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Riassunto esame Diritto, prof. Spagnuolo, libro consigliato Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Merusi Pag. 1
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La verifica comporta quindi, una triplice valutazione sulla

congruenza fra la disciplina normativa e la decisione amministrativa; sula coerenza tra la valutazione

tra le decisioni comparate:

compiuta e la decisione presa, sull’uniformità solo in questo modo, infatti,

l’attività della Pubblica Amministrazione, in quanto ragionevole e razionale, sarà anche legale; diversamente,

l’attività amministrativa sarà affetta dal dell’eccesso di

in caso di violazione del suddetto principio, vizio

potere, cioè dal vizio di legittimità dell'atto amministrativo consistente nell'uso del potere amministrativo per

conseguire finalità diverse da quelle stabilite dalla legge. L'attività amministrativa infatti, in quanto diretta

alla cura di interessi pubblici predeterminati in sede politica, non è libera, ma vincolata nel fine: in

particolare, il legislatore, in attuazione del principio di legalità, oltre ad attribuire alla Pubblica

pubblico da realizzare (“interesse il

Amministrazione il potere di agire, fissa anche l'interesse primario”),

quale deve poi, essere armonizzato con gli interessi, pubblici o privati, che di volta in volta, possono con

(“interessi

esso scontrarsi secondari”).

In tale prospettiva però, il legislatore lascia alla Pubblica Amministrazione un ambito decisionale entro cui

operare, denominato appunto, “discrezionalità”: in particolare, la discrezionalità amministrativa è il criterio

orientativo dell’azione della Pubblica Amministrazione nella scelta tra più comportamenti giuridicamente

leciti per il perseguimento dell’interesse pubblico. La discrezionalità amministrativa rappresenta dunque, uno

spazio di agire libero dell’Amministrazione Pubblica, all’intero del quale essa effettua quella ponderazione

comparativa degli interessi in gioco, richiedente la completa acquisizione degli interessi stessi ed il loro

raffronto secondo il canone della ragionevolezza, intesa come logicità, o meglio come conseguenzialità

logica che deve necessariamente sussistere tra le premesse fattuali e normative poste alla base dell’azione

della Pubblica Amministrazione.

Ulteriore specificazione del principio di ragionevolezza è poi, il principio di proporzionalità, il quale,

nell’informare ugualmente l’azione della Pubblica Amministrazione, non permette alla stessa di adoperare

atti amministrativi obbligatori o restrittivi della sfera giuridica dei privati in modo non proporzionato

all’interesse pubblico da perseguire. In particolare, il principio di proporzionalità è stato elaborato dalla

giurisprudenza costituzionale e amministrativa tedesca, per passare poi, per osmosi culturale, alla

giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea e da questa, al legislatore comunitario, il

quale ormai, in pressoché tutte le direttive da lui emanate, fa riferimento al suddetto principio. Precisamente,

la dottrina giuridica richiama a proposito del principio di proporzionalità, il Caso Kreuzberg (Reuzberg) del

aveva ritenuto invalida l’ordinanza di

1882, nel quale era accaduto che una Corte Amministrativa Prussiana in quanto l’autorità

chiusura di un negozio alimentare che vendeva alcool privo di licenza, che aveva

emanato tale atto di chiusura non aveva valutato la possibilità di adottare un provvedimento sanzionatorio di

minore gravità. Da tale caso giurisprudenziale è allora, possibile cogliere il nucleo centrale del principio di

che la Pubblica Amministrazione nell’esercizio dei compiti

proporzionalità, imponente a lei attribuiti dalla

legge, è tenuta ad adottare una soluzione idonea, necessaria ed adeguata (o proporzionale in senso stretto): in

all’obiettivo

particolare, il provvedimento è idoneo, quando esso è conforme da raggiungere in concreto;

solo se non è disponibile un’altra misura ugualmente efficace, ma meno

necessario, quando esso è utilizzato

incidente negativamente sulla singola situazione privata, cioè comportante il minor sacrificio possibile per la

posizione del privato coinvolto; adeguato (o proporzionale in senso stretto), quando il bilanciamento di

interessi da esso realizzato è appropriato. Idoneità, necessarietà e adeguatezza (o proporzionalità in senso

stretto) di un determinato provvedimento incidente su di un diritto fondamentale, costituiscono quindi, il

triplice necessario passaggio individuato dalla giurisprudenza tedesca, affinché il principio di proporzionalità

sia correttamente applicato.

A questo punto, Fabio Merusi precisa come in realtà, quando si fa riferimento al principio di proporzionalità,

il pensiero non può non correre all’affermazione di Romagnosi, il quale nelle “Istituzioni di diritto

amministrativo”, pubblicate nel 1814, scrive che “La regola direttrice dell’amministrazione in questo

conflitto con il privato è di far prevalere la cosa pubblica alla privata entro i limiti della vera necessità, cioè

“tale

con il minore sacrificio possibile della proprietà privata e della libertà”: prevalenza” precisa poi,

Romagnosi, “non colpisce il fine o l’effetto, ma il semplice mezzo”. Ebbene la comparazione del mezzo

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Publisher
A.A. 2012-2013
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Spagnuolo Vigorita Renata.