Diritto delle amministrazioni pubbliche
P P : A , ,
ARTE RIMA MMINISTRAZIONE PUBBLICA POLITICA
DIRITTO
I. L’amministrazione degli interessi dei cittadini
1. Amministrazione in genere e amministrazione pubblica.
= cura di interessi.
Amministrazione
Se gli interessi sono rilevanti e complessi, sono necessarie persone idonee + apposita
organizzazione; nel linguaggio comune è cura di interessi altrui.
= attività funzionale agli interessi di 3i, cittadini o
Amministrazione pubblica
popolo, che cost. Comuni, Province, Regioni, Stato italiano e UE; è funzione di
servizio ai cittadini.
2. Indirizzo politico e amministrazione pubblica. Apparati politici e
apparati amministrativi.
Non tutti gli interessi sono soddisfatti mediante la pa.
= ognuno è libero di stabilire i propri interessi e di soddisfarli
Principio di libertà
nel modo che ritiene migliore.
A volte però c’è difficoltà di cura individuale di tutti gli interessi, x mancanza di
mezzi o x inconciliabilità di tutti gli interessi; x’ la società sopravviva, è necessario
che al principio di libertà si accompagni il nei cfr degli altri,
dovere di solidarietà
ma anche che il gruppo si dia delle “organizzazioni” consentire autonoma
realizzaz. interessi da parte di ciascuno + mettere a disposizione strumenti che
individualmente non sarebbero disponibili. Inoltre, in caso di conflitto, bisognerà
stabilire quali interessi siano da preferire.
З strumenti giuridici che consentono alle persone di curare i propri interessi
individualmente V associandosi liberamente con altre (organizzaz. private);
З poi 1 sistema organizzativo pubblico, riguardante tutti gli Є ad 1 gruppo sociale e
che provvede a ciò a cui non possono provvedere.
Organizzaz. pubblica ruolo sussidiario (art.118 c.4 Cost.: principio di
.
nei cfr dei privati
sussidiarietà) = curano gli interessi dei cittadini ai ≠ livelli territoriali di
Pubblici poteri
insediamento (Comuni, province, ecc.)
Sono cost. da apparati politici ed amministrativi.
1
individuare interessi che richiedano intervento pubblico, e quali
Apparati politici →
siano da preferire. Quelli prescelti = interessi pubblici.
A volte c’è 1 puntuale individuazione degli specifici interessi, altre sono necessarie
ulteriori scelte →attività ”discrezionale”, che deve conformarsi a degli indirizzi.
Le scelte x cui certi interessi sono considerati “pubblici” Є alla politica, nella
funzione di indirizzo politico. gli indirizzi politici, anche mediante scelte
Apparati amministrativi→attuare
ulteriori, + dovere di agire in modo che si pervenga alla soddisfazione degli interessi
pubblici con il < sacrificio possibile di altri interessi; obbligo di rispetto dei principi
costituzionali.
In ordinamenti come il nostro, x ciascuna comunità sociale З + apparati politici =
sistema fondato sul principio democratico. .
Membri apparati politici sono rappresentanti dei cittadini, con responsabilità politica
Organi composti da persone elette dai cittadini ≠ organi composti da persone
nominate dai predetti organi. Decisioni prese di norma a maggioranza.
Apparati amm. costituiti invece da persone dotate di req. tecnici e professionali;
modalità di scelta, principi e regole sono ≠, x esigenze di buona organizzazione
piuttosto che di principio democratico.
Apparati del 1° tipo = apparati politici, ed i loro componenti sono i politici.
Apparati amm. = amministrazioni, ed i loro componenti sono i burocrati o tecnici.
Comune, Provincia, Stato, UE = insieme di apparati politici e di amm.
Amministrazioni pertinenti individuate in base al fatto che siano tenute ad attuare
l’indirizzo espresso da apparati politici di 1 det. pubblico potere, e x legami
organizzativi: quando questi sono molto stretti, apparati amm. = uffici di 1 det.
pubblico potere, e l’insieme è considerato 1 unica persona giuridica; altrimenti sono
enti pubblici ed 1 aggettivo ne specifica la pertinenza ad 1 det. pubblico potere (es:
enti pubblici “regionali”).
Gli apparati amm. possono essere tenuti ad attuare anche indirizzi < da apparati
politici ≠ da quelli cui sono collegati (v. caso UE).
3. “Interesse pubblico” e “discrezionalità amministrativa”.
= spesso significato enfatico di “bene comune”, x cui la pa
Interesse pubblico
sarebbe sempre legittimata, anche a far prevalere l’interesse pubblico sugli interessi
privati con qualunque mezzo. E’ luogo comune criticabile.
Possono essere considerati pubblici interessi che in 1 dato momento storico sono
considerati “generali”, ma non tutti gli interessi generali possono essere considerati
pubblici, e viceversa.
Spesso è difficile distinguere “interesse pubblico” da “interessi privati”: gli interessi
davvero comuni a tutti sono rari, e si possono avere interessi pubblici contrastanti.
2
Normalmente, interesse pubblico = insieme di interessi privati.
Dal punto di vista giuridico, interessi pubblici = quelli così qualificati dagli apparati
politici, e, talvolta, dalle amm.
Pertanto, i poteri con cui le amm. impongono ai privati la prevalenza dell’interesse
pubblico devono avere 1 fondamento giuridico formale, cioè possono essere solo
quelli previsti dalle leggi.
Gli apparati politici non possono individuare gli interessi pubblici in tutte le ≠
circostanze concrete, imbrigliando del tutto l’attività della pa: spesso def. interessi di
genere cui deve essere dato rilievo dalle amm. (interessi pubblici primari).
Interesse pubblico in concreto = interesse individuato dalle amm. dopo aver
confrontato ≠ interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso di specie (c.d.
discrezionalità amministrativa).
4. Diritto amministrativo e diritto delle amministrazioni pubbliche.
in senso soggettivo: + pubblici poteri ↔ + apparati amm. In passato pa = amm.
Pa
statale, ma oggi non è + così: vi sono + pa ↔ ≠ centri di indirizzo politico, tra loro
non gerarchicamente subordinate ma con competenze ≠ ma autonome (“sistema a
rete”).
Pa = denominazione collettiva delle ≠ amministrazioni pubbliche.
in senso oggettivo: le attività funzionali agli interessi pubblici sono svariate e
Pa
soggette a discipline molto ≠.
Disciplina comune = solo alcuni principi, garantiti i quali può applicarsi il diritto
privato, salvo x i provvedimenti autoritativi delle amm.
Il diritto amm., che era 1 parte generale, corposa e coerente, distinta dal diritto
privato, non З +: ora c’è 1 insieme in cui diritto della funzione di pa, diritto
dell’autorità e diritto privato si affiancano ed accavallano → diritto delle
amministrazioni pubbliche.
II. Il diritto delle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche e il diritto.
1.1. La subordinazione alla legge
spesso inteso nel senso che le pa potrebbero fare solo ciò che è
Principio di legalità
prescritto dalla legge, mediante gli atti previsti dalla legge.
Oggi xò > complessità quadro istituzionale, + mutare delle attività svolte dalle
amministrazioni.
Le pa italiane Є ad 1 ordinam. statale def. “stato di diritto” Λ alla CE, def. dalla
Corte di Giustizia della Comunità Europea 1 “comunità di diritto” che si fonda sul
“principio della stato di diritto”. 3
= vigenza del principio della rule of law nei cfr di qualsiasi sogg.
Stato di diritto
dell’ordinamento, senza “privilegi” nemmeno x le pa, che, come tutti, sono anche
soggette all’interpretazione del caso concreto fornita dai giudici.
Pa = soggetti giuridici ≡ agli altri; salvo eccezioni, applicano in via gen. norme del
dir. privato che cost. diritto comune dei sogg. pubblici e privati (non norme che
presuppongano natura non pubblica dei sogg. cui si rif., come quelle sui rapporti
familiari).
1.1. Diritto amministrativo e diritto privato: l’art.1 della legge sul
procedimento amministrativo.
Da cosa è cost. il diritto delle pa? V. art.1 l.241/1990, post integrazione operata dalla
l.15/2005.
Art.1, comma 1-bis: “La pa, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce
secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga ≠”.
2 eccezioni:
1) Atti amm. di natura autoritativa.
Il diritto privato regola rapporti tra sogg. ordinariamente fondati sul consenso
→ atti di natura autoritativa = provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei
privati, senza che abbia alcun rilievo la loro volontà (es: espropriazione).
Poiché provocano 1 restrizione della libertà del destinatario, i rel. Poteri amm.
devono essere previsti e disciplinati nel rispetto di principi e norme
costituzionali.
2) Quando “la legge dispone ≠”.
La legge può disporre che l’attività amm. sia sottoposta a d 1 diritto ≠,
specificamente dettato x l’amm.
Finora nella pratica si è spesso ragionato come se vigesse la regola opposta
(applicaz. del diritto amm. a meno che la legge disponesse ≠). La nuova
disposiz. rovescia la regola generale precedente.
Le pa agiscono mediante il diritto privato, ma non svolgono 1 attività privata, la sua è
sempre 1 attività di amministraz. pubblica.
Potrebbe dubitarsi della correttezza costituz. della disposizione in esame, se fosse
anche escluso che tale attività sia tenuta al rispetto dei principi rel. all’attività amm.
Ma lo stesso art.1, comma 1-ter, richiede che sia assicurato anche dai “sogg. privati
preposti all’es. di attività amm. …il rispetto dei principi di cui al comma 1”, che
recita “l’attività amm. persegue i fini det. dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste
dalla presente legge e dalle altre disposiz. che disciplinano singoli procedim., nonché
dai principi dell’ordinam. comunitario”.
Trattasi del rispetto dei soli principi gen. dell’attività amm., e non dell’insieme di
principi + specifici e di regole che cost., insieme alle particolari modalità di tutela
giurisdiz., il c.d. regime di diritto amm. e che caratterizza il c.d. atto amm.
4
2. La legalità in funzione di indirizzo e in funzione di garanzia.
2.1. La legalità-indirizzo.
Principio di legalità → x le pa la subordinaz. al diritto è + pregnante.
Pa = attività strumentale rispetto ad obiettivi politici (c.d. interesse pubblico).
Politica ↔ amministrazione < principi e regole costituz. su cui si fonda la
legittimazione di certi atti ad indirizzare le amm. al perseguimento degli interessi
pubblici. Poiché la legge era il princ. atto di indirizzo politico, principio di legalità =
piena subordinaz. anche dell’amm. alla legge.
Funzione di indirizzo del principio di legalità:
Basta che la legge stab. i fini da perseguire, non i modi concreti con cui
• raggiungerli → non c’è incompatibilità di principio con l’applicaz. del diritto
privato nell’attività amm.
Il rif. alla “legge” (art.1 comma 1 l.241/1990: “l’attività amm. persegue i fini
• det. dalla legge”) riguarda anche le altre fonti del diritto, ed altresì atti non
fonti del diritto (ad es. programmi o direttive) che possono indicare obiettivi
da perseguire; atti che possono Є all’ordinam. italiano Λ a quello dell’UE, i
cui rapporti sono molto complessi.
2.2. La legalità-garanzia.
La Cost., in garanzia delle libertà dei cittadini, prevede riserve di legge → accezione
+ ristretta del principio di legalità: l’amm. può fare certi atti limitativi della sfera
giuridica dei sogg. solo se e nei casi previsti dalla legge.
Atti autoritativi → rispetto sia di legalità-indirizzo sia di legalità-garanzia.
= poteri esercitati so se, da chi, quando e come la legge lo
Principio di tipicità
preveda.
Corte Cost.: “ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini abbisogna del
consenso dell’organo che trae da costoro la propria diretta investitura”.
= i poteri dell’amm. devono essere esercitati in modo
Principio di giustiziabilità
conforme ad 1 preciso parametro normativo precostituito, e tale conformità deve
poter essere verificata da 1 giudice.
1 regolamento comunitario vale a far ritenere rispettata la riserva di legge.
Nel 1° significato, si fa rif. alla legge in senso proprio; nel 2°, basta 1 atto normativo,
gen. ed astratto.
3. Diritto italiano e diritto comunitario.
3.1. Le materie di competenza comunitaria.
L’Italia è membro dell’UE e della CE (1 dei 3 pilastri dell’UE).
Le materie di competenza della CE sono molte (commercio, industria, agricoltura,
politiche sociali, ecc.), + giurisprudenza comunitaria ricorre a principio dei “poteri
impliciti”→alla CE spettano implicitamente anche competenze strumentali
all’esercizio di quelle espressamente attribuitele; ulteriori competenze le possono
5
essere attribuite dal Consiglio se 1 azione sia necessaria x 1 scopo della CE, anche se
non prevista dal Trattato.
Tuttavia, le pur ampie competenze sono soggette al principio di attribuzione ed al
principio di sussidiarietà.
3.2. Trattati-Costituzione.
Le fonti comunitarie prevalgono sulle leggi e, entro certi limiti, sulla Costituzione
italiana.
Art.117 1°comma Cost: necessità del “rispetto…dei vincoli < dall’ordinam.
comunitario”.
Art.11 Cost: “consentire, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad 1 ordinam. che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni”,
nonché “promuovere e favorire le organizzaz. internazionali volte a tale scopo”.
Per questo le norme comunitarie prevalgono, salvo contrasto con i diritti inviolabili
affermati nella nostra Carta.
Trattati (fonti primarie)→le istituz. comunitarie possono emanare atti (fonti derivate),
la cui efficacia sarebbe 1 corollario dell’efficacia dei Trattati.
I Trattati, invero, avrebbero natura giuridica ≠ da Cost., poiché la loro З e
permanenza dip. dall’accordo degli Stati contraenti. Ma x Corte di Giustizia sono “la
carta costituz. di 1 comunità di diritto”; hanno forza ≈ a Cost., perché possono
prevalere su di essa e sono il parametro di legittimità di altri atti comunitari che
possono prevalere sulle fonti del diritto del nostro ordinam.; inessi, anche norme dal
contenuto tipicamente costituz. → Trattati-Costituzione.
E’ in attesa di ratifica il Trattato che adotta 1 Cost. x l’Europa.
Diritto giurisprudenziale comunitario → se le norme comunitarie sono chiare,
univoche e non sottoposte a condizione, da esse < immediatamente diritti dei cittadini
nei cfr. degli Stati membri o delle istituz. comunitarie (c.d. effetto diretto verticale);
talvolta anche fonti di diritti opponibili anche a sogg. privati (c.d. effetto diretto
orizzontale).
3.3. Le fonti derivate e i principi generali.
= portata gen., obbligatorio in tutti gli el. e direttamente applicabile in
Regolamento
ciascuno degli Stati membri.
La prevalenza opera sul piano dell’efficacia, non solo della validità → deroga alla
regola della successione delle leggi nel tempo → c.d. disapplicazione delle fonti
Gli apparati amm. italiani applicano
statali in contrasto col diritto comunitario.
l’atto di indirizzo italiano solo se conforme all’atto europeo.
= vincola lo Stato cui è rivolta x il risultato da raggiungere, salva la
Direttiva
competenza degli organi nazionali quanto alla forma ed ai mezzi.
Non direttam. applicabile: in Italia З apposite procedure (es: legge comunitaria). Di
solito, le amm. italiane si attengono ad atti dell’ordinam. italiano, ma l’”interesse
pubblico” < dalle direttive comunitarie. 6
= x la Corte d Giustizia, coloro cui la direttiva attrib. diritti
Direttive self-executing
nei cfr. dello Stato membro possono pretenderne l’attuazione, se possegga i req.
suddetti di chiarezza, univocità e non sottoposizione a condizione. ≡ efficacia del
regolamento comunitario.
= obbligatoria in tutti i suoi el. x i destinatari da essa designati.
Decisione = atto non vincolante, ma da prendere in considerazione. Anche
Raccomandazione
atti atipici come le “comunicazioni” possono svolgere 1 funzione di indirizzo.
Giurisprudenza comunitaria è fonte dell’ordinam. comunitario.
3.4. I principi dell’ordinamento comunitario.
= ad es., il principio di non discriminazione (rel. adisparità di
Principi enunciati
trattamento tra cittadini dei ≠ Stati membri). < da
Principi cui i giudici devono ricorrere, in assenza di disposizioni applicabili
principi gen. comuni ai diritti degli Stati membri (sono consid. ≡ le regole di diritto
rel. all’applicaz. del trattato).
Giurisprudenza comunitaria spesso richiama principi rel. ad attività amm., ad es.
problema revocabilità atti amm. illegittimi (in Italia “annullamento d’ufficio”), non
disciplinata nel Trattato → Corte di Giustizia nel 1957 affermò diritto/dovere di
colmare la lacuna ispirandosi a regole, dottrina e giurisprudenza dei Paesi membri →
“comparazione valutativa”.
Nel 2000 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, di natura giuridica incerta ma utile a
riaffermare tali diritti.
Principi rilevanti x l’attività amm.: legalità, proporzionalità, sicurezza giuridica, non
retroattività degli atti amm. e legittimo affidamento, diritto di essere sentiti prima di 1<
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