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CONTRATTO
Secondo la giurisprudenza del giudice ordinario (non sempre coincidente è la posizione del giudice amministrativo), l'annullamento con effetto ex tunc degli atti amministrativi emanati in vista della conclusione del contratto - deliberazione del contrattare, bando, aggiudicazione - incide sulla sua validità in quanto priva l'amministrazione della legittimità e della capacità stessa a contrattare, determinando l'annullabilità del contratto. Siffatto annullamento può però essere pronunciato solo su richiesta dell'amministrazione la quale sarebbe l'unica parte interessata ai sensi dell'art. 1441 c.c. ("l'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge").
In pratica, il soggetto privato (ad esempio quello che non è risultato aggiudicatario) il quale ritiene illegittimo il comportamento dell'amministrazione,
fatta salva l'azionabilità delle pretese risarcitorie, potrà impugnare gli atti della serie pubblicistica ma, una volta ottenutone l'annullamento, non otterrà l'automatico travolgimento del contratto, la cui caducazione può essere pronunciata solo dal giudice ordinario a seguito di azione esperita dall'amministrazione. Questa soluzione ha ricevuto molte critiche in dottrina: si è rilevato, infatti, come risulti frustrato l'interesse del concorrente illegittimamente escluso da una gara, il quale, pur ottenendo l'annullamento del relativo procedimento, non è in grado di soddisfare la propria aspirazione finale ad essere il contraente. (Manuale di diritto amministrativo, Guido Corso, edizione 2010) CENNI ALLA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI: APPALTI E CONCESSIONI Una disciplina peculiare dell'esecuzione del contratto è stabilita nella materia dei lavori pubblici. Ai sensi dell'art. 19 della legge 109/1994,i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratto di appalto o di concessione di lavori pubblici, fatto salvo il caso dei lavori in economia e di alcuni lavori del ministero della difesa. Con riferimento ai diversi contratti, una particolare importanza assume l'appalto. L'appalto di lavori pubblici si distingue dal corrispondente contratto privatistico per la natura pubblica di uno dei due contraenti e perché ha ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche. La legge 2248/1865 riconosce alla parte pubblica una serie di poteri peculiari: l'amministrazione ha il "diritto" di rescindere il contratto di appalto quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente; nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro nonSia tale da assicurarne il compimento nei termini fissati nel contratto, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, può far eseguire tutte o parte delle opered'ufficio, o per cottimi, a spese dell'appaltatore.
Secondo la giurisprudenza, l'atto col quale l'amministrazione esercita dette facoltà non ha natura provvedimentale e non è idoneo ad incidere autoritativamente sulle posizioni soggettive del contraente, sicché la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario.
Secondo l'art. 19 l. 109/1994, come modificato dalla l. 166/2002, ai fini dell'applicazione della legge stessa, l'appalto è il contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto pubblico, avente per oggetto la sola esecuzione dei lavori pubblici, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.
La concessione è utilizzabile soltanto quando abbia ad oggetto, oltre
alla esecuzione, anche la gestione delle opere. La legge ha infine disciplinato lo strumento del project financing: si tratta di una tecnica di finanziamento per l'esecuzione delle opere pubbliche caratterizzato dal ricorso al finanziamento dei privati; qui, però, il finanziamento attiene al progetto piuttosto che al soggetto che lo realizza, sicché tale progetto deve essere particolarmente "appetibile" per gli stessi finanziatori privati.
CENNI AGLI APPALTI DI FORNITURE, DI SERVIZI E AGLI APPALTI NEI C.D. SETTORI ESCLUSI
Gli appalti di forniture (art. 2, d. lgs. 358/1992) sono "contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori".
Gli appalti di servizi (d. lgs. 157/1995) sono i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta
tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la prestazione di servizi indicati in due appositi allegati. Per lungo tempo la normativa comunitaria ha escluso dal proprio ambito di applicazione gli appalti relativi ai settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (c.d. settori esclusi): si tratta di mercati "naturalmente chiusi" che offrono resistenze ad essere assoggettati alla stessa disciplina cui sono sottoposti gli appalti pubblici. Successivamente, con la direttiva 531/1990, l'Unione europea ha proceduto a dettare un'organica disciplina degli appalti di lavori, di servizi e di forniture indetti nei settori esclusi. GESTIONE D'AFFARI, ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA E PAGAMENTO DI INDEBITO Analizziamo ora alcune altre fattispecie che possono costituire fonti di obbligazioni. La gestione d'affari è disciplinata dagli artt. 2028-2032 c.c., ove è previsto.L'obbligo in capo a chi, scientemente e "senza esservi obbligato, assume la gestione di un affare altrui", di continuare la gestione stessa e di condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé. Questi, qualora la gestione "sia utilmente iniziata", ha l'obbligo di adempiere le obbligazioni che il gestore abbia assunto in suo nome e deve tenerlo indenne di quelle da lui assunte in nome proprio, rimborsandogli altresì le spese necessarie o utili.
L'istituto può applicarsi all'amministrazione nelle ipotesi in cui un terzo gestisca affari di spettanza del soggetto pubblico, purché non si tratti dell'esercizio di pubbliche potestà. Tuttavia, la giurisprudenza ha introdotto la regola secondo cui l'utilità della gestione deve essere accertata con un atto di riconoscimento da parte dell'amministrazione, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in
cui l'azione sia esperita tra privati. Per quanto riguarda l'arricchimento senza causa, disciplinato dagli artt. 2041 e 2042 (che prescrivono che "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale"), le ipotesi che a noi interessano particolarmente sono quelle in cui il soggetto arricchito è l'amministrazione. Anche in relazione all'arricchimento senza causa, la giurisprudenza individua un ulteriore presupposto per la configurazione dell'istituto nei confronti dell'amministrazione, costituito dal riconoscimento esplicito o implicito dell'utilità dell'opera da parte del soggetto pubblico, riconoscimento che può derivare anche dall'utilizzazione concreta dell'attività o dell'opera.
Manuale di diritto amministrativo (Guido Corso, 160)
(edizione 2010)Infine occorre accennare al pagamento di indebito (indebito oggettivo), che trova applicazione in primo luogo nelle ipotesi in cui l'amministrazione abbia disposto a favore dei propri dipendenti il pagamento di somme in eccedenza rispetto a quelle che avrebbe dovuto versare. L'art. 2033 c.c. prescrive che "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SUOI AGENTI: L'ART. 28 COST. E LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
L'art. 28 Cost. recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti", e aggiunge: "In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici".
Per quanto riguarda gli altri requisiti, si richiede: la condotta (comportamento)
attivo od omissivo imputabile all'agente); un danno (cioè un pregiudizio economico o comunque valutabile in termini economici); la dolosità o colposività della condotta; il nesso di causalità tra la condotta e il danno. Affinché l'obbligo di risarcimento sorga in capo alla pubblica amministrazione, occorre poi che intercorra tra questa e l'agente un rapporto senza il quale non vi è luogo a configurare una responsabilità per fatto altrui.
LA DISCIPLINA POSTA DAL LEGISLATORE ORDINARIO: IL T.U. DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (D.P.R. 3/1957)
Il legislatore ordinario, che in precedenza mai si era occupato della disciplina della responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici, ha incluso un intero capo, dedicato alla responsabilità, nel T.U. dello statuto degli impiegati civili dello Stato. L'art. 22 del D.P.R. 3/1957 sancisce la personale responsabilità dell'impiegato "che cagioni ad
altri undanno ingiusto”, definendo ingiusti ( art. 23 ) il danno “derivante da ogni violazione dei diritti dei terzicommessa con dolo o colpa grave”.Appare subito chiaro che questa disciplina è rivolta ad alleggerire in generale la responsabilità civiledei funzionari e dipendenti pubblici, discostandosi da quella comune attraverso la sostituzione delrequisito della colpa, con quello della colpa grave, di assai più difficile prova di parte del terzodanneggiato.Dottrina e giurisprudenza hanno legittimato la tesi della c.d. responsabilità diretta o per fattoproprio della pubblica amministrazione, da ricondursi ad una fattispecie di illecito diversa rispetto aquella di cui all’art. 28 Cost. sulla responsabilità della persona fisica agente.A seguito della importante sentenza-pilota n. 500/1999 della Corte di Cassazione, è statochiaramente affermato che il giudice dovrà effettuare, in tale ipotesi, una indagine estesa
alla 161162valutazione della colpa, non del funzionario agente, ma della pubblica amministrazione intesa come apparato, che sarà responsabile delle azioni compiute dai suoi membri.