Diritto costituzionale 16/02/2015
Fenomeni di rilevanza pubblica
Il diritto costituzionale richiama fenomeni di rilevanza pubblica:
- Organizzazione dello stato
- Rapporto tra privati e stato
Fonti del diritto
Le fonti del diritto sono i meccanismi attraverso i quali l'ordinamento giuridico si dota di norme giuridiche.
Caratteristiche delle regole giuridiche
- Generalità: la norma si rivolge a tutta la collettività e non a singoli soggetti
- Astrattezza: la norma non prevede un caso concreto ma una serie ipotetica di fatti
- Obbligatorietà: tutti i cittadini sono tenuti a rispettare le norme giuridiche
- Coattività: se i cittadini non osservano le norme sono soggetti ad una sanzione
Le principali fonti del diritto sono gli atti (diritto scritto: civil law) e i fatti (diritto non scritto: common law).
Fonte-atto e Fonte-fatto
Fonte-atto -> legge (espressione della volontà dell’uomo: attribuzione a certi organi del potere di creare, modificare il diritto); Fonte-fatto -> consuetudine (fatto preso di per sé senza manifestazione di volontà: riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certi comportamenti umani).
Entrambe sono regolate all'interno del sistema delle fonti, congeniato nell'800, che consente di definire i rapporti tra le diverse fonti.
Sistema delle fonti
Il sistema delle fonti si basa su tre criteri di risoluzione dei contrasti/antinomie tra le fonti del diritto:
I) Criterio gerarchico
È il criterio prioritario. Distingue le fonti in base all’importanza delle stesse, su scala piramidale: al vertice vi è la Costituzione, allo scalino inferiore le fonti primarie (la legge, decreto legge, decreto legislativo, regolamenti parlamentari, legge regionale), successivamente le fonti secondarie (regolamenti governativi), poi le fonti terziarie (regolamenti ministeriali e consuetudine). Tale criterio risulta inutile qualora vi siano contrasti tra fonti di pari grado.
Nel conflitto tra le regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte superiore. Conseguenza: la regola posta dalla fonte inferiore che confligge con quella superiore è invalida (cioè va eliminata dall’ordinamento).
II) Criterio cronologico
Secondo il quale la fonte posteriore prevale su quella anteriore. In tal caso si parla di “abrogazione”, la quale si suddivide in tre sottotipi:
- Esplicita: per dichiarazione espressa dal legislatore;
- Implicita: per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti;
- Tacita: quando la nuova legge regola una materia già regolata dalla precedente.
Nel conflitto tra le regole poste da due fonti prevale la regola successiva. Conseguenza: la fonte posta successivamente abroga la precedente.
III) Criterio di competenza-specialità
Viene utilizzato quando la Costituzione attribuisce ad alcune specifiche fonti una competenza riservata. Esempio: i regolamenti parlamentari = fonti primarie di competenza, finalizzate a definire i rapporti all’interno del parlamento come la modalità di voto; in questo caso la legge non può entrare nella disciplina di quel settore, altrimenti le norme sarebbero anticostituzionali. Nel conflitto tra le regole poste da due fonti, prevale quella posta dalla fonte competente, con eliminazione dall’ordinamento di quella posta dalla fonte incompetente. Mentre, il criterio di specialità prevede che in caso di contrasto tra due norme si preferisca la norma speciale rispetto a quella generale, pur essendo entrambe valide ed efficaci.
Deroga e sospensione
A differenza di quanto accade con l’abrogazione (la norma abrogata perde efficacia per il futuro), la deroga limita il campo di applicazione della legge. La sospensione limita l’efficacia della legge a un certo periodo, a certe categorie o zone.
Le fonti come contenitori di norme
Le fonti sono contenitori di norme = regole giuridiche, che in quanto tali hanno determinate caratteristiche:
- Stabilità: la norma è giuridica quando si ricollega ad un’organizzazione che ha la forza di emanare e imporre regole.
- Imperatività: vi è un precetto la cui attuazione è garantita da un meccanismo sanzionatorio.
- Novità: devono innovare l’ordinamento giuridico.
- Effettività: una regola di diritto può considerarsi davvero esistente, in quanto i membri della società, all’interno della quale essa è destinata a produrre i suoi effetti, le riconoscano un valore obbligatorio e colleghino alla sua violazione l’applicazione di determinate sanzioni.
Lo stato come ordinamento giuridico
Il concetto di Stato nasce nel ‘500 con Grozio ed è caratterizzato da tre elementi distintivi:
- Popolo
- Territorio
- Sovranità (esercitata dall’apparato di Governo).
Lo stato è un ente sovrano. Le caratteristiche proprie della sovranità sono:
- Accezione esterna -> originarietà (indipendenza rispetto ad ogni altro Stato)
- Esclusività: lo stato, in quanto sovrano, non può essere subordinato o condizionato da altri ordinamenti. Dunque, può escludere la sovranità di altri ordinamenti giuridici (IUS ESCLUDENDI ALIOS).
Accezione interna -> “superiore non recognoscens”: Lo Stato è dotato di potere supremo di comando.
La sovranità
Nel nostro ordinamento giuridico il concetto di sovranità è contemplato nell’art 1 della Costituzione, che stabilisce che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il popolo è titolare della sovranità e può esercitare i poteri conferitegli dalla sovranità stessa ma non illimitatamente.
Territorio
I poteri sovrani si irradiano all’interno di un territorio, per questo è necessario definire il territorio di uno stato.
Popolo
È il terzo elemento costitutivo dello stato. Per popolo si intende l’insieme degli individui che sono cittadini dello Stato. Il concetto di popolo non va confuso con:
- Nazione: insieme di individui accumunati da una stessa lingua, cultura, religione.
- Popolazione: insieme di individui che abitano in un determinato territorio.
- Corpo elettorale (cittadini attivi): la porzione di popolo che è titolare del diritto di voto.
Il concetto di popolo
Il cittadino è titolare di uno status ed i criteri generali utilizzati dai vari ordinamenti giuridici statali per attribuire tale status sono tre:
- Ius sanguinis: si dà rilievo al fatto che si discenda da cittadini italiani.
- Ius soli: dà rilievo all’elemento del luogo di nascita.
- Domanda/elettività: dà rilievo alla richiesta di un soggetto non cittadino.
Ordinamento italiano
La costituzione italiana non si occupa esplicitamente e direttamente della cittadinanza. In realtà la costituzione dà come scontata la nozione di cittadinanza, fa eccezione l’art. 22 cost. (nessuno può essere privato per motivi politici di personalità giuridica, cittadinanza e del nome), per il resto la disciplina è lasciata al legislatore ordinario (la legge).
Accordo d’integrazione
Documento inserito nell’ordinamento giuridico italiano nel 2009, secondo cui chi vuole risiedere in Italia deve sottoscrivere tale accordo di durata biennale purché lo straniero s’impegni a fare una serie di cose (come imparare la lingua, studiare la storia italiana…) per operare un’integrazione culturale.
Carta dei valori e della cittadinanza
Al suo interno vengono elencati i valori di base della cultura italiana, anch’essa deve essere sottoscritta dallo straniero, il quale voglia integrarsi.
Modelli di stato
Forma di stato
Si parla di forma di stato per indicare il modo in cui lo Stato risulta strutturato nella sua totalità. A tal proposito rileva due tipi di rapporti al suo interno:
- Governanti e governati (sovranità e popolo) delinea ulteriori forme di stato:
- I° Sottoclasse: stato assoluto, stato di polizia, stato di diritto e stato di diritto costituzionale (costituzionale di diritto).
- II° Sottoclasse: stato liberale, stato sociale e stato socialista (in base al modo in cui lo stato individua l’interesse pubblico).
- III° Sottoclasse: stato democratico e stato autoritario (in base al modo in cui lo stato esercita il proprio potere).
- Sovranità e territorio (che valuta come si distribuiscono i poteri lungo il territorio statale) classifica lo stato in:
- Stato unitario
- Stato regionale
- Stato federale (e confederale).
Forma di governo
Ha come oggetto il rapporto tra gli organi, che esercitano il potere all’interno della sovranità.
Passaggio da stato assoluto a stato di diritto costituzionale
La forma di stato primordiale nasce intorno al 500 a.c. il c.d. Stato patrimoniale, caratterizzato da un’organizzazione del potere di natura privatistica (= si basa su un rapporto di scambio tra il sovrano e i signori feudali, in base al quale il re concede le terre e i signori feudali con i loro eserciti garantiscono la difesa e la sicurezza dello stato). Il potere del sovrano non è esercitato in vista di un interesse pubblico ma solo per la difesa del proprio patrimonio. Tale forma primordiale si evolve in Stato Assoluto nel 1400, quando un feudatario emerge sugli altri (nascita delle monarchie assolute) e si realizza l’accentramento del potere nella figura del sovrano, il quale diviene titolare di tutte le funzioni e i poteri dello stato. Le istituzioni si identificano col sovrano.
Una variante di quest’ultima forma di stato è lo Stato di polizia che si afferma nel ‘700 soprattutto in Austria e Prussia, caratterizzato dalla presenza dei sovrani illuminati che mettono al centro l’interesse generale, si realizza il primo distacco tra stato e sovrano. Questa forma intermedia di Stato si trasforma in Stato di diritto (‘800) ovvero in uno Stato soggetto al diritto che esso stesso pone in essere, che ha per cui l’obiettivo di estendere l’obbligo di rispettare le leggi. Si affianca a tutto ciò il principio di legalità = gli atti posti in essere da soggetti titolari del potere sono limitati dalle regole poste dallo stato. Avviene inoltre la separazione dei poteri, prima concentrati nella figura del sovrano, ora l’esecutivo (re) è sottoposto alle regole del legislativo (parlamento).
L’ultimo passaggio è rappresentato dallo Stato di diritto costituzionale: modello moderno. Conserva tutte le caratteristiche dello stato di diritto aggiungendone qualcuna in più. Si afferma l’idea della gerarchia delle fonti con la costituzione al vertice (norma giuridica di rango superiore a qualsiasi legge). La costituzione è formata da due parti: una parte dedicata ai diritti e ai doveri, un’altra dedicata alla distinzione dei poteri. Nel ‘900 assume valore di norma giuridica prevalente e vengono pertanto introdotti, a garanzia della sua superiorità, due strumenti:
- Procedimento aggravato per la modifica della costituzione
- Sistema di controllo della costituzionalità delle leggi.
Introdotti in Europa a seguito delle guerre mondiali (1948 -> costituzione italiana), unica eccezione è l’America che inaugura il controllo di costituzionalità già nel 1803.
In base al modo in cui lo stato individua l’interesse pubblico
Stato liberale/stato sociale
La distinzione si fonda su un criterio che riguarda sempre il rapporto tra sovranità e popolo ossia il modo diverso d’intendere l’interesse pubblico. In contrapposizione ad una visione dello Stato inteso come tutore del bene comune (stato di polizia) vi è lo Stato Liberale (non interventista) all’interno del quale la sovranità non è più del re ma di una “classe” che si identifica con la nazione (sovranità nazionale -> interesse nazionale). Lo stato liberale si è affermato contestualmente a quello di nel corso del 1800. Lo stato sociale si afferma invece nel ‘900, dopo la rivoluzione industriale, quando gli stati cominciano ad ampliare il concetto d’interesse pubblico.
Lo stato liberale viene definito “stato leggero”: ha una pubblica amministrazione molto snella, tradizionalmente il governo si occupa di fini generali essenziali (sicurezza esterna e interna), non si occupa degli aspetti sociali, infatti lo stato liberale viene anche definito “monoclasse”, poiché questo modo d’individuare l’interesse pubblico è la risposta all’esigenza di una sola classe sociale, la borghesia, unica classe rappresentata dai parlamenti dell’epoca. Nel tempo le cose cambiano, a cavallo tra ‘800-‘900 lo Stato liberale entra in crisi a causa della pressione delle altre classi sociali, crescendo il suffragio lo stato diventa “pluriclasse”: rappresenta interessi variegati.
Lo stato sociale si occupa del benessere dei cittadini (Welfare state), ha una concezione interventista e cerca di smussare le disparità tra cittadini orientando le politiche verso fini economici e sociali; in qualsiasi caso si parla di uguaglianza sostanziale, diversa da quella formale tipica dello stato liberale -> il presupposto è che un certo margine di disparità rimanga, ma si mira ad una riduzione di tale margine. Lo stato sociale viene definito stato “pesante” poiché si occupa di più cose, nascono molti ministeri nuovi (ad esempio il ministero del lavoro). Questo nuovo modello di forma di stato porterà ad una gestione molto più costosa: nascono le tasse col principio della progressività. Nei dibattiti degli ultimi decenni si parla di tagli allo stato sociale poiché questo è cresciuto molto e non riesce più a reggersi da solo. Un’ulteriore caratteristica è il rilievo pubblico acquisito dalle formazioni sociali, che invece nello stato liberale aveva solo rilevanza privatistica. Lo stato riconosce a questi enti il ruolo di svolgere funzioni pubbliche (sussidiarietà). Bisogna sottolineare che, tenendo conto dell’art.3 Cost., l’uguaglianza sostanziale integra soltanto il concetto di uguaglianza formale.
Dunque, il primo conflitto mondiale e la crisi economica finiscono per sostituire lo Stato Liberale con quello Sociale. Mentre la nascita dello Stato Socialista va fatta risalire alla rivoluzione che portò alla caduta del regime zarista in Russia. L’obiettivo era quello di abolire ogni forma di disuguaglianza attraverso:
- Proprietà pubblica dei mezzi di produzione
- Nessuna libertà individuale, ma libertà collettive
- Unico partito che si fa carico degli interessi di tutti.
In molti casi gli Stati Socialisti si sono trasformati in Stati Totalitari (esempio Russia): Stato impegnato in ogni settore della vita (sia economico che sociale) che controlla quasi ogni aspetto della vita di ogni individuo attraverso il massiccio uso di propaganda che cerca di plagiare le menti dei cittadini con un’ideologia di Stato. Dunque, è un regime politico che riconduce al nazismo, fascismo e comunismo.
Stato unitario/regionale/federale-confederale
Forma di stato che si basa sul rapporto tra sovranità e territorio. La prima forma è quella di stato unitario o accentrato caratterizzato da un assetto in base al quale l’esercizio della sovranità è localizzato in un unico centro territoriale. Lo stato unitario può conoscere il principio di decentramento = possibilità di aprire sul territorio delle dislocazioni prive di potere decisionale, questo si chiama “fenomeno del decentramento amministrativo (ex. Stato napoleonico-francese accentrato in cui vi erano i comuni).
L’alternativa è lo Stato regionale/federale, nel quale i poteri sovrani rimangono formalmente in un centro, ma l’esercizio di alcuni di essi, su mandato dello stato, viene affidato ad alcuni enti dotati di autonomia decisionale -> fenomeno del “pluralismo territoriale”, che può assumere varie forme: stato regionale (riconosce alle regioni una serie di poteri ma in maniera limitata), stato federale (riconosce al proprio interno enti territoriali, con una particolare forma di autonomia che si traduce in una serie di poteri, in primo luogo il potere legislativo di tipo residuale perché ristretto all’ambito di alcune materie, vale a dire tutte le materie che non sono riservate allo stato, un altro potere è quello giurisdizionale che può essere ripartito in maniera differente -> ad esempio in Germania la giurisdizione è divisa tra lander e stato federale nel senso che i primi due gradi di giudizio sono affidati ai lander, l’ultimo allo stato; un altro potere degli stati membri riguarda la modifica della costituzione.
Forme di governo più tradizionali
In base alla distribuzione dei poteri tra gli organi costituzionali, vi sono varie forme di governo:
Monarchia assoluta
Si sviluppa in Francia tra il ‘600 e il ‘700 con l’affermarsi dello Stato Assoluto ed è caratterizzata dall’assenza della separazione dei poteri. L’unico titolare del potere decisionale è ritenuto il re che perderà sempre più autonomia. Si formano infatti assemblee legislative che si pongono come una sorta di controparte. Dopo la monarchia assoluta si arriva alla monarchia limitata che si realizza nella maggior parte degli ordinamenti dell’Europa continentale del 1800. In Inghilterra questo processo avverrà un secolo prima (nascita delle camere di rappresentanza).
Monarchia costituzionale
Forma di governo che si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto a quello Liberale, quando si afferma il principio di separazione dei poteri. Il re (potere esecutivo giudiziario e legislativo) viene affiancato dal parlamento, con il quale condivide solo il potere legislativo. In Inghilterra si afferma dopo le rivoluzioni del 1649/1688, in Francia dopo la rivoluzione del 1789, ed in particolare in Italia con Lo Statuto Albertino che disegna una monarchia costituzionale che resterà in piedi.
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