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5 LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE

5.1 la pubblicità legale

Gli imprenditori avvertono l’esigenza di disporre con facilità di informazioni veritiere e non

contestabili riguardo le imprese con cui entrano in contatto, per le imprese societarie tale necessità

è soddisfatta attraverso il “sistema di pubblicità legale” obbligo di rendere pubblici determinati

atti/fatti dell’impresa secondo le forme e le modalità della legge in tal modo non solo si crea

pubblicità notizia ,ma si dà la possibilità di opponibilità per i fatti/atti conoscibili. Il registro delle

imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società

commerciali per 50 anni, tuttavia, è rimasto inattuato, poiché subordinato all’emanazione del

relativo regolamento attuativonel frattempo vigeva il “ regime transitorio” ,basato sull’iscrizione

nei preesistenti registri di cancelleria. La situazione poi fu complicata dall’introduzione di nuove

forme di pubblicità per le società di capitali e le società cooperative per le prime la pubblicazione

nel Bollettino ufficiale delle spa e srl,per le seconde nel Bollettino ufficiale delle società

cooperative e consorzi. A tutto ciò andava aggiunta l’iscrizione nel registro delle ditte ,anche per i

piccoli imprenditori e imprenditori agricoli. La disorganicità di tali norme viene sbloccata e

riordinata con la L. 580/93 con cui è stato istituito il REGISTRO DELLE IMPRESE, ponendo così

fine al regime transitorio. L’attuale registro delle imprese:

Non solo è strumento di pubblicità legale, ma anche di informazione di tutte le imprese.

L’iscrizione è estesa anche agli imprenditori agricoli, piccoli e società semplici prima sottoposte

alla sola pubblicità notizia.

Tenuta del registro operata dalle camere di commercio.

Tenuto in forma informatica, non cartacea, e pubblica.

5.2 il registro delle imprese

Tenuto presso l’ufficio provinciale della camera di commercio,sotto la vigilanza di un giudice

delegato dal presidente del tribunale. Articolato in sezione ordinaria e sezioni speciali:

sezione ordinaria, vi vanno iscritti:

-imprenditori individuali commerciali non piccoli

-tutte le società tranne quella semplice

-consorzi con attività esterna

-gruppi europei di interesse economico con sede in Italia

-enti pubblici con oggetto esclusivo o principale attività commerciale

-società estere con sede o oggetto d’attività in Italia

Sezioni speciale, sono 4:

Imprenditori agricoli individuali ,imprenditori piccoli, società semplici,imprenditori artigiani

iscritti al relativo albo

società tra professionisti

società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelli che vi sono soggette

imprese sociali

le iscrizioni devono essere fatte nel registro di provincia in cui l’impresa ha sede, e deve essere

indicato il registro in cui si è iscritto per agevolare ricerche di terzi. L’iscrizione è eseguita su

domanda dell’interessato o d’ufficio se è obbligatoria e questo non vi provvede. D’ufficio avviene

anche la cancellazione se non sussistono le condizioni richieste da legge o quando sia avvenuta

cessazione d’attività e l’imprenditore non vi provveda. Prima di procedere per l’iscrizione bisogna

controllare il fatto/atto soggetto ad iscrizione e la regolarità di tutta la

documentazione;controverso se si debba accertare anche la validità dell’atto. L’iscrizione è

eseguita entro 10 giorni dal protocollo della domanda. Contro il provvedimento di rifiuto

all’iscrizione, il richiedente può ricorrere entro 8 giorni al giudice del registro, contro decreto di

quest’ ultimo si può proporre ulteriore ricordo al tribunale, che provvede con suo decreto.

L’inosservanza all’obbligo di iscrizione è punita con sanzione amministrativa.

Quanto agli effetti,bisogna distinguere tra iscrizione nella sezione ordinaria o in quelle speciali.

Sezione ordinaria: ha funzione di pubblicità legale,ossia rende conoscibili i dati pubblicati e a

seconda dei casi ha efficacia:

dichiarativa rileva sul piano dell’opponibilità,ossia l’atto/fatto soggetto ad iscrizione diventa

opponibile a chiunque (efficacia dichiarativa positiva). L’omessa iscrizione impedisce

l’opposizione a terzi(efficacia negativa) a meno che non si provi che questi erano comunque a

conoscenza del fatto/atto.

Costitutiva che si distingue in costitutiva totale, ossia l’atto produce effetti sia per le parti che per

i terzi(es. iscrizione società di capitali); parziali, ha efficacia solo nei confronti dei terzi( es.

riduzione del capitale società in nome collettivo).

Normativapresupposto per l’applicazione di un determinato regime giuridico. Es: società in nome

collettivo,se non registrata è irregolare e avrò dunque disciplina differente.

Sezioni speciali: non producono alcuno di tali effetti, se non la funzione di certificazione

anagrafica e pubblicità notizial’iscrizione rende conoscibile ma non opponibile. In merito va

ricordato il d.lgs 228/2001,che stabilisce che gli imprenditori agricoli e le società semplici sono

sottoposte ad iscrizione che ha anche efficacia di pubblicità legale.

5.3 pubblicità delle società di capitali e delle cooperative

Con l’informatizzazione del registro delle imprese,si sono abrogati il bollettino ufficiale delle spa e

srl(busari) e quello delle cooperative e consorzi(busc) conseguendo che anche per le società di

capitali e le cooperative il registro delle imprese diventi unico strumento di pubblicità

legale.restano però 2 differenze:

-la disciplina generale afferma l’immediata opponibilità degli atti iscritti ai terzi; per le società di

capitali l’opponibilità è piena dopo 15 giorni dall’iscrizione.

-per alcuni atti delle società di capitali e cooperative resta ferma la pubblicazione nell gazzetta

ufficiale (es. convocazione assemblea nella spa)

6 LE SCRITTURE CONTABILI

6.1 obbligo di tenuta delle scritture contabili

Documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti d’impresa,della situazione

patrimoniale e del risultato economico dell’attività svolta. Vi è obbligo di tenuta di tali scritture

per:

-imprese con attività commerciali(anche piccole)

-imprese sociali

Tuttavia, non è raro ,anzi è piuttosto usuale che tali scritture siano tenute anche da imprese non

obbligate ,per una questione di organizzazione e regolarità contabile.

L’imprenditore obbligato deve tenere tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalla

dimensione dell’impresa. È poi stabilito che in ogni caso devono essere tenute:

-libro giornale:registro cronologico-analitico,ossia vi sono iscritte le operazioni dell’impresa

giorno per giorno

-libro degli inventari: registro periodico –sistematico,deve essere redatto all’inizio dell’impresa e

annualmente. Ha la funzione di registrare la situazione patrimoniale dell’imprenditore.Si chiude

con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite.

Vi sono altre scritture,la cui tenuta è discrezionalità dell’imprenditore,quali ad es. libro

mastro,libro magazzino.

Per garantire la veridicità delle scritture contabili sono imposte una serie di regole: obbligo di

numerare il libro giornale e inventari progressivamente in ogni pagine. Tutte le scritture contabili

devono essere tenute secondo norme di ordinata contabilità,dunque assenza di

cancellature,spazi,abrasioni. L’inosservanza comporta che le scritture saranno considerate

irregolari. Le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni. In genere non sono

sottoposte a controllo,anche se dal ’75 le spa quotate( e quelle non quotate dal 2003) è controllata

da apposite società di revisione. L’imprenditore che non tiene regolari scritture non potrà utilizzare

a mezzo di prova.

6.2 rilevanza esterna delle scritture contabili. L’efficacia probatoria.

Le scritture contabili sono destinate a rimanere interne all’impresa,con eccezione dei bilanci della

società di capitali e delle società cooperative che devono essere resi pubblici mediante il loro

deposito presso l’ufficio del registro delle imprese. Inoltre il diritto al segreto è derogato di fronte

all’esigenza di controllo e vigilanza della pubblica amministrazione. Possono inoltre essere

utilizzate in sede processuale a mezzo di prova sia dall’imprenditore che da terzi:

-usate da terzi: contro l’imprenditore,utilizzabili che siano o meno tenute regolarmente

-usate dall’imprenditore: devono ricorrere 3 condizioni:

1) devono essere regolarmente tenute

2)la controparte deve essere un imprenditore e la controversia deve riguardare rapporti d’impresa

3) il giudice deve riconoscere valore probatorio a tali scritture

Le scritture vengono acquisite nel processo mediante apposita richiesta del giudice di esibire

singole scritture o interi libri tenuti.

7 LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Nello svolgimento della propria attività ,l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri

soggetti:

-soggetti interni alla organizzazione aziendale(ausiliari interni o subordinati)

-soggetti esterni all’organizzazione aziendale(ausiliari esterni o autonomi)

il conferimento dell’incarico di compiere uno o più atti che non abilita ad agire in nome

dell’interessato, cosa che necessita del conferimento della rappresentanza mediante procura, la

quale fissa i limiti della rappresentanza stessa. Il terzo che contratta con chi dichiara di

rappresentare, è tenuto ad accertare la regolarità della procura ciò perché è su di lui che ricade il

rischio, il falsus procurator e gli atti da lui prodotti non producono effetti per i terzi che non

potranno vantare alcun diritto del rappresentato. Egli ha però la possibilità di richiedere al falsus

procurator il risarcimento del danno. Vi sono, tuttavia, delle figure particolari dei ausiliari

interni ,cui è applicata una disciplina speciale. Si tratta di figure particolari in quanto godono dei

poteri loro riconosciuti in forza non di una apposita procura, bensì in ragione della loro posizione

all’interno dell’organizzazione d’impresa, cosicchè siano automaticamente investiti del potere di

rappresentanza riconoscibile come effetto naturale della loro collaborazione aziendale la

procura ,eventualmente, sarà l’atto con cui l’imprenditore modifi

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ezoefu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Rispoli Marilena.