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Il Parlamento

Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica (art. 55 C.). I costituenti scelsero un sistema bicamerale in cui entrambe le Camere sono elette dal popolo e si distinguono tra loro in quanto il Senato deve rispecchiare le Regioni (art. 57 C.) Le limitazioni che comporta lo status di parlamentare consistono nell'impossibilità di conseguire promozioni se non per anzianità (art. 98 C.) e nella pubblicità della loro situazione patrimoniale. Le garanzie spettanti ai membri del Parlamento hanno lo scopo di garantire l'indipendenza di questi da ogni altro potere dello Stato e consistono in: 1. Insindacabilità delle opinioni e dei voti: i membri del Parlamento non rispondono delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 68 C.). 2. Immunità da arresti e perquisizioni: i parlamentari non possono essere arrestati o sottoposti a perquisizione.senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza; una derogaa questa norma è prevista nel caso di flagranza di reato o nel caso di esecuzione di unasentenza irrevocabile. Autonomia finanziaria del Parlamento: ciascuna Camera determina autonomamente il proprio fabbisogno finanziario; il Ministero del Tesoro provvederà ai pagamenti senza effettuare alcun controllo. Assegno vitalizio: previsto dopo un certo numero di legislature o dopo i sessant'anni di età. Le Camere si riuniscono una prima volta venti giorni dopo le elezioni (art. 61 C.); le convocazioni ordinarie si svolgono il primo giorno non festivo di Febbraio ed il primo giorno non festivo di Ottobre (art. 62 C.); le convocazioni straordinarie si tengono per iniziativa del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera in questione oppure di un terzo dei membri (art. 62.2 C.). Il periodo di vita di ciascuna Camera si chiama legislatura; la durata è di cinque anni ma.

può essere ridotta (art. 68 C. scioglimento anticipato) o prorogata in caso di guerra (art. 60 C.). La fine della legislatura comporta il decadimento di tutto il lavoro parlamentare in corso ed incompiuto. La proroga della durata delle Camere è prevista solo nel caso in cui sussista uno stato di guerra e sia intervenuta un'apposita legge di proroga.

La prorogatio è un istituto previsto dall'art. 61 C. allo scopo di evitare che il paese rimanga sprovvisto del suo Parlamento e consiste nella proroga dei poteri di entrambe le vecchie Camere fino a quando le nuove Camere non si siano riunite per la prima volta.

Le Camere in prorogatio hanno poteri compressi: non possono eleggere il Presidente della Repubblica (art. 85 C.).

Entrambe le camere hanno un proprio regolamento che deve essere adottato a maggioranza assoluta dei componenti (art. 64 C.); i regolamenti parlamentari contengono norme giuridiche che regolano i rapporti degli estranei che vengono in contatto con i

parlamentari e dei parlamentari stessi. Alcune di queste norme sono esecutive di norme costituzionali mentre altre sono espressione dell'autonomia propria delle Camere. Proprio a causa della grande autonomia concessa alle Camere solo leggi costituzionali possono modificarne i regolamenti.

Il Presidente di ciascuna Camera è eletto da una maggioranza qualificata ed ha fra i suoi poteri quello di interpretare il regolamento della Camera stessa, tutte le volte che egli non desideri una deliberazione dell'Assemblea.

Il Presidente dirige l'andamento delle sedute, stabilisce la programmazione dei lavori ed il relativo calendario; su queste deliberazioni si esprimerà la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, la quale può vincolare l'Assemblea nel caso in cui raggiunga l'unanimità. Nel caso in cui non viene raggiunta l'unanimità da parte dei capigruppo sarà il Presidente stesso a predisporre il programma tenendo

conto delle proposte del Governo e dei gruppi parlamentari.Il Presidente può applicare le sanzioni meno gravi e proporre all'ufficio di presidenza le più gravi.L'art. 72 C. prevede le commissioni permanenti le quali rispecchiano il proporzione i gruppipolitici, hanno una competenza per materia, ed hanno il compito di esaminare preventivamente ognidisegno di legge presentato ad una Camera. I nuovi regolamenti parlamentari estendono le funzionidi queste commissioni: è stata introdotta la funzione di iniziativa che consiste nel fare relazioni eproposte autonome all'Assemblea.I gruppi parlamentari sono organi di collegamento tra lo Stato-apparato e lo Stato-comunità; essisono l'espressione dei partiti politici all'interno del Parlamento. I gruppi sono costituiti da unminimo di venti deputati e dieci senatori. I parlamentari che non intendono fare parte di nessungruppo costituiscono un unico gruppo misto.Secondo l'art. 64 C.

Occorre per la validità delle sedute un quorum della metà più uno dei parlamentari, mentre occorre per la validità delle deliberazioni il quorum della metà più uno dei presenti; esiste la presunzione del numero legale, ovvero si presume che il numero legale sia sempre presente in aula fino alla richiesta da parte di un certo numero di parlamentari al Presidente dell'assemblea della verifica del numero legale.

È prassi comune quella di calcolare il quorum dei votanti escludendo gli astenuti. Viene fissato volta per volta un ordine del giorno che comprende la lista delle materie su cui verrà dibattuto; questo per far si che i parlamentari possano prepararsi alle discussioni di Assemblea. Vige la regola della pubblicità delle sedute e della pubblicazione degli atti parlamentari.

Le Camere si riuniscono in seduta comune solo in determinati casi previsti dall'art. 55 C.; questi sono:

  • elezione e giuramento del Presidente
  • della Repubblica;- messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;- elezione di un terzo dei componenti del CSM e di un terzo dei giudici della Cortecostituzionale.

    In tutti questi casi la presidenza del Parlamento e la sua convocazione è affidata al Presidente della Camera dei deputati.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Secondo la nostra Costituzione l'elezione del Presidente della Repubblica è affidata al Parlamento in seduta comune, e con la partecipazione di tre delegati per ogni Regione, eletti dai consigli regionali.

    L'elezione ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dei membri dell'assemblea, nei primi tre scrutini, ed a maggioranza assoluta dal quarto in poi (art. 83 C.).

    Secondo l'art. 84 C. può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici; inoltre viene precisato che l'ufficio è incompatibile con

    qualunque altra carica. 5Il Presidente è eletto per sette anni; trenta giorni prima della scadenza del mandato il Presidentedella Camera ha il compito di convocare il Parlamento in seduta comune insieme con i delegatiregionali per provvedere alla elezione del nuovo Presidente.

    Nel caso in cui le Camere siano sciolte o manchi meno di tre mesi alla scadenza del loro mandatol'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla prima riunione delle camere nuove: in questo caso siverifica l'istituto della prorogatio del mandato del Presidente della Repubblica. Il capo dello Statoin prorogatio ha poteri limitati all'ordinaria amministrazione: non può sciogliere le camere.

    Secondo l'art. 91 C. il Presidente presta giuramento al Parlamento in seduta comune prima diassumere le sue funzioni.

    Le guarentigie assicurate al Presidente della Repubblica consistono in un assegno ed una dotazione,parte in natura e parte in danaro, stabilita dalla legge nonché

    L'esenzione dal versamento delle imposte. Il Presidente elegge un Segretario generale, scelto da lui sentito il Consiglio dei ministri, che dirige gli uffici ed i servizi necessari e risponde solo al Presidente stesso. L'art. 86 C. parla della supplenza: Le funzioni del Presidente, nel caso in cui questi sia impossibilitato ad adempierle, sono affidate al Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di dimissioni il Presidente della Camera avrà il compito di indire le elezioni. Non è previsto un organo che giudichi la gravità dell'impedimento del Presidente. Il supplente esercita poteri di ordinaria amministrazione ed è sprovvisto di caratteri rappresentativi.

    IL GOVERNO

    Secondo l'art. 92 C. il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri; il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri. Il Governo ha dunque la struttura di un organo complesso, e nel

    suo insieme, come Consiglio dei ministri, è un organo collegiale. Il Presidente del Consiglio nel proporre la nomina dei ministri al capo dello Stato dovrà tenere conto delle indicazioni dategli dai partiti di maggioranza. Il Governo si deve presentare davanti a ciascuna delle Camere per avere la fiducia (art. 94 C.): sarà il Presidente del Consiglio a presentarsi alle Camere ed esporre il programma che il Governo nascente è intenzionato a mettere in atto, e che è stato preventivamente deliberato dal Consiglio dei ministri. Le crisi extraparlamentari nascono dalla spontanee dimissioni del Governo, senza cioè un voto di sfiducia del Parlamento: è lecito che il Presidente del Consiglio presenti le dimissioni al Presidente della Repubblica. Il Parlamento può sempre mettere in discussione il Governo tramite una mozione di sfiducia; questa può essere presentata con la firma di almeno un decimo dei componenti della Camera, e non

    può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione. La sfiducia non è costitutiva, ovvero nell'amozione di sfiducia non viene designato il successore del Presidente del Consiglio.

    Il Consiglio dei ministri è un organo collegiale: il Presidente del Consiglio convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno. Le sedute del Consiglio dei ministri sono segrete.

    Il numero dei ministri non è fisso: può non corrispondere al numero dei dicasteri nel caso in cui un ministro sia responsabile di più ministeri o nel caso vi siano ministri senza portafoglio, ovvero privi della responsabilità politica di un ministero.

    I sottosegretari di Stato sono organo ausiliari dei ministri nell'esercizio delle loro funzioni, sono provvisti di deleghe provenienti dagli stessi ministri. I sottosegretari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il ministro che andranno a coadiuvare.

    I sottosegretari possono sostituire in Parlamento il ministro che li ha delegati. I sottosegretari non sono previsti dalla Costituzione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
21 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cortese Fulvio.