Diritto amministrativo
Fabio Merusi: “Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa”
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Facoltà di Giurisprudenza
La ragionevolezza, argomento centrale del ciclo di lezioni magistrali tenute nel 2011, dalla Facoltà di sostegno dell’Associazione Amici Giurisprudenza, con il di Suor Orsola per la Promozione degli Studi Giuridici (e dell’Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa Sezione della Facoltà di Giurisprudenza), è come emerge dal testo di Fabio Merusi, un concetto elusivo, che sfugge ai vari tentativi di formalizzazione teoretica e di classificazione giuridica.
In particolare, la ragionevolezza, da un punto di vista filosofico, stabilisce un rapporto fecondo con la razionalità, che include senza esserne assorbita, rappresentandone piuttosto, un arricchimento e un ampliamento; da un punto di vista giuridico invece, essa segnala la necessità di coniugare la certezza del diritto con il bisogno di equità.
Ecco allora, spiegato perché la nozione di ragionevolezza, nonostante la sua invincibile vaghezza, si è fatta strada fino a diventare una componente essenziale dell’idea di ordinamento giuridico, elevandosi addirittura al rango di garanzia interna allo Stato costituzionale.
In realtà, l’azione della Pubblica Amministrazione, intesa sia come procedimento che come decisione che ha portato all’emanazione o alla non emanazione dell’atto, debba essere ragionevole, razionale, logica e “ius receptum” quanto a meno a partire dalla fine del Seicento: già l’azione non arbitraria, può considerarsi del principe infatti, come quella della Pubblica Amministrazione, doveva essere ragionevole razionale.
In tal senso, tutti sono orami convinti dell’assioma secondo cui l’azione in senso generale dei pubblici poteri deve essere misurata razionalmente, in quanto la ragione è il solo antidoto contro il dispotismo, cioè contro l’arbitrio nell’esercizio del potere.
La ragione aiuta infatti, a trovare regole desunte dalla logica della materia da regolare, cioè dalla “natura delle cose”, quando appunto, le suddette regole per l’esercizio del potere non sono dettate dal legislatore, cioè quando ci si trova di fronte ad un’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione: le stesse non potrebbero infatti, essere ricavate né da valori assoluti, quali la bellezza, l’armonia, l’utilità, i quali di per sé razionali non sono, né dalla storia, in quanto anche per la ragione cambiano i tempi, con la conseguenza che quello che può apparire illogico.
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