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I DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE

6. La libertà personale

(A) L’art. 13 garantisce la libertà personale, dichiarandola inviolabile, ma senza chiarirne il contenuto. Essa

va quindi letta in riferimento alle misure che sono vietate nel secondo comma: detenzione, ispezione,

perquisizione personale.

La libertà personale, prima di tutto, non ammette atti di coercizione fisica, siano essi posti in essere dalla

polizia o dal privato. Vi è poi una seconda dimensione che si fonda sul criterio della degradazione

giuridica: da ritenersi lesive della libertà personale misure che, pur non consistenti in atti di coercizione

fisica, incidono negativamente, degradandola, sulla personalità e sulla dignità morale della persona umana.

La libertà personale non include altresì a libertà morale, ossia la libertà dell’individuo di determinare

autonomamente i propri comportamenti.

(B) La Costituzione ammette restrizioni della libertà personale, ma <<nei soli casi e modi previsti dalla

legge>> (riserva di legge assoluta). La materia è quindi sottratta alle fonti secondarie, esclusi i regolamenti

di stretta esecuzione.

La Costituzione tace sui presupposti per tali restrizioni, questi devono essere rinvenuti nell’ordinamento

costituzionale (artt. 25 e 27). Tali <<casi>> coincidono con i reati e con le misure di sicurezza.

La Costituzione, però, determina anche limiti sostanziali alla penalizzazione:

- principio di tassatività o determinatezza del precetto penale  la condotta va vietata in modo chiaro,

affinché tutti abbiano chiaro il comportamento da non commettere, e per consentire all’accusato di

difendersi;

- principio della personalità della responsabilità penale;

- principio di colpevolezza  in base ad esso sono punibili solo le condotte materiali collegate ad un

atteggiamento soggettivo di colpevolezza nelle forme del dolo e della colpa. In tale ottica si pone anche si

pone anche il principio di irretroattività delle leggi penali (art. 25.2);

- principio di offensività e lesività del reato  poiché il ricorso alla sanzione può colpire beni protetti dalla

Costituzione (diritti fondamentali), per costituire reato il fatto deve, a sua volta, pregiudicare un bene o un

interesse costituzionalmente tutelato o connesso ad altri beni costituzionali.

(C) Alla riserva di legge, si aggiunge una seconda garanzia della libertà personale: la riserva di

giurisdizione: nessuna restrizione è consentita << se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria>>.

In ipotesi eccezionali è tuttavia ammessa la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza: si tratta

dell’arresto in flagranza di reato e del fermo di indiziati di reato, che devono essere comunicati entro 48 ore

all’autorità giudiziaria, che li convalida nelle successive 48 ore, pena la revoca e la perdita di efficacia.

È la versione odierna dell’habeas corpus.

La Costituzione consente anche restrizioni alla libertà personale giustificate da esigenze di prevenzione.

L’art. 25, infatti, contempla, accanto alle pene, le misure di sicurezza. Le misure di sicurezza detentive

sono volte a neutralizzare la pericolosità del soggetto e svolgono perciò una funzione di difesa sociale. Tali

misure, possono essere aggiunte alla pena per prevenire, con la rieducazione, all’eliminazione della

pericolosità del colpevole.

Diversamente, le misure di prevenzione, pur avendo la stessa finalità, prescindono da un precedente

reato (sono ante o praeter delictum). Misure restrittive di questo genere sono previste per chi appartenga a

frange estremiste del tifo sportivo e a carico di chi detenga illecitamente sostanze stupefacenti.

(E) Un’ulteriore forma di restrizione è la custodia cautelare. Oltre alla reclusione susseguente alla

condanna, la carcerazione è prevista anche prima che la responsabilità penale sia definitivamente

acclarata, affinchè il tempo necessario alla conclusione del processo non impedisca alla funzione

giurisdizionale penale di conseguire lo scopo.

La Costituzione dà per implicita tale esigenza nel riferimento alla carcerazione preventiva (art. 13.5).

Naturalmente, l’interesse pubblico che giustifica la carcerazione preventiva deve coniugarsi col principio

della presunzione di non colpevolezza. Quindi, le misure cautelari personali sono prese qualora ricorrano

gravi indizi di colpevolezza, in tre casi: possibile inquinamento delle prove, pericolo di fuga, rischio di

reiterazione del reato.

(F) trattamento del detenuto e funzioni della pena. La Costituzione vieta ogni violenza fisica o morale sul

detenuto ed esclude che le pene possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

La pena ha, in primo luogo, uno scopo di prevenzione generale (dissuadere i consociati a commettere quel

reato); poi scopo di prevenzione speciale nei confronti del reo; infine, tende alla rieducazione del

condannato.

7. La libertà di circolazione e soggiorno. La libertà di espatrio

L’art. 16 Cost. tutela la libertà, per ogni cittadino, di muoversi sul territorio italiano e di fissarvi in qualunque

parte la propria dimora (luogo di soggiorno temporaneo) o la propria residenza.

Ciò non implica che sia negata a stranieri ed apolidi, ma che essi possono subire legittime restrizioni a

riguardo.

Un regime particolare compete ai cittadini dell’Unione europea, i quali godono del <<diritto di

stabilimento>> , ossia la facoltà di scegliere liberamente sul territorio comunitario dove lavorare, e del diritto

al libero ingresso.

L’art. 16 prevede la garanzia della riserva di legge rinforzata. Provvedimenti tipici ex art. 16.1 sono i cordoni

sanitari.

La specificazione del divieto di ogni restrizione per ragioni politiche ha chiaro fondamento storico (es.:

confino).

Necessario distinguere tale libertà dalla libertà personale. È possibile farlo sulla base del concetto di

degradazione giuridica, per cui viola la libertà personale un provvedimento che, pur violando la libertà di

movimento, presuppone una valutazione delle condizioni personali del destinatario, incidendo su dignità

umana e personalità morale.

L’art. 16.2 garantisce la libertà di espatrio. Nell’ordinamento statutario, il rilascio del passaporto era

rimesso alla discrezionalità dell’autorità amministrativa; nel periodo fascista, l’espatrio senza passaporto

era perfino un reato.

Al contrario, nell’ordinamento repubblicano il rilascio del passaporto è un diritto soggettivo.

Vicina alla libertà di espatrio è la libertà di emigrazione, tutelata dall’art. 35.4 Cost. .

8. La libertà di domicilio

L’art. 14 Cost. tutela la libertà di domicilio quale prolungamento della libertà personale, come proiezione

spaziale della persona, indipendentemente dal titolo giuridico che lega il domicilio al soggetto.

Il costituente ha esteso alla libertà di domicilio le garanzie previste dall’art. 13, prescrivendo così una

riserva di legge e riserva di giurisdizione per le limitazioni tipizzate nella norma costituzionale (ispezioni,

perquisizioni, sequestri).

Anche qui, sono previsti casi di necessità e urgenza eccezionali, per i quali comunque serve la convalida.

Punto chiave è il significato da attribuire al termine domicilio. L’art. 14 costituzionalizza la nozione penale di

domicilio, definito dall’art. 614 c.p., quale privata dimora  un qualunque luogo, isolato dall’ambiente

esterno, in cui la persona, in base a qualunque titolo giuridico, abbia diritto di rinchiudersi per coltivare i

propri interessi, affetti o anche la propria attività professionale.

Per tutelare interessi costituzionali preminenti, il terzo comma introduce deroghe alle garanzie di cui sopra:

le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolate da leggi

speciali.

9. Le libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione

L’art. 15 Cost. garantisce a tutti la libertà di comunicare con una o più persone determinate, escludendo gli

altri.

Accanto alla garanzia della segretezza, la Costituzione pone anche la libertà di ogni comunicazione.

La tutela comporta la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, con esclusione di qualunque intervento

dell’autorità di pubblica sicurezza (unica eccezione per gli ufficiali di polizia giudiziaria di sospendere

l’inoltro di oggetti di corrispondenza). Ciò nasce dalla difficoltà di ipotizzare casi di urgenza, ma anche

perché la segretezza di tale comunicazione risulterebbe inevitabilmente lesa.

Coerentemente, la legislazione vigente in materia di sequestro di corrispondenza e intercettazioni di

conversazioni o comunicazioni prevede che sia sempre necessario l’intervento preventivo dell’autorità

giudiziaria.

In particolare, le intercettazioni sono consentite solo per determinati reati, qualora ricorrano gravi indizi di

reato e siano assolutamente indispensabili ai fini del continuo delle indagini.

Diverso il caso dei tabulati (i dati esteriori delle comunicazioni telefoniche), per la cui acquisizione basta un

atto motivato del pubblico ministero.

Pongono gravi problemi in relazione alla tutela dell’art. 15 le nuove forme di comunicazione tramite reti

informatiche.

FOCUS  Il domicilio informatico

Negli ultimi anni si è affermato il concetto di <<domicilio informatico>>. Significativa l’introduzione nel

codice penale delle fattispecie di accesso abusivo di un sistema informatico o telematico, uso illegittimo di

codici d’accesso, diffusione di virus informatici. Tali fattispecie sono strutturate come reati di pericolo.

La loro collocazione tra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio ha suscitato le perplessità di molti studiosi.

Secondo alcuni, scopo del legislatore sarebbe la tutela del diritto alla riservatezza della vita privata;

secondo altri, sarebbe la salvaguardia dell’integrità patrimoniale del titolare del diritto; per altri ancora,

sarebbe quello di escludere gli estranei da qualunque attività all’interno del proprio domicilio informatico.

Preso atto di queste divergenze, la Corte di cassazione ha optato per questo terzo indirizzo designando il

<<domicilio informatico>> quello <<spazio ideale di pertinenza della persona>>, protetto da misure di

sicurezza, al quale va estesa la tutela della riservatezza della sfera individuale.

10. La libertà di manifestazione del pensiero

10.1. Il contenuto

L’art. 21 Cost. riconosce a tutti <<il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo

scr

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 38e37bda03c7bcdd3151c4a3fedaebf8258dc9cf di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giupponi Tomaso Francesco.