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DELL'AEROMOBILE
I contratti di utilizzazione di nave ed aeromobile, regolati dagli artt. 376-468 e 939-954 c.nav., sono
la locazione, il noleggio ed il trasporto. Nonostante la diversa posizione che il veicolo assume nei
vari contratti (oggetto del contratto in locazione e noleggio, mezzo di necessario all'adempimento
dell'obbligazione nel trasporto), si preferisce vedere gli istituti come categoria unitaria, muovendo
dalla comune causa di godimento delle utilità che una nave o un aeromobile sono atte ad offrire,
cioè l'attività di trasporto tecnico, inteso come navigazione per acqua od aria; in particolare tale
godimento è raggiunto, nella locazione, tramite la messa a disposizione del solo veicolo, nel
noleggio, tramite la messa a disposizione del veicolo comprensivo di armamento ed equipaggio, alle
dipendenze del noleggiante, e nel trasporto nel godimento del veicolo per la specifica attività di
trasporto tecnico.
Il codice della navigazione si è basato su tale sistemazione in base alla causa di godimento, a
seconda che presupponessero la proprietà della nave, l'armamento, l'esercizio della navigazione e
l'assunzione del trasporto. Alla prima ipotesi corrisponde la locazione di cosa, cioè la cessione del
godimento della nave disarmata; alla seconda ipotesi corrisponde la locazione di cosa qualificata
dalla cessione dei contratti di arruolamento, in quanto si forniva la nave armata ed equipaggiata; alla
terza ipotesi corrisponde il contratto di noleggio, che non presuppone il trasferimento della
detenzione ma sia basa sull'obbligazione di navigare; la quarta ipotesi caratterizza il contratto di
trasporto, cioè l'obbligazione di trasferire merci o persone. Il codice della navigazione ha seguito
questa impostazione, senza però disciplinare la seconda ipotesi.
La locazione di cosa si caratterizza per il passaggio della detenzione del veicolo dal locatore al
conduttore, che assume la veste di armatore o esercente; il noleggio si caratterizza per il
compimento, da parte del noleggiante, di viaggi (noleggio a viaggio od a tempo); armatore è il
noleggiante, che conserva la detenzione del veicolo ed ha alle proprie dipendenze l'equipaggio; il
contratto di trasporto presuppone l'obbligazione del vettore di trasferire da un luogo a un altro
persone o cose.
Riguardo la navigazione interna si applicano le stesse normative, solo qualora non vi siano usi
speciali che dispongono diversamente. Titolo I: La locazione
Art. 376 c.nav.: Si ha locazione di nave o aeromobile quando una parte, detta locatore, si obbliga a
consegnare ad un'altra parte, detta conduttore, per un dato tempo, la nave o l'aereo verso un
determinato corrispettivo.
Tale contratto si distingue in quanto attribuisce al conduttore un diritto personale di godimento sul
veicolo; l'obbligazione del locatore non è un facere ma un complesso di obbligazioni atte a garantire
il godimento al conduttore. Il conduttore acquista la detenzione della nave od aeromobile, e con
essa i relativi diritti possessori (reintegrazione, ecc.), assume inoltre la qualità di armatore o
esercente, con susseguente passaggio dell'equipaggio alle sue dipendenze, tranne che nelle locazioni
di durata fino a 14 giorni, in cui armatore resta il proprietario.
Il codice non distingue tra locazione di scafo nudo, in cui viene consegnata solo la nave e le sue
pertinenze, e locazione di nave armata ed equipaggiata, in cui viene consegnata dotata di tutti i beni
necessari al viaggio e dotata di equipaggio.
In tema di locazione di aeromobile le uniche differenze riguardano la forma e la pubblicità del
contratto. Una particolare forma di locazione aeronautica è detta aircraft interchange agreement, in
cui l'aeromobile viene locato per un tratto di viaggio ad un'altra compagnia aerea a causa del stesso
di quest'ultima dei diritti di traffico relativi; in questo caso la consegna si perfeziona col cambio di
equipaggio. È inoltre escluso che l'utilizzo degli aeromobili degli aeroclubs da parte dei soci sia una
locazione, in quanto la giurisprudenza ha preferito configurarlo come un rapporto associativo e dare
all'utilizzatore la qualifica di comandante.
I ogni caso, il contratto deve essere provato per iscritto, vale a dire che l'assenza di forma scritta non
pregiudica la validità del contratto, ma ne rende solo più difficile una prova in giudizio; la prova
scritta non è richiesta per le navi inferiori ad una certa stazza, mentre per le navi da diporto il
contratto deve essere scritto a pena di nullità.
In fase di redazione di contratto di locazione marittima si usa un formulario standard denominato
Barecon 2001.
Non è prevista una forma di pubblicità del contratto di locazione di nave, anche se l'obbligo, in sede
di dichiarazione di armatore, di allegare il titolo, bene supplisce a tale mancanza.
In campo aeronautico la Convenione di Ginevra del 1948 dispone che, per il riconoscimento da
parte degli stato contraenti del diritto di utilizzazione dell'aeromobile, deve essere presente nel
registro di immatricolazione il contratto di locazione se superiore a 6 mesi; tale contratto deve
quindi essere trascritto nel registro aeronautico nazionale.
Obblighi del locatore:
Consegnare la nave o aeromobile con le relative pertinenze nel luogo, tempo e modalità
stabilite;
Consegnare il veicolo in stato di navigabilità e buono stato di manutenzione: il locatore è
responsabile per danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che non provi che il vizio
era occulto e non riscontrabile con la normale diligenza;
Munire la nave o l'aereo dei documenti necessari alla navigazione;
Mantenere il veicolo in stato tale da servire all'uso pattuito e provvedere a tutte le riparazioni
dovute a forza maggiore o a logorio per uso normale: vi è dubbio se tale obbligo sia
incompatibile con l'assunzione da parte del conduttore delle spese di ordinaria
manutenzione; in ogni caso il formulario Barecon 2001 attribuisce al conduttore tali oneri.
In caso di riparazioni a carico del locatore urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente e
chiedere il rimborso; il conduttore deve inoltre tollerare le riparazioni che non possono
essere differite, ma può chiedere un indennizzo per il mancato godimento in relazione alla
durata delle riparazioni.
Garantire il Pacifico godimento del bene da parte del conduttore
Garantire il conduttore da molestie che Ne diminuiscano il godimento, arrecate da terzi che
vantino diritti sul bene locato, anche quindi pignoramenti o sequestri.
Nelle unità da diporto, il locatore deve provvedere all'assicurazione obbligatoria.
Obblighi del conduttore:
Prendere in consegna il veicolo ed osservare al diligenza del buon armatore od esercente;
Pagare il corrispettivo nei termini stabiliti
Altri obblighi sono convenuti nel contratto, come spesso gli oneri assicurativi, a carico del
conduttore; le attività e passività di esercizio sono a carico del conduttore, a causa della qualità di
armatore; possono comunque derivare da tale esercizio conseguenze pregiudizievoli anche per il
locatore, come la presunzione di esercizio per mancata dichiarazione di armatore, insorgenza di
privilegi gravanti sul veicolo locato, ecc.
Il conduttore non può sublocare o cedere la locazione a terzi senza il consenso del locatore.
La disciplina in materia è conforme a quella generale ex art. 1594 c.c., per cui la forma è la stessa
del contratto di locazione, il locatore ha azione diretta contro il subconduttore, la nullità e la
risoluzione del contratto originario ha effetto anche per il contratto di sublocazione.
La scadenza del contratto è fissata nel contratto stesso e non è necessaria la disdetta, inoltre non si
intende rinnovato se il conduttore conservi la detenzione oltre il termine, salvo consenso espresso
del locatore. Alla scadenza il conduttore deve riconsegnare il bene nel luogo e stato di ritiro, salvo il
deterioramento dovuto all'uso previsto nel contratto o al perimento parziale o totale dovuto a
vetustà, non attribuibili al conduttore. Lo stato di riconsegna si desume dalle descrizioni compilate
al ritiro o, in mancanza, va consegnato in buono stato di manutenzione.
In caso di mora del conduttore nel restituire la cosa egli è tenuto a corrispondere il corrispettivo per
la detenzione maggiore, oltre a risarcire il danno; tuttavia, nel ritardo fino a 1/10 la durata del
contratto, è dovuto al locatore solo un corrispettivo pari al doppio del canone di quel periodo, salvo
se,per il risarcimento del danno.
I diritti di locazione di prescrivono in 1 anno dalla scadenza del contratto o, in caso di ritardo di
consegna, della data di questa; in caso di perdita presunta del veicolo il termine decorre dalla data di
cancellazione dal registro di iscrizione.
Tipo particolare lei locazione è la locazione finanziaria o leasing, con cui un concedente, detto
lessor, su richiesta dell'utilizzatore, detto lessee, si obbliga ad acquisire da un fornitore, detto
supplier, il bene in oggetto e di concederlo in godimento all'utilizzatore verso il pagamento di un
canone periodico calcolato in relazione all'ammortamento del costo del bene ( in tutto o in gran
parte), in modo che la somma dei canoni comprendano il rimborso dell'acquisto del bene più spese
ed interessi. Di solito alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare il bene. Il
leasing può riguardare un veicolo da costruire o già pronto, per cui il lessor stipulerà con il supplier
un contratto di costruzione o di compravendita.
Altro tipo di locazione è il comodato, caratterizzato per esse a titolo gratuito; sorge infatti in capo al
comodatario solo l'obbligo di riconsegna. È un contratto reale, che si perfeziona con la consegna
della nave. Titolo II: Il noleggio
Contratto con cui l’armatore, detto noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, oppure si obbliga a compiere,
entro un periodo di tempo, i viaggi ordinati dal noleggiatore, alle condizioni stabilite dal contratto o
dagli usi. (art. 384 c.nav.). Da notare innanzitutto la distinzione tra noleggio a viaggio e noleggio a
tempo; nella prima fattispecie i viaggi sono determinati preventivamente, nella seconda si stabilisce
unicamente il lasso di tempo ed i viaggi non sono predeterminati.
La qualità di armatore od esercente appartiene al noleggiante, al quale rimane la detenzione della
viaggi sono compiuti nell’interesse del noleggiatore.
nave, mentre i singoli
Le differenze col contratto di trasporto sono, in primis, nel fatto che il fatto del trasporto non
risulta giuridicamente dedotto in contratto, sia perché il noleggio può avvenire per fini diversi
(pesca, diporto, l