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5 LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
5.1 la pubblicità legale
Gli imprenditori avvertono l’esigenza di disporre con facilità di informazioni veritiere e non
contestabili riguardo le imprese con cui entrano in contatto, per le imprese societarie tale necessità
è soddisfatta attraverso il “sistema di pubblicità legale” obbligo di rendere pubblici determinati
atti/fatti dell’impresa secondo le forme e le modalità della legge in tal modo non solo si crea
pubblicità notizia ,ma si dà la possibilità di opponibilità per i fatti/atti conoscibili. Il registro delle
imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società
commerciali per 50 anni, tuttavia, è rimasto inattuato, poiché subordinato all’emanazione del
relativo regolamento attuativonel frattempo vigeva il “ regime transitorio” ,basato sull’iscrizione
nei preesistenti registri di cancelleria. La situazione poi fu complicata dall’introduzione di nuove
forme di pubblicità per le società di capitali e le società cooperative per le prime la pubblicazione
nel Bollettino ufficiale delle spa e srl,per le seconde nel Bollettino ufficiale delle società
cooperative e consorzi. A tutto ciò andava aggiunta l’iscrizione nel registro delle ditte ,anche per i
piccoli imprenditori e imprenditori agricoli. La disorganicità di tali norme viene sbloccata e
riordinata con la L. 580/93 con cui è stato istituito il REGISTRO DELLE IMPRESE, ponendo così
fine al regime transitorio. L’attuale registro delle imprese:
Non solo è strumento di pubblicità legale, ma anche di informazione di tutte le imprese.
L’iscrizione è estesa anche agli imprenditori agricoli, piccoli e società semplici prima sottoposte
alla sola pubblicità notizia.
Tenuta del registro operata dalle camere di commercio.
Tenuto in forma informatica, non cartacea, e pubblica.
5.2 il registro delle imprese
Tenuto presso l’ufficio provinciale della camera di commercio,sotto la vigilanza di un giudice
delegato dal presidente del tribunale. Articolato in sezione ordinaria e sezioni speciali:
sezione ordinaria, vi vanno iscritti:
-imprenditori individuali commerciali non piccoli
-tutte le società tranne quella semplice
-consorzi con attività esterna
-gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
-enti pubblici con oggetto esclusivo o principale attività commerciale
-società estere con sede o oggetto d’attività in Italia
Sezioni speciale, sono 4:
Imprenditori agricoli individuali ,imprenditori piccoli, società semplici,imprenditori artigiani
iscritti al relativo albo
società tra professionisti
società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelli che vi sono soggette
imprese sociali
le iscrizioni devono essere fatte nel registro di provincia in cui l’impresa ha sede, e deve essere
indicato il registro in cui si è iscritto per agevolare ricerche di terzi. L’iscrizione è eseguita su
domanda dell’interessato o d’ufficio se è obbligatoria e questo non vi provvede. D’ufficio avviene
anche la cancellazione se non sussistono le condizioni richieste da legge o quando sia avvenuta
cessazione d’attività e l’imprenditore non vi provveda. Prima di procedere per l’iscrizione bisogna
controllare il fatto/atto soggetto ad iscrizione e la regolarità di tutta la
documentazione;controverso se si debba accertare anche la validità dell’atto. L’iscrizione è
eseguita entro 10 giorni dal protocollo della domanda. Contro il provvedimento di rifiuto
all’iscrizione, il richiedente può ricorrere entro 8 giorni al giudice del registro, contro decreto di
quest’ ultimo si può proporre ulteriore ricordo al tribunale, che provvede con suo decreto.
L’inosservanza all’obbligo di iscrizione è punita con sanzione amministrativa.
Quanto agli effetti,bisogna distinguere tra iscrizione nella sezione ordinaria o in quelle speciali.
Sezione ordinaria: ha funzione di pubblicità legale,ossia rende conoscibili i dati pubblicati e a
seconda dei casi ha efficacia:
dichiarativa rileva sul piano dell’opponibilità,ossia l’atto/fatto soggetto ad iscrizione diventa
opponibile a chiunque (efficacia dichiarativa positiva). L’omessa iscrizione impedisce
l’opposizione a terzi(efficacia negativa) a meno che non si provi che questi erano comunque a
conoscenza del fatto/atto.
Costitutiva che si distingue in costitutiva totale, ossia l’atto produce effetti sia per le parti che per
i terzi(es. iscrizione società di capitali); parziali, ha efficacia solo nei confronti dei terzi( es.
riduzione del capitale società in nome collettivo).
Normativapresupposto per l’applicazione di un determinato regime giuridico. Es: società in nome
collettivo,se non registrata è irregolare e avrò dunque disciplina differente.
Sezioni speciali: non producono alcuno di tali effetti, se non la funzione di certificazione
anagrafica e pubblicità notizial’iscrizione rende conoscibile ma non opponibile. In merito va
ricordato il d.lgs 228/2001,che stabilisce che gli imprenditori agricoli e le società semplici sono
sottoposte ad iscrizione che ha anche efficacia di pubblicità legale.
5.3 pubblicità delle società di capitali e delle cooperative
Con l’informatizzazione del registro delle imprese,si sono abrogati il bollettino ufficiale delle spa e
srl(busari) e quello delle cooperative e consorzi(busc) conseguendo che anche per le società di
capitali e le cooperative il registro delle imprese diventi unico strumento di pubblicità
legale.restano però 2 differenze:
-la disciplina generale afferma l’immediata opponibilità degli atti iscritti ai terzi; per le società di
capitali l’opponibilità è piena dopo 15 giorni dall’iscrizione.
-per alcuni atti delle società di capitali e cooperative resta ferma la pubblicazione nell gazzetta
ufficiale (es. convocazione assemblea nella spa)
6 LE SCRITTURE CONTABILI
6.1 obbligo di tenuta delle scritture contabili
Documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti d’impresa,della situazione
patrimoniale e del risultato economico dell’attività svolta. Vi è obbligo di tenuta di tali scritture
per:
-imprese con attività commerciali(anche piccole)
-imprese sociali
Tuttavia, non è raro ,anzi è piuttosto usuale che tali scritture siano tenute anche da imprese non
obbligate ,per una questione di organizzazione e regolarità contabile.
L’imprenditore obbligato deve tenere tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalla
dimensione dell’impresa. È poi stabilito che in ogni caso devono essere tenute:
-libro giornale:registro cronologico-analitico,ossia vi sono iscritte le operazioni dell’impresa
giorno per giorno
-libro degli inventari: registro periodico –sistematico,deve essere redatto all’inizio dell’impresa e
annualmente. Ha la funzione di registrare la situazione patrimoniale dell’imprenditore.Si chiude
con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite.
Vi sono altre scritture,la cui tenuta è discrezionalità dell’imprenditore,quali ad es. libro
mastro,libro magazzino.
Per garantire la veridicità delle scritture contabili sono imposte una serie di regole: obbligo di
numerare il libro giornale e inventari progressivamente in ogni pagine. Tutte le scritture contabili
devono essere tenute secondo norme di ordinata contabilità,dunque assenza di
cancellature,spazi,abrasioni. L’inosservanza comporta che le scritture saranno considerate
irregolari. Le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni. In genere non sono
sottoposte a controllo,anche se dal ’75 le spa quotate( e quelle non quotate dal 2003) è controllata
da apposite società di revisione. L’imprenditore che non tiene regolari scritture non potrà utilizzare
a mezzo di prova.
6.2 rilevanza esterna delle scritture contabili. L’efficacia probatoria.
Le scritture contabili sono destinate a rimanere interne all’impresa,con eccezione dei bilanci della
società di capitali e delle società cooperative che devono essere resi pubblici mediante il loro
deposito presso l’ufficio del registro delle imprese. Inoltre il diritto al segreto è derogato di fronte
all’esigenza di controllo e vigilanza della pubblica amministrazione. Possono inoltre essere
utilizzate in sede processuale a mezzo di prova sia dall’imprenditore che da terzi:
-usate da terzi: contro l’imprenditore,utilizzabili che siano o meno tenute regolarmente
-usate dall’imprenditore: devono ricorrere 3 condizioni:
1) devono essere regolarmente tenute
2)la controparte deve essere un imprenditore e la controversia deve riguardare rapporti d’impresa
3) il giudice deve riconoscere valore probatorio a tali scritture
Le scritture vengono acquisite nel processo mediante apposita richiesta del giudice di esibire
singole scritture o interi libri tenuti.
7 LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Nello svolgimento della propria attività ,l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri
soggetti:
-soggetti interni alla organizzazione aziendale(ausiliari interni o subordinati)
-soggetti esterni all’organizzazione aziendale(ausiliari esterni o autonomi)
il conferimento dell’incarico di compiere uno o più atti che non abilita ad agire in nome
dell’interessato, cosa che necessita del conferimento della rappresentanza mediante procura, la
quale fissa i limiti della rappresentanza stessa. Il terzo che contratta con chi dichiara di
rappresentare, è tenuto ad accertare la regolarità della procura ciò perché è su di lui che ricade il
rischio, il falsus procurator e gli atti da lui prodotti non producono effetti per i terzi che non
potranno vantare alcun diritto del rappresentato. Egli ha però la possibilità di richiedere al falsus
procurator il risarcimento del danno. Vi sono, tuttavia, delle figure particolari dei ausiliari
interni ,cui è applicata una disciplina speciale. Si tratta di figure particolari in quanto godono dei
poteri loro riconosciuti in forza non di una apposita procura, bensì in ragione della loro posizione
all’interno dell’organizzazione d’impresa, cosicchè siano automaticamente investiti del potere di
rappresentanza riconoscibile come effetto naturale della loro collaborazione aziendale la
procura ,eventualmente, sarà l’atto con cui l’imprenditore modifi