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LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE SUSSISTE ANCHE QUANDO:

L’AUTORE DEL REATO NON È STATO IDENTIFICATO O NON È IMPUTABILE.

a) del SOGGETTO NON IMPUTABILE è un’ipotesi

Quella di rilievo più teorico che

pratico, menzionata solo per ragioni di completezza.

Valorizzando la teoria generale che considera l’imputabilità un presupposto della

l’illecito

colpevolezza e quindi dello stesso reato, su cui viene fondata la responsabilità

dell’ente in tal caso integrato solo dai requisiti della tipicità e dell’antigiuridicità e

sarebbe

risulterebbe privo quindi della terza essenziale componente della colpevolezza

(nell’altra ipotesi di mancata identificazione del reo la valutazione di colpevolezza non

potrebbe proprio farsi, non potendo prescindere dal riferimento ad un soggetto determinato).

Quella del SOGGETTO NON IDENTICATO fa invece riferimento ad un’impossibilità

sostanziale di identificazione di autori individuali, in quanto non è concepibile già in

astratto che un solo soggetto possa aver realizzato un reato integro dell’elemento

soggettivo, in particolare della colpa in senso stretto.

L’eventuale sganciamento in sede legislativa della responsabilità delle persone giuridiche

dal presupposto di un reato commesso in tutti i suoi elementi dalla persona fisica

significherebbe dare ingresso ad una nuova, inedita, figura di illecito punitivo, che

condividerebbe con quella “riservata” agli individuali soltanto la componente materiale: un

tale paso esigerebbe però prese di posizione da parte del legislatore ben più precise.

Peraltro, possono nutrirsi fondati dubbi circa la legittimità costituzionale della

disposizione in termini di congruenza con la legge delega, la quale non ha richiesto

l’introduzione di una responsabilità dell’ente che non presupponga un reato integro di

ogni elemento che sia realizzato da persone fisiche.

riferimento alla “mancata identificazione” dell’autore del rato va

 Il interpretato come

incertezza sulla identità “anagrafica” dell’autore,

allusivo ai casi in cui residui

sempre però all’interno di una cerchia ristretta di soggetti effettivamente individuabili,

che abbiano potuto distintamente o congiuntamente realizzare il reato.

sarà pure “riduttiva”, ma consente di mettere

Tale interpretazione la disposizione al

riparo da un’inevitabile censura di illegittimità costituzionale e di superare le diverse

obiezioni proponibili in ordine all’antinomia rispetto al criterio di imputazione dell’aver

agito “nell’interesse” dell’ente richiesto dall’art 5 e all’impossibilità di identificare la

disciplina d’imputazione applicabile all’ente, se quella dell’art 6 o dell’art 7. 14

DIVERSA DALL’AMNISTIA.

b) IL REATO SI ESTINGUE PER UNA CAUSA (di estinzione)

Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente

quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua

responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

L’ente può rinunciare all’amnistia.

Questa disciplina evoca il disposto dell’art 182 c.p., ai sensi del quale l’estinzione del reato o

della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa si riferisce, confermando in un

base della responsabilità dell’ente

certo senso indirettamente come alla ci sia pur sempre un

reato commesso e pienamente riferibile ad un soggetto individuale.

Fa eccezione l’amnistia, che estingue anche la responsabilità dell’ente, in quanto istituto

strettamente collegato alla fisionomia e alla gravità in astratto dei vari illeciti penali, piuttosto

che a vicende coinvolgenti in qualche modo l’autore: così la rinuncia all’amnistia da parte

dell’imputato non si estende alla persona giuridica, rispetto alla quale non si avvia il

l’ente può a sua volta rinunciare

procedimento penale (comma 2), e, per converso, alla

causa di estinzione, che varrà ad inibite il procedimento e l’eventuale condanna solo per la

persona fisica che non si sia determinata nello stesso senso (comma 3).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il legislatore ha qualificato l’illecito dell’ente in termini di illecito amministrativo dipendente

una fattispecie complessa in cui la “dipendenza” dell’illecito dal reato adombra una

da reato,

posizione non centrale, da semplice presupposto, del reato commesso dagli autori individuali.

si può dire che l’illecito è commesso

Con riferimento al reato realizzato dagli apici in questo caso l’imputazione

contemporaneamente ed insieme da questi e dalla societas:

del reato avviene esclusivamente sulla base del rapporto di immedesimazione organica.

Lo stesso non può dirsi però a proposito del reato commesso dal sottoposto in difetto di

adeguata vigilanza, in cui la componente di “agevolazione” direttamente riferibile all’ente

d’imputazione, ma contribuisce alla creazione in capo alla sola

collettivo non è mero canale

persona giuridica di un ulteriore illecito che non trova rispondenza in una preesistente

fattispecie tipica: non si riscontra infatti nel catalogo dei reati un delitto di agevolazione

l’art 7 crea una nuova fattispecie).

colposa di un reato commesso da altri (

Diversamente starebbero le cose se il legislatore avesse posto l’accento su di un nesso

per l’ente

agevolativo direttamente riferibile ai vertici: in tal caso la fattispecie di illecito rilevante

sarebbe stata, non il reato del sottoposto integrato dalla “colpa d’organizzazione” dell’ente, ma

esattamene l’agevolazione colposa posta in essere pur sempre dal soggetto in posizione apicale.

È possibile a questo punto trarre le CONCLUSIONI:

 dell’illecito dipendente da reato

Rispetto al REATO COMMESSO DAGLI APICI, la formula

l’illecito attribuito all’ente,

è assolutamente inadatta e fuorviante piuttosto che

“dipendere”, si identifica totalmente con il reato commesso dall’agente individuale.

 Rispetto al REATO COMMESSO DAI SOTTOPOSTI, va invece riconosciuta la presenza di

diverso illecito dell’ente: può dunque prospettarsi l’eventualità che tale illecito abbia

un anche se i riferimenti al fenomeno dell’agevolazione

realmente natura amministrativa,

colposa rendono già scarsamente plausibile l’ipotesi. A ciò sembrano però ostare una

ragione di carattere logico-giuridico e una di carattere sistematico:

o Può mai un illecito penale, nel momento in cui viene non già mutilato di taluni dei suoi

elementi, ma piuttosto corredato di ulteriori requisiti, venire per ciò stesso “degradato” a

illecito amministrativo? Può essere privato della natura giuridica propria quando gli

elementi che vi si aggiungono intendono al contrario affinare e potenziare i meccanismi

di imputazione in vista della peculiare natura del soggetto attivo di riferimento?

dell’illecito amministrativo e dell’illecito penale

o Le categorie politico-legislative sono ben

delineate e caratterizzate da un preciso rapporto di alternatività, non potendo pertanto

tollerarsi un uso improprio della relativa qualificazione al solo fine di non urtare la pruderie

di quanti si dichiarano contrari ad ammettere un’autentica responsabilità penale degli enti.

L’ILLECITO ATTRIBUITO AGLI ENTI COLLETTIVI È SEMPRE UN ILLECITO PENALE,

 coincidente in tutto o in gran parte con quello commesso dai soggetti individuale, a

seconda che si tratti rispettivamente di “apici” o di “subordinati”. 15

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Nella sezione seconda del capo primo del d.lgs. 231/2001 è previsto il sistema sanzionatorio:

operata dalle disposizioni di “parte speciale” è stata quella di individuare

la scelta specie e

quantità edittali unitarie di sanzioni punitive in rapporto alle singole tipologie delittuose,

senza sviluppare anche a livello sanzionatorio la diversità di disciplina stabilita sul piano dei

criteri di attribuzioni (a seconda che autore del reato sia un vertice o un sottoposto).

 Vi è una PARITÀ DI RANGO FORMALE TRA SANZIONI INTERDITTIVE E PECUNIARIE.

Tale scelta desta tuttavia delle PERPLESSITÀ.

infatti l’”apice” trasferisce immediatamente sulla persona giuridica il proprio dolo, nel

Mentre responsabilità dell’ente

caso di reato commesso dal subordinato si prospetta una in via di principio

meno grave: non può quindi mancare di rilevare il netto divario di disvalore soggettivo

reato da parte dell’”apice” e la colpa d’organizzazione

intercorrente tra la commissione del

sottostante invece al reato commesso dal subordinato.

Del resto, la stessa normativa europea riproduce fedelmente sul piano degli editti

sanzionatori la distinzione tra le due fondamentali sottospecie di responsabilità.

La scelta di determinazione legale unitaria delle sanzioni effettuata dal legislatore

delegato in rapporto a ciascuna tipologia criminosa sembra tuttavia favorire quei margini di

della persona giuridica introdotti dall’art 8: la

autonomia della responsabilità compatibilità

identificazione dell’autore del reato

di tale responsabilità con la mancata sarebbe risultata

infatti probabilmente insostenibile ove fossero state previste in capo a questo diversi editti

sanzionatori collegati appunto con la precisa qualificazione dell’autore individuale.

l’art 9 elenca le varie tipologie di

Altra osservazione preliminare riguarda il fatto che

“sanzioni amministrative” senza riprodurre la distinzione tra sanzioni principali e

accessorie. ART 9. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le SANZIONI per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria; c) la confisca;

b) le sanzioni interdittive; d) la pubblicazione della sentenza. 16

LA SANZIONE PECUNIARIA

Nell’arsenale di sanzioni esibito dall’art 9, la sanzione pecuniaria mantiene indubbiamente

una posizione ancora preminente. In particolare, il sistema gli conferisce una esclusiva nota

di INDEFETTIBILITÀ e INELUTTIBILITÀ:

 Per un verso, l’art 10 stabilisce “ per l’illecito amministrativo dipendente da reato si

che

applica sempre la sanzione pecuniaria”;

 Per altro verso, l’art 17, nel disciplinare i consistenti effetti favorevoli all’ente della

riparazione delle conseguenze del reato, si preoccupa nel comma 1 di mantenere

“fe

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Picotti Lorenzo.