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ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Il termine valore di legge (decreto legislativo) sta significare che l'atto viene in tutto e per
tutto parificato alla legge. Cosicché il parlamento, Una volta che il decreto è stato emanato,
non può intervenire sugli esso, se non con una legge successiva.
La costituzione attribuisce ai decreti legge soltanto la forza di legge. Ciò in quanto trattasi di
provvedimenti provvisori Che necessitano, per mantenere una validità, della conversione in
legge.
DECRETI LEGISLATIVI
O decreti legati, sono atti aventi forza di legge, mediante i quali il governo esercita la
funzione legislativa su delega del parlamento. Essi rappresentano un'eccezione della regola
generale per cui la funzione legislativa è esercitata dal parlamento. Essendo il parlamento
titolare della funzione legislativa, affinché il governo possa adottare un decreto legislativo è
necessaria una legge delega del parlamento che deve precisare: oggetto non è ammissibile
una delega a contenuto indeterminato, principi e criteri direttivi devono essere specificate le
linee guide cui si dovrà attenere il governo, tempo occorre indicare il termine entro cui il
decreto dovrà essere emanato. Una volta approvata la legge delega da parte del
parlamento, il procedimento di adozione del decreto legislativo si articola nelle seguenti fasi:
proposta del Ministro competente, delega dei consiglio dei ministri, Emanazione del
presidente della Repubblica
DECRETO-LEGGE
il decreto legge è un atto con forza di legge che il governo adotta sotto la sua responsabilità
in casi straordinari di necessità e urgenza. Ex articolo 77.2 cost il governo può adottare
decreti legge in presenza di tre presupposti : Casi straordinari legati a circostanze
imprevedibili di, di necessità per cui non è possibile provvedere con legge e di urgenza che
rende necessaria la produzione immediata di effetti. La corte costituzionale ha dichiarato la
sua competenza a valutare la sussistenza di tali presupposti in sede di giudizio di legittimità.
L'adozione del decreto-legge non è consentita: per conferire deleghe legislative, Nelle
materie previste dall'articolo 72.4 Per regolare i rapporti giuridici sorti per effetto di un
decreto-legge non convertito per ripristinare l'efficacia di disposizioni legislative dichiarate
incostituzionali dalla corte costituzionale per reiterare decreti legge, mozzati dal parlamento
in sede di conversione (reiterazione dei decreti legge) esso è deliberato dal consiglio dei
ministri. Poi emanato dal presidente della Repubblica. La pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale deve avvenire il giorno successivo della sua emanazione ed entra in vigore
immediatamente. Deve essere poi convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni (legge
di conversione), altrimenti perde efficacia ex tunc. (Decadenza). La legge di conversione può
emendare il decreto, il parlamento, in caso di mancata conversione, pur regolare rapporti
sorti sulla base del decreto-legge non convertito (legge di sanatoria).
Reiterazione
Consiste nella prassi per cui, trascorsi 60 giorni, senza che il parlamento abbia proceduto
alla conversione il governo emana un nuovo decreto-legge che riproduce in sostanza quello
precedente, se Nando negli effetti. La corte costituzionale con la sentenza 360/96 ha
dichiarato non conforme a costituzione tale prassi.
Rapporto tra legge delega e decreto legislativo.
In caso di non conformità del decreto legislativo alle indicazioni e ai limiti posti dalla legge
delega, il decreto legislativo deve ritenersi incostituzionale, perché insostanziale contrasto
con l'articolo 76 della costituzione. La legge delega, infatti fugge in questo caso da norma in
tempo sta (parametro indiretto) dell'eventuale giudizio di legittimità costituzionale azionato
davanti alla corte costituzionale.
3° fonte: Le fonti SECONDARIE
Le fonti secondarie invece si collegano al terzo grado della gerarchia.
Esse sono costituite da vari tipi di regolamento adottato dal potere esecutivo oppure dagli
enti pubblici territoriali. Non possono contenere norme in contrasto con le leggi altrimenti
sono illegittime. Lo scopo di regolamenti e stabilire norme per l'applicazione delle leggi: i
regolamenti esecutivi si limitano a regolare una certa materia, spetta al potere esecutivo poi
definire la modalità di attuazione della stessa.
La legge 400/ 88 individua diversi tipi di regolamento:
di esecuzione sono necessari per l'applicazione di una legge.
• Di attuazione integrazione specifico nel contenuto di valigie contiene norme di
• principio.
Di organizzazione servono organizzare i pubblici uffici.
• Indipendenti disciplinano autonomamente una materia che non deve essere per
• forza coperta da riserva di legge.
Di Delegificazione: una legge attribuisce la facoltà a un regolamento disciplinare una
• materia precedentemente regolata dalla legge, facendo venir meno la disciplina
legislativa.
Di attuazione delle direttive comunitarie.
•
4° fonte: Le CONSUETUDINI
le consuetudini sono comportamenti che si ripetono in modo costante ed interrotto e
vengono associate alla convinzione collettiva che tali comportamenti siano giuridicamente
vincolanti. Distinguamo:
• costituzionali: sono quelle che si formano a livello costituzionale (es. procedimento di
formazione del governo)
• secundum legem: sono gli usi richiamati dalla legge stessa e, perciò, validi
• contra legem: sono gli usi che si pongono in contrasto con la legge e, in ossequio al
principio di
gerarchia, non sono ammissibili
• prater legem: sono gli usi che si sviluppano ove manca una disciplina legislativa in
materie; sono
ammissibili solo se su quella data materia non cade una riserva di legge
La funzione legislativa
È esercitata dalle due camere nel senso che entrambi devono approvare la legge. Il
procedimento legislativo si propone in quattro fasi:
L'iniziativa
: ci sono cinque soggetti che hanno diritto all'iniziativa:
• CNEL composta da 99 persone ed è la meno importante.
◦ Le regioni.
◦ L'iniziativa popolare (con la quale 50.000 cittadini presentano l'iniziativa). Ciascun
◦ membro della camera.
Il governo, Che è il più importante in quanto è l'unico che conosce perfettamente il
◦ nostro Stato ed è lui che può attuare il suo programma.
L'approvazione :ogni disegno proposta di legge presentato ad una camera deve
• essere:
prima esaminato dalla commissione permanente, istituito presso quella camera
▪ e successivamente approvato dalla camera stessa.
▪
NB A seconda del ruolo svolto dalla commissione in questa fase, sia una diversa modalità di
procedimento.
Le commissioni parlamentari sono: organi collegiali istituiti presso ciascuna camera
composte in modo da rispecchiare la proporzioni dei vari gruppi parlamentari.
Le commissioni si suddividono in:
permanenti: organi stabili e necessari di ciascuna camera, titolari di importanti poteri
• nel procedimento legislativo e avente competenza in una determinata materia.
Temporanee assolvono compiti specifici e durano in carica il tempo stabilito per
• l'adempimento delle loro particolare funzione.
Bicamerali: sono formati in parti uguali da rappresentanti delle due camere.
•
Le commissioni permanenti competenti per materia svolgono un ruolo fondamentale nel
corso del procedimento legislativo, operando attraverso diverse modalità:
in sede referente il presidente della camera passa la proposta di legge alla
◦ commissione competente per materia, la commissione esamina il testo e
eventualmente lo modifica, lo approva e nomina un relatore che riferisce all'aula,
l'assemblea poi procedere alle tre letture (discussione generale, discussione per
articoli, approvazione. L'approvazione avviene quando il presidente della prima
camera passa il testo alla commissione competente per materia, la commissione
esamina il progetto lo modifica e lo rimette all'assemblea per l'approvazione,
all'assemblea alla prova il testo passa l'esame della seconda camera affinché lo
approvi eventualmente emanandolo. Il testo è così definitivamente approvato
quando entrambe le camere hanno votato il medesimo testo di legge),
in sede redigente,
◦ in sede deliberante.
◦
Promulgazione di competenza del presidente della Repubblica dove opera un
• controllo formale e sostanziale di conformità a costituzione del progetto di legge
approvato dalle camere. Si ravvisa qualche profilo di incostituzionalità può rinviare la
legge con messaggio motivato alle camere per una nuova deliberazione. Le camere
possono modificare il testo, che verrà nuovamente vagliato dal presidente
eventualmente promulgato perché ritenuto conforme. Le camere possono riapprovare
il medesimo testo senza dare seguito a rilievi presidenziali: il presidente della
Repubblica è così obbligato a promulgare la legge potendo altrimenti configurarsi
l'ipotesi di reato presidenziale
Pubblicazione le leggi vengono pubblicate subito dopo la promulgazione e se
• entrano in vigore il 15º giorno (periodo di Vacatio legis) successivo alla loro
pubblicazione. La pubblicazione finalizzata a far conoscere ai destinatari delle leggi il
contenuto e la vigenza. Qui il compito passa alla gazzetta ufficiale che a 30 giorni per
pubblicarla
IL PARLAMENTO
Il parlamento italiano è un organo costituzionale ed è l'unico vero organo direttamente
rappresentativo della sovranità popolare.
Esercita la funzione legislativa, esecutiva e giurisdenziale.
Il parlamento è bicamerale, paritario e indifferenziato.
Essa infatti un organo complesso in quanto è costituito da due camere (camera dei deputati e Senato
della Repubblica) e paritarie nel senso che le due camere sono in assoluta indipendenza è una
dall'altra , Hanno gli stessi poteri e fanno le stesse cose. Sono entrambe eletta a suffragio universale
e diretto ma si differenziano nella loro composizione.
Le camere dei deputati è costituita da 630 elementi, la camera del Senato 315 (elettini) +5 senatori a
vita che sono nominati dal presidente della Repubblica. Questi non entrano nella maggioranza o
opposizione ma sono senatori a tutti gli effetti. Un numero di senatori può aspirare l'equilibrio politico
tra le due camere, solo sotto la presidenza di Pertini, è stato superato tale limite arrivando nove
senatori sotto la presidenza di Cossiga.
Come sancito dall'art48 cost. Il diritto di elettorato attivo e attribuito ai cittadini uomini e donne che
hanno raggiunto la maggiore età ossia 18 anni nel giorno in cui si svolgono le lezioni. Raggiunto i 18
anni i cittadini possono votare soltan