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FONDATO SU TENDENZA ALLA CONFORMITÀ PIENA AI PARAMETRI COSTITUZIONALI

I parametri costituzionali che la Corte applica sono quelli che la stessa ha concepito e li concepisce nel continuum della sua giurisprudenza. Nel concepire i parametri, ossia nell'interpretare le disposizioni costituzionali, la Corte non può non adoperare, tra i metodi ermeneutici, anche e soprattutto quello della c.d. ragionevolezza, proprio per la natura o struttura degli enunciati costituzionali.

L'individuazione delle norme da principi ricavabili non può non essere condotta secondo canoni ermeneutici, tra i quali va ricompreso proprio il canone della ragionevolezza, della adeguatezza del principio costituzionale al caso concreto alla qualificazione del quale il principio è rivolto.

Il SINDACATO DI RAGIONEVOLEZZA è stato condotto dalla Corte costituzionale sulla base di una "eterogenea serie di parametri, implicanti un sindacato sulla ragionevolezza delle leggi, come ha

dimostrato con precisa analisi PALADIN, per concludere che “il cosiddetto principio di Ragionevolezza si risolve in una denominazione riassuntiva di tecniche o di criteri valutativi assai diversi”.

“Il problema della Ragionevolezza riguarda qualsiasi disciplina adottata dal legislatore”, ma “la ragionevolezza come tale..non costituisce di un principio costituzionale per cui si pone sempre un rapporto tra norme legislative e singole norme o principi costituzionali, per stabilire attraverso un criterio logico di interpretazione, quindi secondo Razionalità, se la disciplina adottata dal legislatore è o meno in contrasto con la Costituzione.”.

L’interpretazione e quindi la ragionevolezza come criterio ermeneutico non riguarda, nel giudizio costituzionale, i soliti enunciati parametro della Costituzione, ma anche gli enunciati delle leggi oggetto del giudizio.

Data la varietà dei parametri costituzionali che comportano una serie di

valutativi diversi, occorre domandarsi se tali criteri possano assorgere ad una qualche unità, ossia se la "ragionevolezza" esprima un concetto unitario. (risposta negativa). La RAGIONEVOLEZZA è un modo di giudicare in cui "le peculiarità del ragionamento giudiziale non sono indifferenti quanto alla elaborazione della norma parametro, almeno finché si voglia tenere fermo che compito della Corte è quello di applicare la Costituzione; cosicché..la ragionevolezza presuppone un modo di interpretare, o si risolve anzi in un peculiare modo di interpretare, ossia un metodo ermeneutico. LAVAGNA: l'interpretazione e l'applicazione del diritto non possono che essere ragionevoli, ossia che la ragionevolezza non è altro che un criterio ermeneutico ineliminabile. Poiché nel giudizio costituzionale vengono a confronto l'oggetto (la legge) e il parametro (l'enunciato o gli enunciati costituzionali), essoGIUDIZIO”

GIUDIZIO”La RAGIONEVOLEZZA è un METODO ERMENEUTICO, che apre ad uno speciale criterio di decisione, di GIUDIZIO (applicazione del diritto). Ma può anche non aprirlo.

La disposizione, potenzialmente irrazionale, viene ricondotta a razionalità attraverso la selezione di un suo possibile significato ovvero nel suo farsi norma.

Insomma, secondo lo schema tipico dell’interpretazione conforme a costituzione, la Ragionevolezza deve già operare in sede ermeneutica, sicché il giudice deve ricercare direttamente l’interpretazione razionale, se del caso adeguatrice, limitando il ricorso alla Corte a quei casi in cui la lettera impedisca effettivamente di giungere a siffatto risultato.

Il Metodo ermeneutico è condizione necessaria del tipo di giudizio di ragionevolezza; e questo perché il tratto comune dei giudizi di ragionevolezza si caratterizza negativamente.

L’interpretazione problematica ammette una molteplicità di modi

interpretativi e applicativo-decisionali; nella giurisprudenza costituzionale se ne possono individuare almeno quattro:

  1. giudizi di comparazione (che applicano il principio di uguaglianza)
  2. giudizi di adeguatezza al fine si può distinguere tra fine imposto costituzionalmente e fine desunto da enunciato costituzionale più generale, ma si può ricordare anche la questione dell'adeguatezza di leggi riduttive rispetto a norme costituzionali programmatiche già attuate.
  3. giudizi di congruità Si può distinguere tra contraddittorietà intrinseca e contraddittorietà estrinseca
  4. giudizi di proporzionalità, ossia di bilanciamento possono riguardare non solo i diritti individuali, ma anche i rapporti tra Stato e Regioni, poiché l'autonomia regionale, che è situazione costituzionalmente garantita, può essere sacrificata solo in ragione di altro interesse o valore costituzionale
concorrente. L'interpretazione della Costituzione non può prescindere dalle scelte legislative in ordine all'interpretazione degli enunciati costituzionali. TOSI: "quando il giudizio è di Ragionevolezza..la Corte assume di condividere con il Parlamento il compito interpretativo-attuativo, lascia al Parlamento di collocare i pezzi del mosaico, salvo controllare che siano rispettate le condizioni che il Parlamento pone a se stesso nel momento in cui imbocca una strada piuttosto di un'altra". Ma proprio per questo la Ragionevolezza non può assumere un connotato che la renda univoca e unitaria. Essa recede a controllo della coerenza, in senso lato, immanente alla stessa scelta legislativa. La Ragionevolezza si presenta inoltre sotto il duplice aspetto della giustificazione esterna e della giustificazione interna delle scelte legislative, che distinguono i giudizi di ragionevolezza "dagli altri giudizi di legittimità". A) LA

GIUSTIFICAZIONE ESTERNA

Il parametro del giudizio di Ragionevolezza non possono che essere una o più norme costituzionali.

Basilari e inequivocabili sono le asserzioni contenute nelle fondamentali sentenze 991 e soprattutto 1130 del 1988 che distinguono nettamente i Giudizi di Legittimità da quelli di Merito appartenenti alla competenza della Corte, i secondi ad essa estranei.

Ciò non significa che il GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ possa essere risolto – e qui sta l’analogia con i GIUDIZI DI MERITO – attraverso il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, poiché le censure di merito non comportano valutazioni strutturalmente diverse, sotto il profilo logico, dal procedimento argomentativo proprio dei giudizi valutativi implicati dal sindacato di legittimità, differenziandosene per il fatto che in quest’ultimo le regole o gli interessi che devono essere assunti come parametro sono formalmente sanciti in norme.

di legge o della Costituzione. Il procedimento argomentativo si svolge secondo regole che sono quelle della "ragione attenuata","modellata", plurivalente, ossia della Razionalità giustificata dalla Decisione, dalla logica del verosimile, del probabile, del ragionevole, propria di ogni discorso pratico. Ma la c.d. GIUSTIFICAZIONE ESTERNA – la razionalità giustificativa della decisione – non può essere indipendente dagli enunciati della Costituzione, non può essere formata, costruita liberamente – arbitrariamente – dal giudice costituzionale, ma dev'essere verificabile (GIUSTIFICAZIONE INTERNA). È necessario che i precetti di ragionevolezza trovino radice nel testo Costituzionale, che si presentino come risultato di un'attività interpretativa. In questo modo, se è vero che Interpretazione e Applicazione costituiscono momenti diversi nel giudizio costituzionale, non è meno vero che.devono essere supportati da una giustificazione interna. Questo significa che l'interpretazione deve essere coerente con il contesto normativo e con i principi generali del diritto. La giustificazione interna implica anche la considerazione delle finalità della norma e dei valori che essa intende promuovere. Ad esempio, nel caso dell'articolo 24 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto di difesa, l'interpretazione deve bilanciare questo diritto con le esigenze del processo, al fine di garantire un equilibrio tra le parti coinvolte. Inoltre, l'interpretazione deve essere ragionevole e basata su argomentazioni solide e coerenti. Ciò implica l'analisi dei testi normativi, della giurisprudenza e della dottrina, al fine di individuare la corretta interpretazione della norma. Infine, l'interpretazione deve essere adeguata al caso concreto e alle circostanze specifiche. Ciò significa che l'interpretazione deve tener conto delle peculiarità del caso e delle esigenze delle parti coinvolte, al fine di garantire una soluzione equa e giusta. In conclusione, il modo di interpretare è strettamente legato al modo di giudicare e entrambi devono essere supportati da una giustificazione interna, che tenga conto del contesto normativo, dei principi generali del diritto, delle finalità della norma e delle circostanze specifiche del caso.

richiedono un controllo tale da conseguire un certo grado di certezza o di prevedibilità. Il sindacato di Ragionevolezza richiede la formazione, il mantenimento, la stabilizzazione di precise e individuate tecniche di giudizio. Il complesso di queste tecniche rende possibile la c.d. GIUSTIFICAZIONE INTERNA. La decisione assunta sulla base dei relativi procedimenti argomentativi e può dirsi una decisione giuridicamente razionale. E qui si vede bene la contiguità tra Ragionevolezza, come ragione attenuata o modulata e Ragione, come ragione positiva che connota l’ordinamento giuridico vigente. A questo proposito non si può però ricordare quella giurisprudenza che ravvisa nell’art.3, primo comma Cost. due distinti profili: il principio di uguaglianza e il principio di razionalità o ragionevolezza, che la sent.74/92 definisce come “razionalità pratica, matrice dell’equità”, e che la successiva sent.81 dello stesso

anno precisa nel senso che "è giurisprudenza costante di questa Corte che, in mancanza di un termine di confronto, una valutazione di illegittimità cos"
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A.A. 2010-2011
9 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Bertolini Francesco Saverio.