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I. La DECISIONE DI ASSICURARE AI PROPRI CITTADINI LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
: per i servizi nazionali, normalmente è oggetto di una legge apposita che detta la disciplina del
(prima del 2001 c’
servizio mentre per i servizi degli enti locali, è oggetto di atti amministrativi
era un atto tipico,chiamato “assunzione del servizio”). Leggi e atti amministrativi attribuiscono
all’ amministrazione pubblica interessata la competenza a porre in essere gli …
… ATTI ORGANIZZATIVI NECESSARI
II. A RENDERE POSSIBILE LA FRUIZIONE DEL
SERVIZIO per i cittadini:
A) contratti con imprese private:
Nel campo dei servizi pubblici economici, si fa sempre più spesso ricorso al CONTRATTO
DI SERVIZIO: con tale contratto si definiscono 1) periodo di validità; 2) caratteristiche dei
servizi offerti; 3) standard qualitativi minimi; 4) struttura tariffaria adottata; 5) sanzioni in
caso di mancata osservanza del contratto.
La scelta delle imprese con le quali stipulare questo contratto, viene fatta di regola con procedure concorsuali
(cd “ ad evidenza pubblica”) che hanno l’ obiettivo di individuare l’ impresa economicamente più efficiente
nel fornire le prestazioni richieste.
NB: il contratto di servizio non va confuso col contratto di “appalto di servizi” col quale il produttore del
servizio si impegna a prestare il servizio all’ appaltante; in questo caso, infatti, se l’ appaltante volesse far
fruire del servizio dei terzi dovrebbe costituire un apposito separato rapporto.
Anche nel campo dei servizi pubblici sociali si fa ricorso al CONTRATTO per definire gli
obblighi dei produttori dei servizi. La scelta dei contraenti però, in questo ambito, non av-
viene, di regola, attraverso le procedure concorsuali.
Inoltre, il questo campo, per fronteggiare l’ esigenza di coordinamento dell’ attività pubblica con quella degli
organismi privati che erogano tali servizi (= imprese sociali; organizzazioni di volontariato; ONLUS), si ri-
corre a specifici atti consensuali, denominati CONVENZIONI ; queste debbono: a)contenere disposizioni di-
rette a garantire l’ esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; b) prevedere forme di verifica delle prestazioni
e di controllo della loro qualità e modalità di rimborso delle spese.
NB: in relazione a tali atti consensuali, i fruitori dei servizi possono essere considerati terzi a cui favore viene
stipulato il contratto in modo che ha esso derivino loro diritti soggettivi.
di un’ impresa pubblica.
B) istituzione
Posizioni giuridiche soggettive connesse agli atti organizzativi necessari:
Gli interessi dei fruitori potenziali di questi servizi (= interesse a che si proceda all’ assun-
zione + interesse a che si scelgano le forme organizzative adeguate ad assicurarne la produ-
zione e la distribuzione) si ritiene che non abbiano tutela giurisdizionale;
Per le imprese private che svolgono attività corrispondenti al servizio in questione, invece,
dato che la decisione di assumere un pubblico servizio determina per loro la impossibilità di
provvedere in regime di concorrenza alla sua produzione e distribuzione e , quindi, limita la
loro libertà di iniziativa economica, contro tale decisione possono sicuramente richiedere tu-
tela giurisdizionale così come nei confronti della scelta delle modalità organizzative (= han-
no “interessi legittimi”).
- Tanto per i servizi pubblici che per i servizi di pubblica utilità, poi, per regolare i rapporti con i fruitori
concreti del servizio pubblico si fa ricorso a:
CONTRATTI DI UTENZA = contratti, stipulati da ciascun fruitore con l’ impresa esercente
il servizio (di regola, nella forma dei contratti per adesione), per stabilire quali siano in con-
creto le prestazioni alle quali il fruitore ha diritto.
REGOLAMENTI DI SERVIZIO = atti, emanati (sempre più frequentemente) dagli erogato-
ri dei servizi, con i quali si stabiliscono alcune modalità di svolgimento del servizio e si det-
tano regole che debbono essere rispettate da coloro che intendono fruire di un certo tipo di
prestazioni (es: regole riguardanti un servizio bibliotecario = rispettare l’ orario giornaliero
di apertura e di chiusura; fare silenzio; non prendere più di tot libri; etc).
DIRETTIVE SULLA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI = atti, che rien-
competenza delle autorità indipendenti per i servizi dell’ energia elettrica, del gas
trano nella
e delle telecomunicazioni, con i quali vengono definiti i livelli generali di qualità riferiti al
complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da
garantire all’ utente. NB: tali direttive hanno effetti autoritari nei confronti dell’ imprendito-
re cui si rivolgono perché individuano in quali casi di violazione del regolamento di servizio
“indennizzi automatici”.
egli sarà chiamato a pagare agli utenti
CARTE DI SERVIZI = atti nei quali gli esercenti i servizi indicano gli standard che si ob-
bligano a rispettare nell’ erogazione dei servizi e determinano procedure per un’ adeguata
insoddisfatti e per l’ eventuale pagamento di inden-
considerazione dei reclami degli utenti
nizzi in caso di mancato rispetto di tali standard.
Quali sono gli apparati organizzativi cui si ricorre nell’ ambito delle funzioni di prestazione?
Gli apparati preposti all’ esercizio delle funzioni regolatorie
- (= determinazioni circa qualità dei servizi e
tariffe) sono organizzati secondo i modelli “ministeriale” o delle “amministrazioni indipendenti”. NB:
nella legislazione più recente si tende a prevedere che la determinazione autoritativa delle tariffe avven-
ga attraverso un atto amministrativo attribuito alla competenza di un’ amministrazione diversa da quella
che organizza il servizio, di regola ricorrendo ad un’ amministrazione indipendente.
dei servizi (quando l’ erogazione del servizio
- Gli apparati utilizzati per la produzione e la distribuzione
non sia stata affidata contrattualmente a dei privati) variano in base al tipo di servizio:
Per i servizi pubblici economici, si fa di regola ricorso al modello della SOCIETA’ PER A-
ZIONI IN MANO PUBBLICA. Il controllo pubblico viene poi assicurato o attraverso il
possesso, da parte dello Stato, di un’ adeguata quantità di azioni ovvero, per alcune società
controllate dallo Stato (es: ENI),attraverso il cd golden share, cioè attribuendo poteri specia-
dell’ economia (es: potere di nomina di un amministratore; diritto di opposi-
li al Ministro
zione all’ assunzione da parte di certi soggetti di partecipazioni azionarie rilevanti o alla
conclusione di accordi; diritto di veto su decisioni che possano mutare l’ identità della socie-
tà. NB: la CGCE ha però sancito che tali poteri possano essere esercitati solo motivatamente
in relazione al possibile concreto pregiudizio arrecato ad interessi vitali dello Stato).
Per i servizi sociali pubblici, i pubblici poteri ricorrono di regola a strutture organizzative
pubbliche che si avvicinano al modello dell’ impresa:
per l’ istruzione scolastica il modello è quello delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE (le più grandi delle
-
quali sono dotate di personalità giuridica). Ad esse è preposto un dirigente scolastico il quale 1) assicura la
gestione unitaria dell’ istruzione; 2) ne ha la legale rappresentanza; 3) è responsabile della gestione delle ri-
sorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
per l’ assistenza sanitaria, il modello è quello dell’ AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL), la quale:1) ha
-
personalità giuridica pubblica;2) ha autonomia imprenditoriale; 3)agisce mediante atti di diritto privato;4)
deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;5)è tenuta al rispetto del
vincolo di bilancio. Il suo organo principale è il direttore, che è nominato dalla Regione e ha tutti i poteri di
gestione.
per i servizi alla persona, dal 2001 il modello utilizzato è quello dell’ AZIENDA PUBBLICA DI
- SERVIZI
ALLA PERSONA (APSP), la quale: 1) ha personalità giuridica di diritto pubblico; 2) agisce senza fine di lu-
cro; 3)non agisce, di regola, con atti di diritto privato anche se può porre in essere tutti i contratti e i negozi,
anche di diritto privato; 4)deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Per i servizi burocratici, infine, il modello utilizzato non può che essere quello dell’ UFFI-
CIO BUROCRATICO.
Uso dei beni pubblici.
Corrisponde all' esercizio di funzioni di prestazione anche la messa a disposizione, da parte delle ammini-
strazioni pubbliche, delle utilità che possono essere tratte da beni in proprietà pubblica.
Anche l' utilizzo di questi beni può essere “a fruizione collettiva” (= per soddisfare interessi collettivi → es:
aree di verde pubblico) ovvero “a fruizione individuale” (= per soddisfare specifici interessi individuali).
Regime di proprietà dei beni pubblici.
La disciplina degli usi di beni pubblici dipende dal regime di proprietà pubblica al quale sono assoggettati
tali beni; il c.c., infatti, prevede diversi tipi di proprietà pubblica:
– Proprietà privata dei soggetti pubblici: gli artt 826 e 828 c.c., sanciscono che i beni appartenenti allo
Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici possono essere oggetto di proprietà privata (= i poteri e i
doveri dei soggetti pubblici relativi a questi beni sono gli stessi che spettano a qualsiasi proprietario privato) :
“beni patrimoniali disponibili”.
si parla di
– come sottolinea anche l' art 42 Cost., “la proprietà è pubblica o
Proprietà pubblica dei soggetti pubblici:
privata”. I beni sottoposto al regime della proprietà pubblica sono:
“beni demaniali”
1) (= beni che fanno parte del demanio pubblico), che, a loro volta si possono
a) “beni necessariamente demaniali”
distinguere in: (cd demanio naturale) = beni, come le opere destinate
alla difesa nazionale, il lido del mare, la spiaggia, i porti, le acque superficiali, che ,per certe loro qualità
intrinseche (di regola, sono beni che si trovano in natura), sono sottratti in assoluto alla proprietà privata e
b) “beni eventualmente demaniali”
che possono appartenere solo allo Stato o alle Regioni; (cd demanio
artificiale) = beni, come strade, acquedotti, immobili di interesse storico, etc. (di regola, sono manu