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CAPITOLO XIV:
1. Perfezione, efficacia, validità
L’atto amministrativo è “perfetto” nel senso che è conclusivo di un procedimento; è “efficace” se è
effetti; è “valido” (o e cioè l’atto è conforme (o
produttivo di invalido) non conforme) al parametro
Ipotesi che possono verificarsi
normativo (cioè regole/ principi giuridici a cui deve adeguarsi).
perfetto può non essere giuridicamente efficace (e cioè può non
1) L’atto produrre concretamente gli
effetti giuridici che in realtà è astrattamente capace di determinare) ed in tal caso sono necessarie
delle “integrazioni dell’efficacia”.
L’atto
2) perfetto può essere o non essere valido
3) Un atto efficace può non essere valido
atto invalido può essere efficace (SE il vizio che presenta genera solo l’annullabilità)
4) Un
Un atto inefficacie può non essere invalido, ad es. l’acquisto dell’efficacia di un atto può dipendere
5) da un termine sospensivo, cioè da una circostanza che non ha nulla a che vedere con la sua validità
Mediante lo strumento del “controllo il diritto amministrativo tende ad
preventivo di legittimità”
impedire che si avvii la produzione degli effetti dell’atto invalido. In via generale, consente che
l’atto invalido anche nel caso in cui sia efficace possa essere eliminato da parte della stessa PA
mediante l’annullamento d’ufficio ma a condizioni precise, e cioè è possibile che il passare del tempo
rende ancor meno desiderabile l’eliminazione dell’atto che ha iniziato a produrre effetti sia in
relazione all’interesse pubblico (ad es. il mantenimento di un atto invalido che ha prodotto i suoi
effetti per un certo periodo di tempo può essere funzionale all’interesse pubblico concreto) e sia degli
che in buona fede hanno fatto affidamento sulla stabilità dell’atto).
interessi privati (cioè di coloro 146
La validità può essere giuridicamente affermata o negata solo con la sentenza passata in
In tal modo anche sugli atti amministrativi diretti ad impedire l’efficacia
giudicato del giudice. di un
atto nel presupposto della sua invalidità o a consentirne l’efficacia nel presupposto della sua validità,
sarà sempre possibile il sindacato del giudice.
1) parametro normativo con cui confrontare l’atto; 2) individuare quali sono
Invalidità: le
conseguenze dell’esito negativo del confronto con il parametro normativo.
2. Invalidità del negozio giuridico privato VS invalidità dell’atto amministrativo
Nel diritto privato l’”invalidità” costituisce il presupposto per la “nullità” / “annullabilità” del negozio
giuridico. La nullità / annullabilità del contratto derivano dall’inesistenza dei requisiti; degli elementi
essenziali del contratto; dal fatto che il contratto; consenso viziato. Le norme civilistiche sono
concentrare sui “profili il negozio = “atto umano”. Mentre nel
soggettivi del negozio”, diritto
la disciplina riguardo l’atto amministrativo si concentra maggiormente sui “profili
amministrativo
e tende a prescindere dalla soggettività degli autori. Dunque si deve dire che la disciplina
oggettivi”
giuridica della validità degli atti amministrativi ha delle specificità. È però difficile capire da dove derivi
questa specificità e cioè se derivi da una differenza sostanziale nella configurazione del sistema dei vizi
O dal modo in cui è configurato il processo il quale ad oggi non appare sempre capace di assicurare una
tutela giurisdizionale effettiva alle situazioni soggettive di interesse legittimo.
Illegittimità
Si ritiene che per definire la situazione patologica in cui può versare un provvedimento amministrativo
non si deve far riferimento alle categorie civilistiche della nullità / annullabilità in modo separato, bensì
e cioè quella della “Illegittimità”, e se l’atto ne è affetto è annullabile.
riunirle in una categoria unitaria
Tuttavia la disciplina codicistica della “nullità” impedisce all’atto di produrre effetti e ciò si pone in conflitto
con l’esigenza di stabilizzazione dei rapporti giuridici, tale esigenza è sottesa al riconoscimento di certi
caratteri formali del regime giuridico dell’atto amministrativo.
La distinzione tra nullità ed annullabilità ha sempre rilevato anche nel diritto amministrativo, ed infatti da
che anche l’atto amministrativo a cui manca un requisito essenziale può risultare
un lato si può osservare
tale solo in apparenza, in tal modo si può parlare di una sua “nullità-inesistenza”; da un altro lato si può
dell’atto amministrativo con norme
notare che la nullità del contratto si ha in primis nel caso di contrasto
imperative.
3. Nullità
Art 21-septies LPA
, prevede che: il provvedimento amministrativo è nullo: 1) nei casi espressamente
previsti dalla legge; 2) SE manca un elemento essenziale; 3) SE è viziato da difetto assoluto di
attribuzione;4) SE è stato adottato in violazione / elusione del giudicato.
1° caso di nullità: casi previsi dalla legge
A differenza di quanto previsto dalle norme civilistiche (ex art 1418 cc), il contrasto con disposizioni di
legge inderogabili non è di per sé sufficiente a determinare la nullità di un atto amministrativo, e ciò è
spiegato dal fatto che per gli atti amministrativi tutte le disposizioni di legge sono inderogabili. QUINDI è
necessario che la legge preveda espressamente che la violazione di una legge abbia per
conseguenza la nullità. Ad esempio sono nulli gli atti emanati da organi il cui termine di durata del
mandato sia scaduto (tranne gli atti di ordinaria amministrazione o urgenti e indifferibili); sono nulle le
clausole dei bandi di selezioni e concorsi per l’assunzione nelle PA centrali che non prevedano l’invio
da copia del documento d’identità; è nullo il
delle domande per via telematica accompagnate
provvedimento di diniego di una istanza motivato dalla mancata produzione di un atto o documento non
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incluso nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale in mancanza di un invito a regolarizzare la
documentazione in un termine congruo.
2° caso di nullità: non si rispetta o si elude il giudicato del giudice
In tal caso la PA adotta un atto non rispettando il giudicato (sentenza) del giudice. In questo caso,
l’atto che violi o eluda il giudicato del giudice è sanzionato con la nullità dell’atto. Ad esempio nel caso in
cui la PA adotta un atto diverso da quello che avrebbe dovuto adottare per potersi conformare alla
sentenza del giudice. Ad es. la PA adotta un atto uguale per contenuto e motivazione a quello che il
giudice amministrativo aveva in precedenza annullato.
mancanza degli elementi essenziali dell’atto
3° caso di nullità:
Per vedere gli “elementi essenziali” dell’atto amministrativo si deve far riferimento agli elementi essenziali
del diritto privato (art 1325 cc): soggetto; oggetto; forma; contenuto.
: è nullo l’atto il cui autore non sia identificabile (inesistenza, illeggibilità della
Profilo soggettivo (1)
firma); sono nulli gli atti posti in essere da soggetti al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni pubbliche
(ad es. dai membri di un collegio che si incontrano per caso) O da organi i cui titolari siano in carica oltre
il termine di decadenza per mancanza di rinnovo; sono nulli gli atti affetti da “incompetenza assoluta” in
quanto emanati da organi appartenenti ad apparati organizzativi privi di qualsiasi potere amministrativo
(ad es. il caso in cui un atto amministrativo è emanato dal giudice) O atti privi di poteri amministrativi nella
materia a cui l’atto si riferisce (ad es. un atto in materia di ordine pubblico emanato dal ministero dei beni
culturali) = “difetto assoluto di attribuzione” e cioè “incompetenza assoluta”.
Con riferimento alla separazione tra politica ed amministrazione si potrebbe considerare nullo l’atto di
da un organo tecnico O l’atto di gestione adottato da un organo politico (questo però
indirizzo adottato
non è confermato dalla giurisprudenza).
Con riferimento al “difetto del potere nel soggetto che ne è autore” si possono considerare nulli gli atti
dei presupposti per l’esercizio di un potere amministrativo, ad esempio nel caso di
emanati in mancanza
un decreto di espropriazione emanato senza che sia stato preventivamente adottata la dichiarazione di
pubblica utilità del bene che lo rende espropriabile. Il potere in tal caso vi è ed appartiene alla branca di
PA che ha adottato l’atto MA manca uno dei presupposti che in concreto permettono alla PA di farne uso.
Il fatto che la LPA tra le ipotesi di nullità abbia previsto “il difetto assoluto di attribuzione” e non
la “carenza di potere in concreto” significa che abbia voluto escludere quest’ultima tra le
anche
cause di nullità.
Oggetto (2)
: sono nulli gli atti amministrativi che hanno un oggetto inesistente; indeterminato;
indeterminabile; inidoneo. Ad esempio un decreto di espropriazione di un bene demaniale.
Forma (3)
: la regola = gli atti amministrativi devono avere una forma scritta. Quindi vi è nullità nel caso
in cui gli atti non siano scritti. MA ci sono casi in cui il legislatore prevede come forma essenziale anche
la forma non scritta, ad esempio nel caso di ordine di scioglimento di un assembramento di persone che
deve essere dato con tre intimazioni orali precedute da uno squillo di tromba.
Elementi formali sostanziali (4)
/ : il provvedimento deve avere quegli elementi minimi formali e
sostanziali che lo rendono identificabile come tale e cioè come una decisione proveniente da una PA che
mostri che esista un potere che gli è stato attribuito dalla legge, e ciò le consente in certi casi di prendere
decisioni. SE non avesse questi elementi formali / sostanziali il provvedimento sembrerebbe come se
non esistesse, ergo nullo.
: l’atto è nullo se il suo contenuto è indeterminato e indeterminabile; inidoneo; illecito. Ad
Contenuto (5) che l’attività si intenda autorizzare.
esempio nel caso in cui non risulti 148
: la causa è un elemento dell’atto amministrativo O la causa sì risolve nello specifico interesse
Causa (6)
pubblico da perse