Il ruolo del presidente di un seggio elettorale
Il presidente di un seggio in cui l’opinione degli aventi diritto sia espressa attraverso l’uso di una scheda, prima di procedere al conto dei voti, scuote la cassetta elettorale così come si scuote l’urna quando si debba procedere ad un’estrazione a sorte. Il motivo è palese: trasparenza e garanzia dell’ordinato legittimo corso del procedimento. Nel primo caso, agendo diversamente, si potrebbe facilmente individuare l’opinione dei primi e degli ultimi votanti, venendo meno la regola della segretezza; nel secondo caso la scelta risulterebbe essere non più frutto del caso.
Riferimenti storici e letterari
“Ma questi luoghi non furono dati senza sorte, senza giudice. Minosse inquisitore scuote l'urna: egli convoca l'assemblea dei silenziosi, indaga vite e crimini.” (Nec vero hae sine sorte datae, sine iudice, sedes. Quaesitor Minos urnam movet; ille silentum consiliumque vocat vitasque et crimina discit) Questo è un passo dell’Eneide di Virgilio che rimanda al processo criminale romano tardo repubblicano e del primo principato quando furono attivi nell’urbe tribunali permanenti con competenza per materia, le quaestiones perpetuae. Minosse viene rappresentato proprio come quaesitor, che cioè presiedeva una quaestio in modo stabile.
L’urna corrisponde alla scena processuale: è uno dei termini che servono a raffigurare la cesta nella quale vengono deposte le tabellae cerate contenenti i voti dei giudici che verranno poi estratte. Tra le fonti sembra particolarmente significativo il quadro offerto da Cicerone.
Cicerone e il contesto romano
“Dimmi, Vatinio: chi mai in questa città, da quando è stata fondata, osa appellarsi ai tribuni della plebe per evitare di perorare la propria causa? Quale imputato sale sul palco del giudice istruttore e getta lui di sotto con un atto di forza, chi sparge qua e là gli scanni e rovescia le urne, chi insomma provoca in un processo tutto quello scompiglio che è la causa per cui sono stati appunto istituiti i tribunali?”
L’oratore si riferisce all’appelatio di Vatinio ai tribuni della plebe per evitare la difesa processuale, per poi scagliarsi contro il tribunal del quaesitor: il magistrato fu gettato giù dal luogo sopraelevato ove si trovava, furono dispersi qua e là gli scranni (posti a sedere) dei giudici e rovesciate le urne che servivano per le votazioni.
Il procedimento per quaestionem
Per tornare a Virgilio, il suo brano ci illustra un particolare momento della procedura per quaestionem. La costituzione del collegio giudicante si aveva, infatti, con l’estrazione a sorte da parte del presidente di un certo numero di nomi da un’urna tra tutti coloro che, per quell’anno, erano stati designati a sedere in una quaestio. Dunque la cesta non solo fungeva da deposito della tacita sentenza di ogni giudice ma serviva anche a stabilire chi fossero i giudici.
Vediamo che Orazio descrive lo stesso gesto del “movere urnas” come un atto di giustizia. Con ogni probabilità il presidente della quaestio svolgeva la stessa operazione nell’ultima fase del processo, dopo il voto e prima dell’estrazione delle tavolette per il conto delle sentenze che decidevano per la condanna o l’assoluzione a seconda dei voti a favore o contro il reus.
Interpretazioni del passo virgiliano
Un commentatore di Virgilio (Servius actus) ha fornito una diversa interpretazione del passo: grande quantità di persone chiedevano giustizia e ciò rendeva necessario un ordine che veniva stabilito attraverso un sorteggio (movere urnam) in base a cui la causa doveva essere trattata o la sentenza eseguita dopo trenta giorni. Virgilio non fa riferimento a tutto ciò ma parla della convocazione di un consiglio che potesse consentire al quaesitor di discere, studiare le vite e i crimini dei defunti per deciderne la giusta collocazione nell’Ade.
Non sembra attinente al passo virgiliano l’idea che dopo il giudizio dell’oltretomba la pena fosse scontata con un ritardo di trenta giorni. In Virgilio si può leggere una consequenzialità sors-iudices in questo senso: ai defunti le sedes (i luoghi della condanna negli inferi) non vengono attribuite senza il sorteggio dei giudici ed il successivo processo bensì secondo una procedura che prevedendo la sors (lo scuotimento della cesta) ricalca quella terrena.
Critiche e interpretazioni di Behrends e altri studiosi
Un altro punto poco convincente del commento serviano è l’uso di concilium per indicare l’insieme dei soggetti da giudicare. Behrends, uno studioso tedesco, articola la lettura nell’ambito non di un processo pubblico bensì privato sulla base della considerazione che nel processo per questionem non si sarebbe avuta l’estrazione dei giudici all’inizio del procedimento.
Premesso che Behrends inquadra perfettamente il ruolo di Minosse come quesitor penale assistito da un consiglio di anime nelle forme del processo per quaestiones comune al tempo di Virgilio, il punto che non ci sembra di poter condividere è quello del senso dato al termine sors che viene distinto da urna; Behrends propone però che sors debba significare voto segreto espresso da un membro del concilium ed inserito nell’urna. Quindi in pratica il passo di Virgilio significherebbe che la sede nell’aldilà non si ottiene senza una pronuncia dei giurati (sine sorte) ed un processo condotto da un quaesitor. Ciò costituisce una buona ricostruzione testuale, eccetto per la corrispondenza sors-voto.
Consilium e concilium nell'interpretazione di Servio e Norden
Parlando del quaesitor, dice che “tiene” e non che scuote l’urna, il che in effetti in base alla sua interpretazione non avrebbe più molto senso poiché il contenitore, prima del voto dei giudici, è vuoto. Eppure secondo Virgilio l’ordine è proprio questo: movere urnam- vocare consilium- discere vita et crimina. L’atto del movere urnam è preordinato a tutto il procedimento e, come abbiamo visto, non può significare semplicemente tenere l'urna o addirittura scuoterla da vuota.
Servio ritiene si parli di “concilium” anziché di “consilium”; a parte il facile scambio grafico, l’interpretazione è avvalorata da non pochi codici dello stesso Virgilio dove Minosse “conciliumque vocat vitasque et crimina discit” e quindi si parlerebbe della convocazione di un concilio di silentes prima di giudicare. Premesso che all’interno della tradizione virgiliana si ritrovino entrambe le versioni, nel codice più antico è riportato consiliumque che appare, comunque, preferibile.
L’ottimo commento virgiliano del grande filologo tedesco Norden sostiene che la electio dei giudici avviene per mezzo del consilium vocare. La strettezza del rapporto iudices-consilium convince Norden: ne deriva che Minosse avrebbe provveduto alla scelta dei giurati che avrebbero dovuto esercitare la funzione dei giudici; questa interpretazione si fonda, appunto, sulla lettura consilium.
Per avvalorare la lettura consilium, Norden si volge a criticare le interpretationes di Donato e Servio. Nei confronti del primo osserva che la locuzione conciliumque vocare poteva descrivere solo il chiamare un corpo deliberante ma non avrebbe potuto designare una riunione di soggetti sui quali prendere una decisione, come appare la congregatio donatiana. Non funziona, invece, la critica al concilium di Servio che viene interpretato come riunione di iudices selecti.
È superfluo notare che concilium era usato da Servio come sinonimo di consilium e che un collegio di giudici non viene mai denominato concilium. Servio avrebbe spiegato nel senso proprio del testo virgiliano un termine che, invece, nell’Eneide a sua disposizione risultava corrotto.
Il significato di concilium nel contesto giuridico
Norden aveva escluso concilium perché il termine poteva indicare solo un’assemblea giudicante e non di persone da giudicare; però, questo argomento era stato utilizzato per criticare Servio ma su basi inconsistenti e vani risultati. In realtà non aveva in mente alcun organo giusdicente o giudiziario bensì una riunione di tipo politico-costituzionale la cui deliberazione si sostanzia non in una condanna ma in una pronuncia generale ed astratta, anche se bisognerebbe valutare la possibilità di giudizi che si svolgessero davanti alle assemblee popolari romane.
Sembra che Virgilio chiami i giurati estratti a sorte consilium; il termine sta, infatti, ad indicare la giuria il cui parere non era vincolante. Nei processi de repetundis ad esso è attribuita la funzione di iudicare e di stimare la condanna. Minosse, come quaesitor, si occupa di quaestiones criminales e il consilium è rappresentato dai giurati che affiancano Minosse, silenti per uso tipico del processo romano dove il voto della giuria era espresso segretamente per mezzo delle tavolette.
La procedura si svolgeva in questo modo: prima del giorno fissato per il dibattito, il presidente della quaestio provvedeva a formare la giuria e ad ottenere il giuramento dei membri del consilium. Il collegio giudicante si costituiva attraverso l’estrazione dei nomi all’interno dell’urna da parte del presidente della quaestio, e il numero degli estratti doveva sempre essere superiore a quello dei giudici che effettivamente andavano a comporre il collegio, per consentire ad accusato e accusatore di eliminare i nomi che non erano di loto gradimento (ricusazione) e raggiungere comunque il numero legale prescritto per il singolo caso.
La ricostruzione secondo Seneca
Un dubbio sulla nostra ricostruzione potrebbe nascere da una ricostruzione del filosofo Seneca, secondo cui Minosse riversa nell’urna i nomi dei rei defunti e non i nomi dei giudici prima del processo; quindi, inserimento nella cesta dei nomi e successiva estrazione per stabilire le sedi nell’oltretomba. Questa ricostruzione, però, non regge perché la sorte dei defunti nell’Eneide è funzione certamente di un giudizio e non soltanto frutto del caso.
Il ruolo del president della quaestio
Donato (commentatore di Virgilio), riferendosi al movere urnam pone lo scuotere sullo stesso piano della potestà inquisitoria, come l’agitare l’urna potesse rappresentare una funzione del presidente della quaestio in modo da affidare all’imparzialità della carica un momento in cui anche visibilmente si esplicava l’oggettività del processo. Si pensi che l’urna aveva dimensioni molto ridotte e conteneva soltanto poche decine di schede: smuovere le urne diventa un atto di potenza e di grazia, sintesi del controllo magistratuale sul processo.
Tra aequitas e ius gentium
Praticamente tutti gli ordinamenti giuridicamente organizzati aspirano a realizzare l’applicazione del diritto e la giustizia ma spesso i due momenti si pongono tra loro in relazione dinamica, quando non in opposizione. Un interessante esempio storico può essere costituito dalla storia della provocatio con il quale sembrano strettamente collegati i iudicia populi e cioè le forme processuali in cui l’assemblea dei cittadini si costituisce come organo giudicante.
Il contesto storico: Giugurta e Roma
Nel penultimo decennio del II secolo a.C. Giugurta, erede di Massinissa, dopo aver fatto eliminare Iempsale e l’altro cugino Aderbale, rimase l’unico potentato del regno riunito. Non tollerando le intromissioni romane nella politica del suo paese, provocate da Aderbale prima e poi dalla strage di Cirta, Giugurta utilizzò il denaro per corrompere generali e messi di Roma. Nel 111 condusse dalla sua parte il console Calpurnio Bestia e addirittura il nobile legato Marco Scauro, allora princeps senatus.
Intanto a Roma Caio Memmio, tribuno della plebe nel 111, utilizzando lo strumento della contio (Le contiones sono le riunioni, informali, tenute nel periodo repubblicano a Roma nel corso delle quali i magistrati parlavano al popolo), convinse la plebe romana della necessità di un’inchiesta. Si organizzò una legazione affidata al pretore con il compito di condurre a Roma Giugurta perché attraverso il suo indicium potesse essere più facile smascherare i presunti delicta di Scauro e di tutti gli altri che si erano fatti corrompere dal re. Il re africano, così, giunse a Roma. Il tempo scorreva senza che le responsabilità venissero accertate e questo accadeva perché erano implicati esponenti particolarmente in vista della città.
Intanto si erano tenute le elezioni per il 110: il nuovo console Albino tramava ancora di più per agitare le cose in Numidia usando come strumento il nipote di Massinissa Massiva che, arresasi Cirta ed ucciso Aderbale, era giunto profugus a Roma; il piano di Albino era favorito dall’odio e dal sospetto che ormai circondavano Giugurta per i suoi delitti scellerati, assieme al diffuso malcontento a Roma contro la rapacità della nobilitas. Massiva, spinto dal console e basando la sua pretesa sul diritto di sangue, iniziò a muoversi chiedendo al Senato romano il regno africano. A questo punto, compare la figura di Bomilcare, luogotenente di Giugurta, che assoldò su richiesta di Giugurta dei sicari per uccidere Massiva, pericolosamente appoggiato da una parte della nobilitas romana e certamente più popolare. Tesagli un’imboscata, uno dei sicari assassinò Massiva ma qualcosa non funzionò, o per meglio dire funzionò il sistema della repressione di polizia romana. Si ipotizza (le fonti non sono esplicite) che fu
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