del codice penale disciplina i “delitti contro la pubblica amministrazione”
Il Titolo II del libro II il primo concernente i “delitti
ed è suddiviso in due capi: dei pubblici ufficiali contro la p.a.”
c.p.); il secondo riguardante i “delitti (artt. 336-356
(artt. 314-335 dei privati contro la p.a.” c.p.).
Il CONCETTO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può essere inteso in diritto penale in
due differenti accezioni:
in senso ampio, esso ricomprende tutte le pubbliche funzioni imputabili allo Stato o ad
altro ente pubblico;
in senso stretto, si identifica o con la mera funzione amministrativa, ovvero con gli organi
preposti all’esercizio della funzione stessa.
codice del ’30
Il adotta un AMPIO concetto di pubblica amministrazione (recentemente
criticata per la sua “incompatibilità” con i principi fondamentali dell’attuale Stato democratico),
e cioè di proteggere l’intera
funzionale ad un preciso obbiettivo di tutela, attività dello Stato,
non solo quindi l’attività amministrativa in senso stretto, tecnico, ma, sotto un certo aspetto,
anche quella legislativa e giudiziaria.
L’esigenza di cambiamento ha sollecitato, nel corso degli anni, la presentazione di vari
dell’ordinamento di
progetti di riforma, volti, da un lato, a potenziare la risposta punitiva
fronte alle condotte illecite poste in essere dai soggetti rivestiti di funzioni pubbliche, dall’altro,
a evitare un ingiustificato sindacato del giudice penale sul merito delle scelte amministrative
(svolto spesso in funzione di c.d. supplenza giudiziaria rispetto alle inefficienze e ai ritardi
della pubblica amministrazione), indubbiamente reso possibile dall’elevato grado di
indeterminatezza e imprecisione dell’originario statuto penale della p.a..
A tali problemi ha tentato di dare una soluzione la LEGGE DI RIFORMA N. 86/90 (26 aprile),
una delle più importanti revisioni novellistiche della parte speciale.
Il legislatore si è innanzitutto preoccupato di potenziare il controllo penale, sia ampliando i
punibilità è estesa anche all’incaricato di pubblico servizio, sia creando nuove
casi in cui la
figure di reato, e di colmare le gravi lacune di tutela emerse negli ultimi anni rispetto a nuovi
fenomeni di illecita appropriazione di risorse pubbliche.
ipotesi di reato “a formulazione aperta”,
Un secondo intervento ha riguardato quelle che
avevano tradizionalmente dato eccessivo spazio alla discrezionalità interpretativa dei giudici,
dipeso anche dalla necessità di adattarle, in assenza di una normativa precisa e inequivoca,
alle profonde trasformazioni nel frattempo subite dalla p.a.: le figura del peculato per
distrazione, dell’interesse privato e dell’abuso innominato sono state eliminate per essere
riassorbite nell’unico nuovo reato di abuso di ufficio. Nel contempo è stata riformulata la
fattispecie di omissione di atti di ufficio, al fine di superare quelle interpretazioni formalistiche
che attribuivano rilevanza penale a ogni mera inadempienza di doveri.
Il legislatore ha poi ritenuto opportuno modificare la definizione delle qualifiche di pubblico
ufficiale e incaricato di pubblico servizio, quali soggetti destinatari delle norme in questione.
Infine, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, si è deciso di sopprimere (salvo che
per l’omissione di atti d’ufficio), la pena pecuniaria originariamente prevista congiuntamente
alla pena della reclusone.
prevista la circostanza attenuante della “particolare tenuità” del fatto
È stata infine
applicabile ai delitti di peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione
(eccettuata quella in atti giudiziari) e abuso, con l’intento di mitigare il trattamento sanzionatorio
in rapporto a tutti quei casi di minore gravità (non si comprende allora la scelta di escludere
l’applicabilità della circostanza in rapporto a talune figure di reato, posto che tale esigenza si
pone in maniera generalizzata). 1
Non è facile valutare se il testo approvato nell’aprile del 90 sia adatto a soddisfare le reali
sia l’anomala
esigenze di riforma: destano sicuramente sospetto maggioranza (DC e PCI) che
l’aveva votato, sia l’inconsueta fretta con la quale si era giunti alla votazione, circostanze che
hanno fatto pensare che l’insolita accelerazione (che ha avuto l’effetto di troncare il dibattito
parlamentare), potesse addirittura dipendere da preoccupazioni “elettoralistiche” in vista delle
elezioni amministrative del maggio successivo.
oggettiva difficoltà dell’intervento
Non va tuttavia sottovalutata la del legislatore, mosso
dall’intento di contemperare esigenze almeno in parte confliggenti: da un lato,
garantire maggiore libertà di azione agli operatori pubblici, sgravandoli da un eccesso di
ingiustificato rischio penale; dall’altro, rafforzare il controllo penale in modo da rendere più
severa la repressione dell’affarismo e della disonestà dei pubblici funzionari.
Ma anche la migliore delle riforme progettabili non potrebbe comunque da sola essere
sufficiente per combattere il dilagare dell’illegalismo nell’esercizio delle attività pubbliche, e
ciò ha ricevuto conferma nel corso degli ultimi anni a seguito dell’esplosione del fenomeno di
“tangentopoli”, tanto che oggi si ripropone il problema di una nuova riforma del sistema
dei reati contro la pubblica amministrazione.
Allo scopo di combattere la corruzione sistematica, l’idea è quella, per un verso, di rendere
una “causa di non punibilità”
più rigoroso il controllo penale, per altro verso, di introdurre a
favore de soggetto che, prima di essere indagato, spontaneamente denunci il fatto.
l’esigenza di procedere ad un’ulteriore
Si è poi avvertita riforma del delitto di abuso di ufficio,
arrivata nel luglio del ’97, avendo il legislatore del ’90 fallito l’obbiettivo di distinguere l’abuso
penalmente rilevante dalla semplice illegittimità o irregolarità amministrativa, con la
conseguenza di aggravare il già lamentato fenomeno delle interferenze del controllo penale
amministrativa, con connesso ulteriore incremento del “rischio penale” a carico
sull’attività
dei pubblici amministratori.
La disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione ha subito, di recente, ulteriori modifiche,
incriminatrici “minori” e introdotto nuove fattispecie
che hanno depenalizzato alcune fattispecie
incriminatrici, modificato norme preesistenti e apportato altre innovazioni.
Infine, le più recenti istanze di riforma hanno avuto ad oggetto fenomeni di corruzione
agli interessi finanziari dell’Unione europea: il 29 settembre 2000
internazionale e di aggressione con la quale l’Italia ha adeguato il proprio
è infatti stata approvata la LEGGE N. 300/2000,
ordinamento agli accordi assunti in sede internazionale negli ultimi anni.
si è avuta l’introduzione dell’art 322 bis c.p.,
Con questa legge che predispone forme di tutela
della pubblica amministrazione straniera, comunitaria e internazionale, della nuova
fattispecie di cui all’art 316 ter c.p., a tutela del bilancio comunitario da condotte fraudolente,
nuova disciplina di cui all’art 322
della ter sulla confisca (obbligatoria o per equivalente) del
profitto o prezzo del reato rispetto ai delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p.
Sono state inoltre introdotte alcune modifiche del quadro sanzionatorio e della disciplina delle
conseguenze giuridiche del reato, ed è stata infine prevista la delega al Governo per la disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità. 2
Le recenti modifiche della disciplina codicistica dei reati contro la p.a. apportate dalla
LEGGE n. 190/2012 si inseriscono nel quadro di un intervento legislativo di portata più
ampia, che persegue come obbiettivo prioritario un rafforzamento degli strumenti di
del quale si è sentita l’esigenza a causa
prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi,
delle preoccupanti dimensioni quantitative e qualitative e del carattere sistematico che ha
a tutt’oggi serie indagini
assunto il fenomeno della corruzione (nonostante manchino
empirico-criminologiche in grado di fornire descrizioni davvero attendibili al riguardo).
Tutto ciò ha sollecitato l’adozione di più strumenti normativi a livello sovranazionale, quali
la Convenzione ONU di Merida del 2003 e la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione
del ’99, dalle quali derivava l’obbligo di introdurre reati quali il “traffico di influenze illecite”
e la “corruzione tra privati”, quali le raccomandazioni dell’OSCE
e di strumenti di soft law,
o del Consiglio d’Europa.
Le novità normative introdotte dalla recente l. n. 190/2012 tendono appunto a dare
esecuzione agli obblighi di adeguamento derivanti dalle Convenzioni che l’Italia ha ratificato.
Il legislatore del 2012 ha provveduto al potenziamento degli strumenti preventivi.
È anzitutto prevista un’Autorità nazionale anticorruzione, individuata nella Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, la quale approva il
Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e svolge
importanti funzioni di analisi delle cause della corruzione, di individuazione degli interventi a
carattere preventivo, di formulazione di pareri in materia, e di vigilanza e controllo
sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure preventive adottate dalle singole p.a.
Le pubbliche amministrazioni centrali predispongono, a loro volta, piani di prevenzione
finalizzati a diagnosticare il grado di esposizione dei diversi uffici al rischio di corruzione e ad
indicare gli interventi organizzativi considerati necessari per la prevenzione del rischio stesso.
Inoltre, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo e di prima fascia, viene individuato il
responsabilità per l’eventuale
responsabile della prevenzione della corruzione, esente da
reato di corruzione commesso all’interno dell’amministrazione ove provi di aver provveduto
all’adozione di misure preventive adeguate e di avere vigilato sulla loro osservanza.
È altresì prevista la definizione, ad opera del governo di un codice di comportamento dei
dipendenti pubblici contenente regole di condotta e i limiti entro i quali questi possono
ricevere donativi dai privati nell’ambito delle normali relazioni di cortesia, contestualmente
all’espresso divieto di chiedere o accettare compensi, utilità o regali in connessione con
l’espletamento della funzioni esercitate.
Dovendo attendere per poter valutare l’efficacia di tale legge ai fini di un effetivo
contenimento dei fenomeni corruttivi, si può intanto constatare che questa legge ha
ancora il limite di continuare ad inquadrarsi un una prospettiva di tipo emergenziale, volta
ad incidere su fenomeni contingenti e di breve periodo, mentre sarebbe in realtà
complessiva e profonda dell’amministrazione pubblica,
necessaria una riforma
considerata anche in una prospettiva ordinaria e di lungo periodo, che ne razionalizzi e al
tempo stesso semplifichi i complessi e farraginosi meccanismi di funzionamento
La parte più specificamente penalistica della legge ha poi introdotto rilevanti innovazioni
di disciplina, al fine di adeguare l’ordinamento penale interno alle indicazioni di matrice
internazionale e sovranazionale. Essa ha infatti:
Modificato il delitto di concussione e riscritto i delitti di corruzione
Configurato il nuovo autonomo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità
Inserito il nuovo reato di traffico di influenze illecite
Previsto la corruzione tra privati, mediante revisione della precedente fattispecie di
infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ex art 2635 c.c.
Tendenzialmente inasprito il regime sanzionatorio per i delitti di peculato (314),
corruzione propria (319), corruzione in atti giudiziari (319-ter).
Posta la difficoltà di verificare il livello di potenziale efficacia della riforma in chiave di
possibile congruenza mezzi-scopo, alcune novità di disciplina risultano discutibili o
poco coerenti sul piano della mera logica giuridico-penale (a prescindere dal problema
ulteriore della congruenza tra regolamentazione normativa e realtà empirica). 3
LE QUALIFICHE SOGGETTIVE
I delitti contro la pubblica amministrazione presuppongono sempre la presenza di un
soggetto rivestito di una determinata qualifica: tale qualifica concerne il soggetto attivo o
ovvero ancora l’oggetto
il soggetto passivo, della condotta incriminata.
Le qualifiche cui la legge dà rilevanza sono tre: - Pubblico ufficiale,
- Incaricato di un pubblico servizio,
- Esercente un servizio di pubblica necessità.
del ’90 si è proposta di eliminare le incertezze e le ambiguità cui aveva dato luogo,
La riforma
nella prassi applicativa, la regolamentazione precedente. In particolare, si oscillava tra una
concezione “soggettiva”, che dava rilievo al possesso di una determinata qualifica impiegatizia,
concezione “oggettiva”
e una (affermatasi nel tempo), per la quale assumeva rilevanza non già
la natura del rapporto d’impiego, bensì la circostanza obbiettiva di esercitare una pubblica funzione
(a prescindere dunque dall’esistenza di un rapporto di impiego con l’ente pubblico).
Il fatto è che l’interpretazione degli artt. 357-358-359 aveva dato vita ad una querelle interpretativa,
un vero e proprio caos interpretativo, tant’è che la stessa Corte suprema in più occasioni è
pervenuta a conclusioni opposte e le applicazioni pratiche spessissimo appiano del tutto arbitrarie.
Le cause di un simile caos interpretativo erano certamente molteplici, e andavano dal
carattere aperto della definizione legislativa ad un massiccio interventismo statuale.
La nuova riformulazione mira a dare inequivoca consacrazione legislativa alla
di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico
concezione c.d. funzionale-oggettiva
servizio”, risultando così irrilevante o meno di un rapporto di impiego
l’esistenza tra il
soggetto e un ente pubblico: ciò che conta è solo che il soggetto in questione svolga, anche
di fatto, una pubblica funzione o un pubblico servizio.
Ma il legislatore del ’90 si è altresì preoccupato di meglio precisare la linea di demarcazione
“interna” alle attività pubblicistiche, definendo in positivo la “pubblica funzione amministrativa”,
e in negativo il “pubblico servizio”. 4
Il nuovo ART 357 stabilisce che:
“Agli effetti della legge penale, sono PUBBLICI UFFICIALI coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stesso effetti è PUBBLICA la FUNZIONE AMMINISTRATIVA disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Rispetto alla precedente formulazione, nel 1° COMMA è stato eliminato ogni riferimento al tipo di
rapporto (impiego, retribuzione o gratuità, ecc) intercorrente tra lo Stato o altro ente pubblico e il
singolo soggetto titolare della funzione, al fine di sottolineare che quel che veramente conta è,
l’esercizio oggettivo della
appunto, funzione, indipendentemente da investiture formali.
Ciò porta a considerare come pubblico ufficiale anche il soggetto che svolge di fatto una pubblica
ma con l’acquiescenza o la tolleranza della
funzione per senza possederne i requisiti formali,
pubblica amministrazione (il solo limite è costituito dalla usurpazione delle funzioni).
non esistono problemi definitori, essendo tale l’attività diretta
Rispetto alla funzione legislativa
produzione della “legge”: nel nostro sistema costituzionale,
alla sono investiti di funzione
legislativa i consiglieri regionali ed i parlamentari nazionali (deputati e senatori), rispetto ai quali si
pongono problemi di compatibilità dello statuto penale della pubblica amministrazione col loro
status di parlamentari, e in particolare col principio di irresponsabilità per i voti e le opinioni
espresse nell’esercizio delle funzioni, col principio di parzialità nella rappresentanza degli
interessi politici e della prerogativa di decidere il proprio trattamento economico, e col mancato
assoggettamento degli stessi al principio di imparzialità o buon andamento.
Nemmeno per la funzione giudiziaria sembrano esistere problemi definitori, essendo essa
comprensiva sia della funzione giurisdizionale in senso proprio, sia della funzione requirente:
appartenenti all’ordine giudiziario,
nel nostro sistema esercitano attività giudiziaria i magistrati
nonché i privati che partecipano temporaneamente alla funzione dello ius dicere (i giurati
della Corte d’Assise, i pretori onorari, ecc) e i soggetti chiamati a collaborare con il giudice
(periti, interpreti, testimoni, ecc).
Una posizione particolare occupano i giudici della Corte costituzionale, in quanto la garanzia
della irresponsabilità estesa loro dalla L. Cost. 1/1953 viene ad incidere sulla possibilità di
configurare a loro carico delitti contro la p.a. per quanto attiene allo svolgimento delle attività
amministrative connesse al funzionamento della Corte.
Il 2° COMMA detta invece i criteri, non cumulativi ma alterativi, per individuare la nozione
di pubblica funzione amministrativa.
delimitazione “esterna”
In particolare, la della funzione amminis
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