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Sommario

(in ordine alfabetico)

  • Funzione di revisione costituzionale..........................................................................................................12
  • Funzione legislativa.............................................................................................................................................12
  • Gli organi aventi rilievo costituzionale...................................................................................................8
  • I rimedi giurisdizionali ed amministrativi contro l’attività antigiuridica della P.A...13
  • Il corpo elettorale..................................................................................................................................................3
  • Il governo......................................................................................................................................................................6
  • Il parlamento..............................................................................................................................................................4
  • Il presidente della repubblica..........................................................................................................................5
  • La corte costituzionale........................................................................................................................................8
  • La funzione amministrativa..............................................................................................................................12
  • La funzione di indirizzo politico....................................................................................................................12
  • La funzione giurisdizionale..............................................................................................................................12
  • Le.......................................................................................................................................................................................15
  • Le autonomie dei privati......................................................................................................................................17
  • Le autonomie in generale...................................................................................................................................15
  • Le funzioni pubbliche............................................................................................................................................12
  • Pubblica amministrazione..................................................................................................................................10

I soggetti pubblici

Per quanto riguarda il rapporto tra lo Stato e le persone che agiscono in nome e per conto di questo (gli organi statali) è necessario distinguere due ipotesi:

  • Lo Stato è sprovvisto di personalità: le funzioni appartengono propriamente alle persone titolari degli organi che agiscono con personalità propria; gli atti di queste persone verranno riconosciuti dallo Stato come proprie.
  • Lo Stato è persona: in questo secondo caso esistono due teorie:
    1. Teoria della rappresentanza: la persona fisica titolare di un organo è rappresentante dello Stato ed esprime quindi una volontà propria. Questa teoria si basa sull’istituto della rappresentanza proprio del diritto privato e come conseguenza vede lo Stato come incapace di agire.
    2. Teoria organica: la persona fisica titolare dell’organo è vista come il mezzo mediante il quale lo Stato esprime una volontà propria; conseguenza è la responsabilità diretta dello Stato per i suoi atti. La teoria organica è tra le due quella più accreditata.

Per quel che concerne il rapporto tra organi esistono due fondamentali principi:

  • Principio di competenza: vengono attribuite a ciascun organo determinate funzioni. La competenza può essere per materia (riguardo al contenuto delle attribuzioni), per grado (riguardo alla gerarchia delle competenze), per territorio. L’atto viziato da incompetenza è un atto illegittimo ed è quindi destinato ad essere annullato o disapplicato. Si parla di incompetenza assoluta nel caso in cui l’organo emette un atto di competenza di un altro organo; si parla di incompetenza relativa quando l’atto sarebbe di competenza di un altro organo appartenente alla stessa amministrazione.
  • Principio di gerarchia: in cui la struttura degli organi è vista come piramidale, con al suo vertice un organo supremo che ha poteri di vigilanza e direzione sugli organi a lui sottordinati. L’organo superiore ha il compito di dare ordini, di emanare direttive, di vigilare sugli atti degli organi inferiori, può sostituirsi agli stessi organi inferiori, può annullare o modificare i loro atti e risolve i conflitti che sorgono tra questi.

Occorre ora dividere gli organi in due fondamentali categorie:

  • Organi costituzionali: che godono delle seguenti caratteristiche:
    • Sono elementi necessari dell’ordinamento: la loro mancanza produce l’immediato arresto dell’attività dello Stato o una sua trasformazione in senso difforme dalla Costituzione.
    • Sono elementi indefettibili dell’organizzazione dello Stato: non possono essere sostituiti da altri organi costituzionali senza produrre un mutamento di regime.
    • Hanno una struttura di base dettata dalla Costituzione: si inquadrano all’interno della separazione dei poteri supremi dello Stato.
    • Sono in posizione di parità rispetto agli altri organi costituzionali.
  • Organi derivati: che pur se previsti dalla Costituzione non soddisfano i requisiti dei primi.

Gli organi possono essere ancora classificati in...

Con riferimento alle competenze

  • Organi primari: che hanno una competenza propria.
  • Organi secondari: con competenza esclusivamente sostitutiva.

Con riferimento alle funzioni

  • Organi attivi: che formano, manifestano e portano ad esecuzione la volontà dello Stato; operano tramite atti che prendono la forma di decreti, ordinanze, deliberazioni, ordini.
  • Organi consultivi: che vengono preventivamente chiamati dalla legge a manifestare il loro parere circa la legittimità e l’opportunità degli atti che gli organi attivi intendono porre in essere; gli atti propri a questi organi sono i pareri, che possono essere facoltativi o obbligatori a seconda che l’organo attivo abbia o no per legge il dovere di interpellarli. In alcuni casi il parere può essere vincolante e l’organo attivo dovrà conformarvisi.
  • Organi di controllo: che vigilano sull’operato degli organi attivi in relazione alla loro legittimità ed al loro comportamento generale ed alla legittimità e convenienza dei loro atti. Gli atti di controllo prendono il nome di autorizzazioni, se preventivi, di approvazioni, visti o registrazioni se successivi. L’organo di controllo è posto di regola al di fuori della gerarchia amministrativa in quanto è necessario che sia indipendente.

Con riferimento alla struttura

  • Organi individuali: composti da singole persone.
  • Organi collegiali: composti da più persone; questi organi per deliberare devono essere convocati dal Presidente secondo norme prestabilite e di regola necessitano di un numero legale (quorum).

Gli organi costituzionali e di amministrazione attiva

Il corpo elettorale

L’art. 48 C. dice che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Il voto, secondo lo stesso articolo, presenta le seguenti caratteristiche:

  • Personalità: è costituzionalmente inammissibile la votazione per procura.
  • Eguaglianza: non è ammesso il voto plurimo, ogni voto ha la stessa valenza.
  • Libertà e segretezza: sono due principi complementari in quanto la segretezza garantisce la libertà del voto; questo principio di segretezza vale per il corpo elettorale ma non sempre per gli altri organi collegiali rappresentativi dello Stato.

Dal principio di segretezza del voto è possibile desumere il diritto alla segretezza delle opinioni politiche. Dopo le recenti leggi elettorali il voto ha cessato di essere un dovere civico.

La capacità elettorale (che è un particolare aspetto della capacità di agire) si distingue in:

  • Attiva: capacità di eleggere, requisiti sono la cittadinanza e l’età (18 anni per la Camera e 25 per il Senato).
  • Passiva: capacità di essere eletto, requisiti sono l’età (25 anni per essere eletto deputato, 40 per essere eletto senatore e 50 per essere eletto Presidente della Repubblica), che non sussistano cause di incapacità civile, che non siano intervenute sentenze penali che per legge portino alla perdita del diritto di voto e che non sussistano cause di indegnità morale.

I sistemi elettorali individuano i metodi attraverso cui, partendo dai voti, vengono attribuiti i seggi. La Costituzione non regola questi sistemi, si limita a fissare il numero dei senatori a 315 ed il numero dei deputati a 630. La Costituzione non regola neppure i collegi elettorali: questi possono consistere in un collegio unico nazionale, in cui gli elettori votano per l’intera lista di rappresentanti, o in diversi collegi territoriali, in cui gli elettori sono chiamati ad eleggere un solo rappresentante (collegi uninominali) oppure più rappresentati (collegi plurinominali).

Si dicono formule elettorali quei sistemi che sulla base dei voti ottenuti permettono di effettuare l’attribuzione dei seggi. Queste si dividono in:

  • Sistemi proporzionali: in cui si tende a fare corrispondere il numero dei seggi attribuiti alla proporzione dei voti ottenuti dalle liste o dai candidati concorrenti.
  • Sistemi maggioritari: in cui tendenzialmente vengono attribuiti seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il procedimento elettorale è fissato dalle leggi 276/93 e 277/93. I 315 seggi del Senato sono eletti su base regionale (art. 57 C.). In ogni circoscrizione i tre quarti dei seggi vengono attribuiti con sistema maggioritario ed il restante col sistema proporzionale. I 630 seggi della Camera sono distribuiti in 26 circoscrizioni elettorali, ed in ogni circoscrizione i tre quarti dei seggi vengono attribuiti con il sistema maggioritario. Nelle circoscrizioni vengono presentate liste di candidati bloccate: l’elettore non può modificare la graduatoria predefinita. È stato introdotto lo sbarramento al 4% dei voti: le liste che non hanno ottenuto questa percentuale non possono partecipare alla ripartizione dei seggi. La preferenza dell’elettore è unica. Ogni elettore ha un diritto soggettivo pubblico a partecipare alle votazioni (art. 48 C.).

Presso ogni Comune esistono delle liste elettorali comprendenti la totalità degli aventi diritto al voto presenti in quella giurisdizione; queste liste sono tenute costantemente aggiornate ad opera di una Commissione permanente.

Il parlamento

Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica (art. 55 C.). I costituenti scelsero un sistema bicamerale in cui entrambe le Camere sono elette dal popolo e si distinguono tra loro in quanto il Senato deve rispecchiare le Regioni (art. 57 C.).

Le limitazioni che comporta lo status di parlamentare consistono nell’impossibilità di conseguire promozioni se non per anzianità (art. 98 C.) e nella pubblicità della loro situazione patrimoniale. Le guarentigie spettanti ai membri del Parlamento hanno lo scopo di garantire l’indipendenza di questi da ogni altro potere dello Stato e consistono in:

  1. Insindacabilità delle opinioni e dei voti: i membri del Parlamento non rispondono delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 68 C.).
  2. Immunità da arresti e perquisizioni: i parlamentari non possono essere arrestati o sottoposti a perquisizione senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza; una deroga a questa norma è prevista nel caso di flagranza di reato o nel caso di esecuzione di una sentenza irrevocabile.
  3. Autonomia finanziaria del Parlamento: ciascuna Camera determina autonomamente il proprio fabbisogno finanziario; il Ministero del Tesoro provvederà ai pagamenti senza effettuare alcun controllo.
  4. Assegno vitalizio: previsto dopo un certo numero di legislature o dopo i sessant’anni di età.

Le Camere si riuniscono una prima volta venti giorni dopo le elezioni (art. 61 C.); le convocazioni ordinarie si svolgono il primo giorno non festivo di febbraio ed il primo giorno non festivo di ottobre (art. 62 C.); le convocazioni straordinarie si tengono per iniziativa del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera in questione oppure di un terzo dei membri (art. 62.2 C.).

Il periodo di vita di ciascuna Camera si chiama legislatura; la durata è di cinque anni ma può essere ridotta (art. 68 C. scioglimento anticipato) o prorogata in caso di guerra (art. 60 C.). La fine della legislatura comporta il decadimento di tutto il lavoro parlamentare in corso ed incompiuto. La proroga della durata delle Camere è prevista solo nel caso in cui sussista uno stato di guerra e sia intervenuta un’apposita legge di proroga.

La prorogatio è un istituto previsto dall’art. 61 C. allo scopo di evitare che il paese rimanga sprovvisto del suo Parlamento e consiste nella proroga dei poteri di entrambe le vecchie Camere fino a quando le nuove Camere non si siano riunite per la prima volta. Le Camere in prorogatio hanno poteri compressi: non possono eleggere il Presidente della Repubblica (art. 85 C.).

Entrambe le camere hanno un proprio regolamento che deve essere adottato a maggioranza assoluta dei componenti (art. 64 C.); i regolamenti parlamentari contengono norme giuridiche che regolano i rapporti degli estranei che vengono in contatto con i parlamentari e dei parlamentari stessi. Alcune di queste norme sono esecutive di norme costituzionali mentre altre sono espressione dell’autonomia propria delle Camere. Proprio a causa della grande autonomia concessa alle Camere solo leggi costituzionali possono modificarne i regolamenti.

Il Presidente di ciascuna Camera è eletto da una maggioranza qualificata ed ha fra i suoi poteri quello di interpretare il regolamento della Camera stessa, tutte le volte che egli non desideri una deliberazione dell’Assemblea. Il Presidente dirige l’andamento delle sedute, stabilisce la programmazione dei lavori ed il relativo calendario; su queste deliberazioni si esprimerà la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, la quale può vincolare l’Assemblea nel caso in cui raggiunga l’unanimità. Nel caso in cui non viene raggiunta l’unanimità da parte dei capigruppo sarà il Presidente stesso a predisporre il programma tenendo conto delle proposte del Governo e dei gruppi parlamentari. Il Presidente può applicare le sanzioni meno gravi e proporre all’ufficio di presidenza le più gravi.

L’art. 72 C. prevede le commissioni permanenti le quali rispecchiano in proporzione i gruppi politici, hanno una competenza per materia, ed hanno il compito di esaminare preventivamente ogni disegno di legge presentato ad una Camera. I nuovi regolamenti parlamentari estendono le funzioni di queste commissioni: è stata introdotta la funzione di iniziativa che consiste nel fare relazioni e proposte autonome all’Assemblea.

I gruppi parlamentari sono organi di collegamento tra lo Stato-apparato e lo Stato-comunità; essi sono l’espressione dei partiti politici all’interno del Parlamento. I gruppi sono costituiti da un minimo di venti deputati e dieci senatori. I parlamentari che non intendono fare parte di nessun gruppo costituiscono un unico gruppo misto.

Secondo l’art. 64 C. occorre per la validità delle sedute un quorum della metà più uno dei parlamentari, mentre occorre per la validità delle deliberazioni il quorum della metà più uno dei presenti; esiste la presunzione del numero legale, ovvero si presume che il numero legale sia sempre presente in aula fino alla richiesta da parte di un certo numero di parlamentari al Presidente dell’assemblea della verifica del numero legale. È prassi comune quella di calcolare il quorum dei votanti escludendo gli astenuti. Viene fissato volta per volta un ordine del giorno che comprende la lista delle materie su cui verrà dibattuto; questo per far sì che i parlamentari possano prepararsi alle discussioni di Assemblea. Vige la regola della pubblicità delle sedute e della pubblicazione degli atti parlamentari.

Le Camere si riuniscono in seduta comune solo in determinati casi previsti dall’art. 55 C.; questi sono:

  • Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica
  • Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica
  • Elezione di un terzo dei componenti del CSM e di un terzo dei giudici della Corte costituzionale
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cortese Fulvio.
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