Ordinamento giuridico
Si chiama ordinamento giuridico un gruppo di soggetti dotati di un'organizzazione e regolato da norme (Stato, sindacati, partiti, ordinamenti sportivi, religiosi…). Lo Stato è l'ordinamento giuridico più sviluppato: è composto di molti soggetti (cittadini); ha un'organizzazione imponente (amministrazione pubblica) e un sistema molto grande e complesso di norme (codici e leggi). Tra gli ordinamenti giuridici più importanti troviamo anche: l'ordinamento internazionale, di cui fanno parte i diversi Stati del mondo con diverse organizzazioni internazionali (Onu); e l'ordinamento sindacale, nato in Italia dopo la seconda guerra mondiale: ne fanno parte come soggetti i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati.
Relazioni tra ordinamenti
I vari ordinamenti non sono separati, ma possono anche sovrapporsi a vicenda: per esempio un lavoratore è membro sia dell'ordinamento giuridico statale (come cittadino) sia di quello sindacale (come lavoratore).
Elementi di un ordinamento giuridico
Gli elementi indispensabili di un ordinamento giuridico sono tre:
- Pluralità di soggetti (devono essere soggetti di diritto)
- Sistema di norme (per stabilire regole e definire situazioni e rapporti)
- Organizzazione (modalità con cui le funzioni sono ripartite ed esercitate in un ordinamento)
Tipi di norme
Le norme si distinguono in due tipi fondamentali:
- Norme condizionali (collegano determinati effetti a specifici eventi) es. codice penale per omicidio
- Norme finalistiche (stabiliscono obiettivi) es. leggi di programmazione economica
Organizzazione negli ordinamenti
L'organizzazione prevede l'esistenza e il funzionamento di organi, enti e uffici per rendere funzionante un apparato complesso. Lo Stato, un sindacato, i partiti… tutti hanno bisogno di uffici ordinati in un apparato che svolgano diverse funzioni ispirandosi al criterio della divisione del lavoro.
Posizione degli ordinamenti
Gli ordinamenti giuridici non sono tutti nella stessa posizione. Alcuni sono equiordinati, come ad esempio lo Stato che è indipendente da un altro Stato e ne riconosce reciprocamente alcune regole; altri sono subordinati, come ad esempio l'ordinamento sindacale, che deve sottostare alle regole dello Stato.
Il concetto di diritto
La parola diritto comprende diversi significati:
- Diritto è ordinamento giuridico quando si vuol dire ad esempio che, in Italia, l'attività di impresa si svolge liberamente
- Diritto è un attributo del soggetto quando si vuol dire ad esempio che un soggetto, in quanto proprietario, ha il diritto di usare il proprio bene
- Diritto è uguale a norma quando si vuol dire ad esempio che una norma (legge penale) vieta il comportamento
- Diritto vuol dire scienza giuridica quando si parla di diritto amministrativo: esso nasce in Italia nel XIX secolo grazie a Vittorio Emanuele Orlando
Diritto amministrativo
Il diritto amministrativo si suddivide in 2 rami principali:
- Diritto pubblico – regola l'azione dei poteri pubblici, organizzati per agire nell'interesse della collettività
- Diritto privato – disciplina i rapporti fra i soggetti (persone) fisici e giuridici
Generalmente, le norme di diritto pubblico sono dette imperative, perché la loro applicazione è imposta prescindendo dalla volontà dei soggetti; mentre le norme di diritto privato sono dispositive, perché la loro applicazione può essere evitata con un accordo degli interessati. Questa distinzione non può essere accettata totalmente perché in alcuni casi dei poteri pubblici agiscono in forme privatistiche, oppure quando, in determinati periodi, alcune attività sono private e in altri periodi sono pubbliche (scuola).
Rami del diritto pubblico
Il diritto pubblico viene suddiviso nei rami seguenti:
- Nozioni di base del diritto – riguardano le nozioni di Stato, di persona giuridica pubblica, di atto e le fonti di diritto (Costituzione)
- Organizzazione pubblica e sue funzioni – vi si analizzano il Parlamento e la sua elezione da parte del popolo, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Corte Costituzionale ecc…
- Autonomia e libertà dei cittadini – riguardano le libertà civili, politiche, economiche e sociali
- Pubblica amministrazione – riguarda la disciplina giuridica delle amministrazioni statali, regionali, locali… e il loro rapporto con i cittadini
- Diritto internazionale – comprende la disciplina giuridica che regola i rapporti tra i vari Stati e soggetti internazionali, sia in tempo di pace che di guerra; comprende il diritto comunitario (Comunità Europea)
- Diritto processuale civile e penale – riguarda il processo sia civile che penale, il primo mira alla tutela dei rapporti giuridici privati; il secondo è destinato ad accertare se un crimine sia stato o no commesso, al fine di applicare la sanzione prevista dalla legge penale.
Norme e fonti del diritto
Quando si parla di norme si ci riferisce di solito alle leggi. Le cose però non stanno così, troviamo infatti:
- La proposizione normativa – è il documento o atto che contiene il testo
- La norma – è la regola che si ricava dal testo
- L'interpretazione – operazione che permette di passare dalla proposizione normativa alla norma
Come fonti del diritto intendiamo gli atti di produzione normativa. Nell'ordinamento italiano l'elenco delle fonti del diritto è determinato dalle leggi. Le fonti del diritto possono essere scritte o non-scritte. Due importanti principi che regolano le fonti sono quello della gerarchia, per il quale una norma posta su un livello non può essere modificata se non da una norma dello stesso livello o superiore; e quello della competenza, per il quale alcune materie o zone del territorio possono essere attribuite alla disciplina di organismi non statali (Regioni).
Gerarchia delle fonti
Secondo una scala gerarchica, le fonti si suddividono in:
- Fonti costituzionali – si suddividono in 2 tipi: principi istituzionali fondamentali e non modificabili, come ad esempio l'art. 139 della Costituzione, il quale dice che "la forma repubblicana italiana non può essere oggetto di revisione costituzionale"; e la Costituzione, entrata in vigore il 1 Gennaio 1948 e le leggi costituzionali, ossia leggi con una particolare forza, dovuta alla procedura speciale di approvazione e dal controllo di un organismo apposito, la Corte Costituzionale.
- Fonti comunitarie – sono le fonti che riguardano più stati, come ad esempio quelle dell'Unione Europea; in questo caso i regolamenti comunitari, quando sono precisi e dettagliati, entrano automaticamente a far parte degli Stati membri. Il principio della preminenza del diritto comunitario rispetto a quello nazionale è stato affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e in particolare dalla sentenza 170/1984, che stabilisce che un giudice nazionale deve disapplicare le leggi statali in contrasto con le norme comunitarie.
- Fonti primarie – sono gli atti di forza di legge ordinaria e si suddividono in: leggi, approvate secondo l'art.70 della Costituzione, promulgate dal Presidente della Repubblica e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale; decreti legge, adottati dal Governo in casi straordinari di urgenza e necessità; decreti legislativi delegati, adottati dal governo attraverso una legge di delegazione che stabilisce materia, principi e tempi ai quali attenersi; regolamenti della comunità economica europea, che hanno forza di legge nell'ordinamento italiano; regolamenti parlamentari, riguardanti le funzioni delle Camere.
- Fonti subprimarie – sono quelle fonti che provengono da altri organismi pubblici, come ad esempio le leggi regionali e numerosi ordinamenti comunali, riguardanti soprattutto l'edilizia, la polizia e l'igiene.
- Fonti secondarie – sono definite regolamenti e possono essere statali o non statali: riguardano l'esecuzione e l'attuazione di leggi e decreti legislativi e l'organizzazione e l'amministrazione delle amministrazioni pubbliche e del lavoro dei dipendenti pubblici.
Efficacia delle leggi
È importante ricordare che le leggi devono risultare efficaci in un determinato luogo e momento: esistono alcuni criteri:
- Efficacia sul territorio dello Stato = la legge nazionale si applica sul territorio, tuttavia le questioni riguardanti persone di paesi diversi sono regolate dalla legge dello Stato al quale esse appartengono, ad eccezione delle obbligazioni contrattuali, per le quali le persone possono scegliere la legge di uno o di un altro paese.
- Efficacia sull'ambito del territorio dello Stato = le leggi regionali.
- Efficacia della legge nel tempo = le leggi sono efficaci dal momento in cui entrano in vigore, di solito 15 giorni dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in più si estendono in maniera illimitata nel futuro. Esistono tuttavia 4 eccezioni: leggi applicabili immediatamente anche a rapporti precedenti, per loro espressa dichiarazione; leggi che dispongono la propria retroattività; leggi che spostano a un'epoca successiva alla loro entrata in vigore la loro applicabilità; leggi temporanee.
Strumenti di interpretazione
Gli strumenti di interpretazione delle leggi sono regolati dall'art.12 delle preleggi del codice civile, ci sono 4 strumenti interpretativi:
- Il significato linguistico delle parole della legge
- L'in
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