L’ abusivismo edilizio.
Il Professore dopo aver descritto l’abusivismo edilizio come una piaga molto sentita nel nostro Stato,
soprattutto in alcune Regioni, quali, ad esempio, la Campania, evidenzia quali possono essere gli strumenti
utilizzabili per arginare la stessa: in particolare, a suo giudizio, una lotta risolutiva alla piaga dell’abusivismo
edilizio deve essere condotta su due livelli, consistenti:
rimozione delle molteplici cause poste alla base dell’abusivismo, prima fra tutte, il pesante
1) nella
squilibro esistente tra domanda e offerta di abitazioni, a prezzi accessibili, anche ai ceti meno abbienti
(“ghep”);
2) nella predisposizione di adeguati strumenti giuridici, sia di indole preventiva che di indole repressiva,
destinati ad incidere su un duplice paino, cioè, da un lato, sul comportamento dell’abusivista e dall’altro
lato, sul risultato di questo comportamento dell’abusivista.
civilistici nella prevenzione e nella repressione dell’abusivismo edilizio
Il ruolo svolto dagli strumenti
Ebbene:
il compito di colpire il comportamento dell’abusivista è stato affidato al diritto penale, il quale vi ha
1) provveduto attraverso la previsione del reato di inizio costruzione senza prima licenza, poi senza
concessione edilizia, e oggi senza permesso a costruire e del reato di lottizzazione di terreni senza
autorizzazione (reati oggi, previsti dal Testo Unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001)) e delle relative
il Professore sottolinea però, la scarsa efficacia intimidatoria di quest’ultime, posto che già
sanzioni:
da tempo, erano previsti i suddetti reati (nota 4);
il compito di colpire il risultato della condotta dell’abusivista è stato affidato al diritto
2) amministrativo e al diritto civile: in realtà, se appare deludente la forza deterrente delle pur severe
misure di ordine amministrativo, quali la demolizione coattiva dell’immobile o l’acquisizione
gratuita dell’immobile abusivo da parte della Pubblica Amministrazione, soprattutto per la reticenza
da parte degli organi preposti ad attuare tali misure (nota 5), al tempo stesso, non meno felici
risultati si sono avuti sul piano civile, in cui prima dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi
una norma “ad hoc” che colpisse il risultato della condotta
(Legge 10/1977), mancava addirittura
illecita, cioè la commerciabilità di un immobile costruito abusivamente, e che prevedesse
l’irrogazione della nullità assoluta (o radicale) di qualsiasi negozio vertente sugli immobili abusivi (e
quindi, non solo del contratto di compravendita, il quale era nella pratica, il contratto più
frequentemente stipulato a tal fine).
Ciò nonostante, in realtà, considerato il significativo ruolo che esso era in grado di svolgere in materia, era
dal diritto civile che ci si aspettava l’apprestamento della
proprio soluzione idonea a eliminare siffatto
problema, neutralizzando l’interesse economico del costruttore abusivo di intraprendere siffatta attività
illecita.
Un breve “excursus” sul regime civilistico degli atti aventi ad oggetto manufatti abusivi
Posto ciò, precisa il Professore, è necessario allora, uno sguardo panoramico sull’intera legislazione finora
succedutasi: in particolare, a suo giudizio, è opportuno distinguere la situazione esistente prima
dell’introduzione della norma civilistica, e la situazione esistente invece, dopo l’introduzione della norma
civilistica, contenuta, prima nella Legge Bucalossi (Legge 10/1977), poi nella Legge sul condono edilizio
Unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001).
(Legge 47/1985), e ora nel Testo
La situazione anteriore alla Legge Bucalossi (Legge 10/1977)
dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi (Legge 10/1977), pur essendo sanzionata penalmente
I.Prima
l’attività edificatoria senza il provvedimento abilitativo, attraverso l’esclusione delle prime vendite inerenti a
fabbricati di nuova costruzione sprovvisti di licenza dai benefici fiscali, consistenti nella riduzione delle tasse
di registro, di trascrizione e di iscrizione ipotecaria, mancava però, una norma che disciplinasse la sorte, sotto
il profilo civilistico, dei negozi aventi ad oggetto il prodotto di tale reato, cioè l’edificio realizzato
abusivamente: ebbene, stante il silenzio della legge in merito, la giurisprudenza propendeva troppo
affrettatamente, per la piena validità dei negozi con cui tali manufatti venivano immessi nella circolazione
giuridica.
La sentenza del Tribunale di Venezia
In tale prospettiva, l’unica voce che si espresse in senso contrario a tale orientamento giurisprudenziale è
stato il Tribunale di Venezia, il quale, il 9 febbraio 1978, per la prima volta, avanzò la tesi della nullità degli
atti in discorso per illiceità dell’oggetto dovuta a contrarietà a norma imperativa, cioè all’art. 41 della Legge
Urbanistica (Legge 11590/1942), il quale, intitolato Sanzioni penali, prevedeva il reato di inizio costruzione
senza licenza, e in particolare, l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda sino a due milioni: in particolare, il
in mancanza di un’espressa norma
Tribunale di Venezia perviene a tale nullità, facendo riferimento,
sanzionatoria, ai principi generali in materia di patologia del negozio giuridico, e cioè all’art. 1346 C.C.,
sancente che “L’oggetto del contratto (oltre ad essere necessariamente presente, essendo esso un elemento
essenziale ai sensi dell’art. 1325 C.C.) deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile”, in
combinato disposto con l’art. 1418 C.C., secondo comma, sancente che “Producono nullità del contratto la
1325, l’illiceità della causa (1343), l’illiceità dei motivi
mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo
(1345), la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346 (“nullità testuale” per rinvio all’art.
1418 C.C.).
(lo stesso sancisce poi, al primo comma, che “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente (“nullità virtuale”)”: in particolare, il legislatore con la previsione
di questo comma, ha voluto inserire una salvezza, ossia la possibilità di comminare la sanzione di nullità,
anche laddove non sia espressamente prevista dalla norma (“nullità testuale”), o non sia possibile rinvenirla
con il combinato disposto del secondo comma dell’art. 1418 C.C. con gli artt. 1325 C.C., 1343 C.C., 1345
C.C., 1346 C.C. In realtà, secondo il Professore, la contrarietà a norma imperativa del contratto è possibile
che conduca alla nullità, anche se la sanzione non sia espressamente prevista (“norma imperfetta”) né ai sensi
del secondo né ai sensi del terzo comma dell’art. 1418 C.C., purché la norma imperativa richiamata sia
“pertinente”, cioè “congruente”, al comportamento dedotto nel contratto: a suo giudizio cioè, non è possibile
sanzionare “tout court” e pensare che ogni violazione a norma imperativa comporti la nullità virtuale, ma è
possibile che sebbene la nullità non sia espressamente prevista, quel negozio sia sanzionabile con la nullità,
qualora il contratto violi una norma imperativa che però, sia pertinente al caso concreto, cioè al contratto in
discussione; diversamente però, se la norma imperativa richiamata non è pertinente a quel comportamento
dedotto nel contratto, la sanzione della nullità virtuale non può essere invocata. Per aversi nullità virtuale,
sono allora necessari due requisiti, consistenti nel fatto che il contratto violi una norma imperativa, e nel fatto
che la norma imperativa violata sia pertinente ad un comportamento dedotto nel contratto, in violazione di
quella norma; e al terzo comma che “Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge” (“nullità
testuale” vera e proprio): si precisa infine, che in realtà, la norma dovrebbe essere letta “a contrario”, cioè
partendo dal terzo comma, per passare al secondo comma, per arrivare poi, al primo comma)).
E’ necessario ora, precisare quali sono stati i passaggi fondamentali del processo, posto che l’attore non
aveva chiesto subito la nullità e che il convenuto si era difeso adducendo quelle ragioni che sino a quel
momento erano state considerate valide: ebbene, la sentenza riguarda il caso di un acquirente, che cita in
giudizio il venditore con un atto notificato a maggio del 1975 (si precisa a tal proposito, che il giudice non ha
applicato la Legge Bucalossi del 1977, in quanto egli deve tenere presente la legge in vigore al momento in
instaurato il giudizio, cioè al momento in cui viene notificato l’atto di citazione, notificato appunto,
cui viene
nel caso di specie, a maggio del 1975), esponendo di aver acquistato un immobile costruito in dispregio della
normativa urbanistica (il contratto era cioè, privo di licenza), e anche in contrasto con il piano regolatore
generale, il quale prevedeva che quel terreno fosse un terreno agricolo (il terreno non era cioè edificabile)
demolizione dell’immobile, e non
(questo costituirà poi, motivo per il quale il giudice opterà proprio per la
per la sua acquisizione coattiva), e chiedendo:
l’accertamento della nullità del contratto, per la violazione dell’art. 1346 C.C., in combinato
1. disposto con l’art. 1418, secondo comma, C.C. (la stessa sarà poi, effettivamente dichiarata
dal giudice);
ma anche in subordine, l’annullamento, per l’assoluta inidoneità dell’oggetto a svolgere la
2. propria funzione, nonché per il dolo del venditore, alla stregua del combinato disposto tra
l’art. 1429, n. 2, C.C. (“L’errore è essenziale quando cade sull’identità dell’oggetto della
prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o
in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante il consenso”) e l’art. 1439 C.C. (“Il
dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono
stati tali che, senza essi, l’altra parte non avrebbe contrattato”);
e la risoluzione per inadempimento, per l’esistenza di oneri gravanti sulla cosa, ai sensi
3. dell’art. 1489 C.C. (”Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non
apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto,
il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del
oppure la riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’articolo 1480”), di cui
contratto
si chiede l’applicabilità.
Dal canto suo, il venditore presenta tre eccezioni, affermando che:
l’intervenuta alienazione dell’immobile per atto pubblico dimostrava l’attitudine
1. dello stesso ad
essere un atto di trasferimento valido;
la mancata menzione dell’esistenza della licenza era irrilevante nell’economia del rapporto,
2. mancando una norma che la richiedesse e quindi, in quanto tale, essa non poteva incidere sulle
avanzate dall’attore;
richieste
la carenza dei presupposti per il configurarsi dell’evizione, in quanto neanche la stessa Pubblica
3. Amministrazione aveva proceduto alla demolizione dell’immobile abusivo, attraverso l’esecuzione
del provvedimento amministrativo ablativo;
Ebbene, il giudice afferma che:
dall’alienazione dell’immobile per atto pubblico, non può desumersi la liceità dell’oggetto, ma
1. soltanto la sua conformità al dettato della legge; responsabilità ai sensi dell’art.
2. la mancata menzione della licenza esime il venditore soltanto da una
1489 C.C., qualora l’acquirente lamenti l’esistenza di vincoli o limitazioni legali, stante l’obiettiva
efficacia giuridica “erga omnes” della normativa urbanistica;
3. il giudice sottolinea infine, come la casa venduta non soltanto era stata costruita in dispregio della
normativa urbanistica, ma anche contro il piano regolatore generale, e proprio da tale carattere
antigiuridico del manufatto parte per emettere la sua decisione: a suo giudizio, cioè il carattere
dell’antigiuridicità del bene lo induce a dover verificare se l’origine illecita del bene dedotto nel
rapporto non vizi radicalmente l’immobile all’origine e quindi, il contratto stesso. Tale vizio deve
essere però, inteso, non in termini di risoluzione ai sensi dell’art. 1489 C.C. (“vendita aliud pro
alio”), ma in termini di nullità: l’antigiuridicità del manufatto va infatti, ad incidere sull’oggetto del
contratto nella sua intrinsecità, rendendolo illecito, e non rendendolo diverso da quello voluto,
non può accettarsi la richiesta di risoluzione dell’attore (diversamente, il
motivo per il quale
Tribunale di Venezia non accetta la richiesta di annullamento dell’attore, posto che propende per la
più grave sanzione della nullità). giunge a dichiarare la nullità dell’atto di compravendita (ai sensi
In particolare, il Tribunale di Venezia
dell’art. 1418, secondo comma, C.C.) per illiceità dell’oggetto (ai sensi dell’art. 1346 C.C.), dovuta a
l’art. 41 della Legge Urbanistica (Legge 1150/1942)).
contrarietà a norma imperativa (cioè
E’ necessario ora, precisare come intorno a questa sentenza si sono formate due diverse posizioni, di modo
che:
alcuni non sono d’accordo con il ragionamento del giudice relativo alla nullità, in quanto è necessario
-
separare l’attività illecita dal risultato dell’attività illecita, la quale, in mancanza di una norma che vieta il
risultato illecito, non può essere colpita con la nullità: nel caso di specie, l’oggetto è possibile e lecito, la
causa è lecita e quindi, il contratto è valido, cioè non viola norme imperative: a tale tesi aderisce poi, anche la
Corte d’Appello, la quale nel 1980, riforma la sentenza del Tribunale di Venezia, affermando che gli atti
aventi ad oggetto edifici abusivi, stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi, erano validi,
salva l’applicabilità del rimedio contemplato dall’art. 1489 CCC.C., in caso di ignoranza da parte dell’avente
causa del difetto della licenza edilizia (nota 16) (l’irregolarità dell’immobile viene cioè, paragonata dalla
Corte di Appello ad una semplice di peso diminuente il libero godimento del compratore, che non ne era a
conoscenza));
- altri invece, condividono le ragioni per le quali il giudice ha preferito la soluzione della nullità rispetto a
per inadempimento, ai sensi dell’art. 1489 C.C., consistenti nell’astratta
quella della risoluzione del contratto stante l’obiettiva efficacia giuridica “erga omnes” della
possibilità di conoscere la normativa urbanistica,
stessa e nel fatto che il venditore può evitare la risoluzione, argomentando la non incidenza o la lieve
incidenza, del vizio sul bene.
Disamina dell’isolato tentativo incline - nel silenzio della legge - a discorrere di nullità per illiceità
dell’oggetto
Ebbene, in tale prospettiva il Professore:
1. da un lato, afferma come a tale sentenza non può non riconoscersi almeno il merito di aver
dimostrato che il difetto di un’espressa norma sanzionatoria non impediva di ricorrere ai principi
generali in materia di patologia del negozio, l’impiego dei quali ben poteva sfociare nella nullità di
atti concernenti immobili abusivi e dunque, nell’incommerciabilità di questi ultimi;
dall’altro lato, però, pur essendo favorevole alla decisione di colpire con la nullità tali contratti (non
2. essendo infatti, in tal caso, invocabile la disciplina della risoluzione del contratto per garanzia dei
vizi della cosa venduta), ritiene non convincente l’ “iter” concettuale percorso dal giudice, e cioè lo
stabilire la nullità (“virtuale”) del contratto per l’illiceità dell’oggetto per contrasto a norma
imperativa: la norma imperativa richiamata nell’art. 41 della Legge Urbanistica (Legge 1150/1942)
stabilendo il divieto di iniziare a costruire senza licenza, attiene infatti, al momento che precede la
commercializzazione dell’immobile abusivo e quindi, la sua immissione nel traffico giuridico. In
altre parole, a suo giudizio, l’art. 41 della Legge Urbanistica (Legge 1150/1942) poteva essere
utilizzato al fine di affermare la nullità (“virtuale”) di un altro tipo di contratto, consistente non nella
compravendita, ma nel contratto di appalto, il quale è destinato appunto, ad incidere sulla fase della
costruzione: ecco allora, che essendo la norma imperativa richiamata non “pertinente”, cioè
“congruente” al comportamento dedotto nel contratto, non può essere invocata la nullità virtuale del
contratto, attraverso il richiamo all’art. 41 della Legge Urbanistica (Legge 1150/1942) (posto
appunto, che la stessa richiede non solo che il contratto violi una norma imperativa, come accade nel
caso di specie, ma anche che la norma imperativa violata sia pertinente ad un comportamento
dedotto nel contratto, in violazione di quella norma) (nota 12). Talaltro, il Professore ritiene anche
che il Tribunale di Venezia ha proprio sbagliato a qualificare tale nullità come “virtuale”, essendo la
stessa impropria, posto che in tal caso, vi è un’ipotesi di nullità per la mancanza nell’oggetto dei
requisiti stabiliti dall’art. 1346 C.C., cioè un’ipotesi di nullità “testuale&rdquo
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