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O L’ALTRA UTILITÀ O NE OTTIENE LA PROMESSA.
TENTATIVO
Il è CONFIGURABILE.
Un’ultima questione discussa riguarda la possibilità di configurare un CONCORSO DI REATI tra
l’orientamento giurisprudenziale consolidato lo ammette,
millantato credito e truffa: sia perché i
tutelano differenti beni giuridici (l’onore ed il prestigio della P.A. il primo, l’integrità
due reati
patrimoniale del privato il secondo), sia perché la condotta incriminata nella truffa deve
necessariamente concretizzarsi in artifici e raggiri.
Parte della dottrina, invece, ritiene assorbita la truffa nel millantato credito.
Ma, se entrambe le figura di reato esprimono un omogeneo disvalore penalistico, in virtù del
principio di assorbimento, non può che applicarsi un solo reato, onde evitare la violazione del ne
bis in idem sostanziale. 51
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
346-bis
. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt 319 e 319-ter,
sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altro
vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo,
doveri di ufficio o all’omissione o al
in relazione al compimento di un atto contrario ai
ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro
o altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, riveste la qualifica di
pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di
attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
si ha l’introduzione di questo nuovo delitto, che persegue lo
Tra le innovazioni della riforma del 2012 l’intervento penale,
specifico obbiettivo politico-criminale di anticipare in modo tale da
sanzionare anche condotte prodromiche rispetto agli accordi corruttivi in senso stretto.
di cui all’art 346,
Pur presentando vistose analogie con il reato di millantato credito
se ne differenzia per un insieme di elementi:
intercorrenti tra l’intermediario e il soggetto pubblico devono essere
Le relazioni esistenti, e non
già meramente “vantate” come nell’ipotesi dell’art 346;
Qui è punito anche il soggetto che paga il mediatore.
CLAUSOLA DI RISERVA
La del primo comma vale a delimitare la specifica area di operatività del
“fuori dei casi di concorso negli artt. 319 e 319-ter”
traffico di influenze: la clausola indica, in termini di
presupposto negativo, che nuova fattispecie potrà trovare applicazione solo nei casi in cui non
risultino applicabili le più gravi fattispecie della corruzione propria (319) e della corruzione in atti
giudiziari (319-ter). se l’intermediario giunge a coinvolgere il pubblico ufficiale, e questo accetta la
Esempio. Si ha corruzione
dazione o la promessa di denaro;
se l’intermediario si limita a farsi dare o promettere denaro per
Si ha traffico di influenze illecite
“interferire” sul pubblico ufficiale, o anche se si spinge a contattare il soggetto pubblico senza però dare o
promettere nulla neppure a livello di tentativo.
Le relazioni tra mediatore e soggetto pubblico devono essere RELAZIONI ESISTENTI, quindi non
già vantate o simulate, bensì reali.
IL DENARO O IL VANTAGGIO PATRIMONIALE ricevuto dal mediatore deve rappresentare,
alternativamente:
con l’inconveniente
Il prezzo della mediazione illecita nei confronti del soggetto pubblico,
quando l’attività di mediazione
però che manca una previa disciplina extrapenale utile a stabilire
risulti lecita o illecita;
Il prezzo per remunerare il soggetto pubblico in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto di ufficio: la ricezione di
tale “prezzo” da parte del mediatore costituisce un atto preparatorio assai prossimo al tentativo di
mancando davvero poco per integrare un’ipotesi di concorso nel reato di istigazione
corruzione,
alla corruzione di cui all’art 322.
Vi è uno spazio di possibile sovrapposizione tra forme di condotta molto contigue che fa
apparire incerto e problematico lo spazio di operatività del traffico di influenze, con un
incremento del rischio di soluzioni applicative troppo discrezionali se non arbitrarie.
Oltre alla difficile applicazione nella prassi, sembra discutibile in termini di ragionevolezza che per il
traffico di influenza illecite, quale fattispecie comparativamente più grave, sia previsto un trattamento
sanzionatorio sensibilmente meno rigoroso di quello riservato al millantato credito. 52
TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
353. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri
mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni
private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti,
è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da €103,29 a €1.032, 91.
colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle
Se il la reclusione è da 1 a 5 anni e la multa da €516, 46 a €2.065,83.
licitazioni suddette,
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di
licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona
legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
Un imprenditore si inserisce fraudolentemente, mediante l’uso di un falso certificato di
CASO.
idoneità tecnica, fra i partecipanti ad una licitazione privata.
La norma configura DUE IPOTESI DI REATO:
Nella prima, la turbativa concerne incanti o licitazioni effettuate per conto di p.a.;
Nella seconda, la turbativa concerne licitazioni per conto di privati.
Con la novella del 2010, mentre rimane una differenza tra la forma semplice e quella aggravata in
merito al minimo della pena, il trattamento sanzionatorio relativo al massimo della pena è stato
equiparato, portandolo per entrambe a 5 anni (intervento di dubbia razionalità).
SOGGETTO ATTIVO può essere CHIUNQUE, sia egli estraneo, interessato e persino
controinteressato alla gara. consiste, in entrambe le ipotesi, nell’IMPEDIRE
CONDOTTA PUNIBILE
La O TURBARE LA
GARA NEI PUBBLICI INCANTI O NELLE LICITAZIONI PRIVATE PER CONTO DI PUBBLICHE
ovvero nell’ALLONTANARE
AMMINISTRAZIONI (c.d. gare formali), GLI OFFERRENTI.
Si ha impedimento quando la gara non può essere effettuata, anche solo temporaneamente;
Il turbamento consiste in una alterazione del normale svolgimento della gara;
L’allontanamento consiste nel distogliere gli offerenti dalla gara o nell’impedirgli di partecipare;
I pubblici incanti sono indetti dallo Stato o da un altro ente pubblico;
La licitazione privata è quella forma di gara prevista dalla legge sulla contabilità dello Stato.
Non rientrano nella sfera di applicazione della norma le turbative che si verificano nelle altre forme di
gara (c.d. gare di consultazione o quelle informali della c.d. trattativa privata).
Un’interessante questione interpretativa riguarda il fatto se vi sia turbamento quando ad essere
intaccata non sia già la libertà di partecipazione ma piuttosto la regolarità della gara: in dottrina e
l’applicazione
giurisprudenza si è tentato di estendere della norma ravvisando il bene tutelato nello
“svolgimento” della gara; tuttavia, la previsione tra le condotte incriminate dell’allontanamento degli
offerenti è un chiaro indice della volontà legislativa di tutelare la libertà degli incanti.
il comportamento fraudolento dell’imprenditore, pur avendogli permesso
Nel caso esemplificativo,
di partecipare ad una gara alla quale non avrebbe potuto prender parte, non ne ha impedito il
libero svolgimento né ha pregiudicato la libera concorrenza, pertanto il reato non è configurabile.
La condotta punibile deve essere realizzata “CON VIOLENZA, O MINACCIA, O CON DONI,
PROMESSE, COLLUSIONI O ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI”.
Doni sono le offerte di cose mobili a titolo gratuito;
Collusione è ogni intesa clandestina tra due o più persone per raggiungere un certo obiettivo;
sono quegli artifici che posseggono l’idoneità
Altri mezzi fraudolenti a trarre in inganno.
DOLO
Il è GENERICO e consiste nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o
allontanare gli offerenti, con l’uso dei mezzi indicati dalla norma.
(es. un soggetto fa un’offerta al fine non equivoco di indurre gli
TENTATIVO
Il è CONFIGURABILE
altri a non partecipare alla gara, e l’offerta viene respinta).
speciale il fatto che l’AUTORE
CIRCOSTANZA AGGRAVANTE
Costituisce della turbativa sia
persone preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni (353 comma 2).
FORMA PIÙ ATTENUTA
Una si ha quando la turbativa riguardi LICITAZIONI PRIVATE PER
CONTO DI PRIVATI, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzarsi.
53
TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
353-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collisioni o altri mezzi fraudolenti,
turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro
atto equipollente al fine di condizionarne la modalità di scelta del contraente da parte
della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la
multa da €103 a €1.032.
nel codice dall’art 10 della
Questo delitto è stato introdotto Legge n. 136/2010, avente ad oggetto un
“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di normativa antimafia”.
di cui all’art
La norma è stata coniata avendo come modello di riferimento il delitto di turbativa di gara
353, ma richiede necessariamente la collaborazione del funzionario (intraneus) che assume il ruolo di
di colui (imprenditore) che vuole aggiudicarsi l’appalto.
interlocutore dell’extraneus
Se così è, allora il comportamento rischia di cadere, con riferimento ad alcune condotte
nell’area punitiva di