I delitti di omicidio
Nel codice penale vigente sono previste varie fattispecie di omicidio, accomunate però da un fatto-base: la causazione della morte di un uomo, intesa dal legislatore quale consistente nella “cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” (L. n. 578/1993). Il modello è quello del reato di evento a forma libera pertanto non assumono rilievo, ai fini della punibilità, le specifiche modalità con le quali l’evento letale viene realizzato.
Bene protetto è la vita umana individuale. Sono però controverse due questioni:
- Se la vita sia protetta come diritto individuale o come interesse della collettività. La concezione più risalente per la quale la protezione penale viene accordata nell’interesse non solo dell’individuo, ma anche della collettività, non è più compatibile con l’ispirazione personalistica sottesa al sistema costituzionale vigente, alla cui luce è sicuramente più corretto concepire la vita quale bene della persona umana individualmente considerata. Invero, a livello codicistico, sembra persistere quel carattere di indisponibilità della vita, coerente con l’originaria ideologia statualistica del codice Rocco. Ciò lo si può desumere:
- Dall’art 579 che, incriminando l’omicidio del consenziente, dimostrerebbe indirettamente che la tutela penale della vita scatta a prescindere dalla volontà della persona titolare del bene;
- Dall’art 580 che, punendo l’istigazione o l’aiuto al suicidio, confermerebbe che l’ordinamento disconosce la libertà di vivere o di morire come diritto individuale esercitabile a piacimento.
Ammettere la liceità penale di forme di aiuto a morire volontariamente risulta problematico. Tuttavia, in attesa di un futuro intervento legislativo, l’interprete può aprire qualche varco nel sistema allo scopo di attenuare la rigidità del principio codicistico della indisponibilità della vita e concedere, invece, spazio al riconoscimento del principio costituzionale della “incoercibilità” del vivere e del connesso diritto a non curarsi e a lasciarsi morire (con sicura liceità del suicidio), indirettamente desumibile dall’art 32 Cost, per il quale “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Dare più spazio al principio dell’autodeterminazione individuale può consentire una reinterpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti in tema di omicidio, diretta soprattutto ad escludere dall’area della punibilità forme di eutanasia c.d. passiva, consistente cioè nella mancata prestazione o nell’interruzione di cure da parte del medico (o di terzi) su richiesta consapevole e volontaria della stessa persona legittimata a esprimere una rinuncia a continuare a vivere.
- Soglia di sviluppo a partire dalla quale l’essere vivente diventa tutelabile. L’art 578, punendo l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, equipara, come soggetti passivi, il neonato e il feto durante il parto: ne consegue, dunque, che il momento determinante per l’applicabilità delle norme sull’omicidio è l’inizio del parto, e che oggetto di tutela è già la vita del feto (ossia il prodotto del concepimento e della gestazione).
Soggetto attivo e passivo nell'omicidio
Soggetto attivo dei delitti di omicidio realizzati mediante azione è chiunque: eventuali qualificazioni dell’autore rilevano solo quali circostanze aggravanti.
Nei casi di omicidio mediante omissione, il soggetto attivo deve essere titolare di una posizione di garanzia dalla quale deriva uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo.
Soggetto passivo (come titolare del bene offeso) e oggetto materiale (come corpo umano su cui ricade la condotta delittuosa) coincidono: si tratta dell’essere vivente, comprensivo del “feto” durante il parto. Non è necessario che l’essere vivente sia ancora vitale, capace di sopravvivenza: si ha omicidio anche quando si anticipi, anche di poco, il decesso di un malato incurabile o di un moribondo. La tutela ha ad oggetto la persona umana, a prescindere dal possesso di requisiti di normalità fisio-psichica: si ha quindi omicidio anche ai danni di esseri c.d. mostruosi, nati da donna.
Omicidio doloso
Art. 575. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21.
- Caso A. Un marito, al fine di evitare ulteriori sofferenze alla moglie malata in stato comatoso, stacca di sua iniziativa (a prescindere da un previo consenso) i tubi dell’apparecchio di ventilazione collegato al corpo del paziente, anticipandone così la morte rispetto al momento del suo naturale verificarsi).
- Caso B. Tre compari rapiscono un uomo, colpevole di aver assunto un atteggiamento scorretto nei confronti della compagna di uno di loro, con l’intento di impartirgli una lezione: per ben 5 ore lo sottopongono ad un brutale pestaggio, colpendolo ripetutamente al capo e alle gambe. A seguito di un’accesa discussione sul da farsi, decidono di proseguire nel pestaggio fino ad ucciderlo. Dopo alcuni tentativi di strangolamento per mezzo di un cavo elettrico, erroneamente convinti che l’uomo sia già morto, decidono di liberarsi del presunto cadavere dandogli fuoco. L’uomo, sopravvissuto alle atroci sevizie, muore invece divorato dalle fiamme.
- Caso C. Un giovane sieropositivo, intrattenendo rapporti sessuali non protetti all’interno di un rapporto di fidanzamento e poi di matrimonio di durata circa decennale, contagia la partner ignara con il virus HIV; la donna contagiata successivamente decede a causa del decorso infausto della malattia.
Questa fattispecie incriminatrice è costruita dal legislatore come reato a forma libera: il fatto punibile consiste infatti nel “cagionare la morte di un uomo” e, a tal fine, non assumono le specifiche modalità di realizzazione dell’evento stesso (es. uso di armi, avvelenamento, strangolamento, ecc). La verifica giudiziale si incentra così sull’accertamento del nesso causale tra l’azione aggressiva dell’omicida e l’evento-morte, secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche: basta che la condotta diretta a uccidere anticipi anche di poco tempo un evento letale in ogni caso destinato a verificarsi in un momento successivo, a causa delle particolari condizioni del soggetto passivo (malattia incurabile, estrema debolezza, ecc).
È il caso A, del marito che realizza pietatis causa l’estubazione per anticipare il decesso della moglie sofferente in stato di coma (l’estubazione è stata considerata causale rispetto alla morte, benché la donna sarebbe comunque deceduta in un momento posteriore).
Più problematico appare invece il caso C, relativo al contagio di Aids tra marito e moglie, con successivo decesso della donna contagiata: posto che l’infezione può essere in generale determinata da più fattori causali (rapporti sessuali, ma anche trasfusioni di sangue, contatti ematici, ecc), qui occorreva dimostrare, sulla base dei dati acquisiti, l’assenza di fonti di contagio alternative, in modo che fosse proprio il comportamento sessuale dell’imputato ad assolvere un ruolo determinante nella trasmissione della malattia.
Elemento soggettivo
L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, il quale deve sussistere al momento dell’azione e deve perdurare per tutto il tempo in cui l’azione stessa rientra nel potere di signoria dell’agente: la volontà deve quindi abbracciare la condotta tipica fino all’ultimo atto dotato di rilievo causale.
Problematiche appaiono le ipotesi c.d. di “dolo colpito a mezza via dall’errore”, nelle quali l’evento lesivo è voluto ma, a causa di un erroneo convincimento dell’agente che ritiene di avere già realizzato l’omicidio, si verifica per effetto non della condotta finalizzata ad uccidere, bensì di una condotta successiva diretta ad altro scopo: in queste ipotesi manca il rapporto di corrispondenza tra il verificarsi dell’evento-morte e la volontà che sorregge la condotta realmente causativa dell’evento stesso.
È l’ipotesi del caso B, in cui l’uomo aggredito muore non per effetto degli aggressivi realizzati dai 3 compari al fine di ucciderlo, bensì a causa del fuoco appiccato al suo corpo (da loro creduto per errore già cadavere) per eliminare ogni traccia del misfatto. È omicidio doloso?
Il giudice di merito ha sostenuto che il dolo (iniziale) di omicidio ingloba anche l’attività successiva al violento pestaggio. Ma, muovendo dalla premessa che nei reati causali (come l’omicidio) deve essere “attuale” ed “effettiva” anche la volontà dell’ultimo atto causalmente idoneo a produrre l’evento, se ne desume che non si configura una fattispecie unitaria sorretta da un’unica volontà omicida, ma si realizzano due fattispecie autonome, contraddistinte da coefficienti psicologici differenti.
- Per la prima parte dell’esecuzione, il dolo di un omicidio non realizzato;
- Per la seconda fase esecutiva, il dolo di un reato ancora una volta non realizzato (la distruzione o l’occultamento di un cadavere), unitamente a una possibile colpa da accertare in concreto rispetto all’evento letale che realmente si verifica.
Ove questa colpa sia accertata, secondo il più recente indirizzo della Cassazione, si avrebbe un concorso di reati tra un tentato omicidio volontario e un omicidio colposo, con conseguente abbattimento di pena rispetto al trattamento punitivo previsto per l’omicidio volontario.
Una tale ricostruzione appare tuttavia eccessivamente artificiosa: essa infatti scinde in due condotte completamente separate atti compiuti contestualmente al fine di uccidere, e comunque sfocianti nella morte della vittima, come tali verosimilmente meritevoli del più rigoroso trattamento penale previsto per l’omicidio doloso.
L’omicidio può essere commesso anche con dolo eventuale, distinto dalla colpa cosciente in base al criterio dell’accettazione volontaria del rischio di verificazione dell’evento: il soggetto deve essersi rappresentato la possibilità che l’evento si verifichi come effetto della sua condotta, e ciononostante deve aver deciso di agire accettando il rischio che l’evento si verifichi.
La verifica processuale di tale processo psicologico risulta spesso però assai ardua. Basti pensare al caso C del giovane marito che trasmette alla moglie ignara, attraverso rapporti sessuali non protetti, il virus Hiv con successivo decorso mortale del contagio: questa ipotesi è stata qualificata come omicidio volontario commesso con dolo eventuale dal giudice di merito (avendo il marito accettato non solo il rischio del contagio, ma anche quello assai più grave della morte della propria compagna), e come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento dal giudice di legittimità (avendo l’imputato un patrimonio conoscitivo così limitato e un livello culturale così mediocre da rendere più credibile l’ipotesi di una sottovalutazione o rimozione del pericolo di contagio).
Ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico verranno in rilievo i fattori che fungono da indicatori o indici esterni dell’atteggiamento interno (es. il grado di probabilità di verificazione dell’evento, il livello di rischio insito nella condotta e la sua riconoscibilità, il livello di cultura dell’agente e il patrimonio conoscitivo da esso posseduto, le contromisure eventualmente adottate per prevenire l’evento, ecc).
Tentativo di omicidio
Il tentativo è configurabile, e di frequente si verifica nella prassi. Perché un tentativo punibile si configuri non occorre alcun evento lesivo: è sufficiente anche un colpo d’arma da fuoco andato a vuoto, purché idoneo e sorretto dal fine di uccidere.
Non sempre risulta facile la distinzione tra l’omicidio tentato e il reato di lesione personale consumato: a tal fine viene in rilievo, oltre alla diversità dell’atteggiamento psicologico, la considerazione della diversa potenzialità lesiva del fatto.
Circostanze aggravanti dell’omicidio doloso
Gli artt. 576 e 577 prevedono una fitta rete di circostanze aggravanti.
Nell’assetto originario del codice, la diversa gravità delle circostanze si trovava riflessa nel diverso trattamento sanzionatorio previsto dalle due norme (l’art 577 prevedeva l’ergastolo, l’art 576 la pena di morte): a seguito della sua abolizione, la pena di morte è stata sostituita con l’ergastolo, ponendo non pochi problemi di ragionevolezza del trattamento punitivo. L’art 576 stabilisce che si applica la pena dell’ergastolo se l’omicidio è commesso:
- Col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’art 61, che disciplina il nesso teleologico (l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato): mentre parte della dottrina dubita della vigenza di tale aggravante a seguito della modifica del regime della continuazione, la giurisprudenza è di contrario avviso. Parte della giurisprudenza esclude peraltro che trovi applicazione nel caso di rapina impropria, perché lo stesso elemento sarebbe valutato due volte, ai fini del dolo specifico ex art 628 comma 2, e ai fini dell’aggravante ex art 576.
- Quando concorre taluna delle circostanze indicate nei n. 1 e 4 dell’art 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; Quanto alla possibilità di equiparare la filiazione legittima con il rapporto di adozione, si può solo osservare che, quando il legislatore ha inteso attribuire rilievo a tale tipo di rapporto, lo ha fatto espressamente (es. 577). Comunque, poiché il legislatore richiede altresì che il reo: abbia agito per motivi abietti o futili (art 61, n. 1) oppure abbia adoperato sevizie o agito con crudeltà (art 61, n. 4); abbia adoperato un mezzo venefico o altro mezzo insidioso; abbia agito con premeditazione. Peraltro, alcune di queste circostanze già da sole meritano, ai sensi dell’art 577, il trattamento sanzionatorio che l’art 576 stabilisce quando si presentino in concorso tra loro: questa incongruenza è il risultato dell'abolizione della pena di morte e della sua secca sostituzione con l’ergastolo.
- Dal latitante, per sottrarsi all’arresto, ovvero alla cattura o alla carcerazione per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; “è latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’art 61”: nonostante la norma sembra riferirsi anche al soggetto evaso, ciò dovrebbe escludersi nel rispetto del principio di tassatività.
- Dall’associato per delinquere per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione. La previsione è dovuta all’originario disfavore con cui veniva vista l’associazione per delinquere, ai tempi legata al fenomeno del banditismo: a seguito del fiorire di ipotesi associative ulteriori, di maggiore gravità, parte della dottrina ritiene di dover estendere anche ad esse tale circostanza.
- In occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies: introdotta nel 2009, tale circostanza ha voluto esplicitare che aggrava l’omicidio la sua commissione nel contesto della realizzazione di un reato sessuale: più precisamente di una violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne o di una violenza di gruppo.
- Dall’autore del delitto previsto dall’art 612 bis nei confronti della stessa persona offesa; la ratio consiste nell’intento di sanzionare con maggior rigore l’omicidio che costituisce il drammatico esito finale di una precedente attività persecutoria ai danni della stessa vittima.
- Contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio; Introdotta nel 2008 al fine di rafforzare la tutela della sicurezza pubblica, tale aggravante ripropone il medesimo contenuto della circostanza comune prevista dall’art 61 n. 10: la novità consiste nell’aver trasformato una precedente circostanza generica in una circostanza specifica riferita al delitto di omicidio, con l’effetto che la pena corrispondente non deriverà più dall’aumento fino a 1/3 del delitto-base, ma diventa quella dell’ergastolo prevista dall’art 576.
L’art 577 stabilisce che si applica la pena dell’ergastolo se l’omicidio è commesso:
- Contro l’ascendente o il discendente (c.d. parricidio);
- Col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso, per il carattere subdolo del mezzo, che diminuisce le possibilità di reazione e di difesa della vittima. La circostanza ha carattere oggettivo.
- Con premeditazione, consistente in una particolare intensità dell’atteggiamento doloso.
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