenti provenienti da autorità
diverse dal Governo non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti governativi e sono
subordinati anche alle norme secondarie.
Fin qui si ha la gerarchia delle fonti e al suo interno si afferma il principio di competenza nei casi di:
- separazione di competenza tra fonti primarie i regolamenti parlamentari escludono l’emanazione
di leggi ordinarie in tema di norme interne delle Camere per garantire le minoranze infatti sono
emanati a maggioranza assoluta dei componenti mentre le leggi sono votate con la maggioranza
semplice; le leggi regionali emanate dalle Regioni a statuto speciale hanno una competenza esclusiva
che esclude quindi la legge statale nelle materie indicate nei loro statuti; i regolamenti comunitari
coprono le materie di competenza esclusiva indicate nei Trattati e tali regolamenti quando entrano
nell’ordinamento interno, abrogano le norme primarie vigenti e quelle successiva.
- concorrenza di competenza tra fonti primarie quando la Costituzione concede la potestà
legislativa alle Regioni ordinarie, riconosce grado legislativo ai contratti collettivi di lavoro stipulati
dalle organizzazioni sindacali riconosciute (art. 39) che hanno efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie cui si riferiscono (norma mai attuata)
4. consuetudini e usi si basano su un presupposto soggettivo (convinzione di doversi comportare in
un dato modo perché giuridicamente obbligatorio) e su uno oggettivo (constante ripetersi di un
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comportamento in uno spazio determinato) proprio quest’ultimo distingue la consuetudine dal fatto
normativo che si esaurisce in un solo evento.
Quando la Costituzione riserva al legislatore determinate materie si ha la riserva di legge che
conferisce una competenza normativa esclusiva al legislatore che pone le norme primarie vietando ogni
intervento del potere normativo secondario e garantendo al cittadino che solo la legge può produrre
norme che attuano i principi costituzionali in tale materia.
La riserva di legge può essere:
1. assoluta la norma costituzionale impone che il legislatore regoli tutta la materia che residua dalla
regola costituzionale con l’esclusione di ogni intervento di norme secondarie anche solo esecutive.
Tale riserva diventa rinforzata se il rinvio al legislatore è accompagnato dall’apposizione di speciali
limiti di legiferazione inoltre diventa costituzionale se la norma costituzionale vieta al legislatore
ordinario ogni intervento nella materia o la norma espressamente dichiara che potrà provvedersi solo
con legge costituzionale.
2. relativa la norma costituzionale lascia intendere che è sufficiente che il legislatore tracci le basi
della regolazione di dettaglio della materia con facoltà di completamento da parte
dell’amministrazione.
Inizialmente tra gli Stati ci si limitava alla stipulazione di trattati internazionali, bilaterali o plurilaterali,
che avevano carattere limitato sia nella materia che nel tempo infatti spesso rappresentavano
semplicemente alleanze politiche o militari e talvolta trattavano materie commerciali o doganali. Le
prime unioni amministrative nascono nella seconda metà del XIX secolo. Col tempo si affermano
nell’ambito della comunità internazionale regole di diritto internazionale generale che acquista contorni
più nitidi e effettività più rilevante fino a giungere sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, la cui assemblea generale nel 1966 convocò la conferenza di Vienna sul diritto dei trattati che
produsse la relativa convenzione nel 1969 e fu ratificata in Italia nel 1974. La Convenzione sul diritto
dei trattati codifica le regole generali con riferimento ai trattati conclusi in forma scritta tra gli Stati e
apre la sua regolamentazione a taluni sviluppi progressivi delle materie non ancora consolidate. Secondo
un principio base del diritto internazione il diritto interno non può legittimare la non esecuzione di un
trattato infatti l’art. 117 della Costituzione subordina le leggi statali e regionali al rispetto degli obblighi
internazionali. Inoltre tale Convenzione riconosce la clausola che permette la denuncia di un trattato per
effetto di un mutamento fondamentale delle circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che
esistevano al momento della stipulazione del trattato. La prima organizzazione internazionale allo
scopo di pace fra gli Stati fu la Società delle Nazioni alla fine della prima guerra mondiale e durò fino
alla seconda guerra mondiale quando evidenziò la sua grave impotenza infatti la reazione di tale
organismo con sanzioni economiche all’aggressione dell’Etiopia da parte dell’Italia fascista si rivelò
inefficace. Si tratta di limitazioni della sovranità dello Stato e l’art. 10 – 11 della Cost. ripudia la guerra e
consente la limitazione della sovranità a favore di organismi internazionali. Alla fine della seconda
guerra mondiale nasce l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che aveva come finalità di bandire
la guerra, riconoscere i diritti degli uomini, il valore della persona umana e l’uguaglianza oltre a creare e
aumentare il progresso sociale nella più ampia libertà. Il presupposto è la cooperazione internazionale tra
gli Stati che ha luogo nell’Assemblea generale (si riunisce almeno una volta l’anno) e nel Consiglio di
sicurezza che è un organo permanente composto da 15 membri di cui alcuni hanno una posizione
preminente perché sono membri di diritto e hanno il diritto di veto cioè controllo il loro volere non
possono essere prese deliberazioni. I membri permanenti sono Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e
Inghilterra. Inoltre vi sono altri organi cioè Consiglio economico e sociale, Consiglio di amministrazione
fiduciaria per le ex colonie, Corte internazionale di giustizia d
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