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Estratto del documento

CASO A.

della discriminazione e della rappresaglia, mediante declassamenti, minacce o spostamenti contro

operai non ligi alle pretese padronali e di svolgere una attività intesa a conculcare la libertà dei

lavoratori”.

Un avvocato, nel replicare all’affermazione di un p.m. “se fosse per me butterei

CASO B. in mare

la chiave della cella del suo cliente”, gli scrive una lettera personale dal contenuto ironico, nella

quale, dopo averne elogiato “il tono pacato e lieve” e sottolineato il “senso di moderazione della

presa di posizione del magistrato”, afferma che un giorno “delinquenti alla Previti” potrebbero

prevalere sui “giudici onesti” e conclude che non può esprimergli alcun senso di stima.

CASO C. Nel corso di un diverbio originato da inosservanza delle regole del traffico un

automobilista apostrofa un altro automobilista con la frase: non mi rompere le scatole.

L’ingiuria protegge il bene dell’onore

è un tipico delitto di manifestazione del pensiero, che

dall’attacco diretto alla dignità sociale che cade sotto la percezione della persona offesa,

percezione che va intesa non in senso fisico ma in senso astratto di mera percepibilità.

Dopo l’entrata in vigore della legge del 2000 che ha introdotto la competenza penale del giudice

l’ingiuria aggravata è punita con le “nuove” pene principali

di pace, della detenzione domiciliare o

del lavoro di pubblica utilità. l’ingiuria configura infatti un

SOGGETTO ATTIVO può essere CHIUNQUE: reato comune.

SOGGETTI PASSIVI

Molto controversa appare la delimitazione dei del reato: si discute se tali

possano essere solo le persone fisiche, o anche le persone giuridiche e gli enti collettivi,

ritenendo così esistente un onore collettivo.

non spetta ai “defunti”,

La qualità di soggetto passivo di cui si può ledere solo la memoria ex art

sono soggetti passivi i prossimi congiunti, l’adottante o l’adottato.

597 comma 3: in tal caso consiste nell’OFFESA ALL’ONORE O AL DECORO DI UNA

CONDOTTA INCRIMINATA

La

PERSONA PRESENTE.

Quanto al concetto di onore, si è passati da una concezione empirico-fattuale ad una concezione

dell’onore, quale

normativa espressione della pari dignità sociale di tutti i cittadini: non occorre

più distinguere tra onore formale e reale, minimo o comune e specifico o qualificato, apparente e

come quelli del soggetto che non può sentire l’offesa a causa

sostanziale, per risolvere i casi critici o quello più frequente dell’inesistenza di un onore

della sua condizione fisica (caso del sordomuto),

oggettivo (caso della prostituta), o ancora altri simili (caso dell’ubriaco, dell’analfabeta).

La concezione normativa mira a tutelare il bene dell’onore a prescindere dal sentimento

stesso, fissando un

che si ha dell’onore parametro minimo comuni a tutti i consociati e rispetto a

tutte le possibili modalità di aggressione.

Accanto all’onoro, l’art 594 tutela anche il decoro.

identificando l’onore con l’insieme delle qualità morali dell’uomo, riteneva

La concezione fattuale,

che il decoro andasse riferito alle altre qualità e condizioni che concorrono a determinare il valore

sociale dell’uomo. La concezione normativa lo ravvisa, invece, in quel complesso di

comportamenti e atteggiamenti che un individuo tiene in relazione al suo ruolo sociale,

deducendone la sostanziale irrilevanza penale. 31

L’offesa all’onore che integra il reato deve essere commessa IN PRESENZA DELL’OFFESO.

L’ingiuria, in quanto manifestazione di disprezzo, è un reato a forma libera che può essere

commesso in qualunque modo e con qualsivoglia mezzo: con la parola (c.d. ingiuria verbale),

con scritti o disegni idonei ad esprimere ciò che si sarebbe voluto dire (es. disegni con contenuto

offensivo), ma anche con comportamenti materiali (c.d. ingiuria reale; es. sputo, bacio, lievissime

forme di violenza, quali lo schiaffo, quando hanno il chiaro obiettivo di non voler intaccare

l’integrità fisica della vittima ma di imporgli una sofferenza morale).

L’accresciuto ruolo dei mezzi di comunicazione di massa, rende astrattamente possibile la

commissione dell’ingiuria anche per mezzo della radio, della tv, o dello strumento informatico

mentre nell’ipotesi di

(ingiuria via internet: aggressione lesiva via radio o tv sembra configurabile

l’ingiuria via internet appare pienamente configurabile.

solo la specie di diffamazione,

Si è poi soliti a distinguere tra:

 Ingiuria indiretta, che va a colpire una persona diversa da quella cui sembra destinata;

 Ingiuria obliqua, che si concretizza in negazioni o domande oltraggiose (sei stato tu a rubare?)

 sia la persona cui l’espressione è

Ingiuria riflessa, che tende a colpire contemporaneamente

diretta, sia altre persone (es. offesa di un giovane a causa della sua nascita illegittima in

presenza della madre). dell’avvocato che manifesta la sua disistima nei

Nessuna ingiuria è ravvisabile nel caso B

confronti del modo in cui il p.m. esercita i suoi poteri, non essendo obbligatorio stimare qualcuno.

Si ritiene infine, comunemente, che il concetto di onore sia caratterizzato da una certa

tale da rendere spesso difficile distinguere l’illecito da ciò che è

relatività e variabilità storica, dell’automobilista che urla ad un

solo impertinenza, inurbanità, scortesia, ecc: così nel caso C

altro di non rompergli le scatole, l’espressione volgare non fa altro che rispecchiare un costume

degradato di rapporti civili, ma è carente di ogni profilo di lesività della dignità della persona.

attualizza anche la tutela dell’onore,

In tal modo, se non altro, si superando i retaggi del passato

(es. la parola fascista non è più offensiva).

DOLO

Il è GENERICO e consiste nella coscienza e volontà della condotta accompagnata da una

consapevolezza, della presenza dell’offeso e dell’offensività della condotta stessa.

duplice

Non è, invece, necessario che l’autore sia mosso dal c.d. ossia dall’effettiva

animus iniuriandi,

intenzione di offendere l’altrui onore, dal momento che la norma non indica alcuna finalità che

esso deve perseguire per integrare il fatto di reato.

Sono irrilevanti sia le finalità che spingono l’autore ad offendere, sia i moventi dell’azione.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il reato è configurabile anche a titolo di

l’agente accetti il rischio dell’offesa.

dolo eventuale, qualora

dall’errore

Il dolo è escluso di fatto su un elemento costitutivo del reato.

SI CONSUMA

Il delitto NEL MOMENTO E NEL LUOGO DELLA PERCEZIONE DELLA

l’ingiuria è un

MANIFESTAZIONE OFFENSIVA: reato di danno.

TENTATIVO

Il è CONFIGURABILE.

Il codice prevede per l’ingiuria 2 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI :

 Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (anche se è controverso il

maggiore gravità “qualitativa” dell’attacco alla persona;

significato), in ragione della

 Se l’offesa è commessa in presenza di più persone, in ragione della maggiore lesività

“quantitativa” della condotta. 32

DIFFAMAZIONE

fuori dei casi indicati nell’articolo precedente,

595. Chiunque, offende l’altrui reputazione,

comunicando con più persone,

è punito con la multa da €258 a €2.582 o la permanenza domiciliare

da 6 giorni a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della

multa da €258 a €2.582 o della permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o

del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di

pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o

della multa non inferiore a €516.

l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Se o ad una sua

rappresentanza o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

L’autore di un libro, distribuito insieme ad un settimanale di grande diffusione a livello

CASO A.

nazionale, in cui si cerca di tracciare la storia delle vicende giudiziarie del periodo “Mani pulite”, e

in particolare di quelle concernenti l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il suo

entourage, con toni fortemente critici e polemici verso la magistratura requirente, in più punti del

volume scrive che i magistrati hanno agito per scopi politici o comunque estranei agli interessi

della giustizia.

Nel corso di una campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale, il

CASO B.

sindaco uscente, in un comizio, qualifica alcuni candidati della lista avversaria come “bugiardi in

quanto incapaci di aprire bocca senza dire menzogne”, nonché come “stolti” ed “appartenenti ad

una banda di denigratori”.

CASO C. G.G. nel corso di una intervista qualifica il presidente di Assomercati D.C. come

“faccendiere” e “opportunista che cerca solo intrallazzi”, e la giornalista riporta tali espressioni tra

articolo su “Il giornale di Napoli”.

virgolette in un

CASO D. Un critico musicale, commentando nella sua rubrica su un noto quotidiano nazionale

l’esecuzione di un concerto diretto da un celebre violinista, scrive che la musica è stata eseguita in

maniera sommaria, caotica, quasi mai punita, e senza ricerca alcuna sul contenuto.

Anche questa figura è posta a presidio del bene giuridico dell’onore, normativamente ed

unitariamente inteso, come dignità sociale della persona.

A differenza dell’ingiuria, la diffamazione l’assenza

presuppone della persona offesa e richiede

contestualmente la comunicazione con più persone.

Anche la diffamazione, come l’ingiuria, a seguito della legge del 200 che ha introdotto la

“nuove” sanzioni

competenza penale del giudice di pace, è punita con le della detenzione

domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

Anche la diffamazione è un reato comune, e rispetto ai soggetti passivi si pone lo stesso

problema dell’eventuale estensione del novero anche alle persone giuridiche e agli enti collettivi.

consiste nell’OFFESSA

CONDOTTA INCRIMINATA

La ALLA REPUTAZONE,

fuori d

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Picotti Lorenzo.