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Invalidità, irregolarità, illiceità: conseguenze e rimedi

La non conformità ha diritto ha conseguenze di un certo tipo con riferimento agli atti, e di altro tipo con riferimento al comportamento (di cui gli atti possono essere una delle forme) delle parti.

1. Gli atti amministrativi invalidi.

Mentre per gli atti delle parti assoggettati al diritto comune si fa riferimento a quest'ultimo, anche per la loro invalidità, il modo in cui questa è disciplinata è un aspetto peculiare degli atti cui si applica il diritto amministrativo.

1.1. Perfezione, efficacia, validità.

L'atto amministrativo conclusivo di un procedimento è definito l'atto perfetto, anche se può non essere perfetto giuridicamente, potendo essere necessari eventi alla fase di integrazione e efficacia. Un atto può però essere anche invalido, cioè non conforme al parametro normativo, costituito da regole e principi giuridici cui deve adeguarsi.

Rapporti tra perfezione,

validità ed efficacia di un atto: un atto perfetto può essere o non essere efficace, e allo stesso modo può essere o non essere valido. Ma efficacia e validità sono requisiti di sé reciprocamente indipendenti. L'ordinamento giuridico mira ad evitare che sia efficace un atto invalido, per cui è prevista la possibilità di eliminare l'atto in questione; anche il diritto amministrativo fa lo stesso, prevedendo varie ipotesi di eliminazione degli atti invalidi da parte della stessa amministrazione, e talvolta di impedire che un atto invalido acquisti efficacia (mediante il controllo preventivo di legittimità). Ma poiché la validità può essere giuridicamente affermata o negata solo con pronuncia definitiva di un giudice, sugli atti diretti a impedire l'efficacia di un atto invalido o a consentire l'efficacia di un atto valido, sarà sempre possibile il sindacato di un giudice, che avrà la parola finale. Invalidità = 2 aspetti: 1) definizione del

parametro normativo cui cfr l'atto; 2) conseguenze dell'esito neg. di tale cfr sull'efficacia dell'atto stesso. 1.2. Invalidità: nullità e illegittimità. 1.2.1. Invalidità del negozio giuridico privato e invalidità dell'atto amministrativo. Nel dir. privato, è presupposto comune a ed del Invalidità nullità annullabilità contratto. Indicano 2 né tipi di invalidità e nel contempo 2 né tipi di sanzioni prev. dall'ordinam. x le 2 né patologie dell'atto. Del contratto = < dalla non degli el. essenziali del contratto (art. 1418 c. 2 Nullità esist. c.c.). Del contratto = < dal fatto che sia viziato il 1° di tali el. essenziali, il Annullabilità consenso (artt. 1425 ss. c.c.). X né motivi, ed in 1° luogo xché le norme civilistiche sono incentrate sui profili soggettivi del negozio (visto come atto umano) laddove la disciplina dell'atto amm. tende a

Prescindere dalla soggettività degli autori e considera elementi oggettivi, si ritiene che per definizione la patologia dei provvedimenti amministrativi porti alla categoria dell'illegittimità, che ha perno negli aspetti sostanziali (i vizi) e processuali sviluppatisi sulla base di una legge del 1889. Tale opinione era condivisibile sulla specificità della categoria dell'illegittimità, ma non altrettanto quanto alla nullità (che, per gli atti amministrativi, è stata a volte sancita dal legislatore e talvolta dichiarata dalla giurisprudenza): da un lato, anche il preteso atto amministrativo, se manca di requisiti essenziali, è tale solo in apparenza = nullità-inesistenza dell'atto; d'altro lato, la nullità del contratto si ha in primo luogo per contrasto con norme imperative e niente si oppone a che la legge configuri come nullità anche la conseguenza del contrasto dell'atto amministrativo con certe norme. Con la legge 15/2005, inserite nella LPA alcune disposizioni relative.

sia alla nullità che all'annullabilità del provvedimento amministrativo. Nullità. Art. 21 septies LPA → il provvedimento amministrativo è oltre che "nei casi espressamente nullo, previsti dalla legge", se "manca degli elementi essenziali", se "è viziato da difetto assoluto di attribuzione", se "è stato adottato in violazione o elusione del giudicato". Nullità = stato patologico dell'atto. Non è da art. 1418 c. 1 c.c., il contrasto con disposizioni di legge inderogabili non è di per sé sufficiente a determinare la nullità di un atto amministrativo, essendo necessario che la legge preveda espressamente questa conseguenza. Può considerarsi un'ipotesi di nullità dello stesso tipo quella sancita per un atto che viola la legge che impone anche all'amministrazione il rispetto (ottemperanza) delle sentenze. Nullità, in queste ipotesi, talvolta già affermata dalla giurisprudenza. La nuova disposizione stabilisce anche che lequestioni rel. sono attrib. alla giurisdiz. esclusiva del giudice amm. Nullità det. da mancanza di el. essenziali dell’atto → rif. a quelli consid. essenziali del dir. privato (art. 1325 c.c.) x verificare se ed in che limiti valga l’analogia. Ci si può rif. a: soggetto, oggetto, forma, contenuto. Nullo è l’atto il cui autore non sia identificabile, gli atti posti in essere da soggetto: sogg. al di fuori dell’es. delle loro funz. pubbliche o da organi i cui titolari siano incarica oltre il termine di decadenza x mancanza di rinnovo. A questa cat. anche gli atti affetti da incompetenza assoluta = emanati da organi ∈ ∈ad apparati organizzativi privi di qualsiasi potere amm., o cmq privi di poteri amm. nella materia a cui afferisce l’atto, o 1 atto di amm. locale emanato da 1 ministro. Questa ipotesi coincide con atti viziati da difetto assoluto di attribuzione, espressione usata in alternativa ad “incompetenza”.assoluta".alla cat. degli atti viziati x difetto del potere nel sogg. che ne è autore anche gli atti emanati in mancanza dei presupposti x l'es. di 1 potere amm.: secondo la giurisprudenza delle sez. unite della Cassazione in queste ipotesi si ha 1 "carenza di potere in concreto", contrapposta al "cattivo esercizio del potere". Però, che la legge del 2005 nomini espressamente tra le ipotesi di nullità il difetto assoluto di attribuzione e non la "carenza di potere in concreto" è stato interpretato da alcuni come intenzione di non considerare quest'ultima come causa di nullità. Nulli gli atti amm. aventi ogg. non indeterminato ed indeterminabile o Oggetto: è inidoneo (art. 1346 c.c.). 130 pur essendoci principio di libertà delle forme dell'atto amm., a volte 1 certa Forma: forma è essenziale e la sua mancanza det. nullità (es: forma scritta è essenziale x

icertificati); ma la forma essenziale può anche non essere scritta (es: scioglimento di 1assembramento = 3 distinte intimazioni orali ciascuna prec. da 1 squillo di tromba).nullità se il contenuto è indeterminato e indeterminabile, inidoneo,Contenuto:illecito.Si discute se la causa sia el. dell’atto amm. o se essa si risolva nello specificointeresse pubblico da perseguire, x cui la sua mancanza = illegittimità x eccesso dipotere: è cmq di certo nullo l’atto emesso x scherzo.Conseguenze nullità: l’atto amm. è privo di efficacia giuridica, x cui 1 eventualeattività di esecuzione dell’atto non è in realtà fondata su di esso, quindi va trattatacome 1 attività che non ha 1 giustificazione in 1 potere della pa. Dunque non ènecessario eliminare l’atto, ma è suff. che ne sia dich. la nullità dal giudicecompetente.La dichiaraz. della nullità può essere

richiesta da chiunque vi abbia interesse, con 1az. imprescrittibile, e può essere rilevata d'ufficio.
1.2.3.Illegittimità-annullabilità: i vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Rilevanza del diritto comunitario.
Post mod. 2005, art. 21 octies LPA → è "il provvedim. amm. adottato in annullabile violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza".
qui è def. in termini disomogenei rispetto ad artt. 1418 ss. c.c., facendo Annullabilità piuttosto rif. a situazioni di invalidità degli atti amm. che ne det. stato patologico solitamente def. "illegittimità" = situazioni tradiz. ricondotte dalla giurisprudenza amm. ai 3 vizi di cui alla l. 5992/1889, che, istituendo la IV sez. del Consiglio di Stato, le attribuì la "competenza a decidere i ricorsi x incompetenza, x eccesso di potere o x violazione di legge".
Nuova disposiz. → il provvedim. amm.

“illegittimo” è “annullabile”.Art. 21 nonies → annullamento d’ufficio del provvedim. illegittimo ai sensi dell’art.21 octies.L’illegittimità è det., oltre che da violazione di specifiche norme giur 8anche sullacompetenza degli organi), dalla violazione di principi e regole attinentiprincipalmente alle attività discrezionali, ma che possono rig. talvolta anche l’attivitàvincolata, sicchè le 3 locuzioni del 1889 sono ormai ritenute inadeguate a sintetizzarei possibili vizi; ma, poiché il legislatore del 2005 le ha riesumate, si continua a rif. adesse.A rendere l’atto illegittimo è l’incompetenza = quando 1 atto è emanato darelativa1 organo che es. competenze spettanti (x criteri della materia, del territorio o delgrado) ad 1 altro organo della ≡ branca o sistema amm. (è ipotesi ≠ da incompetenza131assoluta, che det. la nullità). A questo

Vizio sono ricondotte anche le violazioni di norme riguardanti la composizione degli organi. Un vizio (comunque sempre sanabile) è ravvisabile solo quando la competenza è determinata con legge o altro atto-fonte. L'incompetenza va interpretata in senso rigoroso quando si riferisce a poteri di tipo autoritario, poiché in tal caso la definizione certa della competenza si considera un aspetto della legalità-garanzia sotto il profilo della tipicità; nelle altre ipotesi, il principio viene interpretato alla luce delle esigenze di buon andamento, che richiedono flessibilità degli assetti organizzativi. Il vizio storico è il più importante, perché la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in buona parte costruito nel suo nome, prima che fossero statuiti da leggi, Costituzione ed ordinamento comunitario, i più importanti principi e regole dell'attività amministrativa. "Eccesso di potere", in origine, doveva indicare l'

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A.A. 2008-2009
167 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Malinconico Carlo.