Disciplina del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, della responsabilità amministrativa
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", comprende una parte generale dedicata ai principi e ai criteri di attribuzione della responsabilità. Questo include un’estensione progressiva della responsabilità degli enti a determinate tipologie criminose e infine un capo relativo alla procedura di accertamento e di applicazione delle sanzioni.
Con questo decreto è stata introdotta nell’ordinamento una responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinati reati: il fatto propriamente imputato all’ente consiste appunto in un illecito amministrativo dipendente da reato. Si è preferito definire come "amministrative" la responsabilità e le sanzioni a carico degli enti collettivi per rendere meno "traumatica" l’introduzione della inedita normativa: ciò che è certo è che ci si trova di fronte a una responsabilità "da reato", collegata cioè alla commissione di illeciti penali e non di semplici violazioni amministrative, che può qualificarsi come "diretta", in quanto non si limita ad accedere, in via sussidiaria o solidale, a quella definita in capo al soggetto individuale, ma vi si aggiunge, configurandosi come una responsabilità propria ed esclusiva dell’ente.
Impegni internazionali ed europei
Tale disciplina è anche il risultato di impegni assunti sul piano internazionale ed europeo in ordine all’introduzione della responsabilità punitiva degli enti: il d.lgs. 231/2001 attua infatti una delega contenuta nella l. 300/2000, a sua volta di ratifica e di esecuzione di una serie di convenzioni interessanti il livello internazionale. I tempi per l’introduzione nell’ordinamento della responsabilità da reato degli enti collettivi erano infatti ormai maturi, pur in assenza di una generale condivisione della relativa opportunità politico-legislativa.
Basti pensare che il Progetto preliminare di riforma della parte generale del codice penale redatto dalla commissione ministeriale presieduta dal Prof. Grosso e contenente una complessa disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche ha evitato di qualificare in alcun modo tale responsabilità, collocandola però all’interno di un codice penale. L’unica ragione, consapevolmente perseguita dal legislatore, della qualificazione dell’illecito e della responsabilità degli enti in termini "amministrativistici" è stata quella di non urtare la pruderie degli ancora consistenti settori della cultura giuridica italiana ostili all’aperto riconoscimento di una responsabilità autenticamente penale delle persone giuridiche.
I soggetti destinatari della disciplina (art 1)
Il comma 1 legittima la più ampia estensione del novero dei soggetti collettivi suscettibili di rispondere per reati commessi da agenti individuali: alle persone giuridiche sono espressamente equiparate le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. Il legislatore delegato ha qui omesso il richiamo agli "enti" sforniti di personalità giuridica (quali i comitati), contenuto invece nella l. 300/2000, lasciando intendere che i soggetti collettivi privi di personalità giuridica debbano comunque essere potenzialmente in grado di conseguirla.
Il comma 2 indica invece gli enti pubblici assoggettabili alla responsabilità da reato, escludendo lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali, così come gli enti pubblici non economici. Anche a questo riguardo va segnalato un restraint del legislatore delegato rispetto alle indicazioni della legge delega: questa infatti eccettuava, accanto allo Stato, gli "altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri", consentendo quindi di applicare la disciplina in questione a una più ampia cerchia di soggetti collettivi (non esercenti pubblici poteri), in particolare anche a quegli enti pubblici associativi e a quegli enti pubblici esercenti un pubblico servizio (aziende ospedaliere, scuole, università).
- Sono coinvolti solo gli enti pubblici economici, con esclusione di quella larga fascia intermedia che separa questa dagli enti che esercitano pubblici poteri, e sono inclusi gli enti a soggettività privata che svolgono un pubblico servizio, in quanto assistiti da moventi lucrativi.
Le eccezioni alla responsabilità
Il novero delle eccezioni alla responsabilità si conclude con il richiamo nell’art 1 agli "enti come i partiti e le associazioni sindacali, che svolgono funzioni di rilievo costituzionale", al fine di tutelare il ruolo e l’autonomia di queste realtà associative. La pur esauriente disciplina dei soggetti destinatari del nuovo complesso normativo lascia tuttavia aperte due questioni problematiche:
- La prima riguarda la posizione rispetto alla responsabilità da reato dei gruppi di imprese: al riguardo, la holding potrebbe essere considerata potenziale soggetto attivo dell’illecito dipendente da reato, ancorché commesso nell’interesse non immediatamente proprio ma quale "amministratore" della società controllata, o titolare di una responsabilità concorrente di fatto della controllata ovvero quale titolare di obblighi di controllo su di essa.
- L’altra questione riguarda la posizione delle società miste, ossia quelle società costituite per iniziativa di un soggetto pubblico, attraverso conferimenti effettuati contestualmente da soggetti pubblici e privati e in vista della gestione di servizi pubblici di rilevanza locale. Tali società possono essere considerate potenzialmente responsabili per i reati commessi o perché rientranti nel distinto schema degli enti pubblici economici, o in quanto enti privati che esercitano un pubblico servizio in virtù di concessione amministrativa.
La personalità della responsabilità in rapporto alle "vicende modificative" dell'ente
Il principio di personalità della responsabilità, tipico della materia penale, si traduce in un divieto di responsabilità per fatto altrui: ci si chiede però se, in elusione al principio, non risultino dei casi in cui l’ente risponde in partenza ad "altro" ente di fatti che vanno riferiti collettivo, ad "altra" persona giuridica. Esiste invero un intero capitolo (artt. 28 ss) dal quale risulta come, sia pure a determinate condizioni, le sanzioni pecuniarie e interdittive possano applicarsi ad enti distinti, almeno formalmente, da quelli che originariamente commisero i corrispondenti illeciti dipendenti da reato, in quanto sarebbe altrimenti estremamente agevole per essi eludere la disciplina sanzionatoria innescando modifiche strutturali intese appunto a variare il loro profilo "identitario" per poter rivendicare la "diversità" rispetto al soggetto originariamente responsabile e sottrarsi quindi alle sanzioni ad esso applicate o applicabili.
Trasformazione e fusione
La prima ipotesi presa in considerazione dal legislatore è la trasformazione (art 28). L’art 28 stabilisce che resta ferma in capo all’ente la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto: le varie sanzioni, già applicate o applicabili se ancora in corso il giudizio, permangono tutte e nella loro piena consistenza. In questo caso la vicenda non ha intaccato l’identità del soggetto collettivo, per cui la permanenza della sua responsabilità per i reati commessi non rappresenta alcun attentato al principio di personalità della stessa (l’art 28 è stato infatti ritenuto superfluo).
Quando alla fusione (art 29), l’art 29 stabilisce che l’ente risultante dalla fusione risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti protagonisti dell’operazione, prospettando così una sorta di successione nella responsabilità punitiva che appare in rotta di collisione con il principio di personalità: un soggetto è infatti chiamato a rispondere per reati commessi da o imputati a soggetti "altri". Il legislatore si è preoccupato quindi di introdurre taluni correttivi volti ad attenuare l’impatto sull’ente risultante dalla fusione quanto meno delle sanzioni interdittive, le più invasive.
Così l’art 31 prevede la facoltà in capo all’ente di chiedere, successivamente alla conclusione del giudizio, o già in pendenza del giudizio per l’illecito da reato instaurato dopo l’intervenuta fusione, la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria pari da 1 a 2 volte l’ammontare della medesima sanzione inflitta in relazione allo stesso reato in via principale. Se poi il giudizio per il reato commesso è instaurato dopo l’intervenuta fusione, la commisurazione della sanzione pecuniaria deve tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente imputato originariamente responsabile, in tal modo l’ente "imputato" non subirà l’ulteriore pregiudizio di vedersi commisurare le quote di sanzione pecuniaria alle proprie condizioni eventualmente più fiorenti e di andare quindi incontro a una punizione più consistente di quella che comunque deve "ereditare".
D’altra parte però, così come formulata, la norma vale anche all’inverso: il nuovo ente, se meno "capiente" rispetto all’originario, rischia addirittura di essere punito in misura più grave di quella applicabile ove avesse commesso l’illecito in prima persona. Tale ipotesi dovrebbe essere meno ricorrente, ma si tratta pur sempre di un difetto di disciplina che andrebbe corretto.
Scissione
La terza ipotesi presa in considerazione dal legislatore è la scissione (art 30), totale o parziale. L’art 14 prescrive in via generale, indipendentemente cioè dalle "vicende modificative", che le sanzioni interdittive abbiano ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente, senza comprometterne altre o l’intera dinamica di azione. Ora, mentre nei casi di fusione il ramo di attività già colpito dalla sanzione interdittiva permane all’interno del nuovo ente, la scissione comporta che questo sia presente o nell’una o nell’altra delle nuove entità risultanti, ed è quindi necessario che l’interdizione gravi solo sull’ente presso cui tale attività permane o si trasferisce.
L’art 30 disciplina innanzitutto l’ipotesi di scissione parziale, stabilendo che resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, e ciò nel rispetto del principio di personalità della responsabilità. Rispetto ad ogni ipotesi di scissione, sia totale che parziale, vale invece la regola di cui all’art 30 per cui è esclusa la soggezione dell’ente per il quale è scisso alla sanzione interdittiva, ove esso sia rimasto privo del ramo di attività nel cui ambito il reato è stato commesso: essa si applica agli enti presso cui è rimasto o è stato anche in parte trasferito il ramo di attività interessato, allo scopo di assicurarne la vocazione specialpreventiva in termini di neutralizzazione di uno specifico rischio criminale.
L’art 30 comma 2 stabilisce poi l’obbligo solidale di pagamento, per i reati commessi anteriormente alla scissione, in capo a tutti gli enti beneficiari della medesima, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente: tale limite non vale tuttavia in rapporto all’ente al quale è stato trasferito il ramo di attività interessato dal reato commesso. Alle ipotesi di scissione è per il resto interamente applicabile l’art 31.
Reiterazione e conclusioni
Un aspetto particolarmente significativo della disciplina delle "vicende modificative", in vista di un possibile disconoscimento del principio di personalità della responsabilità punitiva, riguarda la reiterazione (art 32), ossia la "recidiva" delle persone giuridiche. L’art 32 stabilisce che, tra le condanne per illecito dipendente da reato rilevanti ai fini dell’affermazione della reiterazione, il giudice può tenere conto di quelle pronunciate a carico degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente scisso in data antecedente a quella delle relative operazioni modificative. È evidente l’intento di limitare l’operatività della disposizione ai casi in cui sia possibile ravvisare in concreto una sostanziale continuità tanto tra le tipologie di illeciti commessi, quanto in rapporto alla struttura degli originari e di quelli sopravvenuti.
Il comma 3 introduce invece un preciso vincolo per il giudice, nel senso che la reiterazione può essere ritenuta solo in quanto a tali enti sia stato trasmesso, anche in parte, il ramo di attività interessato dall’illecito penale per il quale fu pronunciata condanna nei confronti dell’ente scisso: vista infatti la spiccata valenza (anche) specialpreventiva di tali sanzioni, non avrebbe senso infliggerle all’ente ormai estraneo al corrispondente ramo di attività.
Se la personalità giuridica non è presupposto essenziale perché un ente assuma responsabilità da reato, dal momento che l’art 1 non esclude dall’ambito applicativo del decreto gli enti associativi privi di personalità giuridica, per converso non dovrebbe valere ad escludere tale responsabilità le modifiche solo "formali" che investano tale involucro, quando sia possibile ravvisare comunque un continuum economico-imprenditoriale tra gli enti "modificati", che ne costituisce il vero tratto identificativo. L’applicazione all’ente "modificato" delle sanzioni più autenticamente invasive, quali sono le sanzioni interdittive, è subordinata al fondamentale presupposto della costanza o del trasferimento presso di esso del ramo di attività che occasionò la commissione del reato, il che costituisce base sufficiente perché possa ravvisarsi quel continuum economico-sostanziale necessario ad evitare una palese violazione del principio di personalità (anche perché resta in ogni caso ferma la facoltà in capo all’ente "modificato" di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria).
Resta certo al di fuori di questa spiegazione proprio la sanzione pecuniaria, rispetto al pagamento della quale sono in ogni caso responsabili gli enti risultanti dalla fusione o dalla scissione, quale che sia la continuità o discontinuità riscontrabile rispetto agli enti originari: la vicenda "modificativa" determina un sostanziale degradarsi della sanzione pecuniaria in obbligazione civile, senza ulteriori pregiudizi per gli enti coinvolti.
Il principio di legalità
La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi si apre con la piena affermazione del principio di legalità contenuta all’art 2, nelle distinte articolazioni della riserva di legge, della tassatività, e della irretroattività. A differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, il nostro sistema rifugge da un’estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche che sia totale, sposando piuttosto il principio di "specialità": spetta al legislatore il compito di stabilire puntualmente se sia o meno necessario impegnare la responsabilità degli enti collettivi rispetto alle varie tipologie criminose. Il "microcodice" contiene infatti un elenco tassativo delle ipotesi criminose da corredare di responsabilità in capo agli enti collettivi, il cui contenuto si è progressivamente ampliato.
Limiti temporali e spaziali delle norme istitutive della responsabilità da reato degli enti
Il "doppio livello" di legalità che caratterizza la responsabilità da reato degli enti collettivi viene in ulteriore evidenza a proposito della efficacia nel tempo delle relative norme. L’art 3 sancisce il venir meno della responsabilità, con cessazione dell’esecuzione della condanna e degli effetti giuridici, sia nel caso di vera e propria abolitio criminis, cioè di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice presupposta, sia nel caso in cui, ferma restando di per sé la rilevanza penale del fatto, una legge successiva si limiti ad escludere la responsabilità dell’ente collettivo in precedenza ad esso riconnessa.
L’art 3 richiama poi genericamente, attribuendovi prevalenza, la legge più favorevole tra quelle vigenti al tempo in cui fu commesso l’illecito e le successive, con riguardo sia alla legge penale (originaria), sia a quella istitutiva della responsabilità degli enti, in quanto entrambe concorrono a formare la responsabilità da reato delle persone giuridiche. Alcuni interpreti hanno ritenuto che la disciplina prevista per la successione in senso stretto riguardi solo le modifiche intervenute al "secondo" livello, cioè in rapporto alla legge che ricollega la responsabilità dell’ente a una preesistente fattispecie incriminatrice: le modifiche della disciplina propriamente penale, di per sé più favorevoli, resterebbero al di fuori dell’operatività della norma.
La responsabilità dell’ente viene meno anche in caso di semplice depenalizzazione, intesa come degradazione dell’illecito penale ad illecito amministrativo, mentre resta affidata all’eventuale introduzione di nuove disposizioni legislative.
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